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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2024, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott.ssa Angela Ranieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 41 / 2020 di R.G. avente per oggetto: opposizione a
decreto ingiuntivo, vertente:
tra nato il [...] a [...] C.F. Parte_1
residente in [...], in Castellammare di C.F._1
Stabia (Na), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Sorrentino del Foro di
Torre Annunziata con studio sito in Castellammare di Stabia al Viale Europa
59, C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
OPPONENTE
contro
, già Controparte_1 Controparte_2
(P.IVA ), quale incorporante di
[...] P.IVA_1 [...]
Controparte_3 Controparte_4 [...]
il tutto con effetto dal 6 gennaio 2014, giusto atto di fusione Controparte_5
del 31 dicembre 2013 a rogito Notaio di Bologna ai nn. 53712/34018 Per_1
rep./racc., in persona del procuratore ad negotia dott. Parte_2
munito dei poteri di rappresentanza in forza di procura speciale del 16 dicembre
Pagina 1 di 11 2016 in autentica del Notaio di Bologna ai nn. 84765/8416 Persona_2
rep./racc., con sede in via Stalingrado n. 45, Bologna, è rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Sormani (C.F. ) ed Andrea Carlo CodiceFiscale_3
Silvestri (C.F. , ed agli effetti del presente atto CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Tedesco
( – , sito in C.F._5 Email_1
Napoli, Centro Direzionale Isola A7, giusta delega allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.;
OPPOSTa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
all'udienza del 15.04.2024 causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno
2009, n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Pagina 2 di 11 Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo.
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ.,
Sez. I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata
del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali - impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c. - di
evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita
definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono
in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non
giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto
effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c. da
effettive garanzie di difesa - articolo 24 della Costituzione - e dal diritto alla
partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma,
della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato
Pagina 3 di 11 ad esplicare i suoi effetti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le considerazioni di seguito indicate.
Quanto all'esame del merito della controversia, occorre premettere che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Trib. Roma, Sez. VIII, 13 giugno
2011 n.12855; Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999 n.5984).
Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun senso giuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 2011 n.6987; Trib.
Nola, Sez. II, 28 giugno 2011).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà
luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite,
conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi
Pagina 4 di 11 oneri probatori, cosicché a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez II, 27
maggio 2011 n.11817).
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre
2011 n.25857), sulla base cioè sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione.
A norma dell'articolo 645 c.p.c., poi, l'emissione di un decreto ingiuntivo presuppone che la prova dell'espletamento e dell'entità delle prestazioni possa utilmente fornirsi mediante la produzione dei documenti giustificativi e dell'estratto autentico delle scritture contabili;
detta documentazione, però, se da un lato è idonea e sufficiente per l'emissione del titolo esecutivo, dall'altro,
in caso di opposizione, diviene inadeguata a fondare le eccezioni sollevate dall'opponente/convenuto in prima istanza.
Difatti, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena,
l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.
Pagina 5 di 11 Tale situazione, quindi, esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Trib. Torino, Sez. VI, 3
aprile 2012 n.2365).
Ciò posto, preliminarmente, sussiste la legittimazione della società opposta in via surrogatoria. In sostanza, afferma l'opponente che la compagnia di assicurazione, surrogatasi nei diritti della finanziaria, non potrebbe pretendere alcun pagamento dal debitore, in quanto non sarebbe addebitabile a quest'ultimo la perdita del posto di lavoro, e comunque la finanziaria avrebbe scelto di rivolgersi alla compagnia assicuratrice per il pagamento dell'insoluto.
Tali contestazioni sono infondate. La compagnia è obbligata a pagare l'indennizzo in forza di polizza rischio impiego stipulata ex art. 54 D.P.R.
180/1950, e da tale pagamento consegue la surroga nei diritti della finanziaria,
a norma dell'art. 14 del contratto nonché 1201 c.c. nei confronti del debitore mutuatario, indipendentemente dalla causa per la quale l'evento garantito si è
verificato. Per quanto riguarda la circostanza per la quale la finanziaria avrebbe scelto di rivolgere le proprie richieste di pagamento alla compagnia, anziché al debitore, tale affermazione è priva di fondamento giuridico. La finanziaria,
infatti, ha escusso la polizza rischio impiego a seguito della cessazione dell'impiego lavorativo del sig. , e solo dopo aver richiesto allo stesso Pt_1
il pagamento delle rate insolute, senza nulla ottenere. A quel punto, la finanziaria giusto quanto previsto dalla legge (art. 54 D.P.R. 180/1950) CP_6
e dalla polizza assicurativa in essere con ha azionato la garanzia CP_1
assicurativa e ottenuto il pagamento dell'indennizzo. A seguito della liquidazione dell'indennizzo, si è surrogata nei diritti della CP_1
Pagina 6 di 11 finanziaria chiedendo al debitore il saldo del finanziamento. Infine, si precisa che la giurisprudenza allegata dall'opponente (Cass. III sez. n. 10744/2009) è
del tutto inconferente con il caso di specie, poiché riguarda l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., che è mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, e non ha alcuna attinenza con la fattispecie in esame.
Ancora, a dire dell'opponente, la clausola di rivalsa sarebbe vessatoria, in quanto determinerebbe una netta sproporzione rispetto agli obblighi del debitore, poiché imporrebbe a quest'ultimo il pagamento in un'unica soluzione dell'importo che lo stesso si era impegnato a corrispondere in rate mensili.
Non vi è dubbio che la finanziaria, e di conseguenza la compagnia surrogataria,
abbia diritto di esigere il pagamento dell'insoluto, in un'unica soluzione, nel caso in cui il debitore sia insolvente. Infatti, rendendosi insolvente nel pagamento delle rate mensili, precisamente a partire dalla mensilità 02/2011, il debitore decadeva dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e il contratto di finanziamento veniva risolto, con il conseguente diritto del creditore ad esigere immediatamente il pagamento dell'intero.
Non sussiste sproporzione posto che l'importo richiesto dalla finanziaria, e poi da in surroga nei diritti della stessa, è dovuto in forza del contratto di CP_1
prestito ed esigibile in unica soluzione, essendo il debitore decaduto dal beneficio del termine di pagamento rateale a norma dell'art. 1186 c.c.
Successivamente, a seguito del pagamento dell'indennizzo in forza di polizza rischio impiego, da parte di mutava solamente il soggetto attivo CP_1
dell'obbligazione: non più , ma Non si Controparte_7 CP_1
tratta, quindi, di rivalsa, ma di surroga nei diritti del creditore, ovvero il meccanismo previsto dall'art. 1201 c.c., secondo cui il creditore, che riceva il
Pagina 7 di 11 pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti nei confronti del debitore. Il debitore, dal canto suo, rimane obbligato anche se, in forza della surroga, cambia il soggetto attivo dell'obbligazione.
In via prioritaria, l'opponente afferma che nulla sarebbe dovuto ad CP_1
in quanto lo stesso non avrebbe concorso al verificarsi dell'evento garantito dalla polizza assicurativa stipulata, ovvero la perdita dell'impiego lavorativo con il datore di lavoro ceduto . A dire dell'opponente, il fatto Org_1
che l'interruzione del rapporto lavorativo sia dipesa dal fallimento della stessa,
fatto non imputabile al , esonererebbe quest'ultimo dagli obblighi di Pt_1
pagamento del finanziamento insoluto. Tale contestazione è infondata. Il fatto che l'evento garantito dalla polizza rischio impiego (la perdita dell'impiego lavorativo), si sia verificato non per fatto del debitore (es. dimissioni) ma per circostanza attinente alla sfera giuridica del datore di lavoro (es. fallimento dello stesso), non esonera in alcun modo il debitore dall'obbligazione di estinzione del prestito, obbligazione che, a seguito del pagamento dell'indennizzo in forza di polizza rischio impiego, vede quale nuovo soggetto attivo la compagnia di assicurazione surrogataria, e non più la finanziaria.
Infatti, la polizza rischio impiego, stipulata dalla finanziaria
[...]
(per mezzo della mandataria con Controparte_7 Org_2 CP_1
(già , opera indipendentemente dalla causa per la quale si verifica CP_8
l'evento garantito (perdita dell'impiego lavorativo, con conseguente interruzione delle trattenute mensili a cura del datore di lavoro sullo stipendio del debitore) In altri termini, in qualità di compagnia assicuratrice CP_1
della società finanziaria, e non del debitore mutuatario, è obbligata al pagamento dell'indennizzo in forza di polizza rischio impiego, in ogni caso di
Pagina 8 di 11 cessazione del rapporto lavorativo. Ugualmente, la causa di cessazione del rapporto lavorativo non ha alcuna rilevanza ai fini dell'esercizio del diritto di surroga da parte dell'assicuratore nei confronti del debitore mutuatario,
previsto nel caso di specie dall'art. 14 del contratto;
diritto che matura per il solo fatto dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurazione in favore della finanziaria. Giova, qui, precisare che il contratto di finanziamento in esame è un contratto di prestito estinguibile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile (cd. finanziamento con cessione del quinto dello stipendio), che trova specifica disciplina nel D.P.R. n.
180 del 1950. La suddetta legge, all'art. 54, prevede che tali tipi di finanziamento debbano obbligatoriamente essere garantiti da “assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”. La ratio dell'art. 54 è evidente: garantire alla finanziaria-assicurata il recupero del finanziamento, in ogni caso di sopravvenuta insolvenza del debitore. Nel caso che ci occupa, veniva stipulata, ai sensi del citato art. 54, la polizza n.
J40514676, con la funzione di garantire che la finanziaria, al verificarsi dell'evento garantito della perdita dell'impiego, possa comunque recuperare il finanziamento insoluto mediante la liquidazione dell'indennizzo, e ciò
indipendentemente dalla causa per la quale l'impiego lavorativo è cessato. In
tale contesto, l'assicuratore, che abbia pagato l'indennizzo alla finanziaria, in forza della suddetta polizza rischio impiego, ha diritto di surroga nei diritti della finanziaria verso il debitore mutuatario, unico soggetto passivo del rapporto di
Pagina 9 di 11 finanziamento.
Nel caso di specie, il diritto di surroga è previsto dall'art. 14 del contratto di prestito, che prevede: “per le somme che l'assicuratore dovesse pagare per l'effetto della garanzia Rischi di impiego, la compagnia di assicurazione sarà
sostituita al Cessionario in tutti i suoi diritti e privilegi verso il
Cedente/Mutuatario; in caso di premorienza non vi sarà surroga dell'assicuratore”. Tutto ciò posto, la contestazione dell'opponente secondo cui il debitore sarebbe esonerato dagli obblighi di pagamento poiché la cessazione dell'impiego lavorativo sarebbe avvenuta per causa a lui non imputabile, dovrà
necessariamente essere disattesa.
In buona sostanza, emerge in modo chiaro il comportamento dell'opponente che non pagato le rate del finanziamento. Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati,
siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III,
21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013
n.1431).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.147/2022, giusta la natura ed il valore della controversia,
l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del
Pagina 10 di 11 processo.
Ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo caratterizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, consenta di attestarsi sulla media di ciascun scaglione di riferimento di cui al citato D.M. concretamente applicabile al presente processo, ridotto del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del G.O.P. dott.ssa Angela Ranieri, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) Dichiara infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta dall'opponente.;
2)Per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo avente n. 1689/2019 emesso da questo Giudice in data 11.11.2019.
3) Condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta dei compensi professionali che si liquidano complessivamente in euro 2.500,00
oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso forfettario;
Torre Annunziata 15.04.2024
IL G.O.P.
(dott.ssa Angela Ranieri)
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