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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 25/11/2024, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio n composizione collegiale, nelle persone dei SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1484/2024 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc.. ), nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Comano n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Dunchi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in RA (MS), Via Buonarroti n. 16 e
Parte_2
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il [...], ed ivi residente in [...]
Vicinale Macchia n. 41, rappresentata e difesa dall'Avv. RA Lama, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Piazza Aranci n. 31
ricorrenti
con l'intervento del P.M. informato del procedimento, ha depositato la presente nota: “Visto, sulla base degli elementi forniti non si è in grado di esprimere parere in ordine alla congruità dell'importo richiesto”
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 13.09.2024, in sostituzione dell'udienza del 10.10.2024
Il P.M., notiziato del procedimento, ha depositato la presente nota: “Visto, sulla base degli elementi forniti non si è in grado di esprimere parere in ordine alla congruità dell'importo richiesto”
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 02.07.2024 dinanzi al Tribunale di Massa, Parte_1
e , generalizzati come in epigrafe, hanno esposto:
[...] Parte_3
di aver contratto tra loro matrimonio con rito concordatario in RA (MS), il giorno
26.07.1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1997, al n. 42, Parte 2, Serie A, Uff. 2; che dalla loro unione coniugale sono nati, rispettivamente il 15.01.1998 ed il 11.05.2006, i figli RA e entrambi maggiorenni, la prima dei quali soltanto economicamente Per_1
autosufficiente; che era tra loro intervenuta separazione consensuale in forza di decreto di questo stesso
Tribunale depositato in data 07.07.2021, con il quale sono state omologate le condizioni di separazione concordate dai medesimi coniugi;
che dalla data dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del suindicato procedimento di separazione era trascorso un periodo superiore a 6 mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n.
55/2015, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di riconciliazione, non sussistendo più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro;
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
§§§§§§§§§§§§
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del 1987 e, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel
3 contesto del procedimento di separazione e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità, ben oltre il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e l'inutilità del tentativo di conciliazione (a fronte della concorde dichiarazione di non intendere conciliarsi, dimessa in atti ex art. 473 bis 51, comma 2, secondo inciso) dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Non vi è luogo a provvedere in ordine ai rapporti tra i genitori e la figlia RA, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
mentre, con riferimento al figlio Per_1
che, pur avendo raggiunto la maggiore età non risulta ancora in condizione di indipendenza economica – la previsione inerente alla contribuzione paritetica e diretta al mantenimento di quest'ultimo (residente con la madre) può essere recepita dalla presente sentenza, in quanto rispondente al principio di proporzionalità in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali e reddituali dei genitori (ex art. 316 bis comma 1 c.p.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale versata in atti, tenuto anche conto della funzione sostanzialmente solutoria rispetto al medesimo obbligo contributivo assunta dall'impegno assunto dal SI. di trasferire Pt_1
allo stesso figlio mediante atto notarile, la quota del 50% del diritto di proprietà Per_1 dell'immobile abitativo al primo appartenente, sito in RA (MS), Via Vicinale Macchia n.
41, salva riserva di usufrutto in favore della SI.ra . Pt_3
Nulla quaestio circa la concorde dichiarazione delle parti di essere entrambi economicamente autosufficienti, con conseguente rinuncia ad ogni ipotetico assegno divorzile attiene a diritti disponibili delle medesime.
Alla pronuncia di divorzio consegue, la conferma della previsione consistente nella cessazione della convivenza tra le parti, già contemplata tra le condizioni di separazione, nonché, ope legis, il riacquisto da parte della moglie del cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, come in epigrafe generalizzati, matrimonio celebrato in RA (MS), Parte_3
il giorno 26.07.1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1997, al n. 42, Parte 2, Serie A, Uff. 2, alle condizioni di seguito stabilite:
1) I ricorrenti continueranno a vivere separati di letto e di mensa, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno.
2) Il SI. , proprietario esclusivo della casa coniugale sita in Marina di Parte_4
RA (MS), Via Vicinale Macchia n. 41, meglio identificata al Catasto Fabbricati del
Comune di RA al foglio 78, particella 747, subalterno 5, rendita € 1.032,91 zona censuaria 1, categoria A\7, Classe 1, Consistenza 8 vani, si è assunto l'obbligo di trasferire la nuda proprietà dell'anzidetto bene immobile ai figli RA e ed il diritto CP_1
di usufrutto vitalizio sul medesimo immobile alla SI.ra con atto Parte_3
notarile da perfezionarsi entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione ai difensori delle parti dell'avvenuta pubblicazione della presente sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3) Il trasferimento indicato al punto n. 2), i cui oneri (a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese notarili, imposte ecc…) saranno posti integralmente a carico del SI.
, avverrà a definizione di ogni questione patrimoniale derivante dalla Parte_1
pregressa vita matrimoniale e, quindi, in via funzionale alla complessiva sistemazione solutorio - compensativa di tutta la serie dei rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale. Il trasferimento de quo rappresenta, come le parti hanno espressamente confermano, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5 4) I figli ed RA hanno accettato, con dichiarazione a loro firma allegata al Per_1
ricorso (sub doc. 4), il trasferimento in loro favore della nuda proprietà dell'immobile sito in
Marina di RA (MS), Via Vicinale Macchia n. 41, meglio identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di RA al foglio 78, particella 747, subalterno 5, rendita €
1.032,91, zona censuaria 1, categoria A\7, Classe 1, Consistenza 8 vani.
5) Il SI. chiederà in relazione al trasferimento di cui sopra l'esenzione da Parte_1 ogni imposta e tassa ai sensi dell'art 19 legge 74\87 e della sentenza della Corte Cost. n° 154 del 1999;
6) Il suindicato trasferimento non comporterà il pagamento di alcun corrispettivo.
7) I ricorrenti continueranno a farsi carico in misura pari al 50% ciascuno delle rate dei due contratti di mutuo (n. 5018121 e 5097315 del 10.9.2019) accesi presso Controparte_2
Agenzia di Avenza, rispettivamente di € 114.337,83 e di € 60.000,00, con una rata
[...] complessiva mensile di circa € 840,00, sino alla completa e totale estinzione.
8) La SI.ra seguiterà a farsi carico del pagamento di tutte le utenze Parte_3 domestiche, comprese tasse smaltimento rifiuti ed altre imposte gravanti sull'immobile, internet e canone tv, oneri condominiali, spese di manutenzione ordinaria, rinunciando espressamente a chiederne il rimborso al coniuge anche per il tempo pregresso.
9) Considerati i tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore pressoché Per_1
paritari, ognuno di essi provvederà personalmente e direttamente al suo mantenimento in proporzione ai propri redditi, secondo le esigenze del figlio e del tenore di vita tenuto in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
10) Le spese mediche extra-assistenza sanitaria, scolastiche, sportive e ricreative, purché documentate o necessitate riguardanti il figlio saranno sostenute dai coniugi al 50% Per_1
ciascuno. In caso di eventuale disaccordo sulla ripartizione di tali spese, si applicherà il
Protocollo C.N.F. in materia, recepito da questo Tribunale.
11) Sebbene la figlia RA sia economicamente indipendente e residente in altra città, il
SI. e la SI.ra hanno assunto il reciproco impegno di intervenire per Pt_1 Pt_3
aiutare la stessa figlia economicamente qualora vi fosse un'esigenza urgente e di carattere straordinario alla quale ella non potesse far fronte.
6 12) I SIg.ri e hanno dichiarato espressamente di rinunciare al reciproco Pt_1 Pt_3 mantenimento, non ricorrendone i presupposti e non avendo nulla da pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo.
13) I SIg.ri e hanno dichiarato di aver già definito separatamente le altre Pt_1 Pt_3
questioni economiche e patrimoniali che li riguardino e di non avere beni in comune.
14) I SIg.ri e si sono scambiati reciproca autorizzazione al rilascio del Pt_1 Pt_3
passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
- Dichiara la perdita del cognome maritale in capo alla ricorrente . Parte_3
- Dà atto che i ricorrenti hanno concordemente rinunciato ai termini per l'impugnazione della presente sentenza.
- Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25.11.2024.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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