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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 9257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9257 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20382/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
IL G.L.
letti gli atti della causa n. r.g. , avente ad oggetto impugnativa di licenziamento, formulata da (Avv. Giovanni Faragasso) Parte_1 nei confronti di in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore (Avv. Umberto Giovanni Sanzari)
rilevato che parte ricorrente, assunto in data 3.5.2019, impugna il licenziamento per giusta causa, comminato in data 10.1.2023, a seguito di contestazione disciplinare del 30.12.2022;
rilevato che parte datoriale, che ne aveva l'onere, non ha dimostrato il fatto costitutivo posto a base del provvedimento recessivo per cui è causa, lo stesso è rimasto privo di alcuna giustificazione;
rilevato che dalla mancata dimostrazione dell'addebito contestato, non avendo nessuno dei tre testi riferito alcuno degli episodi riportati nella lettera di contestazione;
rilevato infatti che uno dei testi ) non ha assistito a nulla, un altro teste ES
( ha riferito di una situazione di reciprocità e in cui comunque il ricorrente si Tes_2 era lamentato delle offese subite dalla figlia minore, e il terzo teste ( ha riferito Tes_3 di un episodio non oggetto di contestazione: infatti in contestazione erano un episodio del giorno 25/12 e del giorno 29/12 in riferimento peraltro ai titolari e ai colleghi, laddove il terzo teste riferisce di un episodio avvenuto giorni addietro e comunque in riferimento ad un cliente;
ritenuto che
dall'omessa dimostrazione di alcuno dei fatti posti a base del provvedimento recessivo discende l'accoglimento della domanda attorea con declaratoria di illegittimità del licenziamento comminato in data 15.5.2023 e, previa applicazione delle tutele azionate in ricorso e previste dall'articolo 8 legge 604 del 1966, in base al quale il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza a versargli un'indennità che nel caso di specie si fissa in 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo, per un verso, alla durata infratriennale del rapporto lavorativo e, per altro verso, alla mancata allegazione da parte del ricorrente di ogni indicazione inerente gli altri indicatori previsti pagina 1 di 2 dalla normativa, rispetto ai quali alcun riscontro è comunque emerso dall'esame della produzione documentale versata in atti;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente va accolta nei termini dianzi indicati con la declaratoria di illegittimità del licenziamento impugnato e conseguente applicazione del regime di cui all'articolo 8 legge 604/1966, declinato nei termini dianzi indicati rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
dichiara illegittimo il licenziamento comminato al ricorrente in data 10.1.2023 e per l'effetto ordina a parte convenuta di riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza a versargli un'indennità pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
pone le spese di lite a carico della società convenuta, e liquida in misura pari a euro 4.388,00 oltre rimborso forfettario su spese generali come per legge, iva e cpa. Roma, 24.9.2025 Il G.L. P. Farina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
IL G.L.
letti gli atti della causa n. r.g. , avente ad oggetto impugnativa di licenziamento, formulata da (Avv. Giovanni Faragasso) Parte_1 nei confronti di in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore (Avv. Umberto Giovanni Sanzari)
rilevato che parte ricorrente, assunto in data 3.5.2019, impugna il licenziamento per giusta causa, comminato in data 10.1.2023, a seguito di contestazione disciplinare del 30.12.2022;
rilevato che parte datoriale, che ne aveva l'onere, non ha dimostrato il fatto costitutivo posto a base del provvedimento recessivo per cui è causa, lo stesso è rimasto privo di alcuna giustificazione;
rilevato che dalla mancata dimostrazione dell'addebito contestato, non avendo nessuno dei tre testi riferito alcuno degli episodi riportati nella lettera di contestazione;
rilevato infatti che uno dei testi ) non ha assistito a nulla, un altro teste ES
( ha riferito di una situazione di reciprocità e in cui comunque il ricorrente si Tes_2 era lamentato delle offese subite dalla figlia minore, e il terzo teste ( ha riferito Tes_3 di un episodio non oggetto di contestazione: infatti in contestazione erano un episodio del giorno 25/12 e del giorno 29/12 in riferimento peraltro ai titolari e ai colleghi, laddove il terzo teste riferisce di un episodio avvenuto giorni addietro e comunque in riferimento ad un cliente;
ritenuto che
dall'omessa dimostrazione di alcuno dei fatti posti a base del provvedimento recessivo discende l'accoglimento della domanda attorea con declaratoria di illegittimità del licenziamento comminato in data 15.5.2023 e, previa applicazione delle tutele azionate in ricorso e previste dall'articolo 8 legge 604 del 1966, in base al quale il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza a versargli un'indennità che nel caso di specie si fissa in 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo, per un verso, alla durata infratriennale del rapporto lavorativo e, per altro verso, alla mancata allegazione da parte del ricorrente di ogni indicazione inerente gli altri indicatori previsti pagina 1 di 2 dalla normativa, rispetto ai quali alcun riscontro è comunque emerso dall'esame della produzione documentale versata in atti;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente va accolta nei termini dianzi indicati con la declaratoria di illegittimità del licenziamento impugnato e conseguente applicazione del regime di cui all'articolo 8 legge 604/1966, declinato nei termini dianzi indicati rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
dichiara illegittimo il licenziamento comminato al ricorrente in data 10.1.2023 e per l'effetto ordina a parte convenuta di riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza a versargli un'indennità pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
pone le spese di lite a carico della società convenuta, e liquida in misura pari a euro 4.388,00 oltre rimborso forfettario su spese generali come per legge, iva e cpa. Roma, 24.9.2025 Il G.L. P. Farina
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