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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 11/09/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3103/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3103/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia, al Corso Verdi n. 96, C.F._2 presso lo studio degli avv.ti BECCI PIETRO e VALENTINI DEBORA, che li rappresentano e difendono, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
Conclusioni: all'udienza del 4/9/2025, il difensore delle parti ha chiesto l'omologa della separazione alle condizioni concordate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/07/2025, e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio, in data 30/08/2023, a Staranzano e che dalla loro unione è nata, in data
06/08/2021, la figlia hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale Persona_1
alle condizioni di seguito riportate:
1. i coniugi vivranno separati thoro et mensa, portandosi reciproco rispetto ed essendo entrambi liberi di fissare dove meglio credono le rispettive residenze;
2. la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente e residenza anagrafica presso la madre, alla quale viene assegnata l'ex casa coniugale, sita in Staranzano, via L. Spazzapan n. 3, così tavolarmente individuata nelle premesse dell'atto introduttivo: P.T. 2068 cc.tt. 1 e 2 del C.C. di Staranzano, con le congiunte pertinenziali 58/1000 e 9/1000 ii.pp. della p.c. 23/4 ente urbano in condominio;
3. il padre starà con ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con i suoi orari di lavoro Per_1
e previo accordo con la madre ed in ogni caso: almeno due pomeriggi infrasettimanali, anche con pernottamento, a partire dalle ore 17.30 con accompagnamento presso l'abitazione della madre entro le ore 21.00; il fine settimana, a settimane alterne, dalle 17.30 del venerdì alla domenica sera dopo cena (con prelievo e riaccompagnamento da e presso l'abitazione della signora a carico del sig. ); durante le vacanze natalizie, trascorrerà la Pt_1 Pt_2 Per_1 giornata della Vigilia (24.12) e il giorno di Natale (25.12) alternando annualmente tali giornate con ciascun genitore e, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno di essi, trascorrerà alternativamente una settimana con la mamma e una settimana con il Per_1 papà nel periodo dal 26.12 al 6.1; metà delle vacanze pasquali, alternando annualmente la giornata di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore;
una vacanza di almeno tre settimane anche non continuative durante il periodo estivo in concomitanza con le ferie lavorative del padre, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
4. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_2 Pt_1
entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto che Per_1
quest'ultima gli indicherà, l'importo mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia
(come da Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati dd.
1.6.2016 applicato dal Tribunale di Gorizia e allegato sub DOC_11). La parte che per prima anticiperà le spese straordinarie fornirà idonea documentazione attestante l'importo sostenuto all'altra che provvederà a rimborsare la propria quota entro 30 giorni dalla richiesta;
5. le parti concordano che l'assegno unico e ogni ulteriore beneficio e sostegno economico alle famiglie per i figli a carico venga richiesto e percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
6. nell'ambito della complessiva definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti derivanti dal rapporto di coniugio, le parti, anche nell'interesse della figlia minore che continuerà a mantenere la residenza presso la casa coniugale sita in Staranzano, sopra detta, convengono fin d'ora che, appena le condizioni lavorative della sig.ra le Pt_1 consentiranno di accollarsi interamente l'onere del mutuo tuttora gravante sull'immobile, il sig. trasferirà a titolo gratuito alla sig.ra la piena proprietà della quota indivisa Pt_2 Pt_1 pari al 50% dell'immobile sito in Staranzano, Via L. Spazzapan n. 3, tavolarmente censito all'Ufficio Tavolare di Monfalcone sub P.T. 2068 cc.tt. 1 e 2 del C.C. di Staranzano, con le congiunte pertinenziali 58/1000 e 9/1000 ii.pp. della p.c. 23/4 ente urbano in condominio, per
1/2 i.p.;
7. le spese ordinarie relative alla gestione dell'immobile e la TARI rimangono a carico esclusivo della sig.ra la quale provvederà alla voltura a suo nome delle utenze Pt_1
(energia elettrica, gas, rifiuti, telefono) dell'abitazione coniugale;
le spese di natura straordinaria relative all'immobile verranno sostenute da entrambe le parti in ragione delle quote di rispettiva comproprietà (50%);
8. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla, l'una dall'altra, a titolo di mantenimento;
9. le parti dichiarano di aver già regolato ogni altra partita di dare/avere derivante dal rapporto di coniugio e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro a tale titolo, fatta eccezione per quanto previsto al punto 6. del presente accordo;
10. il sig. e la sig.ra prestano reciproco consenso alla richiesta e/o rilascio e/o Pt_2 Pt_1
rinnovo dei documenti per l'espatrio della figlia minore e si impegnano sin Persona_1
d'ora a riprodurre il proprio consenso nelle forme richieste dalla legislazione in materia.
I coniugi, comparsi personalmente all'udienza del 4/9/2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni concordate.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi agli interessi della figlia minore, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art 473-bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Staranzano (GO) per gli incombenti di legge (atto n. 12, parte 1, reg. Atti Matrimonio anno 2023);
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio dell'8.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3103/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia, al Corso Verdi n. 96, C.F._2 presso lo studio degli avv.ti BECCI PIETRO e VALENTINI DEBORA, che li rappresentano e difendono, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
Conclusioni: all'udienza del 4/9/2025, il difensore delle parti ha chiesto l'omologa della separazione alle condizioni concordate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/07/2025, e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio, in data 30/08/2023, a Staranzano e che dalla loro unione è nata, in data
06/08/2021, la figlia hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale Persona_1
alle condizioni di seguito riportate:
1. i coniugi vivranno separati thoro et mensa, portandosi reciproco rispetto ed essendo entrambi liberi di fissare dove meglio credono le rispettive residenze;
2. la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente e residenza anagrafica presso la madre, alla quale viene assegnata l'ex casa coniugale, sita in Staranzano, via L. Spazzapan n. 3, così tavolarmente individuata nelle premesse dell'atto introduttivo: P.T. 2068 cc.tt. 1 e 2 del C.C. di Staranzano, con le congiunte pertinenziali 58/1000 e 9/1000 ii.pp. della p.c. 23/4 ente urbano in condominio;
3. il padre starà con ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con i suoi orari di lavoro Per_1
e previo accordo con la madre ed in ogni caso: almeno due pomeriggi infrasettimanali, anche con pernottamento, a partire dalle ore 17.30 con accompagnamento presso l'abitazione della madre entro le ore 21.00; il fine settimana, a settimane alterne, dalle 17.30 del venerdì alla domenica sera dopo cena (con prelievo e riaccompagnamento da e presso l'abitazione della signora a carico del sig. ); durante le vacanze natalizie, trascorrerà la Pt_1 Pt_2 Per_1 giornata della Vigilia (24.12) e il giorno di Natale (25.12) alternando annualmente tali giornate con ciascun genitore e, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno di essi, trascorrerà alternativamente una settimana con la mamma e una settimana con il Per_1 papà nel periodo dal 26.12 al 6.1; metà delle vacanze pasquali, alternando annualmente la giornata di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore;
una vacanza di almeno tre settimane anche non continuative durante il periodo estivo in concomitanza con le ferie lavorative del padre, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
4. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_2 Pt_1
entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto che Per_1
quest'ultima gli indicherà, l'importo mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia
(come da Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati dd.
1.6.2016 applicato dal Tribunale di Gorizia e allegato sub DOC_11). La parte che per prima anticiperà le spese straordinarie fornirà idonea documentazione attestante l'importo sostenuto all'altra che provvederà a rimborsare la propria quota entro 30 giorni dalla richiesta;
5. le parti concordano che l'assegno unico e ogni ulteriore beneficio e sostegno economico alle famiglie per i figli a carico venga richiesto e percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
6. nell'ambito della complessiva definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti derivanti dal rapporto di coniugio, le parti, anche nell'interesse della figlia minore che continuerà a mantenere la residenza presso la casa coniugale sita in Staranzano, sopra detta, convengono fin d'ora che, appena le condizioni lavorative della sig.ra le Pt_1 consentiranno di accollarsi interamente l'onere del mutuo tuttora gravante sull'immobile, il sig. trasferirà a titolo gratuito alla sig.ra la piena proprietà della quota indivisa Pt_2 Pt_1 pari al 50% dell'immobile sito in Staranzano, Via L. Spazzapan n. 3, tavolarmente censito all'Ufficio Tavolare di Monfalcone sub P.T. 2068 cc.tt. 1 e 2 del C.C. di Staranzano, con le congiunte pertinenziali 58/1000 e 9/1000 ii.pp. della p.c. 23/4 ente urbano in condominio, per
1/2 i.p.;
7. le spese ordinarie relative alla gestione dell'immobile e la TARI rimangono a carico esclusivo della sig.ra la quale provvederà alla voltura a suo nome delle utenze Pt_1
(energia elettrica, gas, rifiuti, telefono) dell'abitazione coniugale;
le spese di natura straordinaria relative all'immobile verranno sostenute da entrambe le parti in ragione delle quote di rispettiva comproprietà (50%);
8. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla, l'una dall'altra, a titolo di mantenimento;
9. le parti dichiarano di aver già regolato ogni altra partita di dare/avere derivante dal rapporto di coniugio e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro a tale titolo, fatta eccezione per quanto previsto al punto 6. del presente accordo;
10. il sig. e la sig.ra prestano reciproco consenso alla richiesta e/o rilascio e/o Pt_2 Pt_1
rinnovo dei documenti per l'espatrio della figlia minore e si impegnano sin Persona_1
d'ora a riprodurre il proprio consenso nelle forme richieste dalla legislazione in materia.
I coniugi, comparsi personalmente all'udienza del 4/9/2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni concordate.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi agli interessi della figlia minore, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art 473-bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Staranzano (GO) per gli incombenti di legge (atto n. 12, parte 1, reg. Atti Matrimonio anno 2023);
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio dell'8.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi