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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/07/2025, n. 3474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3474 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5683/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5683/2023 promossa da:
difeso dall'avv. Parte_1
PASTORELLO BARBARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA CAVALLI, 20
10138 TORINO
ATTORE contro
, difeso dall'avv. PASSONI SERGIO, elettivamente domiciliato presso il Controparte_1 suo studio in VIA AVOGADRO, 26 10121 TORINO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: condannare l' in conformità della vigente normativa, in quanto compagnia Controparte_1 assicuratrice del veicolo Lancia Ypsilon, targato GA 150 AY, di proprietà della IG.ra , Parte_2 all'indennizzo di tutti i danni materiali subiti dal veicolo Lancia Ypsilon, targato GA 150 AY di proprieta' della stessa che ammontano ad euro 8.879,41 (da cui detrarre la franchigia indicata nella polizza), in favore della quale cessionaria del credito o nella Parte_1 diversa misura che dovesse emergere in corso di causa.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo.
Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio per le quali si chiede fin d'or la distrazione
1 Per parte convenuta:
Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
Previa ogni più opportuna declaratoria;
Riservata ogni ragione, diritto ed azione della società conchiudente in questa come in ogni altra opportuna competente sede;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.;
Previo accertamento e/o declaratoria della improcedibilità della domanda avanzata dalla parte attrice per il mancato rispetto degli artt. 4 e 5, D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, con ogni conseguente provvedimento;
Previo accertamento e/o declaratoria della carenza di legittimazione attiva della parte attrice nei confronti della società conchiudente, per tutti i motivi di cui alla comparsa di risposta con ogni conseguente provvedimento;
Respingersi le domande tutte formulate da , assolvendo comunque Parte_1 la società conchiudente da ogni avversaria domanda;
In subordine, salvo gravame:
Limitare ogni eventuale pagamento della società conchiudente entro l'ambito ed i limiti delle condizioni e clausole contrattuali, nonché del massimale di polizza, con deduzione delle franchigie e degli scoperti di polizza.
Con il favore delle spese tutte di giudizio e di patrocinio, compreso il rimborso delle spese generali ed
IVA e CPA sui compensi.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.3.2023 la Parte_1 ha chiesto in qualità di cessionaria del credito, il risarcimento del danno
[...] patito alla vettura Lancia Ypsilon, targato GA 150 AY, assicurato presso di Controparte_1 proprietà della IG.ra , che era stata danneggiata da ignoti malfattori mentre era Parte_2 regolarmente parcheggiata in Via Scotellaro, n. 41 a Torino,
2 Il veicolo della IG.ra subiva i seguenti danni: entrambi i cofani rigati e bollati;
tutti i Parte_2 paraurti ed i parafanghi rigati;
entrambe le fiancate rigate e bollate per l'intera lunghezza;
tetto rigato e bollato;
danni quantificati in € 8.879,41
cedeva il credito per il danno materiale alla . Parte_2 Parte_1
L'attrice chiedeva quindi ad di provvedere a risarcire il danno, Controparte_1 comprensivo delle spese legali stragiudiziali.
Si è costituita che ha svolto le seguenti difese. Controparte_1
• In via preliminare e/o pregiudiziale ha eccepito l'improcedibilità della domanda avanzata da parte attrice per il mancato rispetto degli artt. 4 e 5, D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28,
• L'attrice è carente di legittimazione attiva poichè prima Parte_3 della cessione di credito in data17.5.2021 il credito era già stato ceduto alla società
[...] in data 8.3.2021. La lettera di diffida del 9.3.2021 di cui al doc. n. 6 prodotto da Controparte_2 parte attrice infatti risulta essere stata formulata in nome e per conto della società
[...]
e non già della IA , odierna attrice. Controparte_2 Pt_1
• che ha dichiarato di esercitare attività di IA, non Parte_1 risulta essere iscritta al Pubblico Registro delle Imprese, sussistendo invece una unica iscrizione aperta con riferimento alla persona fisica esercente attività di Parte_1 ristorazione. Non risultando la parte attrice iscritta alla CCIAA di Torino essa non ha i requisiti di legge per esercitare l'attività di autoIA.
• Il rapporto contrattuale tra la IA e la IGnora è nullo in quanto privo di Parte_2 causa ovvero con causa illecita per contrarietà a norme imperative ex art. 1343 c.c., con conseguente nullità altresì dell'affermata cessione di credito.
• Il contratto di cessione di credito, è altresì nullo per violazione al disposto di cui agli art. 106 e
132 T.U.B. ed art. 1418 c.c.. perchè l'accordo integra un contratto di finanziamento effettuato da soggetto non autorizzato.
• Nel merito parte attrice non ha provato l'evento dannoso imputabile a malfattori.
• In ogni caso il fiduciario della assicurazione ha valutato il danno nel minor importo di euro
3.9478,10 oltre iva (doc. n.4).
• Non è poi dovuta l'imposta sul valore aggiunto pari ad euro 1.259,18
• Non sono dovute le spese stragiudiziali.
All'udienza del 23.4.2024 parte attrice si dichiarava disposta ad abbandonare la lite con un
3 contributo spese di € 500,00.
Dopo vari rinvii per trattative, le parti non hanno trovato un accordo e senza svolgere attività istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 15.7.2025 con deposito della sentenza entro 30 giorni.
********
Preliminarmente
È infondata l'eccezione sollevata da parte convenuta di improcedibilità della controversia ai sensi degli artt. 4 e 5, D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per non essere stata promossa la procedura di mediazione, atteso che la controversia in oggetto non rientra tra le materie per le quali il legislatore ha previsto l'obbligatorietà della mediazione. La presente controversia infatti non ha ad oggetto un contratto assicurativo ma il risarcimento del danno asseritamente patito, nei confronti della società assicurativa.
Nel merito
La , vantando la titolarità del Parte_1 credito a seguito di cessione, ha chiesto il risarcimento del danno patito alla vettura Lancia Ypsilon, targato GA 150 AY, assicurato presso di proprietà della IG.ra , Controparte_1 Parte_2 danneggiata da ignoti malfattori.
Parte convenuta ha contestato la legittimazione attiva della IA, la nullità del contratto e nel merito l'evento come rappresentato da parte attrice, chiedendo che la stessa assolvesse all'onere probatorio di dimostrare che i danni lamentati erano effettivamente stati prodotti da atto vandalico imputabile a terzi ignoti.
La domanda di parte attrice va respinta.
Per la ragione più liquida si ritiene di poter motivare la reiezione della domanda valutando direttamente il merito della stessa, senza preliminarmente accertare la sussistenza in capo alla della contestata legittimazione attiva. Controparte_3
A fronte delle contestazioni sollevate dalla assicurazione in merito alla dinamica del sinistro, incombeva senz'altro su parti attrice ai sensi dell'articolo 2697 c.c., provare i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento.
Parte attrice non ha prodotto alcun documento comprovante la circostanza addotta e cioè che i danni lamentati ed oggetto della domanda di risarcimento fossero stati arrecati da terzi malfattori. Non può infatti ritenersi prova documentale la dichiarazione resa dalla proprietaria del veicolo ai carabinieri, in quanto mera denuncia non supportata da alcuna indagine o accertamento delle forze dell'ordine che
4 abbiano corroborato la narrazione della proprietaria del veicolo;
né evidentemente può integrare prova documentale della dinamica del sinistro il preventivo della stessa IA attrice per la riparazione della vettura.
Parte attrice non ha chiamato nessun teste a confermare la dinamica del sinistro.
In definitiva è rimasta priva di prova la narrazione sostenuta da parte attrice per cui il danno al veicolo sarebbe stato arrecato da terzi malfattori.
Per questi motivi
la domanda va respinta.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -, con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 26.000,00
- viene applicata la riduzione del 20% al disotto dei valori medi ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del suddetto D.M per la semplicità della controversia.
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 735,20per la fase di studio
€ 621,60 per la fase introduttiva
€ 1.344,00 per la fase istruttoria
€ 1360,00 per la fase decisionale
Totale 4.060,80
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
respinge la domanda dichiara tenuta e all'integrale Parte_1 rimborso delle spese del giudizio in favore di ,, liquidandole in € 4.060,80 Controparte_1 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5 Torino, 15/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5683/2023 promossa da:
difeso dall'avv. Parte_1
PASTORELLO BARBARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA CAVALLI, 20
10138 TORINO
ATTORE contro
, difeso dall'avv. PASSONI SERGIO, elettivamente domiciliato presso il Controparte_1 suo studio in VIA AVOGADRO, 26 10121 TORINO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: condannare l' in conformità della vigente normativa, in quanto compagnia Controparte_1 assicuratrice del veicolo Lancia Ypsilon, targato GA 150 AY, di proprietà della IG.ra , Parte_2 all'indennizzo di tutti i danni materiali subiti dal veicolo Lancia Ypsilon, targato GA 150 AY di proprieta' della stessa che ammontano ad euro 8.879,41 (da cui detrarre la franchigia indicata nella polizza), in favore della quale cessionaria del credito o nella Parte_1 diversa misura che dovesse emergere in corso di causa.
Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo.
Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio per le quali si chiede fin d'or la distrazione
1 Per parte convenuta:
Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
Previa ogni più opportuna declaratoria;
Riservata ogni ragione, diritto ed azione della società conchiudente in questa come in ogni altra opportuna competente sede;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.;
Previo accertamento e/o declaratoria della improcedibilità della domanda avanzata dalla parte attrice per il mancato rispetto degli artt. 4 e 5, D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, con ogni conseguente provvedimento;
Previo accertamento e/o declaratoria della carenza di legittimazione attiva della parte attrice nei confronti della società conchiudente, per tutti i motivi di cui alla comparsa di risposta con ogni conseguente provvedimento;
Respingersi le domande tutte formulate da , assolvendo comunque Parte_1 la società conchiudente da ogni avversaria domanda;
In subordine, salvo gravame:
Limitare ogni eventuale pagamento della società conchiudente entro l'ambito ed i limiti delle condizioni e clausole contrattuali, nonché del massimale di polizza, con deduzione delle franchigie e degli scoperti di polizza.
Con il favore delle spese tutte di giudizio e di patrocinio, compreso il rimborso delle spese generali ed
IVA e CPA sui compensi.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.3.2023 la Parte_1 ha chiesto in qualità di cessionaria del credito, il risarcimento del danno
[...] patito alla vettura Lancia Ypsilon, targato GA 150 AY, assicurato presso di Controparte_1 proprietà della IG.ra , che era stata danneggiata da ignoti malfattori mentre era Parte_2 regolarmente parcheggiata in Via Scotellaro, n. 41 a Torino,
2 Il veicolo della IG.ra subiva i seguenti danni: entrambi i cofani rigati e bollati;
tutti i Parte_2 paraurti ed i parafanghi rigati;
entrambe le fiancate rigate e bollate per l'intera lunghezza;
tetto rigato e bollato;
danni quantificati in € 8.879,41
cedeva il credito per il danno materiale alla . Parte_2 Parte_1
L'attrice chiedeva quindi ad di provvedere a risarcire il danno, Controparte_1 comprensivo delle spese legali stragiudiziali.
Si è costituita che ha svolto le seguenti difese. Controparte_1
• In via preliminare e/o pregiudiziale ha eccepito l'improcedibilità della domanda avanzata da parte attrice per il mancato rispetto degli artt. 4 e 5, D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28,
• L'attrice è carente di legittimazione attiva poichè prima Parte_3 della cessione di credito in data17.5.2021 il credito era già stato ceduto alla società
[...] in data 8.3.2021. La lettera di diffida del 9.3.2021 di cui al doc. n. 6 prodotto da Controparte_2 parte attrice infatti risulta essere stata formulata in nome e per conto della società
[...]
e non già della IA , odierna attrice. Controparte_2 Pt_1
• che ha dichiarato di esercitare attività di IA, non Parte_1 risulta essere iscritta al Pubblico Registro delle Imprese, sussistendo invece una unica iscrizione aperta con riferimento alla persona fisica esercente attività di Parte_1 ristorazione. Non risultando la parte attrice iscritta alla CCIAA di Torino essa non ha i requisiti di legge per esercitare l'attività di autoIA.
• Il rapporto contrattuale tra la IA e la IGnora è nullo in quanto privo di Parte_2 causa ovvero con causa illecita per contrarietà a norme imperative ex art. 1343 c.c., con conseguente nullità altresì dell'affermata cessione di credito.
• Il contratto di cessione di credito, è altresì nullo per violazione al disposto di cui agli art. 106 e
132 T.U.B. ed art. 1418 c.c.. perchè l'accordo integra un contratto di finanziamento effettuato da soggetto non autorizzato.
• Nel merito parte attrice non ha provato l'evento dannoso imputabile a malfattori.
• In ogni caso il fiduciario della assicurazione ha valutato il danno nel minor importo di euro
3.9478,10 oltre iva (doc. n.4).
• Non è poi dovuta l'imposta sul valore aggiunto pari ad euro 1.259,18
• Non sono dovute le spese stragiudiziali.
All'udienza del 23.4.2024 parte attrice si dichiarava disposta ad abbandonare la lite con un
3 contributo spese di € 500,00.
Dopo vari rinvii per trattative, le parti non hanno trovato un accordo e senza svolgere attività istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 15.7.2025 con deposito della sentenza entro 30 giorni.
********
Preliminarmente
È infondata l'eccezione sollevata da parte convenuta di improcedibilità della controversia ai sensi degli artt. 4 e 5, D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per non essere stata promossa la procedura di mediazione, atteso che la controversia in oggetto non rientra tra le materie per le quali il legislatore ha previsto l'obbligatorietà della mediazione. La presente controversia infatti non ha ad oggetto un contratto assicurativo ma il risarcimento del danno asseritamente patito, nei confronti della società assicurativa.
Nel merito
La , vantando la titolarità del Parte_1 credito a seguito di cessione, ha chiesto il risarcimento del danno patito alla vettura Lancia Ypsilon, targato GA 150 AY, assicurato presso di proprietà della IG.ra , Controparte_1 Parte_2 danneggiata da ignoti malfattori.
Parte convenuta ha contestato la legittimazione attiva della IA, la nullità del contratto e nel merito l'evento come rappresentato da parte attrice, chiedendo che la stessa assolvesse all'onere probatorio di dimostrare che i danni lamentati erano effettivamente stati prodotti da atto vandalico imputabile a terzi ignoti.
La domanda di parte attrice va respinta.
Per la ragione più liquida si ritiene di poter motivare la reiezione della domanda valutando direttamente il merito della stessa, senza preliminarmente accertare la sussistenza in capo alla della contestata legittimazione attiva. Controparte_3
A fronte delle contestazioni sollevate dalla assicurazione in merito alla dinamica del sinistro, incombeva senz'altro su parti attrice ai sensi dell'articolo 2697 c.c., provare i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento.
Parte attrice non ha prodotto alcun documento comprovante la circostanza addotta e cioè che i danni lamentati ed oggetto della domanda di risarcimento fossero stati arrecati da terzi malfattori. Non può infatti ritenersi prova documentale la dichiarazione resa dalla proprietaria del veicolo ai carabinieri, in quanto mera denuncia non supportata da alcuna indagine o accertamento delle forze dell'ordine che
4 abbiano corroborato la narrazione della proprietaria del veicolo;
né evidentemente può integrare prova documentale della dinamica del sinistro il preventivo della stessa IA attrice per la riparazione della vettura.
Parte attrice non ha chiamato nessun teste a confermare la dinamica del sinistro.
In definitiva è rimasta priva di prova la narrazione sostenuta da parte attrice per cui il danno al veicolo sarebbe stato arrecato da terzi malfattori.
Per questi motivi
la domanda va respinta.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -, con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 26.000,00
- viene applicata la riduzione del 20% al disotto dei valori medi ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del suddetto D.M per la semplicità della controversia.
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 735,20per la fase di studio
€ 621,60 per la fase introduttiva
€ 1.344,00 per la fase istruttoria
€ 1360,00 per la fase decisionale
Totale 4.060,80
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
respinge la domanda dichiara tenuta e all'integrale Parte_1 rimborso delle spese del giudizio in favore di ,, liquidandole in € 4.060,80 Controparte_1 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5 Torino, 15/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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