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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4717/2024 R.G.V.G. promossa congiuntamente
da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Olga Maria CAVALLARO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe DI COSTA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12/02/2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 29/10/2024, i coniugi e Parte_1
premesso di essersi separati consensualmente giusta sentenza del Tribunale Parte_2
Civile di Catania n. 1274/2024 del 06/03/2024 (resa nel proc. n. 12422/2023 R.G.) e di non essersi da allora mai riconciliati, vivendo ad oggi separati, hanno chiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio da loro contratto a Catania il 15/06/2021, senza alcuna altra statuizione, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della citata sentenza di omologa resa dal Tribunale di Catania il giorno 01/03/2024 e pubblicata il
06/03/2024 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre,
si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce gli odierni ricorrenti,
senza condizioni.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania il 15/06/2021 tra
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
a CATANIA il 09/08/1994, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Catania al n. 130, parte 1, anno 2021.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 07.3.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu