Art. 5.
Sara' soggetto alla pena della multa di lire 51 a 500 colui che avra' scientemente imbarcato istrumenti atti esclusivamente a spezzare od a distruggere i telegrafi sottomarini.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".
Sara' soggetto alla pena della multa di lire 51 a 500 colui che avra' scientemente imbarcato istrumenti atti esclusivamente a spezzare od a distruggere i telegrafi sottomarini.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".