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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4753 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, proposta da in Parte_1
persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Bruno Massacci, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, autorizzato a stare in giudizio con decreto del Giudice delegato presso questo Tribunale in data 28 giugno 2021
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Roberto Martani, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Nell'interesse del si conclude Parte_1
perché piaccia al Tribunale, ogni contraria istanza respinta:
In via principale:
1°- Accertata la natura di donazione diretta dell'atto di 'transazione' stipulato fra
1 la società fallita e la all'inizio del 2020 per cui è causa, di Controparte_1
riduzione del prezzo della compravendita per cui parimenti è causa, accertarne la nullità per difetto della forma prescritta dall'art. 782, comma 1, c.c., con ogni conseguenza di legge.
2°- Accertare la conclusione fra la e la Parte_1
del contratto di compravendita per cui è causa e Controparte_1
l'inadempimento della alla relativa obbligazione di saldo del Controparte_1 pagamento del prezzo nella misura di € 328.000,00 IVA inclusa, per l'effetto condannando la stessa convenuta, per tale titolo, al pagamento in favore del del medesimo importo di € Parte_1
328.000,00 IVA inclusa, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal 21.10.2019 fino al saldo.
In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui l'atto non fosse ritenuto donazione nulla per difetto di forma, comunque salvo gravame, ferme le conclusioni di cui al superiore capo 2°:
3°- Dichiarare inefficace nei confronti del Parte_1
ai sensi dell'art. 64 L.F., l'atto di 'transazione' stipulato fra la
[...] società fallita e la all'inizio del 2020 per cui è causa, di Controparte_1
riduzione del prezzo della compravendita per cui parimenti è causa, con ogni conseguenza di legge.
In via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi in cui l'atto non fosse ritenuto revocabile ai sensi dell'art. 64 L.F., comunque salvo gravame, ferme le conclusioni di cui al superiore capo 2°:
4°- Dichiarare inefficace nei confronti del Parte_1
ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, L.F., l'atto di 'transazione'
[...] stipulato fra la società fallita e la all'inizio del 2020 per cui è Controparte_1
causa, di riduzione del prezzo della compravendita per cui parimenti è causa, con ogni conseguenza di legge.
In via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi in cui l'atto neppure fosse ritenuto revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, L.F., comunque salvo gravame, ferme le conclusioni di cui al superiore capo 2°:
2 5°- Accertare il grave inadempimento della all'atto di Controparte_1
'transazione' stipulato fra la società fallita e la all'inizio del Controparte_1
2020 per cui è causa, di riduzione del prezzo della compravendita per cui parimenti è causa, per l'effetto dichiarando risolto per inadempimento il medesimo atto di 'transazione', con ogni conseguenza di legge.
In via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi in cui nemmeno fosse accolta la superiore domanda di risoluzione per inadempimento, salvo gravame:
6°- Accertare il totale inadempimento della all'atto di Controparte_1
'transazione' stipulato fra la società fallita e la all'inizio del Controparte_1
2020 per cui è causa, di riduzione del prezzo della compravendita per cui parimenti è causa.
7°- Per l'effetto, condannare la in adempimento alle Controparte_1
obbligazioni dalla stessa assunte con il predetto atto di 'transazione', al pagamento in favore del Parte_1 dell'importo di € 181.600,00 IVA inclusa, o di quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà determinata in corso di causa, comunque oltre interessi ex
D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze fino al saldo.
In ogni caso:
8°- Con vittoria delle spese del giudizio, incluso il 15% sul compenso a titolo di rimborso delle spese generali, oltre accessori di legge”.
Per la convenuta:
“Piaccia all'onorevole giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, in via istruttoria, ammettere le prove dedotte nella 2° memoria ex art. 183 cod. proc. civ.
e disporsi CTU volta a definire il prezzo dell'impianto oggetto di causa.
Nel merito, dichiarare la nullità del ricorso per inammissibilità e/o genericità delle relative domande o rigettarle siccome manifestamente infondate, accertato
l'inadempimento della per aver ceduto un Parte_1
impianto per la produzione di conglomerati bituminosi affetto da gravi vizi, così da determinarsi la riduzione del prezzo dell'impianto, ai sensi degli artt. 1490 e
1492 cod. civ., per i titoli dedotti nella presente comparsa, salvo il risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.
3 Con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 luglio 2021, nelle forme del procedimento sommario di cognizione, il ha Parte_1
convenuto in giudizio la in via principale per sentir dichiarare Controparte_1
la natura di donazione diretta della transazione stipulata fra le parti per scrittura privata nell'anno 2020, recante riduzione del prezzo della compravendita di un macchinario per la produzione di conglomerati bituminosi, dalla somma di Euro
328.000,00, IVA inclusa, alla minor somma di Euro 181.600,00, IVA inclusa, e la nullità di detta donazione per difetto di forma, ex art. 782, comma 1, cod. civ., in via subordinata per sentir dichiarare l'inefficacia della transazione, ex art. 64 l. fall. o ex art. 67 l. fall., in via ulteriormente subordinata per sentir dichiarare risolta la transazione per inadempimento e in tutti i casi per sentir condannare la convenuta al pagamento della somma dovuta di Euro 328.000,00, IVA inclusa, oltre agli interessi, ovvero in via estremamente subordinata per sentir condannare la convenuta al pagamento almeno della somma di Euro 181.600,00, IVA inclusa, deducendo la qualificazione del contratto come donazione, anziché transazione, in assenza di reciproche concessioni, e la conseguente nullità per difetto di forma oppure la revocabilità o la risolubilità del contratto stesso, di qui il debito nei confronti del , pari al prezzo convenuto in origine o al prezzo ridotto in Parte_1
detta scrittura.
Si è costituita in giudizio la eccependo la nullità del Controparte_1
ricorso per genericità, giustificando la riduzione del prezzo con lo stato dell'impianto al momento della cessione, contestando il fondamento delle domande e concludendo per il rigetto;
in via riconvenzionale, ha chiesto di determinare la riduzione ulteriore del prezzo in ragione dei vizi dell'impianto acquistato, ex artt. 1490 e 1492 cod. civ., salvo il risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio.
All'udienza di prima comparizione, il ricorrente ha contestato l'eccezione di nullità, ha eccepito l'inammissibilità delle domande riconvenzionali, nonché la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia, e ha contestato, infine, la
4 presenza dei vizi dedotti e, comunque, la considerazione di essi per la riduzione del prezzo a fronte di una rinunzia alle pretese di garanzia.
Il processo, mutato il rito, è proseguito nelle forme ordinarie.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'udienza dell'11 settembre 2024, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. Il ha esposto quanto Parte_1
segue: che, nel corso del 2019, la quando ancora in bonis, prima di essere Pt_1
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 40/2020, vendeva alla per l'importo di Euro 366.000,00, IVA inclusa, un macchinario per la CP_1
produzione di conglomerati bituminosi;
che il macchinario era già nella disponibilità dell'acquirente, in virtù di un precedente contratto di locazione, per cui era stato già versato, a titolo di canoni, l'importo di Euro 38.000,00, IVA inclusa;
che le parti, al momento della vendita, si accordavano affinché il predetto importo, già ricevuto, fosse imputato al debito per il prezzo;
che il credito residuo, pertanto, ammontava a Euro 328.000,00, IVA inclusa;
che la S.V.L., tuttavia, non eseguiva alcun ulteriore versamento, in favore della che, a inizio 2020, le Pt_1
parti stipulavano una scrittura privata di transazione, con cui veniva concessa una riduzione del prezzo, portando il debito da Euro 328.000,00 a Euro 181.600,00,
IVA inclusa, che l'acquirente si impegnava a estinguere in più rate;
che la citata scrittura privata, portante una riduzione del prezzo della vendita in assenza di reciproche concessioni fra le parti o, comunque, di una controprestazione in favore della venditrice, è da qualificarsi non come transazione o qualsivoglia altro atto a titolo oneroso, bensì come donazione diretta, nulla per difetto della forma prescritta dall'art. 782, comma 1, cod. civ., oppure, comunque, come atto a titolo gratuito, senz'altro revocabile, ai sensi dell'art. 64 l. fall., o, comunque, ove risultante a titolo oneroso (per quanto non si ravvisi la concessione o
5 controprestazione, tanto più che la transazione deve essere provata per iscritto), parimenti revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1), l. fall.; che la S.V.L. sarebbe, comunque, gravemente inadempiente, non avendo mai provveduto ad alcuno dei pagamenti previsti nel contratto, il che ne giustifica la risoluzione per inadempimento;
che nell'ipotesi di insussistenza di alcuna delle ragioni di nullità, inefficacia o risolubilità la S.V.L. sarebbe, tuttora, debitrice di quanto stabilito in detta scrittura.
1.2. ha esposto in replica quanto segue: che con Controparte_2
l'accordo le parti stabilirono il valore reale dell'impianto acquistato dalla CP_1
la quale con la presa in possesso si avvedeva che esso fosse, in realtà, non funzionante, addirittura fermo ed improduttivo;
che i soci della erano la CP_1
ora fallita, e la che la cedeva in locazione alla nel Pt_1 Parte_2 Pt_1 CP_1
mese di aprile 2019, l'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi (non un semplice macchinario, ma una serie di beni) e in esecuzione del contratto la corrispondeva la somma di Euro 38.000,00, quale canone di locazione;
che CP_1 immediatamente dopo la proponeva alla l'acquisto dell'impianto in Pt_1 CP_1
questione e così le parti si accordavano per l'importo di Euro 366.000,00, per poi decurtare il rateo del canone di locazione già corrisposto, stabilendo il prezzo finale in Euro 328.000,00; che la S.V.L., tuttavia, acquistava un impianto non funzionante, scoprendo che esso era fermo e bisognoso di interventi;
che spinta dalle difficoltà in cui versava la l'assemblea dei soci deliberava allora di CP_1
trovare un accordo con la affinché fosse diminuito il prezzo dello stesso Pt_1
impianto; che i soci, quindi, deliberavano la transazione, con la riduzione del prezzo a Euro 181.600,00, accordo sancito dalla scrittura;
che la in CP_1
seguito, concedeva in affitto il ramo d'azienda comprendente detto impianto alla
Edilasfalti Sardegna s.r.l., la quale si rendeva conto che esso aveva necessità di essere riavviato e di manutenzione straordinaria, con ingenti spese, poi da essa affrontate;
che l'impianto venduto, insomma, era inutilizzabile ed aveva valore prossimo a zero;
che la riduzione del prezzo era, dunque, ampiamente giustificata dallo stato dell'impianto al momento della cessione e ora si chiede l'ulteriore riduzione in ragione degli ulteriori vizi emersi;
che veniva disposto, in data 6
6 luglio 2020, il sequestro preventivo dei beni già riferibili alla G.S., tra cui l' e l'impianto veniva restituito solamente in data 5 ottobre Parte_3
2020, a seguito di riesame;
che quanto alla intervenuta transazione il nome era stato dato dalle parti;
che le spese e i danni subiti dalla legittimavano, CP_1
allora, la riduzione del prezzo in ragione del valore, presumibile, all'epoca della cessione, nel senso che, tenuto conto del rapporto e della qualità dei soggetti (soci della e, soprattutto, della prospettiva di non dover subire un contenzioso, CP_1
l'accordo aveva una sua giustificazione, inserito nel rapporto descritto;
che cadrebbe, conseguentemente, l'eccezione di difetto di prova scritta;
che di tutto, comunque, dovrebbe essere il deducente a dare prova.
2. L'eccezione pregiudiziale di nullità del ricorso, per implicito ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4), e dell'art. 702-bis, comma 1, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, formulata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, è infondata e va disattesa, relativamente al rilievo di indeterminatezza del titolo delle domande, avendo il ricorrente esposto le proprie ragioni con un grado di precisione sufficiente, almeno in astratto, a delimitare il tema di decisione ed a consentire lo svolgimento di contrarie difese, effettivamente svolte, su tutte le domande, indipendentemente dal loro fondamento, valutabile in concreto.
3. La domanda principale e sovraordinata di accertamento della nullità del contratto successivo a quello di vendita è fondata.
3.1. Nella giurisprudenza si hanno per fermi il principio della nullità della transazione per mancanza di reciproche concessioni (già Cass. n. 2154 del 1970) e il principio secondo cui per la validità della transazione è necessaria la sussistenza della res litigiosa, ma a tal fine non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, anche se ancora da definire nei più precisi termini di una lite, non esteriorizzata in una rigorosa formulazione (Cass. n. 1846 del 1983; conf. nn. 11142 del 2003 e 8301 del 2006); conviene precisare, però, che la prima delle attività che il giudice è chiamato a svolgere, nell'ordine, è di stabilire se tra le parti sussistesse la res litigiosa, verificando se sia possibile trarne
7 riscontro nella scrittura privata che documenta l'accordo, dalla quale devono risultare gli elementi essenziali del negozio e, quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista e la res litigiosa (o res dubia), vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, oltre che il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente, cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite, e solo a fronte del positivo accertamento dell'esistenza della res litigiosa, allora, può porsi il problema se la situazione di contrasto potenziale tra i contraenti sia stata superata attraverso reciproche concessioni (Cass. n. 8917 del
2016).
3.2. Nella specie, l'attore ha domandato l'accertamento della nullità per difetto di forma del contratto denominato dalle parti come transazione previa qualificazione come donazione, sul presupposto della mancanza di reciproche concessioni;
la convenuta, invece, sul punto ha eccepito il nomen iuris usato dalle parti e la natura onerosa del contratto successivo alla vendita, in relazione al minore valore dell'impianto venduto, a suo dire quasi nullo.
3.3. Ciò premesso, affinché si possa qualificare il secondo dei contratti dedotti in giudizio come transazione o donazione e se ne possano trarre le conseguenze necessarie in merito alla validità ed efficacia è decisiva l'interpretazione della volontà delle parti.
3.4. In base a quello che risulta dalla scrittura privata denominata di
“transazione”, sottoscritta dai legali rappresentanti delle due società in data posteriore e prossima al 28 gennaio 2020, premesso che la società aveva Pt_1
emesso una fattura di vendita in data 31 maggio 2019, per l'importo di Euro
366.000,00, IVA inclusa, per la “vendita di un macchinario per la produzione di conglomerati bituminosi Marini, tipo discontinuo, mod. Ultimap 1300 e 190LR”
(altrove nei documenti indicato come un vero e proprio “impianto”) e che la società aveva versato l'importo di Euro 38.000,00, come “pagamento CP_1 parziale”, lasciando il debito residuo di Euro 328.000,00, IVA inclusa (in seguito oggetto di un'ulteriore fattura emessa in data 20 agosto 2019, con scadenza al 20 ottobre 2019), le parti convennero che la società avrebbe emesso una nota di Pt_1
8 credito “per [la] riduzione del prezzo”, nella misura di Euro 146.400,00, IVA inclusa, e che il “pagamento del prezzo residuo”, pari a Euro 181.600,00, IVA inclusa, sarebbe stato eseguito con le seguenti modalità: Euro 40.000,00 entro il mese di febbraio 2020; Euro 141.600,00 mediante quindici rate costanti di Euro
9.440,00 entro il giorno 29 di ogni mese, a far data dal 30 aprile 2020.
3.5. In base a quello che risulta dal verbale redatto il 28 gennaio 2020, immediatamente precedente alla scrittura in esame, l'assemblea dei soci della società intese deliberare in modo puro e semplice di stipulare una CP_1
“transazione” con la società la quale intervenne nella seduta per il tramite Pt_1
del suo amministratore unico in quanto titolare della quota della metà del capitale Part sociale dell'altra parte (la restante quota apparteneva a una terza società, la , senza specificare le condizioni contrattuali di siffatta transazione, mentre poco più tardi, secondo quanto emerge dal verbale del 1° luglio 2020, l'assemblea dei soci della approvò il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre CP_1
2019, prendendo atto della perdita di Euro 15.870,00.
3.6. In base a quello che risulta dalla diffida ad adempiere comunicata il 29 maggio 2020, esattamente nel periodo intermedio tra le due delibere assembleari ed a brevissima distanza dalla stipula, la la quale all'epoca non era stata Pt_1
ancora dichiarata fallita (la sentenza fu pubblicata il 7 agosto 2020), intimò il pagamento delle rate scadute alla avvertendola di voler agire in giudizio. CP_1
3.7. Alla luce di quanto precede, dovendo considerarsi il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, in virtù del canone di cui all'art. 1362, secondo comma, cod. civ., si deve ritenere che la comune intenzione delle parti, in modo inequivoco, fosse proprio quella di prevenire una controversia che obiettivamente poteva sorgere tra loro e che effettivamente è poi sorta in un limitatissimo arco di tempo dalla stipula, sia per lo stretto intreccio di rapporti d'affari sia per la notevole entità del prezzo convenuto a confronto con la situazione economica dell'acquirente sia per il carattere produttivo e complesso del bene oggetto di compravendita e la conseguente maggiore importanza della garanzia a carico dell'alienante; dunque, la sussistenza di una res litigiosa, ancorché il contrasto fosse allora meramente potenziale,
9 essendo incompatibile con uno spirito di liberalità, non consente di disattendere ora la qualificazione prescelta dalle parti, portando ad escludere la riconducibilità del contratto stipulato a una donazione e ad affermarne la natura di transazione.
3.8. Ebbene, anche se questo rilievo rende irrilevante l'inosservanza dei requisiti formali di cui agli artt. 782, comma 1, cod. civ. e 48 L. n. 89 del 1913, in relazione all'art. 1350, n. 13), cod. civ., prescritti ai fini della manifestazione di una volontà donativa, tenendo presente la corretta qualificazione del contratto e restando sempre all'interno della questione di nullità complessivamente sollevata, come precisata anche nella comparsa conclusionale, si deve rammentare che per poter predicare la validità di una transazione il contratto deve presentare l'elemento essenziale delle reciproche concessioni, richieste dall'art. 1965 cod. civ., necessarie per l'individuazione della causa tipica, ma tale accertamento, nel caso concreto, se si tiene conto della prescrizione della forma ad probationem, a norma dell'art. 1967 cod. civ., non può che dare esito negativo, poiché dal documento prodotto risulta soltanto la riduzione del prezzo della compravendita concessa dalla società poi fallita, accanto alla dilazione dei termini per il pagamento, e non anche la concessione fatta dalla odierna convenuta, quale avrebbe potuto essere la rinunzia alla garanzia dai vizi dell'impianto venduto, onde prevenire proprio l'azione proposta in questa sede, e non è ricavabile, nemmeno per implicito, un'attribuzione alla venditrice compensativa del vantaggio procurato al patrimonio della compratrice.
3.9. Ne consegue la nullità del contratto impugnato per difetto di causa.
3.10. Non ha effetto, pertanto, la riduzione del prezzo concessa in via transattiva, rispetto a quello stabilito nella controversa compravendita.
4. L'eccezione pregiudiziale, a questo punto rilevante, di inammissibilità, rectius improcedibilità, delle riconvenzionali, ai sensi degli artt. 52 e 92 ss. l. fall.,
è infondata e va disattesa, perché la domanda proposta in riconvenzione – in realtà un'unica domanda, e non una pluralità di domande, essendo costituita dalla sola pretesa di riduzione del prezzo, anche se con la riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno – non è volta a far accertare l'esistenza di un credito gravante sul patrimonio della società fallita, bensì mira a far accertare,
10 in negativo, l'inesistenza di una parte del credito vantato da quest'ultima nei confronti dell'altra parte, a titolo di residuo prezzo, sicché la questione del concorso dei creditori non si pone;
diversamente, si sarebbe posta qualora il prezzo fosse stato già pagato – circostanza esclusa, nel caso in esame, per fatto pacifico – e insieme con l'azione di riduzione si fosse esercitata anche quella di ripetizione di indebito per l'eccedenza, rispetto al minor valore del bene venduto.
5. Le eccezioni preliminari di decadenza e di prescrizione sono entrambe fondate.
5.1. La garanzia per i vizi della cosa venduta non è illimitata nel tempo: per disposto dell'art. 1495 cod. civ., il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, e l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna.
5.2. Nella specie, l'attore riconvenuto ha eccepito, nella prima difesa successiva alla proposizione della domanda di riduzione del prezzo, il decorso sia del termine decadenziale sia del termine prescrizionale e la convenuta non ha contestato il fondamento della duplice eccezione, tanto nella medesima udienza quanto nella prima memoria di trattazione, non avendo mai allegato né provato non solo di aver scoperto eventuali vizi dell'impianto in un momento successivo alla consegna, addirittura antecedente alla vendita, in forza della originaria locazione, ma anche di averli tempestivamente denunziati e di aver tempestivamente proposto per essi domanda giudiziale.
6. La domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo pattuito nel contratto di vendita, stante l'intervenuta decadenza e prescrizione, è infondata.
7. La domanda accessoria è anch'essa, al pari di quella principale da cui dipende, fondata e, in via consequenziale, deve pronunciarsi condanna al pagamento del residuo prezzo, nella misura sopra accertata.
8. Le domande subordinate restano tutte assorbite.
9. Conclusivamente, la domanda principale e quella accessoria vanno accolte, con l'assorbimento delle subordinate ed il rigetto della riconvenzionale.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della
11 complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al
D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, sesto scaglione, in conformità della nota delle spese unita al fascicolo della parte vittoriosa e non oltre i limiti di essa;
è riconoscibile, infine,
l'aumento oggi obbligatorio, nella misura fino al 30%, contenuta dall'interessato al 10%, per l'uso di tecniche informatiche, ex art. 4, comma 1-bis, D.M. cit., essendo il ricorso redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la ricerca testuale all'interno dell'atto e l'apertura dei documenti con esso prodotti mediante collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda principale di accertamento e dichiara la nullità per difetto di causa del contratto di transazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo pattuito nel contratto di vendita;
3) accoglie la domanda accessoria e condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 328.000,00, IVA inclusa, a titolo di residuo prezzo, oltre agli interessi moratori, nella misura stabilita per i rapporti commerciali, dalla scadenza al saldo;
4) dichiara assorbite le domande subordinate;
5) condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in Euro 19.030,00, a titolo di compensi, ed in Euro 635,00, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, l'8 gennaio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4753 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, proposta da in Parte_1
persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Bruno Massacci, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, autorizzato a stare in giudizio con decreto del Giudice delegato presso questo Tribunale in data 28 giugno 2021
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Roberto Martani, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Nell'interesse del si conclude Parte_1
perché piaccia al Tribunale, ogni contraria istanza respinta:
In via principale:
1°- Accertata la natura di donazione diretta dell'atto di 'transazione' stipulato fra
1 la società fallita e la all'inizio del 2020 per cui è causa, di Controparte_1
riduzione del prezzo della compravendita per cui parimenti è causa, accertarne la nullità per difetto della forma prescritta dall'art. 782, comma 1, c.c., con ogni conseguenza di legge.
2°- Accertare la conclusione fra la e la Parte_1
del contratto di compravendita per cui è causa e Controparte_1
l'inadempimento della alla relativa obbligazione di saldo del Controparte_1 pagamento del prezzo nella misura di € 328.000,00 IVA inclusa, per l'effetto condannando la stessa convenuta, per tale titolo, al pagamento in favore del del medesimo importo di € Parte_1
328.000,00 IVA inclusa, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal 21.10.2019 fino al saldo.
In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui l'atto non fosse ritenuto donazione nulla per difetto di forma, comunque salvo gravame, ferme le conclusioni di cui al superiore capo 2°:
3°- Dichiarare inefficace nei confronti del Parte_1
ai sensi dell'art. 64 L.F., l'atto di 'transazione' stipulato fra la
[...] società fallita e la all'inizio del 2020 per cui è causa, di Controparte_1
riduzione del prezzo della compravendita per cui parimenti è causa, con ogni conseguenza di legge.
In via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi in cui l'atto non fosse ritenuto revocabile ai sensi dell'art. 64 L.F., comunque salvo gravame, ferme le conclusioni di cui al superiore capo 2°:
4°- Dichiarare inefficace nei confronti del Parte_1
ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, L.F., l'atto di 'transazione'
[...] stipulato fra la società fallita e la all'inizio del 2020 per cui è Controparte_1
causa, di riduzione del prezzo della compravendita per cui parimenti è causa, con ogni conseguenza di legge.
In via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi in cui l'atto neppure fosse ritenuto revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, L.F., comunque salvo gravame, ferme le conclusioni di cui al superiore capo 2°:
2 5°- Accertare il grave inadempimento della all'atto di Controparte_1
'transazione' stipulato fra la società fallita e la all'inizio del Controparte_1
2020 per cui è causa, di riduzione del prezzo della compravendita per cui parimenti è causa, per l'effetto dichiarando risolto per inadempimento il medesimo atto di 'transazione', con ogni conseguenza di legge.
In via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi in cui nemmeno fosse accolta la superiore domanda di risoluzione per inadempimento, salvo gravame:
6°- Accertare il totale inadempimento della all'atto di Controparte_1
'transazione' stipulato fra la società fallita e la all'inizio del Controparte_1
2020 per cui è causa, di riduzione del prezzo della compravendita per cui parimenti è causa.
7°- Per l'effetto, condannare la in adempimento alle Controparte_1
obbligazioni dalla stessa assunte con il predetto atto di 'transazione', al pagamento in favore del Parte_1 dell'importo di € 181.600,00 IVA inclusa, o di quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà determinata in corso di causa, comunque oltre interessi ex
D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze fino al saldo.
In ogni caso:
8°- Con vittoria delle spese del giudizio, incluso il 15% sul compenso a titolo di rimborso delle spese generali, oltre accessori di legge”.
Per la convenuta:
“Piaccia all'onorevole giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, in via istruttoria, ammettere le prove dedotte nella 2° memoria ex art. 183 cod. proc. civ.
e disporsi CTU volta a definire il prezzo dell'impianto oggetto di causa.
Nel merito, dichiarare la nullità del ricorso per inammissibilità e/o genericità delle relative domande o rigettarle siccome manifestamente infondate, accertato
l'inadempimento della per aver ceduto un Parte_1
impianto per la produzione di conglomerati bituminosi affetto da gravi vizi, così da determinarsi la riduzione del prezzo dell'impianto, ai sensi degli artt. 1490 e
1492 cod. civ., per i titoli dedotti nella presente comparsa, salvo il risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.
3 Con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 luglio 2021, nelle forme del procedimento sommario di cognizione, il ha Parte_1
convenuto in giudizio la in via principale per sentir dichiarare Controparte_1
la natura di donazione diretta della transazione stipulata fra le parti per scrittura privata nell'anno 2020, recante riduzione del prezzo della compravendita di un macchinario per la produzione di conglomerati bituminosi, dalla somma di Euro
328.000,00, IVA inclusa, alla minor somma di Euro 181.600,00, IVA inclusa, e la nullità di detta donazione per difetto di forma, ex art. 782, comma 1, cod. civ., in via subordinata per sentir dichiarare l'inefficacia della transazione, ex art. 64 l. fall. o ex art. 67 l. fall., in via ulteriormente subordinata per sentir dichiarare risolta la transazione per inadempimento e in tutti i casi per sentir condannare la convenuta al pagamento della somma dovuta di Euro 328.000,00, IVA inclusa, oltre agli interessi, ovvero in via estremamente subordinata per sentir condannare la convenuta al pagamento almeno della somma di Euro 181.600,00, IVA inclusa, deducendo la qualificazione del contratto come donazione, anziché transazione, in assenza di reciproche concessioni, e la conseguente nullità per difetto di forma oppure la revocabilità o la risolubilità del contratto stesso, di qui il debito nei confronti del , pari al prezzo convenuto in origine o al prezzo ridotto in Parte_1
detta scrittura.
Si è costituita in giudizio la eccependo la nullità del Controparte_1
ricorso per genericità, giustificando la riduzione del prezzo con lo stato dell'impianto al momento della cessione, contestando il fondamento delle domande e concludendo per il rigetto;
in via riconvenzionale, ha chiesto di determinare la riduzione ulteriore del prezzo in ragione dei vizi dell'impianto acquistato, ex artt. 1490 e 1492 cod. civ., salvo il risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio.
All'udienza di prima comparizione, il ricorrente ha contestato l'eccezione di nullità, ha eccepito l'inammissibilità delle domande riconvenzionali, nonché la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia, e ha contestato, infine, la
4 presenza dei vizi dedotti e, comunque, la considerazione di essi per la riduzione del prezzo a fronte di una rinunzia alle pretese di garanzia.
Il processo, mutato il rito, è proseguito nelle forme ordinarie.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'udienza dell'11 settembre 2024, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. Il ha esposto quanto Parte_1
segue: che, nel corso del 2019, la quando ancora in bonis, prima di essere Pt_1
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 40/2020, vendeva alla per l'importo di Euro 366.000,00, IVA inclusa, un macchinario per la CP_1
produzione di conglomerati bituminosi;
che il macchinario era già nella disponibilità dell'acquirente, in virtù di un precedente contratto di locazione, per cui era stato già versato, a titolo di canoni, l'importo di Euro 38.000,00, IVA inclusa;
che le parti, al momento della vendita, si accordavano affinché il predetto importo, già ricevuto, fosse imputato al debito per il prezzo;
che il credito residuo, pertanto, ammontava a Euro 328.000,00, IVA inclusa;
che la S.V.L., tuttavia, non eseguiva alcun ulteriore versamento, in favore della che, a inizio 2020, le Pt_1
parti stipulavano una scrittura privata di transazione, con cui veniva concessa una riduzione del prezzo, portando il debito da Euro 328.000,00 a Euro 181.600,00,
IVA inclusa, che l'acquirente si impegnava a estinguere in più rate;
che la citata scrittura privata, portante una riduzione del prezzo della vendita in assenza di reciproche concessioni fra le parti o, comunque, di una controprestazione in favore della venditrice, è da qualificarsi non come transazione o qualsivoglia altro atto a titolo oneroso, bensì come donazione diretta, nulla per difetto della forma prescritta dall'art. 782, comma 1, cod. civ., oppure, comunque, come atto a titolo gratuito, senz'altro revocabile, ai sensi dell'art. 64 l. fall., o, comunque, ove risultante a titolo oneroso (per quanto non si ravvisi la concessione o
5 controprestazione, tanto più che la transazione deve essere provata per iscritto), parimenti revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1), l. fall.; che la S.V.L. sarebbe, comunque, gravemente inadempiente, non avendo mai provveduto ad alcuno dei pagamenti previsti nel contratto, il che ne giustifica la risoluzione per inadempimento;
che nell'ipotesi di insussistenza di alcuna delle ragioni di nullità, inefficacia o risolubilità la S.V.L. sarebbe, tuttora, debitrice di quanto stabilito in detta scrittura.
1.2. ha esposto in replica quanto segue: che con Controparte_2
l'accordo le parti stabilirono il valore reale dell'impianto acquistato dalla CP_1
la quale con la presa in possesso si avvedeva che esso fosse, in realtà, non funzionante, addirittura fermo ed improduttivo;
che i soci della erano la CP_1
ora fallita, e la che la cedeva in locazione alla nel Pt_1 Parte_2 Pt_1 CP_1
mese di aprile 2019, l'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi (non un semplice macchinario, ma una serie di beni) e in esecuzione del contratto la corrispondeva la somma di Euro 38.000,00, quale canone di locazione;
che CP_1 immediatamente dopo la proponeva alla l'acquisto dell'impianto in Pt_1 CP_1
questione e così le parti si accordavano per l'importo di Euro 366.000,00, per poi decurtare il rateo del canone di locazione già corrisposto, stabilendo il prezzo finale in Euro 328.000,00; che la S.V.L., tuttavia, acquistava un impianto non funzionante, scoprendo che esso era fermo e bisognoso di interventi;
che spinta dalle difficoltà in cui versava la l'assemblea dei soci deliberava allora di CP_1
trovare un accordo con la affinché fosse diminuito il prezzo dello stesso Pt_1
impianto; che i soci, quindi, deliberavano la transazione, con la riduzione del prezzo a Euro 181.600,00, accordo sancito dalla scrittura;
che la in CP_1
seguito, concedeva in affitto il ramo d'azienda comprendente detto impianto alla
Edilasfalti Sardegna s.r.l., la quale si rendeva conto che esso aveva necessità di essere riavviato e di manutenzione straordinaria, con ingenti spese, poi da essa affrontate;
che l'impianto venduto, insomma, era inutilizzabile ed aveva valore prossimo a zero;
che la riduzione del prezzo era, dunque, ampiamente giustificata dallo stato dell'impianto al momento della cessione e ora si chiede l'ulteriore riduzione in ragione degli ulteriori vizi emersi;
che veniva disposto, in data 6
6 luglio 2020, il sequestro preventivo dei beni già riferibili alla G.S., tra cui l' e l'impianto veniva restituito solamente in data 5 ottobre Parte_3
2020, a seguito di riesame;
che quanto alla intervenuta transazione il nome era stato dato dalle parti;
che le spese e i danni subiti dalla legittimavano, CP_1
allora, la riduzione del prezzo in ragione del valore, presumibile, all'epoca della cessione, nel senso che, tenuto conto del rapporto e della qualità dei soggetti (soci della e, soprattutto, della prospettiva di non dover subire un contenzioso, CP_1
l'accordo aveva una sua giustificazione, inserito nel rapporto descritto;
che cadrebbe, conseguentemente, l'eccezione di difetto di prova scritta;
che di tutto, comunque, dovrebbe essere il deducente a dare prova.
2. L'eccezione pregiudiziale di nullità del ricorso, per implicito ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4), e dell'art. 702-bis, comma 1, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, formulata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, è infondata e va disattesa, relativamente al rilievo di indeterminatezza del titolo delle domande, avendo il ricorrente esposto le proprie ragioni con un grado di precisione sufficiente, almeno in astratto, a delimitare il tema di decisione ed a consentire lo svolgimento di contrarie difese, effettivamente svolte, su tutte le domande, indipendentemente dal loro fondamento, valutabile in concreto.
3. La domanda principale e sovraordinata di accertamento della nullità del contratto successivo a quello di vendita è fondata.
3.1. Nella giurisprudenza si hanno per fermi il principio della nullità della transazione per mancanza di reciproche concessioni (già Cass. n. 2154 del 1970) e il principio secondo cui per la validità della transazione è necessaria la sussistenza della res litigiosa, ma a tal fine non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, anche se ancora da definire nei più precisi termini di una lite, non esteriorizzata in una rigorosa formulazione (Cass. n. 1846 del 1983; conf. nn. 11142 del 2003 e 8301 del 2006); conviene precisare, però, che la prima delle attività che il giudice è chiamato a svolgere, nell'ordine, è di stabilire se tra le parti sussistesse la res litigiosa, verificando se sia possibile trarne
7 riscontro nella scrittura privata che documenta l'accordo, dalla quale devono risultare gli elementi essenziali del negozio e, quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista e la res litigiosa (o res dubia), vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, oltre che il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente, cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite, e solo a fronte del positivo accertamento dell'esistenza della res litigiosa, allora, può porsi il problema se la situazione di contrasto potenziale tra i contraenti sia stata superata attraverso reciproche concessioni (Cass. n. 8917 del
2016).
3.2. Nella specie, l'attore ha domandato l'accertamento della nullità per difetto di forma del contratto denominato dalle parti come transazione previa qualificazione come donazione, sul presupposto della mancanza di reciproche concessioni;
la convenuta, invece, sul punto ha eccepito il nomen iuris usato dalle parti e la natura onerosa del contratto successivo alla vendita, in relazione al minore valore dell'impianto venduto, a suo dire quasi nullo.
3.3. Ciò premesso, affinché si possa qualificare il secondo dei contratti dedotti in giudizio come transazione o donazione e se ne possano trarre le conseguenze necessarie in merito alla validità ed efficacia è decisiva l'interpretazione della volontà delle parti.
3.4. In base a quello che risulta dalla scrittura privata denominata di
“transazione”, sottoscritta dai legali rappresentanti delle due società in data posteriore e prossima al 28 gennaio 2020, premesso che la società aveva Pt_1
emesso una fattura di vendita in data 31 maggio 2019, per l'importo di Euro
366.000,00, IVA inclusa, per la “vendita di un macchinario per la produzione di conglomerati bituminosi Marini, tipo discontinuo, mod. Ultimap 1300 e 190LR”
(altrove nei documenti indicato come un vero e proprio “impianto”) e che la società aveva versato l'importo di Euro 38.000,00, come “pagamento CP_1 parziale”, lasciando il debito residuo di Euro 328.000,00, IVA inclusa (in seguito oggetto di un'ulteriore fattura emessa in data 20 agosto 2019, con scadenza al 20 ottobre 2019), le parti convennero che la società avrebbe emesso una nota di Pt_1
8 credito “per [la] riduzione del prezzo”, nella misura di Euro 146.400,00, IVA inclusa, e che il “pagamento del prezzo residuo”, pari a Euro 181.600,00, IVA inclusa, sarebbe stato eseguito con le seguenti modalità: Euro 40.000,00 entro il mese di febbraio 2020; Euro 141.600,00 mediante quindici rate costanti di Euro
9.440,00 entro il giorno 29 di ogni mese, a far data dal 30 aprile 2020.
3.5. In base a quello che risulta dal verbale redatto il 28 gennaio 2020, immediatamente precedente alla scrittura in esame, l'assemblea dei soci della società intese deliberare in modo puro e semplice di stipulare una CP_1
“transazione” con la società la quale intervenne nella seduta per il tramite Pt_1
del suo amministratore unico in quanto titolare della quota della metà del capitale Part sociale dell'altra parte (la restante quota apparteneva a una terza società, la , senza specificare le condizioni contrattuali di siffatta transazione, mentre poco più tardi, secondo quanto emerge dal verbale del 1° luglio 2020, l'assemblea dei soci della approvò il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre CP_1
2019, prendendo atto della perdita di Euro 15.870,00.
3.6. In base a quello che risulta dalla diffida ad adempiere comunicata il 29 maggio 2020, esattamente nel periodo intermedio tra le due delibere assembleari ed a brevissima distanza dalla stipula, la la quale all'epoca non era stata Pt_1
ancora dichiarata fallita (la sentenza fu pubblicata il 7 agosto 2020), intimò il pagamento delle rate scadute alla avvertendola di voler agire in giudizio. CP_1
3.7. Alla luce di quanto precede, dovendo considerarsi il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, in virtù del canone di cui all'art. 1362, secondo comma, cod. civ., si deve ritenere che la comune intenzione delle parti, in modo inequivoco, fosse proprio quella di prevenire una controversia che obiettivamente poteva sorgere tra loro e che effettivamente è poi sorta in un limitatissimo arco di tempo dalla stipula, sia per lo stretto intreccio di rapporti d'affari sia per la notevole entità del prezzo convenuto a confronto con la situazione economica dell'acquirente sia per il carattere produttivo e complesso del bene oggetto di compravendita e la conseguente maggiore importanza della garanzia a carico dell'alienante; dunque, la sussistenza di una res litigiosa, ancorché il contrasto fosse allora meramente potenziale,
9 essendo incompatibile con uno spirito di liberalità, non consente di disattendere ora la qualificazione prescelta dalle parti, portando ad escludere la riconducibilità del contratto stipulato a una donazione e ad affermarne la natura di transazione.
3.8. Ebbene, anche se questo rilievo rende irrilevante l'inosservanza dei requisiti formali di cui agli artt. 782, comma 1, cod. civ. e 48 L. n. 89 del 1913, in relazione all'art. 1350, n. 13), cod. civ., prescritti ai fini della manifestazione di una volontà donativa, tenendo presente la corretta qualificazione del contratto e restando sempre all'interno della questione di nullità complessivamente sollevata, come precisata anche nella comparsa conclusionale, si deve rammentare che per poter predicare la validità di una transazione il contratto deve presentare l'elemento essenziale delle reciproche concessioni, richieste dall'art. 1965 cod. civ., necessarie per l'individuazione della causa tipica, ma tale accertamento, nel caso concreto, se si tiene conto della prescrizione della forma ad probationem, a norma dell'art. 1967 cod. civ., non può che dare esito negativo, poiché dal documento prodotto risulta soltanto la riduzione del prezzo della compravendita concessa dalla società poi fallita, accanto alla dilazione dei termini per il pagamento, e non anche la concessione fatta dalla odierna convenuta, quale avrebbe potuto essere la rinunzia alla garanzia dai vizi dell'impianto venduto, onde prevenire proprio l'azione proposta in questa sede, e non è ricavabile, nemmeno per implicito, un'attribuzione alla venditrice compensativa del vantaggio procurato al patrimonio della compratrice.
3.9. Ne consegue la nullità del contratto impugnato per difetto di causa.
3.10. Non ha effetto, pertanto, la riduzione del prezzo concessa in via transattiva, rispetto a quello stabilito nella controversa compravendita.
4. L'eccezione pregiudiziale, a questo punto rilevante, di inammissibilità, rectius improcedibilità, delle riconvenzionali, ai sensi degli artt. 52 e 92 ss. l. fall.,
è infondata e va disattesa, perché la domanda proposta in riconvenzione – in realtà un'unica domanda, e non una pluralità di domande, essendo costituita dalla sola pretesa di riduzione del prezzo, anche se con la riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno – non è volta a far accertare l'esistenza di un credito gravante sul patrimonio della società fallita, bensì mira a far accertare,
10 in negativo, l'inesistenza di una parte del credito vantato da quest'ultima nei confronti dell'altra parte, a titolo di residuo prezzo, sicché la questione del concorso dei creditori non si pone;
diversamente, si sarebbe posta qualora il prezzo fosse stato già pagato – circostanza esclusa, nel caso in esame, per fatto pacifico – e insieme con l'azione di riduzione si fosse esercitata anche quella di ripetizione di indebito per l'eccedenza, rispetto al minor valore del bene venduto.
5. Le eccezioni preliminari di decadenza e di prescrizione sono entrambe fondate.
5.1. La garanzia per i vizi della cosa venduta non è illimitata nel tempo: per disposto dell'art. 1495 cod. civ., il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, e l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna.
5.2. Nella specie, l'attore riconvenuto ha eccepito, nella prima difesa successiva alla proposizione della domanda di riduzione del prezzo, il decorso sia del termine decadenziale sia del termine prescrizionale e la convenuta non ha contestato il fondamento della duplice eccezione, tanto nella medesima udienza quanto nella prima memoria di trattazione, non avendo mai allegato né provato non solo di aver scoperto eventuali vizi dell'impianto in un momento successivo alla consegna, addirittura antecedente alla vendita, in forza della originaria locazione, ma anche di averli tempestivamente denunziati e di aver tempestivamente proposto per essi domanda giudiziale.
6. La domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo pattuito nel contratto di vendita, stante l'intervenuta decadenza e prescrizione, è infondata.
7. La domanda accessoria è anch'essa, al pari di quella principale da cui dipende, fondata e, in via consequenziale, deve pronunciarsi condanna al pagamento del residuo prezzo, nella misura sopra accertata.
8. Le domande subordinate restano tutte assorbite.
9. Conclusivamente, la domanda principale e quella accessoria vanno accolte, con l'assorbimento delle subordinate ed il rigetto della riconvenzionale.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della
11 complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al
D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, sesto scaglione, in conformità della nota delle spese unita al fascicolo della parte vittoriosa e non oltre i limiti di essa;
è riconoscibile, infine,
l'aumento oggi obbligatorio, nella misura fino al 30%, contenuta dall'interessato al 10%, per l'uso di tecniche informatiche, ex art. 4, comma 1-bis, D.M. cit., essendo il ricorso redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la ricerca testuale all'interno dell'atto e l'apertura dei documenti con esso prodotti mediante collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda principale di accertamento e dichiara la nullità per difetto di causa del contratto di transazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo pattuito nel contratto di vendita;
3) accoglie la domanda accessoria e condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 328.000,00, IVA inclusa, a titolo di residuo prezzo, oltre agli interessi moratori, nella misura stabilita per i rapporti commerciali, dalla scadenza al saldo;
4) dichiara assorbite le domande subordinate;
5) condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in Euro 19.030,00, a titolo di compensi, ed in Euro 635,00, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, l'8 gennaio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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