Articolo 8 della Legge 6 febbraio 1985, n. 15
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 marzo 1985
Art. 8.
Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono introdotte norme per lo snellimento delle procedure delle spese da ordinarsi ed effettuarsi all'estero, ivi comprese quelle in economia, e per l'adeguamento delle procedure stesse e dell'attivita' all'estero dei funzionari amministrativi del Ministero degli affari esteri con qualifica dirigenziale ai principi ed alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Nello stesso regolamento sono disciplinati, secondo criteri di massima semplificazione procedurale e documentale, le modalita' ed i termini per la presentazione dei rendiconti relativi alle spese di cui al comma precedente e per il loro riscontro amministrativo.
Entrata in vigore il 1 marzo 1985