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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c. iscritto al n. 2977 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente a
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
nata a [...] l'[...] (C.F.: ) e nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
di Sorrento il 19/06/1983 (C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati in Sorrento alla via CodiceFiscale_3
degli Aranci n. 39 presso lo studio dell'avv. Alfredo Sguanci (C.F.: ) da cui sono CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi giusta procura allegata all'atto di riassunzione.
ATTORI IN RIASSUNZIONE/APPELLANTI
E
con sede in NO Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14 (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sorrento alla via degli Aranci n. 35
presso l'avv. Ivan Gargiulo (C.F.: ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura CodiceFiscale_5
generale alle liti per notar di Treviso del 18.12.2014. Persona_1
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE/APPELLATA
[...
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 16 GR (MI) alla Via Tintoretto n. 20.
CONVENUTA/APPELLATA CONTUMACE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI: “Lo scrivente avvocato, procuratore di , e Parte_1 Parte_2 [...]
, letto il decreto con il quale è stato disposto che la fissata udienza del 13/12/2024 sia sostituita, Parte_3
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da note scritte, da depositare in linea telematica sino alla data dell'udienza già
fissata; reiterata ogni impugnazione a tutto quanto dedotto ed eccepito da con la Controparte_1
depositata comparsa di costituzione, si riporta alla citazione in riassunzione e conclude chiedendo accogliersi le
richieste e domande colà rassegnate. Vinte le spese di tutti i gradi di giudizio;
chiede concedersi termini ridotti
per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica”.
PER LA : “Lo scrivente avvocato, procuratore di impugna le Controparte_1 Controparte_1
avverse difese e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione del
20.11.23, che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte. Chiede assegnarsi la causa in decisione con i
termini di cui all'art. 190 cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 04 ed il 05.10.2012 , unitamente ai suoi genitori e CP_3 Parte_1
CP_
, al fratello ed alla Tutto hanno convenuto innanzi al Tribunale di Parte_2 Parte_3
Torre Annunziata la e la (già ) chiedendo la loro Controparte_2 Controparte_1 CP_4
condanna solidale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi alle ore 00:45
circa del 02.05.2010.
A sostegno della domanda gli istanti hanno riferito che nella data e nell'ora indicata CP_3
percorreva via San Renato, in agro del Comune di Sorrento, alla guida del motociclo Honda SH 150 targato
CK29292 e di proprietà della indossando il casco protettivo allorché, giunta all'altezza del civico n. CP_5
16, impattava contro il rimorchio scarrabile a sei ruote, modello Bartoletti 25R9E, targato AC11102, assicurato con la e di proprietà della il quale si trovava fermo Controparte_6 Controparte_2
nell'opposta corsia di marcia, su strada caratterizzata da divieto di sosta permanente su entrambi i lati,
ingombrando la carreggiata per 2,18 metri e lasciando uno spazio residuo di transito di soli 86 cm.
pagina 2 di 16 In seguito al violento impatto contro il rimorchio, riportava un trauma cranico commotivo CP_3
con vasta ferita lacero contusa in ragione frontale, la frattura delle ossa frontali, dei seni mascellari, delle ossa nasali e delle orbite venendo perciò ricoverata in prognosi riservata e sottoposta ad intervento chirurgico di decompressione cranica, asportazione di frammenti ossei e plastica osteodurale in regione frontale. La donna,
per le ferite riportate al volto, aveva inoltre subito interventi di plastica facciale, al canale lacrimale e odontoiatrici non ancora ultimati con ripercussioni psichiche che la inducevano a sottoporsi a psicoterapia.
per il trauma subito, aveva infatti difficoltà ad uscire di casa, si estraniava, non riusciva a CP_3
lavorare ed aveva escluso dalla sua vita qualsiasi tipo di rapporto affettivo e relazionale, anche con i genitori ed il fratello, non frequentando più amici e non svolgendo più le attività sportive e ricreative cui era dedita.
Anche , e , in ragione di quanto patito dalla Parte_1 Parte_2 Parte_3
congiunta, si trovavano perciò a vivere in una condizione di ansia e di patema d'animo soffrendo per il mutato stato del loro rapporto affettivo.
Si sono costituiti sia la che la , succeduta alla Controparte_2 Controparte_7 Controparte_6
chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
La causa è stata quindi istruita escutendo i testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 TE
, e nonché espletando c.t.u. medico-legale in persona di .
[...] Testimone_5 Testimone_6 CP_3
La controversia è stata poi decisa con sentenza pubblicata il 14.09.2017 la quale la quale ha ascritto la responsabilità del sinistro per l'80% alla società proprietaria del rimorchio, parcheggiato in sosta vietata, in orario notturno ed in posizione pericolosa su una strada priva di sufficiente illuminazione pubblica con il gancio da traino rivolto verso i veicoli provenienti dal lato mare ed i catarifrangenti non visibili dai veicoli diretti verso monte, e per il restante 20% alla per l'eccessiva velocità tenuta al momento del fatto. CP_3
Per quanto attiene poi ai danni patiti, il tribunale, attenendosi alle indicazioni del c.t.u. che indicava come guarita con postumi permanenti del 40% dopo un periodo di 30 gg. di ITT e di 40 gg. di ITP CP_3
al 40%, quantificava in € 266.909,00 l'importo spettante all'infortunata a titolo di danno biologico di natura permanente ed in € 5.000,00 la somma dovutale a titolo di invalidità temporanea per un totale di € 271.909,00
che veniva successivamente aumentato a € 300.000,00, in vista di una personalizzazione del risarcimento,
valorizzando le dichiarazioni rese dalle testi AR RA e in merito alle ripercussioni Testimone_6
negative delle lesioni patite sulle abitudini quotidiane della donna e sulla sua qualità di vita che avevano pagina 3 di 16 registrato un radicale mutamento in peius.
Il danno patrimoniale veniva invece riconosciuto limitatamente alle spese mediche, per le quali veniva liquidata la somma di € 7.795,48, mentre veniva rigettata la domanda di riconoscimento di un danno da lucro cessante non incidendo le lesioni sulla capacità di guadagno dell'attrice. L'importo complessivo di € 307.795,48
veniva poi ridotto del 20%, in ragione del concorso di colpa dell'attrice nella produzione dell'incidente, mentre per i danni al motociclo veniva liquidata in favore della la somma di € 4.375,37, già al netto della CP_5
riduzione del 20%.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio da , Parte_1 [...]
e , prossimi congiunti conviventi con veniva infine rigettata Parte_2 Parte_3 CP_3
ponendo le spese processuali solidalmente a carico della e del suo assicuratore per la r.c.a. Controparte_2
§§§§§§
Detta sentenza, con atto notificato il 14.03.2018, è stata appellata da , , CP_3 Parte_1 [...]
e sulla scorta dei seguenti motivi: a) mancato riconoscimento della Parte_2 Parte_3
responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla , proprietaria del rimorchio;
b) Controparte_2
riconoscimento a di un'invalidità permanente del 40%, anziché del 52% come indicato dal CP_3
consulente di parte attrice, riconoscimento di un aumento troppo basso per la personalizzazione e incongruità del valore giornaliero di € 100,00 impiegato per la determinazione di ITT e ITP;
c) mancato riconoscimento del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa;
d) mancato riconoscimento del danno non patrimoniale
iure proprio chiesto dai genitori e dal fratello dell'infortunata.
Gli appellanti, in parziale riforma della sentenza impugnata, hanno quindi chiesto alla Corte di Appello
di Napoli di dichiarare l'esclusiva responsabilità della nella produzione del sinistro Controparte_2
condannando la stessa, in solido con la , società incorporante per fusione della Controparte_1 [...]
, al risarcimento di tutti i danni patiti, così specificati per quanto concerne la posizione dei genitori CP_7
e del fratello di : : danno non patrimoniale euro 200.000,00 (duecentomila/00) e/o la CP_3 Parte_1
diversa somma accertata e quantificata in corso di causa oltre, in ogni caso, rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge;
: danno non patrimoniale euro 200.000,00 (due- centomila/00) e/o Parte_2
la diversa somma accertata e quantificata in corso di causa, oltre, in ogni caso, rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge;
Catello danno non patrimoniale euro 100.000,00 (centomila/00) e/o la CP_3 Pt_3
pagina 4 di 16 diversa somma accertata e quantificata in corso di causa, oltre, in ogni caso, rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
La , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame avversario Controparte_2
proponendo a sua volta appello incidentale volto ad ottenere la modifica del regolamento delle spese processuali adottato con la sentenza di primo grado la quale, nonostante l'accoglimento solo parziale della domanda proposta da e la totale soccombenza dei suoi congiunti, le aveva fatte gravare tutte sui convenuti CP_3
per il loro intero ammontare. Detta parte ha inoltre lamentato il mancato esame, da parte del tribunale, della domanda volta ad ottenere la condanna della propria compagnia assicuratrice a rimborsarle le spese di resistenza ex art. 1917 co. 3 c.c.
Anche la si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello principale e Controparte_1
proponendo appello incidentale col quale ha lamentato: a) l'erroneo riparto delle quote di responsabilità da modificare riconoscendo la colpa prevalente della conducente del motociclo nella causazione del sinistro o,
quanto meno, il pari concorso;
b) il quantum eccessivo liquidato dal Tribunale a titolo di aumento per la personalizzazione.
La causa è stata quindi decisa con sentenza n. 3950/2021, pubblicata il 26.10.2021, la quale: a) ha confermato la graduazione delle colpe operata dal tribunale (80% a carico della società proprietaria del rimorchio e 20% a carico della conducente del motociclo) rigettando, sul punto, tanto l'appello principale quanto l'appello incidentale della;
b) ha accolto in parte il motivo di appello relativo alla Controparte_1
liquidazione del danno non patrimoniale subito da confermando il riconoscimento all'attrice di CP_3
un'invalidità permanente del 40%, incrementando l'importo giornaliero riconosciutole in prime cure per l'invalidità temporanea ed operando una più adeguata personalizzazione del risarcimento così da addivenire al riconoscimento di € 328.622,40 a cui sono state aggiunti € 7.198,04 a titolo di spese mediche per un totale di €
342.007,94 che, in ragione del concorso di colpa, sono state poi ridotte a € 273.606,36 oltre accessori;
c) ha rigettato il motivo di appello principale inerente al mancato riconoscimento di un danno patrimoniale da lucro cessante in favore di d) ha rigettato l'appello principale proposto da , CP_3 Parte_1 [...]
e volto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto iure Parte_2 Controparte_8
proprio in dipendenza del sinistro occorso alla loro rispettiva figlia e sorella;
e) ha accolto il motivo di appello incidentale inerente alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado disponendo la loro parziale pagina 5 di 16 compensazione nel rapporto tra e la , estesa anche al CP_3 Controparte_2 Controparte_1
grado di appello, mentre ha condannato , e , in solido tra Parte_3 Parte_1 Parte_2
loro, “al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di - spese che Controparte_2
liquida quanto al primo grado, in euro 8.710,50 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in
euro 6.780,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione in favore
dell'avv. Donatello Esposito”; f) ha rigettato l'appello incidentale proposto dalla contro la Controparte_2
dichiarando le spese interamente compensate tra dette parti;
g) ha condannato in solido Controparte_1
, e al pagamento delle spese di appello anche in favore Parte_3 Parte_1 Parte_2
della liquidandone l'importo in € 6.780,00 per compenso professionale oltre Iva, CPA e Controparte_1
rimborso spese generali.
Più in particolare, il rigetto dell'appello principale proposto da , e CP_3 Parte_3 Parte_1 [...]
è stato così motivato. Parte_2
“Costoro lamentano il danno non patrimoniale jure proprio patito a seguito del sinistro, per il vulnus
alla qualità del rapporto parentale, determinato dall'evento dannoso. Il Tribunale ha respinto la domanda,
poiché gli attori non hanno allegato alcunché, in ordine al mutamento delle condizioni di vita del nucleo
familiare, a seguito del sinistro. L'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano, nella relazione di
accompagnamento alle tabelle sul danno biologico varate il 24.01.2021, propone delle riflessioni ampiamente
condivisibili, in materia di danno non patrimoniale derivante da una grave lesione del rapporto parentale.
Si osserva come sia necessario indagare sulla natura e l'intensità del legame tra vittime secondarie e
vittima primaria, nonché sulla quantità e qualità della alterazione della vita familiare (da provarsi anche
mediante presunzioni).
Del resto, trattasi di osservazioni del tutto coerenti con l'insegnamento giurisprudenziale, in base al
quale il danno non patrimoniale (consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona
lesa in modo non lieve dall'altrui illecito) può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, considerata
la realtà dei rapporti di convivenza, e tenuto conto della gravità delle ricadute della condotta illecita (cfr. Cass.
civ., n. 11212/19).
Dall'istruttoria esperita emerge come , sotto il profilo delle condizioni fisiche, abbia CP_3
riacquisito completa autonomia e sia in grado di ottemperare a tutte le esigenze della vita quotidiana.
pagina 6 di 16 Non vi sono profili di inabilità fisica, derivati dal sinistro. Permane senz'altro il disagio psichico, legato
anche all'esito cicatriziale in regione frontale, nonché alla lieve alterazione dell'euritmia del viso (aspetti già
ben descritti nella relazione del c.t.u medico-legale di primo grado). Dunque, l'assenza di profili di inabilità di
milita in senso contrario alla prospettazione degli attori, in ordine a pregiudizi e sconvolgimenti CP_3
da loro patiti, quali vittime secondarie.
Nella citazione di primo grado, i genitori ed il fratello di si sono limitati a dedurre stati di CP_3
ansia e “patemi dell'anima”, da loro sofferti per il mancato recupero del rapporto affettivo con la figlia e
sorella, nonché per il mancato recupero del rapporto affettivo tra ed i suoi amici. CP_3
Dunque, come già osservato dal Tribunale, trattasi di allegazioni del tutto generiche ed aleatorie. In
altri termini, sotto il profilo dell'an debeatur, non si comprende quali siano stati in concreto i mutamenti
peggiorativi, insorti nella psiche dei suddetti congiunti. Viene in sostanza evocato un disagio che è proprio di
, e che è stato già adeguatamente valorizzato, a titolo di danno non patrimoniale jure proprio, CP_3
riconosciuto appunto a . CP_3
Quindi, l'appello principale - come proposto da , e Parte_3 Parte_2 [...]
- deve essere rigettato”. Pt_1
§§§§§§
Siffatta decisione è stata impugnata da , e con Parte_1 Parte_2 Parte_3
ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nel giudizio innanzi alla Suprema Corte si è costituita soltanto la
, e non anche la , resistendo con controricorso. Controparte_1 Controparte_2
La Cassazione, con ordinanza n. 8322/23 depositata il 23.03.2023, ha accolto il ricorso ed ha cassato l'impugnata sentenza rinviando alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese di Cassazione, con la seguente motivazione:
“Con il primo motivo di ricorso - violazione degli artt. 2727, 2729 e 2059 c.c. e 115 c.p.c.; violazione
dell'art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c.; motivazione illogica, contraddittoria ed incongrua - i ricorrenti deducono che la
Corte territoriale, nella parte in cui non ha riconosciuto il danno non patrimoniale in favore di essi congiunti
per lo sconvolgimento della vita familiare, abbia dato luogo ad una motivazione apparente, priva di connessione
con gli elementi emersi dalla prova testimoniale, tutti convergenti nel senso di una grave compromissione delle
relazioni familiari;
ad avviso dei ricorrenti la Corte di merito avrebbe dovuto valutare il rapporto parentale, la
pagina 7 di 16 convivenza, la gravità delle lesioni patite, i postumi delle lesioni e quelli di natura psicologica e psichiatrica
così come lo stato psico-fisico di e, per il tramite del ricorso alle presunzioni e al fatto notorio, CP_3
ritenere che, in assenza di emergenze diverse, l'evento dannoso non poteva non avere sconvolto le relazioni
familiari.
Con il secondo motivo di ricorso - violazione art. 2059 c.c., 115 e 116 c.p.c., art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c.;
motivazione illogica, contraddittoria e incongrua - i ricorrenti insistono nel rappresentare il vizio di
motivazione apparente relativo alle medesime circostanze di cui al precedente motivo.
I motivi sono fondati per quanto di ragione. La sentenza impugnata si limita, infatti, ad affermare la
genericità delle allegazioni relative al danno non patrimoniale subìto iure proprio dai congiunti della e CP_3
omette ogni riferimento sia alle prove testimoniali - dalle quali era emerso che il lungo percorso di recupero
della fosse stato tutt'altro che indifferente per lo stato delle relazioni familiari - sia alla prova presuntiva CP_3
percorribile in presenza di indizi, gravi precisi e concordanti;
da quanto emerge dai motivi di ricorso, che sono
sul punto autosufficienti, non poteva ritenersi che vi fosse un difetto di allegazione da parte dei ricorrenti in
quanto il contenuto delle prove testimoniali relative alla qualità delle relazioni familiari della CP_3
costituivano quantomeno la base per ricostruire, in via presuntiva, l'entità del danno non patrimoniale subito
dai congiunti;
la sentenza impugnata si è invece limitata ad una motivazione meramente apparente, affermando
la mancanza di idonee allegazioni in ordine al peggioramento della situazione personale dei congiunti, senza
valutare affatto, oltre a quanto emerso dalle prove, anche il prolungato rapporto di convivenza con la
danneggiata”. Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza cassata in parte qua, con rinvio alla Corte d'Appello
di Napoli in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese”.
§§§§§§
Con citazione ex art 392 c.p.c. ritualmente notificata il 15.06.2023 ed iscritta a ruolo il 23.06.2023
[...]
, e hanno tempestivamente riassunto il giudizio innanzi a Pt_1 Parte_2 Parte_3
questa Corte a cui è stato chiesto di prendere atto dell'ordinanza della Suprema Corte accertando il danno non patrimoniale da loro patito per le conseguenze del sinistro di cui restava vittima la loro congiunta , CP_3
condannando la e la , in solido tra loro, al risarcimento di detto danno Controparte_2 Controparte_1
da liquidare in favore dei genitori e nella somma di euro 200.000,00 ciascuno Parte_1 Parte_2
ed in favore del germano in euro 100.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, o Parte_3
pagina 8 di 16 nei diversi importi ritenuti di spettanza, ponendo a carico dei convenuti in solido le spese del giudizio di appello definito con sentenza n. 3950/2021, del giudizio di Cassazione e di quello di rinvio.
Si è costituita soltanto la la quale ha concluso in via principale per il rigetto della Controparte_1
domanda risarcitoria chiedendo, in subordine, di ridurre il risarcimento dovuto agli istanti, in ragione della quota di corresponsabilità accertata in capo alla loro congiunta, e di liquidare i danni da loro patiti impiegando le apposite tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, e comunque in misura notevolmente inferiore a quella richiesta dagli attori in riassunzione.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza successivamente sostituita dalla fissazione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa
è stata introitata in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per curare il deposito degli scritti difensivi finali.
§§§§§§
L'ordinanza della Suprema Corte che ha disposto l'annullamento con rinvio, aderendo alla prospettazione dei ricorrenti e dando seguito ai propri consolidati orientamenti in materia, ha ribadito il principio secondo cui il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. nello stesso senso cass. n. 11212/2019 e cass. n. 1640/2020).
Nella stessa ottica è stato altresì chiarito che, in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno
iure proprio subito dai congiunti della vittima (anche in quel caso i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute, ribadendo ancora una volta che tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, tra cui assume particolare rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravi lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (cfr. in termini cass. n. 7748/2020).
Nel caso di specie è pertanto indubbio che lo stretto rapporto parentale, la convivenza all'epoca dei fatti,
la gravità delle lesioni patite da e le loro ripercussioni di natura psicologica non possano che essere CP_3
pagina 9 di 16 state fonte, secondo l'id quod plerumque accidit ed in difetto di contrarie emergenze processuali, di vivo dolore,
forte apprensione e sofferenza per i suoi genitori ed il fratello.
L'ordinanza che ha disposto il rinvio ha inoltre evidenziato come la sentenza parzialmente cassata risulti carente non soltanto per non aver fatto ricorso “alla prova presuntiva percorribile in presenza di indizi gravi,
precisi e concordanti” ma anche per aver omesso “ogni riferimento…alle prove testimoniali dalle quali era
emerso che il lungo percorso di recupero della fosse stato tutt'altro che indifferente per lo stato delle CP_3
relazioni familiari”.
Ciò premesso occorre evidenziare come, sebbene non sia presente in atti la c.t.u. medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, le sue risultanze, al fine di determinare l'ammontare del risarcimento spettante alla vittima primaria dell'illecito, sono state trasfuse nella sentenza di primo grado dove si legge che oltre ad un modesto deficit anatomo-funzionale a carico del terzo dito della mano destra, ebbe a CP_3
riportare in conseguenza del sinistro stradale per cui è lite i seguenti esiti permanenti: “epifora occhio sinistro;
quadro algico disfunzionale con compromissione della ventilazione nasale;
lieve ptosi occhio destro e deficit
della fisiologica dinamica muscolo-cutanea della guancia sinistra;
sindrome post traumatica da stress cronico;
due lesioni cicatriziali, di cui la più estesa coperta dal capillizio, e di capacità deturpante quella in regione
para-meridiana frontale, associata ad un'evidente deviazione a sinistra del setto nasale”.
Questo, traducendo dal linguaggio medico a quello corrente, significa che la persona presenta un occhio,
il sinistro, costantemente lacrimante (epifora) e l'altro occhio, il destro, con una palpebra più abbassata che va a coprire parzialmente la pupilla (ptosi) a cui si aggiungono una cicatrice deturpante sulla fronte, un'evidente deviazione a sinistra del setto nasale e ad uno stato di paresi della guancia sinistra.
Orbene, a fronte della gravità di tali reliquati, è evidentemente innegabile il patema d'animo che gli stretti parenti dell'infortunata, dopo aver temuto per la sua stessa vita a causa della violenza del trauma cranio-
facciale subito e dell'intervento chirurgico d'urgenza praticatole per lo svuotamento del focolaio emorragico cerebrale, debbono costantemente provare nel vedere una figlia ed una sorella appena trentenne completamente sfigurata nel volto.
Sentirsi toccati dalla sofferenza delle persone care è infatti uno dei più naturali sentimenti umani. Nella
sentenza del tribunale, questa volta al fine di evidenziare l'esigenza di una personalizzazione del risarcimento, si dà inoltre atto che “le testimoni e AR RA hanno riferito delle ripercussioni delle Testimone_6
pagina 10 di 16 lesioni riportate da sulla qualità della vita della danneggiata, dichiarando di aver riscontrato un CP_3
radicale mutamento delle abitudini quotidiane dell'attrice. In particolare, stando alle concordi dichiarazioni
delle testimoni, , che anteriormente al sinistro conduceva una vita connotata da impegni CP_3
lavorativi, sportivi (praticava nuoto tre volte a settimana) e familiari, ha manifestato la tendenza ad isolarsi ed
a reagire con aggressività alle sollecitazioni dei familiari a riprendere le normali attività”.
Anche i verbali di causa contenenti dette testimonianze non sono in atti ma, ciò nonostante, la loro portata può più nel dettaglio essere apprezzata poiché, nella citazione in riassunzione, gli istanti hanno provveduto a trascrivere in corsivo e tra virgolette le esatte dichiarazioni rese dai suddetti testi e da altri senza che sia insorta alcuna contestazione in merito alla testuale corrispondenza tra quanto trascritto ed il contenuto effettivo delle deposizioni rese.
Più in particolare, si legge nella riassunzione che la teste , escussa all'udienza del Testimone_4
22.10.2014, parlando della condotta tenuta da dopo il sinistro, così si esprimeva: “visto che CP_3
rifiutava il contatto con la mamma ed in seguito a visite fatte a titolo di cortesia, visto che con me la ragazza si
mostrava disponibile, mi fu chiesto di prestarle assistenza. La ragazza viveva tra letto e divano ed io l'aiutavo
negli spostamenti e nelle minime attività che effettuava. Lei rifiutava contatti con tutti, sia amici che parenti,
aveva attacchi di panico ed io la calmavo somministrandole le terapie”. La teste AR RA, escussa sempre all'udienza del 22.10.14, ha invece dichiarato: “Ho assistito a discussioni tra , padre di Parte_1
, e , fratello di , nel corso delle quali ci si lamentava del fatto che CP_3 Parte_3 CP_3 CP_3
rifiutasse i contatti con i suoi familiari…Attualmente non lavora ed ha un rapporto conflittuale con i CP_3
genitori, mentre prima del sinistro era normale…Preciso che ha ripreso ad uscire dopo circa un anno dal
sinistro”. Un ulteriore motivo di angoscia e di ansia per i genitori ed il fratello della donna va dunque ricondotto allo stato di prostrazione psicologica in cui, dopo il sinistro, è caduta l'infortunata e che ha finito con l'alterare in senso peggiorativo le sue relazioni parentali portandola a rifuggire il contatto con parenti ed amici, a chiudersi in sé stessa, ed a reagire con aggressività ai tentativi dei suoi cari di indurla a riprendere una vita normale.
Tutto ciò non può non aver inciso negativamente anche sui genitori e sul fratello di ingenerando CP_3
nel loro animo sentimenti di amarezza per la condotta respingente assunta dalla loro consanguinea e di rammarico e rimpianto per la perduta serenità domestica.
Non resta a questo punto che procedere alla determinazione del quantum debeatur. A tal proposito pagina 11 di 16 risulta corretto quanto dedotto dalla in merito alla necessità di rifarsi, per una liquidazione Controparte_1
di tale pregiudizio che non si traduca in mero arbitrio ed in una possibile fonte di disparità di trattamento al ricorrere di casi analoghi, ai criteri adottati dal tribunale capitolino i quali, in più di un'occasione, sono stati espressamente richiamati ed avallati dalla Suprema Corte.
Quest'ultima ha infatti affermato che, per determinare il risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti di soggetto macroleso, il giudice deve far riferimento a delle tabelle che prevedano idonee modalità di quantificazione di tale danno quali sono le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma che, fin dal
2019, contengono un apposito quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria di lesioni (cfr. così cass. n. 13540/2023 e cass. n. 36560/2023). Ciò in quanto le tabelle del
Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni della Cassazione
prevedendo una liquidazione “a punti” del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale,
non altrettanto hanno fatto, allo stato, per quel che concerne la liquidazione del danno ai congiunti del macroleso osservando, come si legge nell'illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, che “per ora non è stato
raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio”.
La Suprema Corte, nell'optare per l'adozione delle tabelle capitoline, ha inoltre espressamente escluso che possa nella fattispecie ricorrersi ad una liquidazione cosiddetta “equitativa pura” la quale non può essere ammessa se non al ricorrere di situazioni concrete di assoluta eccezionalità che la giustifichino e comunque sempre con il supporto di un'idonea motivazione (cfr. sul punto anche Cass. n. 36297 del 2022).
La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste, infatti, in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento.
Nel consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati che in modo puramente nominale gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione, indebitamente ridotta al disotto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 co. 6 Cost., che nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c.
Ciò premesso, occorre passare a rilevare come la tabella romana da utilizzare per la liquidazione del pagina 12 di 16 danno riflesso subito dai congiunti di soggetto macroleso preveda un sistema a punti il cui valore si determina avendo riguardo a due componenti che possono coesistere o meno raggiungendo, nel primo caso, un valore massimo del punto di € 6.948,00.
La prima componente ha riguardo al danno morale, ossia al pregiudizio interiore costituito dal dolore e da tutti i sentimenti afflittivi prodotti dalla lesione occorsa al familiare prevedendo il riconoscimento di un importo a punto di € 3.474,00. La seconda componente, di natura solo eventuale, ha invece riguardo alla modifica peggiorativa delle abitudini di vita del familiare, determinata dall'esigenza di prestare assistenza al macroleso, la quale spetta se ed in quanto le lesioni riportate dalla vittima primaria ne abbiano compromesso in tutto o in parte l'autonomia (es. perdita della capacità di deambulare), prevedendo in tal caso il riconoscimento di un importo variabile tra un massimo di € 3.474,00 ed un minimo di € 2.450,00 in ragione dell'esistenza o meno del diritto all'assistenza per il congiunto attraverso sussidi pubblici (cd. indennità di accompagnamento).
È infatti evidente come non sia la stessa cosa dover provvedere a tutta l'assistenza con attività personale o dovervi provvedere solo in parte. Il range previsto per l'individuazione del valore del punto è pertanto diretto a permettere di tener conto di tale aspetto nella determinazione del risarcimento. Il diritto alla seconda componente del punto può inoltre essere riconosciuto soltanto in favore dei soggetti titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza in favore del danneggiato e va modulato tenendo conto anche del numero degli obbligati.
I parametri da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento sono poi rappresentati: a) dalla relazione di parentela con il danneggiato che, per i genitori ed i fratelli, dà rispettivamente diritto a 20 ed a 15
punti; b) dall'età del danneggiato che, in caso di soggetto di età compresa tra 21 e 30 anni, dà diritto a 8 punti;
c)
dall'età del soggetto da risarcire che, se compresa tra 51 e 60 anni, dà diritto a 4 punti mentre, se va da 0 a 30
anni, dà diritto a 7 punti;
d) dal numero dei familiari che, se corrisponde a tre come nel caso di specie, determina l'applicazione di un coefficiente pari a 0,5; e) dalla percentuale di danno biologico riconosciuta al soggetto leso.
Il calcolo dell'importo dovuto comporta, infine, i seguenti passaggi:
1. Individuazione del punteggio complessivo da assegnare a ciascun titolare del diritto al risarcimento del danno riflesso.
2. Moltiplicazione del punteggio complessivo dapprima per il coefficiente relativo al numero di familiari aventi diritto al risarcimento e poi per il valore del punto base determinato avendo riguardo ad una soltanto o ad entrambe le sue componenti (morale e assistenziale).
pagina 13 di 16 3. Moltiplicazione dell'importo ottenuto per la percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato.
Orbene, nel caso di specie, il valore del punto sulla cui base va determinato il risarcimento spettante ai familiari di è di € 3.474,00, corrispondente alla sola componente morale del pregiudizio, poiché la CP_3
vittima primaria dell'illecito non abbisogna di assistenza materiale, avendo riacquisito completa autonomia, ed è
perciò in grado di ottemperare direttamente a tutte le sue esigenze di vita quotidiana.
Quanto poi al numero complessivo di punti da attribuire, esso è per entrambi i genitori pari a 32 giacché
sia il padre che la madre avevano, al momento del fatto, un'età compresa tra i 51 ed i 60 anni mentre per il fratello, all'epoca ventiseienne, il numero di punti spettante è pari a 30.
Il risultato del calcolo tabellare, moltiplicando il numero di punti attribuiti a ognuno prima per il coefficiente 0,5, poi per il valore del punto base di € 3.474,00 ed infine per la percentuale di invalidità del 40%
riconosciuta a conduce dunque ad individuare in € 22.233,60 la somma spettante a ciascun CP_3
genitore ed in € 20.844,00 quella dovuta al fratello dell'infortunata.
Detti importi, in ragione del concorso di colpa di nella produzione dell'incidente, vanno CP_3
infine ridotti del 20% con finale riconoscimento di € 17.786,88 in favore di ogni genitore e di € 16.675,20 a
. Il principio di cui all'art. 1227 c.c. della riduzione proporzionale del danno, in ragione Parte_3
dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato, si applica infatti non soltanto nei confronti del danneggiato che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito, ed al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni subiti iure proprio.
Ciò in quanto non è possibile far carico al danneggiante di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa (cfr. tra tante cass. n. 22514/2014 e n. 4208/2017).
Il non esiguo ammontare dei crediti risarcitori ed il notevole lasso temporale decorso dalla data dell'illecito e quella della liquidazione, lasciano ragionevolmente presumere che, qualora gli importi dovuti fossero stati corrisposti senza ritardo, gli stessi non sarebbero stati destinati al consumo immediato bensì
impiegati in modo fruttifero. Gli appellanti hanno dunque verosimilmente subito anche il cd. “danno da ritardo”
che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n.
pagina 14 di 16 1712/1995, è ristorabile tramite il riconoscimento di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa,
può nella fattispecie essere parametrato a quello legale.
Sempre alla stregua di tale pronunzia gli interessi, onde evitare di incorrere in una sovra-compensazione,
non possono tuttavia essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo rifarsi al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
Nel caso di specie risultano perciò dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sull'importo dei risarcimenti devalutato, in base agli indici Istat, alla data del 02.05.2010 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto. Dalla presente sentenza, che converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo.
L'accoglimento delle domande risarcitorie impone, infine, di procedere ad una nuova e diversa regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio innanzi al tribunale ed a quello di appello, come pure di provvedere alla liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità ed a quello di rinvio.
Dette spese, in ossequio al principio di soccombenza, vengono fatte gravare in sulla Controparte_2
e sulla in solido e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi Controparte_1
previsti dal D.M. n. 147 del 2022 per le cause di valore fino a € 26.000,00 (nessuna delle tre liquidazioni supera tale importo), applicando gli aumenti previsti dall'art. 4 co. 2 D.M. n. 55 del 2014 per la difesa di più soggetti aventi analoga posizione e con distrazione del loro importo in favore dell'avv. Alfredo Sguanci, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - definitivamente pronunziando sul giudizio di rinvio di cui in narrativa, in parziale riforma della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3950/2021 pubblicata il
26.10.2021, così provvede:
1) Condanna la e la , in solido tra loro, al pagamento di € 17.786,88 Controparte_2 Controparte_1
ciascuno in favore di e nonché di € 16.675,20 in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
oltre interessi legali da calcolare, per tutti, con le modalità e la decorrenza indicate in motivazione.
[...]
2) Condanna la e la , in solido tra loro, al rimborso delle spese del Controparte_2 Controparte_1
giudizio di primo grado sostenute da , e che si liquidano Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 15 di 16 in € 759,00 per esborsi vivi ed in € 8.123,20 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Alfredo Sguanci.
3) Condanna la e la , in solido tra loro, al rimborso delle spese del Controparte_2 Controparte_1
giudizio di appello sostenute da , e che si liquidano in € Parte_1 Parte_2 Parte_3
1.138,50 per esborsi vivi ed in € 8.294,40 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Alfredo Sguanci.
4) Condanna la e la , in solido tra loro, al rimborso delle spese del Controparte_2 Controparte_1
giudizio di legittimità sostenute da , e che si liquidano in Parte_1 Parte_2 Parte_3
€ 1.518,00 per esborsi vivi ed in € 4.931,20 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Alfredo Sguanci.
5) Condanna la e la , in solido tra loro, al rimborso delle spese del Controparte_2 Controparte_1
giudizio di rinvio sostenute da , e che si liquidano in € Parte_1 Parte_2 Parte_3
1.241,00 per esborsi vivi ed in 8.294,40 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Alfredo Sguanci.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 20.03.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_9
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