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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12369 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 10669 / 2025 all'udienza del 02/12/2025 , mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'avv. Pezzella Parte_1
GI e dall'avv. Aureli Alessandro - pec: , Email_1
, giusta procura in calce al ricorso;
Email_2
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo, pec: t giusta procura notarile;
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RESISTENTE Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/03/2025 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il proprio al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 28/11/2023 con condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi, ed al pagamento delle spese di lite da attribuire ai procuratori antistatari. Deduceva:
- di essere portatrice di una grave invalidità fisica e che sussistevano i requisiti ex art. 1 L. 18/80; - che in data 28/11/2023 la ricorrente aveva inoltrato alla sede di competenza CP_1 istanza rivolta ad ottenere il requisito sopra indicato;
- che in data 20/03/2024 l la aveva riconosciuta invalida civile grave al 100% CP_1 senza indennità di accompagnamento;
- che la ricorrente aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.;
- che in sede di ATP il ctu l'aveva riconosciuta invalida per il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80;
- che la parte ricorrente in data 20.02.2025 aveva depositato atto di contestazione;
- che veniva depositato il presente ricorso in quanto la relazione del CTU era oggetto di rilievi e critiche con riferimento alle patologie che affliggevano la ricorrente;
in particolare deduceva come non fosse stato correttamente valutato lo stato morboso. Concludeva come sopra. Si costituiva l' eccependo l'improponibilità del ricorso in quanto non era possibile CP_1 verificare la tempestività dell'opposizione; l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito deduceva la infondatezza della pretesa. Nominato un CTU, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. La parte ricorrente in data 20.02.2025 ha depositato le proprie contestazioni come appare dalla consolle del giudice e in data 22.03.2025 ha iscritto il presente procedimento, per cui il ricorso è tempestivo. La ricorrente assumeva come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificamente contestando la perizia soprattutto con riguardo al non ben valutato stato morboso, al rischio di cadute e all'impossibilità di compiere le necessarie attività del vivere quotidiano. Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile. Per quanto attiene la pretesa, questa attiene all'indennità di accompagnamento ed il CTU del presente procedimento ha concluso affermando che la ricorrente sia: “invalido ultrasessantacinquenne con persistenti difficoltà gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età nonché dal mese di marzo 2025 abbisognevole di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e incapace di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”. Si ritiene che la perizia sia immune da vizi logici e debba essere condivisa da questo giudice. Pertanto, si dichiara parte ricorrente invalida al 100% ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua dal 01/03/2025 ex art. 1 L.18/80 (data successiva alla presentazione della domanda amministrativa). Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento dei ratei, la stessa è inammissibile in quanto “la pronuncia ex art. 445-bis ultimo comma, c.p.c. riguarda solo il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale;
quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, e ancora meno può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio” (Cass. 9755/19) Le spese di lite si compensano, stante il riconoscimento positivo ma successivo del requisito dell'accompagno. Si pongono a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente dato l'esito CP_1 positivo della perizia.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- dichiara la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne al 100% con necessità di assistenza continua dall'01/03/2025 ex art. 1 L.18/80;
- dichiara inammissibile la domanda di pagamento dei ratei;
- compensa le spese di lite;
- condanna l' le spese di CTU, liquidate con separato atto. CP_1
Roma, 02.12.2025
Il Giudice
(Provvedimento redatto con ausilio Ufficio per il Processo – Dott. Lorenzo Maria Gatta)