Articolo 6 della Legge 14 agosto 1971, n. 822
Articolo 5Articolo 7
Versione
30 ottobre 1971
Art. 6.
Le navi che compiono nel porto di Trieste operazioni di commercio possono essere assoggettate dall'Ente porto al pagamento della tassa supplementare di ancoraggio di cui all' articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 .
La tassa e' dovuta nella misura non superiore a lire 10 per ogni tonnellata di stazza netta ad ogni approdo, salvo quanto disposto al successivo articolo 7.
Entrata in vigore il 30 ottobre 1971