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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2024, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.3200 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...] Cod. Fisc.: Parte_1
residente in [...], Ctr. C.F._1 CP_1
elettivamente domiciliato in SI, via Trento 2/L, presso lo studio dell'avv.
Marianna Barbaro (cod. fisc. ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso per procura in atti, Pec:
PARTE RICORRENTE Email_1
E
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Malta n. 3, C.F._3
presso lo studio dell'avv. Francesco Navarria (C.F. ), C.F._4
pec: che la rappresenta e Email_2
difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 01/08/2024, premesso che in data Parte_1
22.07.2014 nel Comune di NA, aveva contratto matrimonio concordatario con (atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Controparte_2
Comune al n. 93 parte 2 serie A anno 2014); che dal matrimonio era nata a
SI in data 15.03.2016, una figlia di nome;
che i coniugi si erano Per_1
separati consensualmente con decreto di omologa del 01.04.2022; che la offriva di una gravissima forma di depressione e dopo la separazione Pt_2
era apparsa sempre più sofferente tanto che in data 10.05.2024 era stata rinvenuta a casa esanime a seguito di ingestione di barbiturici;
che in tale circostanza la figlia minore era stata presa in carico del padre ed il Tribunale per i minorenni di SI aveva limitato la responsabilità genitoriale della madre, disponendo in via d'urgenza l'affido al Servizio Sociale del Comune di Scaletta
Zanclea; che a suo avviso la figlia minore avrebbe potuto ricevere idonea protezione mediante l'affidamento esclusivo al padre e con una disciplina degli incontri con la madre alla presenza dei nonni materni. Osservava, poi, che erano maturati i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati e che la ricostituzione della unità materiale e morale dei coniugi era ormai impossibile. Tutto ciò esposto, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi, che la minore fosse affidata in via Per_1
esclusiva al padre, che fossero disciplinati gli incontri tra madre e figlia con le cautele anzidette, che fosse posto a carico della 'obbligo di contribuire Pt_2
al mantenimento della figlia mediante la corresponsione della somma mensile di
€ 150,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 13.09.2024.
Con comparsa depositata il 30.10.2024 il ricorrente riferiva che era stato raggiunto un accordo per il mutamento del rito da contenzioso in congiunto come da “verbale di accordo” datato 29.10.2024,sottoscritto dalle parti.
2 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 29.11.2024 si costituiva la quale confermava la volontà di mutare il rito Controparte_2
da contenzioso in congiunto alle condizioni indicate nel menzionato accordo.
Mutato il rito, all'udienza del 03.12.2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis
.51 c.p.c., il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio alle condizioni concordate dalle parti nel “verbale di accordo” datato 29.10.2024 e depositato telematicamente da parte ricorrente unitamente alle note del 30.10.2024.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente,
o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di
SI con decreto del 01.04.2022 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va
3 sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel “verbale di accordo” datato 29.10.2024 e depositato telematicamente da parte ricorrente unitamente alle note del
30.10.2024 regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole. Va, d'altronde, osservato che il divorzio a domanda congiunta costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichino i presupposti indicati dalla legge, ciascun coniuge ha diritto a chiedere il divorzio, ha attribuito al consenso prestato dai coniugi un ruolo centrale per il conseguimento degli effetti della pronuncia di divorzio, attribuendo al Tribunale solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di divorzio con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità di dette condizioni agli interessi dei figli minori.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c.
4 depositato in cancelleria il 02.03.2024, da nei confronti Parte_1
di mutata in istanza congiunta di divorzio all'udienza del Controparte_2
03.12.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di NA (ME) in data 22.07.2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 93 parte 2 serie
A anno 2014 da nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni Controparte_2
concordate dalle parti nel “verbale di accordo” datato 29.10.2024 e depositato telematicamente da parte ricorrente unitamente alle note del 30.10.2024;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto
Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in SI, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il
10/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.3200 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...] Cod. Fisc.: Parte_1
residente in [...], Ctr. C.F._1 CP_1
elettivamente domiciliato in SI, via Trento 2/L, presso lo studio dell'avv.
Marianna Barbaro (cod. fisc. ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso per procura in atti, Pec:
PARTE RICORRENTE Email_1
E
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Malta n. 3, C.F._3
presso lo studio dell'avv. Francesco Navarria (C.F. ), C.F._4
pec: che la rappresenta e Email_2
difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 01/08/2024, premesso che in data Parte_1
22.07.2014 nel Comune di NA, aveva contratto matrimonio concordatario con (atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Controparte_2
Comune al n. 93 parte 2 serie A anno 2014); che dal matrimonio era nata a
SI in data 15.03.2016, una figlia di nome;
che i coniugi si erano Per_1
separati consensualmente con decreto di omologa del 01.04.2022; che la offriva di una gravissima forma di depressione e dopo la separazione Pt_2
era apparsa sempre più sofferente tanto che in data 10.05.2024 era stata rinvenuta a casa esanime a seguito di ingestione di barbiturici;
che in tale circostanza la figlia minore era stata presa in carico del padre ed il Tribunale per i minorenni di SI aveva limitato la responsabilità genitoriale della madre, disponendo in via d'urgenza l'affido al Servizio Sociale del Comune di Scaletta
Zanclea; che a suo avviso la figlia minore avrebbe potuto ricevere idonea protezione mediante l'affidamento esclusivo al padre e con una disciplina degli incontri con la madre alla presenza dei nonni materni. Osservava, poi, che erano maturati i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati e che la ricostituzione della unità materiale e morale dei coniugi era ormai impossibile. Tutto ciò esposto, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi, che la minore fosse affidata in via Per_1
esclusiva al padre, che fossero disciplinati gli incontri tra madre e figlia con le cautele anzidette, che fosse posto a carico della 'obbligo di contribuire Pt_2
al mantenimento della figlia mediante la corresponsione della somma mensile di
€ 150,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 13.09.2024.
Con comparsa depositata il 30.10.2024 il ricorrente riferiva che era stato raggiunto un accordo per il mutamento del rito da contenzioso in congiunto come da “verbale di accordo” datato 29.10.2024,sottoscritto dalle parti.
2 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 29.11.2024 si costituiva la quale confermava la volontà di mutare il rito Controparte_2
da contenzioso in congiunto alle condizioni indicate nel menzionato accordo.
Mutato il rito, all'udienza del 03.12.2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis
.51 c.p.c., il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio alle condizioni concordate dalle parti nel “verbale di accordo” datato 29.10.2024 e depositato telematicamente da parte ricorrente unitamente alle note del 30.10.2024.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente,
o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di
SI con decreto del 01.04.2022 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va
3 sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel “verbale di accordo” datato 29.10.2024 e depositato telematicamente da parte ricorrente unitamente alle note del
30.10.2024 regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole. Va, d'altronde, osservato che il divorzio a domanda congiunta costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichino i presupposti indicati dalla legge, ciascun coniuge ha diritto a chiedere il divorzio, ha attribuito al consenso prestato dai coniugi un ruolo centrale per il conseguimento degli effetti della pronuncia di divorzio, attribuendo al Tribunale solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di divorzio con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità di dette condizioni agli interessi dei figli minori.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c.
4 depositato in cancelleria il 02.03.2024, da nei confronti Parte_1
di mutata in istanza congiunta di divorzio all'udienza del Controparte_2
03.12.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di NA (ME) in data 22.07.2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 93 parte 2 serie
A anno 2014 da nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni Controparte_2
concordate dalle parti nel “verbale di accordo” datato 29.10.2024 e depositato telematicamente da parte ricorrente unitamente alle note del 30.10.2024;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto
Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in SI, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il
10/12/2024.
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