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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/12/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Maria Letizia Barone Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2013 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...]- Parte_1 C.F._1
ZAGNO in data 26/06/1968, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Giacalone (PEC Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- P.IVA_1 sentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pa- lermo, presso la quale è domiciliato (PEC
Email_2
appellata
E CONTRO
Controparte_2
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, appellato - contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 3854/2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 3/3-21/08/2019
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«ritenere e dichiarare l'infondatezza delle pretese avanzate dalle Ammini- strazioni appellate alla globale restituzione dei contributi comunitari ine- renti il Regime di Pagamento Unico e di Sviluppo Rurale percepiti da
[...]
, relativamente alle campagne dal 2004 al 2010, per un importo Parte_1 complessivo di Euro 228.204,31;
• per l'effetto, ritenere e dichiarare che la misura massima dell'importo degli aiuti ripetibili in danno di è pari ad Euro 55.441,84 Parte_1 ovvero ad Euro 70.827,41 (in disparte le compensazioni con i futuri paga- menti medio-tempore già operate nei confronti dello stesso beneficiario), con salvezza della rimanente quota dei premi poiché conseguita a fronte della vantata piena proprietà dei correlati distinti terreni perciò legitti- mamente inclusi nelle domande di finanziamento. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Alla luce delle considerazioni rappresentate, si ritiene definitivamente ac- certata la correttezza e la legittimità della pretesa creditoria di nei CP_1 confronti del ricorrente. Si chiede, pertanto, il rigetto dell'appello principale e, ove occorrer possa, l'accoglimento di quello incidentale. Si chiede, altresì, la condanna di con- troparte al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio;
salve beninteso, ed a parte, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulte- rà dalle annotazioni a campione.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 30/4/2014, conveniva in giudizio di- Parte_1 nanzi al Tribunale di Palermo l'
[...]
e l' Controparte_2 [...]
, chiedendo che venisse accertata Controparte_3
l'insussistenza del credito vantato nei suoi confronti a titolo di restituzio- ne dei contributi agricoli comunitari percepiti con riferimento alla Do- manda di Premio unico (DPU) ed al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Indenni- tà compensativa negli anni dal 2004 al 2010, richiesta dall'Assessorato in favore dell' con determinazione dell'Ispettorato Provinciale Agricol- CP_1 tura di Palermo n. 2636 del 20.2.2014, ovvero, in subordine, la limitazione del predetto credito all'importo di euro 50.352,34.
2. Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio l' , CP_1 opponendosi all'accoglimento della domanda.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 3. Con ulteriore e separato atto di citazione, conveniva Parte_1 nuovamente in giudizio le predette amministrazioni, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della pretesa alla restituzione di finanzia- menti per euro 109.936,19 erogati per le campagne intercorse tra il 2004 ed il 2009 vantata dall' con la nota prot. UCCU.2014.1657 del CP_1
28.3.2014 e con la successiva richiesta di restituzione di cui alla nota prot. del 12. 5.2014.
4. Nel suddetto giudizio si costituivano con unica comparsa ed CP_1 [...]
, chiedendo il rigetto delle domande Controparte_4 di parte attrice perché infondate.
5. I due giudizi venivano riuniti e con sentenza n. 3854/2019 dei 3/3-
21/08/2019, il Tribunale di Palermo rigettava le domande di accertamento negativo del debito proposte dallo e lo condannava al pagamento Pt_1 delle spese processuali.
6. Con citazione del 22/10/2019, ha proposto appello av- Parte_1 verso la predetta sentenza chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'integrale accoglimento delle domande originariamente proposte.
7. L' si è costituita con comparsa del 5/6/2024, opponendosi CP_1 all'accoglimento dell'impugnazione.
8. L'Assessorato dell' rurale e della pesca Medi- CP_1 Controparte_2 terranea della non ha provveduto a costituirsi e va, per- Controparte_2 tanto, dichiarato contumace.
9. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, nei termini indicati in epigrafe, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5/6/2024 e con ordinanza del 10/6/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
10. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante contesta la sussi- stenza della condotta illecita di falsa dichiarazione allo stesso attribuita, rilevando di essere stato assolto con formula piena dal reato di falsa di- chiarazione dal Tribunale Penale di Termini Imerese (sentenza n. 627 del 24/6/2015), decisione passata in giudicato. Evidenzia, in particolar modo, che, in ogni caso, la decadenza totale dai benefici, prevista dal Regola- mento CE 796/04, si dovrebbe applicare unicamente al caso di irregolarità intenzionali finalizzate alla frode, mentre nel caso di specie si tratterebbe solo di dichiarazioni carenti ma non fraudolente, che dovrebbero compor- tare la revoca del beneficio solo limitatamente alle specifiche irregolarità riscontrate.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 11. Il motivo di impugnazione è infondato, dovendosi rilevare che, come già puntualmente evidenziato dal provvedimento impugnato, l'odierno appellante non contesta il nucleo dei fatti storici dai quali traggono le mosse le pretese restitutorie avanzate dalle amministrazioni appellate, ossia il fatto che nelle domande volte all'erogazione in suo favore dei con- tributi comunitari per le annate agrarie dal 2004 al 2010 lo ebbe a Pt_1 indicare tra i terreni in relazione ai quali richiedeva i predetti contributi anche dei fondi dei quali non aveva il possesso, o perché oggetto di un provvedimento di confisca pronunciato nei confronti del suo dante causa, il padre , ovvero perché detenuti in via di mero fatto, in Persona_1 quanto appartenenti a terzi ignari, che non li avevano mai ceduti.
12. Tale conclusione non è stata smentita nemmeno dalla pronuncia in- tervenuta in sede penale, che ha visto l'odierno appellante assolto per l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, consistente nella volon- tarietà della condotta, mentre risulta essere stato confermato il nucleo dei fatti storici posti a fondamento del provvedimento di revoca dei con- tributi.
13. Come correttamente rilevato dalle amministrazioni appellate e dal provvedimento impugnato, in base alla normativa comunitaria e nazionale applicabile non basta l'occupazione materiale del terreno è necessario un valido titolo giuridico che giustifichi la disponibilità delle superfici e la "non veridicità" della dichiarazione comporta automaticamente la deca- denza dai benefici ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 e dell'art. 3 della L. 898/1986. Poiché l'erogazione è condizionata alla sussistenza del titolo, venendo meno questo, sorge l'obbligo di restituzione per "indebito ogget- tivo" (art. 2033 c.c.).
14. Al riguardo va evidenziato che, a differenza della sanzione penale pre- vista dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, la diversa sanzione della deca- denza dai benefici prevista dal precedente art. 75 del medesimo D.P.R. consegue alla sola oggettiva natura mendace della dichiarazione sostituti- va di atto di notorietà, venendo in rilievo solo la oggettiva falsità delle di- chiarazioni rese, mentre non assume rilevanza alcuna la volontarietà di ta- le falsità in capo al dichiarante, che può essere anche dovuta a mera col- pa, come nel caso di specie.
15. Questa Corte, in proposito ritiene pienamente condivisibile l'orientamento al riguardo formatosi nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale «la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presenta- ta alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, indipendentemente da ogni
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 indagine circa l'elemento soggettivo del dichiarante, ponendosi non come sanzione, ma quale effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti.» (così Cass. n. 18719 del 2016).
16. Con il secondo motivo di impugnazione, l'odierno appellante contesta la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza integrale dal beneficio dei contributi richiesti e chiede che, in riforma della sentenza impugnata, l'obbligo restitutorio venga limitato ai contributi percepiti uni- camente in relazione ai fondi dei quali lo stesso non aveva la giuridica di- sponibilità, ossia alla minore somma di euro 55.441,84, ovvero di euro 70.827,41.
17. Rileva, al riguardo, che la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la , con la sentenza di appello n. 186 del 2/2/2016 lo ha Controparte_2 condannato alla restituzione della sola somma di euro 55.441,84, corri- spondente alla parte degli aiuti erogati in relazione alle superfici per le quali non vi era un valido titolo di possesso.
18. Il motivo di appello in esame non può trovare accoglimento, dovendo- si rilevare che, come correttamente evidenziato dall'amministrazione ap- pellata, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per la re- voca integrale dei contributi comunitari richiesti ed erogati, va considera- to che per la campagna agraria del 2004 vigeva la regola della c.d. Densità zootecnica, prevista dall'art. 12 del Reg. CE 1254/99, in base alla quale per accedere alla contribuzione occorreva che il numero totale dei capi dete- nuti nell'azienda fosse pari a 1,8 unità di bestiame adulto ( per et- Pt_2 taro e per anno civile.
19. Nel caso in esame, come rilevato nel provvedimento dell' prot. CP_1
n. UCCU.2014/1657 del 28/3/2014, per la campagna 2004, una volta sot- tratte le superfici non valide, il rapporto tra animali e terreno (densità) superava il limite di 1,8 UBA/ettaro e il mancato rispetto di questo para- metro comporta anch'esso la decadenza totale del premio bovini.
20. Analogamente, per le campagne dal 2005 al 2009 (Regime di paga- mento unico), l' ha dato puntuale applicazione all'art. 51 del Reg. CE CP_1
796/2004, a mente del quale laddove la superficie dichiarata al fine di ac- cedere ai benefici richiesti risulti superiore di oltre il 20% rispetto a quella effettivamente determinata, la conseguenza è la decadenza integrale dal beneficio, non limitata alla sola porzione non effettivamente detenuta (così art. 51, primo comma, seconda alinea del regolamento citato).
21. Nella vicenda oggetto del presente giudizio, i calcoli puntualmente ef- fettuati dall'amministrazione appellante e riepilogati nel provvedimento dell' prot. n. UCCU.2014/1657 del 28/3/2014, al quale è sufficiente CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 rinviare, dimostrano che, sottratti i terreni per i quali l'odierno appellante non era in possesso di un regolare titolo di conduzione, la superficie di- chiarata risultava superare ampiamente quella effettivamente ammissibi- le ben oltre la predetta soglia di scostamento.
22. In sede di comparsa conclusionale depositata nel presente grado di giudizio, l'appellante ha dedotto il difetto di prova in ordine alla sussisten- za dei presupposti per la decadenza integrale dai contributi richiesti. Tale censura difensiva risulta, tuttavia, priva di fondamento.
23. I provvedimenti di recupero pronunciati dall' , ritualmente notifi- CP_1 cati all'appellante, recano l'analitica quantificazione dei fondi rispetto ai quali lo era privo di qualsivoglia titolo giuridico idoneo a legittimare Pt_1 il possesso, nonché la specificazione del rapporto proporzionale tra detti fondi e la complessiva superficie aziendale dichiarata nelle istanze di ero- gazione dei contributi.
24. Peraltro, i fatti materiali costituenti oggetto tanto del procedimento penale quanto del presente giudizio civile, come già evidenziato, non hanno formato oggetto di contestazione e hanno trovato conferma negli esiti della consulenza tecnica espletata in sede penale, finalizzata all'ac- certamento dell'esatta estensione dei terreni detenuti da Parte_1 sine titulo.
25. Va, infine, ribadito che, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, la pretesa restitutoria azionata dalle amministrazioni appella- te trova fondamento nell'obbligo di restituzione dell'indebito, e il relativo termine di prescrizione è decennale, a differenza del diverso termine di prescrizione del risarcimento del danno da illecito penale, di tal che deve ritenersi che i più volte citati provvedimenti di recupero dell' abbia- CP_1 no efficacemente interrotto il termine di prescrizione sin dai contributi re- lativi all'annata agraria 2014.
26. Con riguardo, infine, alla paventata duplicazione dei titoli per il recu- pero delle somme indebitamente percepite, conseguente alla condanna subita dall'odierno appellante in sede contabile, come correttamente rile- vato dal Tribunale di Palermo, di detta duplicazione dovrà tenersi conto in sede esecutiva, dovendosi considerare che la misura complessiva dei be- nefici dai cui l'attore è decaduto è anche la misura massima delle somme che questi è tenuto a corrispondere all'amministrazione, comprensiva an- che del danno quantificato dalla Corte dei Conti.
27. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 5.010 (di cui euro 1490 per la fase di studio, euro 960 per la fase
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 introduttiva ed euro 2.560 per la fase decisionale), oltre spese prenotate a debito.
28. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell'
[...]
Controparte_5
con citazione
[...] del 22/10/2019, avverso la sentenza n. 3854/2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 3/3-21/08/2019;
• condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore dell' che li- Controparte_1 quida in complessivi euro 5.010,00 oltre spese prenotate a debito;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere estensore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 7
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2013 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...]- Parte_1 C.F._1
ZAGNO in data 26/06/1968, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Giacalone (PEC Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- P.IVA_1 sentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pa- lermo, presso la quale è domiciliato (PEC
Email_2
appellata
E CONTRO
Controparte_2
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, appellato - contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 3854/2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 3/3-21/08/2019
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«ritenere e dichiarare l'infondatezza delle pretese avanzate dalle Ammini- strazioni appellate alla globale restituzione dei contributi comunitari ine- renti il Regime di Pagamento Unico e di Sviluppo Rurale percepiti da
[...]
, relativamente alle campagne dal 2004 al 2010, per un importo Parte_1 complessivo di Euro 228.204,31;
• per l'effetto, ritenere e dichiarare che la misura massima dell'importo degli aiuti ripetibili in danno di è pari ad Euro 55.441,84 Parte_1 ovvero ad Euro 70.827,41 (in disparte le compensazioni con i futuri paga- menti medio-tempore già operate nei confronti dello stesso beneficiario), con salvezza della rimanente quota dei premi poiché conseguita a fronte della vantata piena proprietà dei correlati distinti terreni perciò legitti- mamente inclusi nelle domande di finanziamento. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Alla luce delle considerazioni rappresentate, si ritiene definitivamente ac- certata la correttezza e la legittimità della pretesa creditoria di nei CP_1 confronti del ricorrente. Si chiede, pertanto, il rigetto dell'appello principale e, ove occorrer possa, l'accoglimento di quello incidentale. Si chiede, altresì, la condanna di con- troparte al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio;
salve beninteso, ed a parte, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulte- rà dalle annotazioni a campione.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 30/4/2014, conveniva in giudizio di- Parte_1 nanzi al Tribunale di Palermo l'
[...]
e l' Controparte_2 [...]
, chiedendo che venisse accertata Controparte_3
l'insussistenza del credito vantato nei suoi confronti a titolo di restituzio- ne dei contributi agricoli comunitari percepiti con riferimento alla Do- manda di Premio unico (DPU) ed al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Indenni- tà compensativa negli anni dal 2004 al 2010, richiesta dall'Assessorato in favore dell' con determinazione dell'Ispettorato Provinciale Agricol- CP_1 tura di Palermo n. 2636 del 20.2.2014, ovvero, in subordine, la limitazione del predetto credito all'importo di euro 50.352,34.
2. Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio l' , CP_1 opponendosi all'accoglimento della domanda.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 3. Con ulteriore e separato atto di citazione, conveniva Parte_1 nuovamente in giudizio le predette amministrazioni, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della pretesa alla restituzione di finanzia- menti per euro 109.936,19 erogati per le campagne intercorse tra il 2004 ed il 2009 vantata dall' con la nota prot. UCCU.2014.1657 del CP_1
28.3.2014 e con la successiva richiesta di restituzione di cui alla nota prot. del 12. 5.2014.
4. Nel suddetto giudizio si costituivano con unica comparsa ed CP_1 [...]
, chiedendo il rigetto delle domande Controparte_4 di parte attrice perché infondate.
5. I due giudizi venivano riuniti e con sentenza n. 3854/2019 dei 3/3-
21/08/2019, il Tribunale di Palermo rigettava le domande di accertamento negativo del debito proposte dallo e lo condannava al pagamento Pt_1 delle spese processuali.
6. Con citazione del 22/10/2019, ha proposto appello av- Parte_1 verso la predetta sentenza chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'integrale accoglimento delle domande originariamente proposte.
7. L' si è costituita con comparsa del 5/6/2024, opponendosi CP_1 all'accoglimento dell'impugnazione.
8. L'Assessorato dell' rurale e della pesca Medi- CP_1 Controparte_2 terranea della non ha provveduto a costituirsi e va, per- Controparte_2 tanto, dichiarato contumace.
9. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, nei termini indicati in epigrafe, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5/6/2024 e con ordinanza del 10/6/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
10. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante contesta la sussi- stenza della condotta illecita di falsa dichiarazione allo stesso attribuita, rilevando di essere stato assolto con formula piena dal reato di falsa di- chiarazione dal Tribunale Penale di Termini Imerese (sentenza n. 627 del 24/6/2015), decisione passata in giudicato. Evidenzia, in particolar modo, che, in ogni caso, la decadenza totale dai benefici, prevista dal Regola- mento CE 796/04, si dovrebbe applicare unicamente al caso di irregolarità intenzionali finalizzate alla frode, mentre nel caso di specie si tratterebbe solo di dichiarazioni carenti ma non fraudolente, che dovrebbero compor- tare la revoca del beneficio solo limitatamente alle specifiche irregolarità riscontrate.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 11. Il motivo di impugnazione è infondato, dovendosi rilevare che, come già puntualmente evidenziato dal provvedimento impugnato, l'odierno appellante non contesta il nucleo dei fatti storici dai quali traggono le mosse le pretese restitutorie avanzate dalle amministrazioni appellate, ossia il fatto che nelle domande volte all'erogazione in suo favore dei con- tributi comunitari per le annate agrarie dal 2004 al 2010 lo ebbe a Pt_1 indicare tra i terreni in relazione ai quali richiedeva i predetti contributi anche dei fondi dei quali non aveva il possesso, o perché oggetto di un provvedimento di confisca pronunciato nei confronti del suo dante causa, il padre , ovvero perché detenuti in via di mero fatto, in Persona_1 quanto appartenenti a terzi ignari, che non li avevano mai ceduti.
12. Tale conclusione non è stata smentita nemmeno dalla pronuncia in- tervenuta in sede penale, che ha visto l'odierno appellante assolto per l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, consistente nella volon- tarietà della condotta, mentre risulta essere stato confermato il nucleo dei fatti storici posti a fondamento del provvedimento di revoca dei con- tributi.
13. Come correttamente rilevato dalle amministrazioni appellate e dal provvedimento impugnato, in base alla normativa comunitaria e nazionale applicabile non basta l'occupazione materiale del terreno è necessario un valido titolo giuridico che giustifichi la disponibilità delle superfici e la "non veridicità" della dichiarazione comporta automaticamente la deca- denza dai benefici ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 e dell'art. 3 della L. 898/1986. Poiché l'erogazione è condizionata alla sussistenza del titolo, venendo meno questo, sorge l'obbligo di restituzione per "indebito ogget- tivo" (art. 2033 c.c.).
14. Al riguardo va evidenziato che, a differenza della sanzione penale pre- vista dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, la diversa sanzione della deca- denza dai benefici prevista dal precedente art. 75 del medesimo D.P.R. consegue alla sola oggettiva natura mendace della dichiarazione sostituti- va di atto di notorietà, venendo in rilievo solo la oggettiva falsità delle di- chiarazioni rese, mentre non assume rilevanza alcuna la volontarietà di ta- le falsità in capo al dichiarante, che può essere anche dovuta a mera col- pa, come nel caso di specie.
15. Questa Corte, in proposito ritiene pienamente condivisibile l'orientamento al riguardo formatosi nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale «la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presenta- ta alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, indipendentemente da ogni
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 indagine circa l'elemento soggettivo del dichiarante, ponendosi non come sanzione, ma quale effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti.» (così Cass. n. 18719 del 2016).
16. Con il secondo motivo di impugnazione, l'odierno appellante contesta la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza integrale dal beneficio dei contributi richiesti e chiede che, in riforma della sentenza impugnata, l'obbligo restitutorio venga limitato ai contributi percepiti uni- camente in relazione ai fondi dei quali lo stesso non aveva la giuridica di- sponibilità, ossia alla minore somma di euro 55.441,84, ovvero di euro 70.827,41.
17. Rileva, al riguardo, che la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la , con la sentenza di appello n. 186 del 2/2/2016 lo ha Controparte_2 condannato alla restituzione della sola somma di euro 55.441,84, corri- spondente alla parte degli aiuti erogati in relazione alle superfici per le quali non vi era un valido titolo di possesso.
18. Il motivo di appello in esame non può trovare accoglimento, dovendo- si rilevare che, come correttamente evidenziato dall'amministrazione ap- pellata, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per la re- voca integrale dei contributi comunitari richiesti ed erogati, va considera- to che per la campagna agraria del 2004 vigeva la regola della c.d. Densità zootecnica, prevista dall'art. 12 del Reg. CE 1254/99, in base alla quale per accedere alla contribuzione occorreva che il numero totale dei capi dete- nuti nell'azienda fosse pari a 1,8 unità di bestiame adulto ( per et- Pt_2 taro e per anno civile.
19. Nel caso in esame, come rilevato nel provvedimento dell' prot. CP_1
n. UCCU.2014/1657 del 28/3/2014, per la campagna 2004, una volta sot- tratte le superfici non valide, il rapporto tra animali e terreno (densità) superava il limite di 1,8 UBA/ettaro e il mancato rispetto di questo para- metro comporta anch'esso la decadenza totale del premio bovini.
20. Analogamente, per le campagne dal 2005 al 2009 (Regime di paga- mento unico), l' ha dato puntuale applicazione all'art. 51 del Reg. CE CP_1
796/2004, a mente del quale laddove la superficie dichiarata al fine di ac- cedere ai benefici richiesti risulti superiore di oltre il 20% rispetto a quella effettivamente determinata, la conseguenza è la decadenza integrale dal beneficio, non limitata alla sola porzione non effettivamente detenuta (così art. 51, primo comma, seconda alinea del regolamento citato).
21. Nella vicenda oggetto del presente giudizio, i calcoli puntualmente ef- fettuati dall'amministrazione appellante e riepilogati nel provvedimento dell' prot. n. UCCU.2014/1657 del 28/3/2014, al quale è sufficiente CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 rinviare, dimostrano che, sottratti i terreni per i quali l'odierno appellante non era in possesso di un regolare titolo di conduzione, la superficie di- chiarata risultava superare ampiamente quella effettivamente ammissibi- le ben oltre la predetta soglia di scostamento.
22. In sede di comparsa conclusionale depositata nel presente grado di giudizio, l'appellante ha dedotto il difetto di prova in ordine alla sussisten- za dei presupposti per la decadenza integrale dai contributi richiesti. Tale censura difensiva risulta, tuttavia, priva di fondamento.
23. I provvedimenti di recupero pronunciati dall' , ritualmente notifi- CP_1 cati all'appellante, recano l'analitica quantificazione dei fondi rispetto ai quali lo era privo di qualsivoglia titolo giuridico idoneo a legittimare Pt_1 il possesso, nonché la specificazione del rapporto proporzionale tra detti fondi e la complessiva superficie aziendale dichiarata nelle istanze di ero- gazione dei contributi.
24. Peraltro, i fatti materiali costituenti oggetto tanto del procedimento penale quanto del presente giudizio civile, come già evidenziato, non hanno formato oggetto di contestazione e hanno trovato conferma negli esiti della consulenza tecnica espletata in sede penale, finalizzata all'ac- certamento dell'esatta estensione dei terreni detenuti da Parte_1 sine titulo.
25. Va, infine, ribadito che, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, la pretesa restitutoria azionata dalle amministrazioni appella- te trova fondamento nell'obbligo di restituzione dell'indebito, e il relativo termine di prescrizione è decennale, a differenza del diverso termine di prescrizione del risarcimento del danno da illecito penale, di tal che deve ritenersi che i più volte citati provvedimenti di recupero dell' abbia- CP_1 no efficacemente interrotto il termine di prescrizione sin dai contributi re- lativi all'annata agraria 2014.
26. Con riguardo, infine, alla paventata duplicazione dei titoli per il recu- pero delle somme indebitamente percepite, conseguente alla condanna subita dall'odierno appellante in sede contabile, come correttamente rile- vato dal Tribunale di Palermo, di detta duplicazione dovrà tenersi conto in sede esecutiva, dovendosi considerare che la misura complessiva dei be- nefici dai cui l'attore è decaduto è anche la misura massima delle somme che questi è tenuto a corrispondere all'amministrazione, comprensiva an- che del danno quantificato dalla Corte dei Conti.
27. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 5.010 (di cui euro 1490 per la fase di studio, euro 960 per la fase
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 introduttiva ed euro 2.560 per la fase decisionale), oltre spese prenotate a debito.
28. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell'
[...]
Controparte_5
con citazione
[...] del 22/10/2019, avverso la sentenza n. 3854/2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 3/3-21/08/2019;
• condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore dell' che li- Controparte_1 quida in complessivi euro 5.010,00 oltre spese prenotate a debito;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere estensore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
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