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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/12/2024, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1384/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1384 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a ALESSANDRIA (AL) il 29/06/1981. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. DONISELLI IRENE Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a CAMERI (NO) il 20/06/1968 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BUSSI SANDRO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in Cameri (NO), in data 20 luglio 2019, dai signori
, nato ad [...], il [...] e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...], il [...], atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 8 parte I, anno 2019;
2. Dare atto del fatto che il signor , avendo trattenuto, presso la propria abitazione, alcuni elementi Parte_1 di arredo costituenti la cucina, continuerà a versare, tramite bonifico bancario, alla signora , Controparte_1 entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 100,00, sino all'importo complessivo di € 2.000,00;
3. Dare atto del fatto che i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, provvederanno autonomamente al proprio sostentamento;
Pag. 1
4. Dare atto del fatto che, al verificarsi della condizione di cui al punto n. 2, i coniugi avranno risolto ogni rapporto di carattere economico patrimoniale e non avranno null'altro a pretendere reciprocamente;
5. Disporre la perdita del cognome per la signora Pt_1 CP_1
6. Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cameri (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
7. Rinuncia ai termini di impugnazione;
8. Spese di lite compensate.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25/07/2024 , rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 20.07.2019 presso il Comune di Controparte_1
Cameri n. atto di matrimonio 8, n. registro atto matrimonio I . Dall'unione tra le parti non nascevano figli. In data 31.5.2023, i coniugi sottoscrivevano, presso il Comune di Cameri, un accordo di separazione consensuale, perfezionatosi, con la seconda comparizione in data 05.07.2023; Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. All'udienza del 28.11.2024, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata quindi rimessa in decisione.
* La domanda relativa alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi presso l'Ufficiale di Stato Civile. Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati a seguito di negoziazione assistita. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Pag. 2 Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Cameri in data 20.7.2019;
2. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. prende atto degli ulteriori accordi presi dalle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cameri, per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28/11/2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1384 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a ALESSANDRIA (AL) il 29/06/1981. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. DONISELLI IRENE Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a CAMERI (NO) il 20/06/1968 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BUSSI SANDRO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in Cameri (NO), in data 20 luglio 2019, dai signori
, nato ad [...], il [...] e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...], il [...], atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 8 parte I, anno 2019;
2. Dare atto del fatto che il signor , avendo trattenuto, presso la propria abitazione, alcuni elementi Parte_1 di arredo costituenti la cucina, continuerà a versare, tramite bonifico bancario, alla signora , Controparte_1 entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 100,00, sino all'importo complessivo di € 2.000,00;
3. Dare atto del fatto che i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, provvederanno autonomamente al proprio sostentamento;
Pag. 1
4. Dare atto del fatto che, al verificarsi della condizione di cui al punto n. 2, i coniugi avranno risolto ogni rapporto di carattere economico patrimoniale e non avranno null'altro a pretendere reciprocamente;
5. Disporre la perdita del cognome per la signora Pt_1 CP_1
6. Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cameri (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
7. Rinuncia ai termini di impugnazione;
8. Spese di lite compensate.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25/07/2024 , rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 20.07.2019 presso il Comune di Controparte_1
Cameri n. atto di matrimonio 8, n. registro atto matrimonio I . Dall'unione tra le parti non nascevano figli. In data 31.5.2023, i coniugi sottoscrivevano, presso il Comune di Cameri, un accordo di separazione consensuale, perfezionatosi, con la seconda comparizione in data 05.07.2023; Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. All'udienza del 28.11.2024, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata quindi rimessa in decisione.
* La domanda relativa alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi presso l'Ufficiale di Stato Civile. Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati a seguito di negoziazione assistita. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Pag. 2 Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Cameri in data 20.7.2019;
2. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. prende atto degli ulteriori accordi presi dalle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cameri, per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28/11/2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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