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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GN IA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Firenze - Via Degli Arazzieri, 4 50100 Firenze FI
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Firenze - Via Giusepe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120240030406225000 RADIODIFFUSIONI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 834/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 30/01/2025, Ricorrente_1 Ricorrente_1, come in epigrafe difesa impugnava la Cartella di pagamento n. 41 2024 00304062 25, con la quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze, richiedeva, le tasse di concessione governativa relative all'anno d'imposta 2017 per l'utilizzo di telefoni cellulari per contratto multiutenza sulla base della segnalazione del gestore società_1.
La ricorrente eccepisce l'avvenuto pagamento di quanto intimato e, in conseguenza, l'illegittimità e/o l'inesistenza dell'obbligazione tributaria, a dimostrazione di quanto affermato, produce copia della fattura cui l'avviso di accertamento si riferisce, del mandato di pagamento e del bonifico effettuato.
Eccepisce, poi, la prescrizione quinquennale del credito e l'illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 10 quater dello Statuto del contribuente.
Chiede quindi di accogliere il ricorso e annullare l'atto impositivo, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 28/03/2025, si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate e insistendo nella pretesa preliminarmente rileva la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella, questo fatto avrebbe reso evidentemente definitivo l'atto, cosi che la cartella può essere impugnata solo per vizi propri mentre è precluso l'esame nel merito della pretesa impositiva.
Inoltre fa presente che l'asserito pagamento non trova riscontro nelle comunicazioni ad oggi pervenute dal gestore che, al contrario, ha segnalato all'ufficio unicamente il mancato versamento, e che in ogni caso la prescrizione nel caso non sarebbe quinquiennale ma decennale.
Chiede quindi che venga respinto il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso non sia fondato e debba essere respinto.
Il motivo principale e assorbente sta nel fatto che la ricorrente, non ha impugnato l'avviso di accertamento podromico all'emissione della Cartella di Pagamento.
Questa mancanza ha reso definitivo l'atto impositivo, come previsto dall'art. 21 del DLgs 546/92 dove al 1° comma recita "Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato", di conseguenza la cartella può essere impugnata solo per vizi propri mentre è precluso l'esame nel merito della pretesa impositiva.
Non posso quindi che respingere il ricorso, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 300,00 più oneri se dovuti.
Firenze, lì 18 dicembre 2025 Il Giudice Monocratico
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GN IA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Firenze - Via Degli Arazzieri, 4 50100 Firenze FI
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Firenze - Via Giusepe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120240030406225000 RADIODIFFUSIONI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 834/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 30/01/2025, Ricorrente_1 Ricorrente_1, come in epigrafe difesa impugnava la Cartella di pagamento n. 41 2024 00304062 25, con la quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze, richiedeva, le tasse di concessione governativa relative all'anno d'imposta 2017 per l'utilizzo di telefoni cellulari per contratto multiutenza sulla base della segnalazione del gestore società_1.
La ricorrente eccepisce l'avvenuto pagamento di quanto intimato e, in conseguenza, l'illegittimità e/o l'inesistenza dell'obbligazione tributaria, a dimostrazione di quanto affermato, produce copia della fattura cui l'avviso di accertamento si riferisce, del mandato di pagamento e del bonifico effettuato.
Eccepisce, poi, la prescrizione quinquennale del credito e l'illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 10 quater dello Statuto del contribuente.
Chiede quindi di accogliere il ricorso e annullare l'atto impositivo, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 28/03/2025, si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate e insistendo nella pretesa preliminarmente rileva la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella, questo fatto avrebbe reso evidentemente definitivo l'atto, cosi che la cartella può essere impugnata solo per vizi propri mentre è precluso l'esame nel merito della pretesa impositiva.
Inoltre fa presente che l'asserito pagamento non trova riscontro nelle comunicazioni ad oggi pervenute dal gestore che, al contrario, ha segnalato all'ufficio unicamente il mancato versamento, e che in ogni caso la prescrizione nel caso non sarebbe quinquiennale ma decennale.
Chiede quindi che venga respinto il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso non sia fondato e debba essere respinto.
Il motivo principale e assorbente sta nel fatto che la ricorrente, non ha impugnato l'avviso di accertamento podromico all'emissione della Cartella di Pagamento.
Questa mancanza ha reso definitivo l'atto impositivo, come previsto dall'art. 21 del DLgs 546/92 dove al 1° comma recita "Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato", di conseguenza la cartella può essere impugnata solo per vizi propri mentre è precluso l'esame nel merito della pretesa impositiva.
Non posso quindi che respingere il ricorso, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 300,00 più oneri se dovuti.
Firenze, lì 18 dicembre 2025 Il Giudice Monocratico