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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 22/07/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 529/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR CI Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. TE OM Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 529/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SCALA MAURIZIO CARLO (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA MAZZINI, 69 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._3
patrocinio dell'avv. SCALA MAURIZIO CARLO (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI, 69 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 16.09.2002 in Teglio (SO) e Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Teglio (SO), atto n. 17, p. II, s. C, anno 2002).
1.1 Dall'unione nasceva il figlio (22.07.2003), ormai maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente.
1.2 Con decreto del 24.09.2008, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 14.04.2025, e Controparte_1
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale Parte_1
e materiale tra loro e domandavano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 15.04.2025.
3. All'udienza del 09.07.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 23.09.2008 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
pagina 2 di 3 5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata in Controparte_1
Nigeria il 19.03.1973 e nato a [...] il [...], Parte_1
celebrato il 16.09.2002 a Teglio (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 17, p. II, s. C, anno 2002; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Teglio (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- il figlio di anni 21, è divenuto economicamente indipendente;
Persona_2
- le parti sono economicamente autosufficienti e hanno già regolato ogni questioni patrimoniale tra di loro intercorsa, per cui non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra a tale titolo;
dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 18/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
TE OM AR CI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR CI Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. TE OM Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 529/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SCALA MAURIZIO CARLO (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA MAZZINI, 69 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._3
patrocinio dell'avv. SCALA MAURIZIO CARLO (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI, 69 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 16.09.2002 in Teglio (SO) e Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Teglio (SO), atto n. 17, p. II, s. C, anno 2002).
1.1 Dall'unione nasceva il figlio (22.07.2003), ormai maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente.
1.2 Con decreto del 24.09.2008, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 14.04.2025, e Controparte_1
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale Parte_1
e materiale tra loro e domandavano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 15.04.2025.
3. All'udienza del 09.07.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 23.09.2008 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
pagina 2 di 3 5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata in Controparte_1
Nigeria il 19.03.1973 e nato a [...] il [...], Parte_1
celebrato il 16.09.2002 a Teglio (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 17, p. II, s. C, anno 2002; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Teglio (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- il figlio di anni 21, è divenuto economicamente indipendente;
Persona_2
- le parti sono economicamente autosufficienti e hanno già regolato ogni questioni patrimoniale tra di loro intercorsa, per cui non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra a tale titolo;
dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 18/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
TE OM AR CI
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