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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/06/2024, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 06/06/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2471 /2015 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA CAMPIDOGLIO ( ANG.VIA ASMARA ) C.F._1
98076 S.AGATA MILITELLO presso lo studio dell'Avv. AMATA CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS. 301 BIS C/O UFFICI Controparte_2
98100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. RIZZO ANTONINO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/07/2015, parte ricorrente sig.ra si è opposta al Parte_1 provvedimento dell' avente ad oggetto Controparte_3
l'opposizione all'avviso di addebito per la restituzione di somme percepite a titolo di indennità di malattia e maternità e indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2008 e 2009
La sig.ra ha impugnato l'avviso di addebito, contestando la carenza di motivazione degli Parte_1 atti notificati e sostenendo di aver regolarmente svolto attività di bracciante agricola per le giornate denunciate. L' , dal canto suo, ha richiesto la restituzione delle somme percepite, sostenendo la CP_2 cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per i periodi in questione. In via preliminare, l' ha sollevato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi CP_2 dell'art. 22, comma 1, del D.L. 7/1970. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la decadenza dal diritto di proporre la domanda giudiziale è un istituto eccezionale che limita il diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio (art. 24 Cost.). Pertanto, le norme che introducono decadenze sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica. La decadenza invocata dall' non si applica alle fattispecie di annullamento di indebiti previdenziali, ove l'accertamento CP_2 del rapporto di lavoro può intervenire anche incidenter tantum (cfr. Cass. civ. n. 729/1993, n.
13972/2002, n. 15147/2007, n. 3050/2011).
La sig.ra ha contestato la validità del verbale di accertamento, sostenendo che le Parte_1 dichiarazioni dei testi non erano sufficientemente supportate da prove documentali e che vi erano incongruenze significative tra le dichiarazioni rese in sede sindacale e quelle rilasciate in altre sedi. La giurisprudenza ha chiarito che i verbali ispettivi devono essere adeguatamente motivati e supportati da prove concrete (cfr. Cass. civ. n. 10427/2014; n. 22743/2010).
Dalla documentazione presentata e dalle testimonianze raccolte, questo Tribunale ha rilevato che:
1. Le dichiarazioni rese dai testi hanno confermato l'effettiva prestazione di attività lavorativa da parte della ricorrente come bracciante agricola per 102 giornate nell'anno di interesse. Le testimonianze hanno descritto in dettaglio i luoghi di lavoro, l'orario osservato, la presenza sui fondi del datore di lavoro e l'importo della retribuzione giornaliera.
2. La ricorrente ha prodotto documentazione sufficiente a dimostrare l'avvenuta prestazione lavorativa.
Per gli anni 2007 e 2008, ha presentato sentenze di accertamento del diritto all'iscrizione con attestazione di passaggio in giudicato. Per l'anno 2009, le testimonianze dei testi hanno confermato i fatti evincibili dalla documentazione relativa al rapporto di lavoro.
3. La ricorrente ha contestato i calcoli effettuati dall' , sostenendo che gli stessi erano basati su CP_2 presupposti errati e non dimostrati. La giurisprudenza ha chiarito che in materia di obblighi contributivi, l'onere della prova spetta all'ente previdenziale (cfr. Cass. civ. n. 10509/2012; n.
5773/2012).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questo Tribunale, dichiara l'inammissibilità dell'eccezione di tardività sollevata dall' , annulla l'avviso di addebito per carenza di motivazione e mancanza di CP_2 prove sufficienti, dichiara non dovuti i contributi richiesti dall' per i periodi in questione, CP_2 condanna l' al pagamento delle spese legali sostenute dalla ricorrente. CP_2
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del rispettivo legale rappresentante Parte_1 CP_2
p.t., con ricorso depositato il il 24/07/2015, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'eccezione di tardività sollevata dall' . CP_2
2. Annulla l'avviso di addebito per carenza di motivazione e mancanza di prove sufficienti.
3. Dichiara non dovuti i contributi richiesti dall' per i periodi in questione. CP_2
4. Condanna l' al pagamento delle spese legali sostenute dalla ricorrente che In considerazione al CP_2 valore della causa pari ad euro 1.883,00 e alla materia previdenziale, si determina la liquidazione delle spese in euro 150 per la fase di studio, euro 150 per la fase introduttiva, euro 350 per la fase istruttoria, euro 300 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore.
Così deciso in Patti 06/06/2024.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo