Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Michele Magliulo Presidente
Dott.ssa Monica Cacace Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5047/2019 R.G., avente ad oggetto: appello in materia bancaria avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento pubblicata in data 29 ottobre
2019 nel giudizio ex art 702 bis cpc rubricato al n. 1254/2017, vertente
TRA
Parte 1 con sede legale in 73052
Parabita (LE), Via Provinciale Matino n. 5 (P.IVA/C.F. e iscrizione Registro Imprese di Lecce n. P.IVA 1 REA n. 176926), in persona del legale rappresentante p.t.,
,
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Varricchio C.F. 1 fax
,
giusta mandato in calce all'atto di 082442900 pec Email 1
,
citazione in appello;
Appellante
E
con sede in Amorosi (BN) alla Via San Nicola, P.IVA CP 1 P.IVA 2 , in persona del rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Michele Izzo del Foro di Benevento (C.F.
), C.F. 2
elettivamente domiciliata in uno al suo difensore presso lo studio dell'Avv. Antonio
Appellata
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art 702 bis cpc la società CP 1 chiedeva al Tribunale di
Benevento di accertare che il mutuo ipotecario erogato dalla Controparte 2
[...] (poi incorporata in
) il 3.11.2009 Controparte_3
per l'importo di € 750.000,00:
-"è affetto da usura originaria" e, per l'effetto, condannare l'istituto alla restituzione di tutti gli interessi quantificati nella "somma pari ad € 136.042,75 da aggiornarsi all'attualità";
"è, in ogni caso, nullo per simulazione relativa" e, per l'effetto, rideterminare “i
-
rapporti di dare avere tra le parti”. La Controparte_3 si costituiva in giudizio, contestando la CTP versata in atti e la fondatezza, in fatto e in diritto, della domanda di controparte. In particolare, la Banca deduceva l'assenza di usura per: a) l'esistenza di una clausola di contenimento;
b) l'impossibilità di individuare un tasso usurario di mora, essendo la mora esclusa nella rilevazione trimestrale dei tassi medi di mercato operata dalla Banca
D'LI e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
c) in subordine, la necessità di applicare la maggiorazione del 2,1 % prevista dalla L. n. 108 del 1996, articolo 2, comma 4, al tasso effettivo globale medio trimestrale.
Espletata consulenza tecnico contabile d'ufficio, che concludeva per la piena legittimità del tasso corrispettivo e per lo sconfinamento del solo tasso di mora dello
0,335%, le parti concludevano e il Tribunale riservava la decisione della causa.
L'Ordinanza impugnata
Il Tribunale, con ordinanza impugnata, accoglieva la domanda e condannava la convenuta CP 3 alla restituzione degli interessi richiesti ovvero “al pagamento in favore della predetta società della somma di euro 136.042,75, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo”, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
Euro 7.795,00 per onorari e in Euro 406,50 per esborsi, con attribuzione al procuratore della ricorrente, oltre spese di ctu. I profili aventi ad oggetto la simulazione relativa venivano rigettati perché "sforniti di prova ed infondati in diritto attesa la costante giurisprudenza di questo Tribunale".
Il Giudizio di appello
Con atto di appello, notificato a mezzo pec in data 13/11/2019, la
[...]
Controparte_4 (già Controparte_2 Controparte_2 proponeva gravame avverso la predetta ordinanza.
L'appellante premetteva che il Tribunale aveva dichiarato di prestare adesione a “due arresti rimarchevoli" della Suprema Corte “uno riportato nell'ordinanza n. 23192 del
4.10.2017 ed altro, abbastanza recente, contenuto nella ordinanza n. 27442 del
30.10.2018" con applicazione del seguente principio di diritto: "rilevato che la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che, ove detto tasso risulti pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto (c.d. usura originaria), la pattuizione del tasso di mora è nulla ex art. 1815 c.c. e non sono dovuti interessi, neppure corrispettivi, avuto riguardo alla lettera e allo scopo della destinazione".
Rilevava, altresì, che il primo giudice aveva concluso in fatto: "Nel caso all'esame del
Tribunale, come accertato dal CTU nominato e non smentito dai rilievi delle parti, al momento della stipula del contratto di mutuo, l'Istituto mutuante ha inserito in contratto la previsione di un tasso interesse convenzionale moratorio superiore al tasso soglia previsto in quel momento per la consustanziazione della fattispecie usuraria. Ne discende che, per le argomentazioni sin qui riportate e tratte dalla giurisprudenza di legittimità, non può non concludersi per la nullità della pattuizione di interessi a qualsiasi titolo (anche degli interessi corrispettivi nonostante la legittimità del tasso pattuito come accertato dal ctu) nel contratto stipulato tra la ricorrente e la resistente, con conseguenziale accoglimento della domanda proposta dalla società ricorrente, nei limiti indicati in ricorso introduttivo".
L'appellante spiegava i seguenti motivi di appello di seguito sintetizzati:
1. "O messa motivazione: la cd. clausola di salvaguardia" L'appellante osservava che all'art 3 del contratto dedotto in giudizio è espressamente convenuta, con riferimento agli interessi di mora, una clausola di salvaguardia: “detti interessi non possono essere superiori ai limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge”. Lamentava, pertanto, che il Tribunale non avrebbe dato alcuna risposta all'eccezione sollevata dalla Banca relativa alla presenza della predetta clausola, che avrebbe escluso in radice l'usurarietà attraverso il meccanismo per cui, in caso di astratto superamento di detto limite, la misura degli interessi moratori verrebbe automaticamente ridotta entro la soglia antiusura.
2. "Violazione di legge (art. 1815, 2° comma c.c., 1284 c.c., 1384 c.c. Legge n.
108/1996, art.2, 4°comma): l'usurarietà degli interessi di mora”. L'appellante censurava l'ordinanza nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato la non debenza di qualsiasi interesse, nonostante l'accertamento effettuato dal ctu in merito alla corretta pattuizione degli interessi corrispettivi e al superamento della soglia usura soltanto con riferimento al tasso di mora.
L'appellante chiedeva farsi applicazione dei principi di diritto posti dalla giurisprudenza più recente di legittimità e puntualizzava che "gli interessi corrispettivi sotto soglia restano dovuti e quelli di mora usurari sono ripetibili solo e nei limiti in cui siano stati effettivamente riscossi e non per il semplice fatto della pattuizione”.
L'appellante richiamava le conclusioni del ctu nel caso concreto, il quale aveva accertato quanto segue: a) rispetto al tasso corrispettivo “si perviene ad un TAEG pari al 6,428%. Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da
Banca d'LI per il periodo 01/10/2009 - 31/12/2009 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO FISSO (7,785%)"; b) rispetto al tasso di mora “il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 8,120%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 03/11/2009, risulta superiore al tasso soglia rilevato da Banca d'LI per il periodo e la classe di operazioni su menzionati" Il tasso di mora, quindi, eccederebbe il TAEG di 0,335 secondo quanto stabilito dall'ausiliare del giudice di primo grado.
Al riguardo, l'appellante censurava la predetta conclusione del ctu a cui il primo giudice aveva prestato adesione, chiedendo di fare applicazione, come sostenuto da
Cass. 26286/2019, della maggiorazione del 2,1% prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, con conseguente esclusione dell'usura del tasso di mora, considerato che lo sforamento del Taeg è pari solo allo 0,335%. Nella denegata ipotesi di non applicazione di detta maggiorazione, chiedeva di fare applicazione, come sostenuto da
Cass 27442/2018, del tasso sostitutivo pari al saggio legale per tempo vigente, avendo come base di calcolo l'importo delle quote capitale di ciascun ritardato pagamento, con la conseguenza che gli interessi da ripetere sarebbero pari ad € 4699,24 (ottenuti applicando lo stesso programma di calcolo utilizzato dalla CTU). In via ulteriormente subordinata, chiedeva di fare applicazione dell'art 1815, comma 2, c.c. ai solo interessi moratori con la conseguenza che “la somma da ripetere come quantificata dal CTU ammonterebbe ad € 5.180,54”.
Tanto esposto, l'appellante chiedeva di “accogliere il presente atto di appello per le motivazioni esposte e, previa sospensione della provvisoria esecuzione della stessa, dichiarare la corretta e legittima pattuizione ed applicazione degli interessi al di sotto della soglia usuraria nel mutuo ipotecario erogato dalla CP_5 il 3.11.2009. Con vittoria di spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute a norma di legge, per entrambi i gradi del giudizio".
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l'appellata società spiegando le seguenti testuali conclusioni: "rigettare l'appello promosso da
[...]
perché inammissibile ed infondato in fatto ed Parte 2
in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Benevento in data 25/29.10.2019 all'esito del giudizio civile segnato al R.G.n.1254/2017. Con vittoria delle spese". Precisate dalle parti le definitive conclusioni come da note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data
19.12.2024, la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
I Motivi della decisione
1. In via preliminare, deve osservarsi che l'impugnazione proposta è rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del C.p.c., nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (cfr Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti del provvedimento gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella specie, l'appellante ha indicato, in modo chiaro e preciso, le parti dell'ordinanza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre a rivedere quanto deciso dal giudice di primo grado.
Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342
c.c. e che, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
2. L'appello è fondato nel merito per quanto di ragione alla luce delle motivazioni di seguito illustrate.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso caratterizzato dal suo movimento
-
fisiologico che nullo altrimenti lo renderebbe. E ciò riconosce -confermando Cass.
-
sez. 3, 17 ottobre 2019 n. 26286 - Cass. sez. 1, ord. 15 maggio 2023 n. 13144, la quale identifica lo scopo della clausola di salvaguardia nel mantenimento della eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora entro il tasso soglia, vale a dire vigila e ha effetto su quanto possa accadere posteriormente alla stipulazione del contratto tramite un'eventuale sopravveniente "variatio" verificantesi nell'elemento contrattuale di natura "fluttuante". Diversamente opinando, si giungerebbe ad affermare che l'applicazione del citato articolo 1, primo comma, possa essere
"disattivata" dalla clausola di salvaguardia, la quale verrebbe a espungere la natura nulla dalla clausola derivante da originaria pattuizione di un tasso illecito per gli interessi moratori. Una clausola come quella "di salvaguardia", invece, come ne segnala il nome, è finalizzata a proteggere l'applicazione di una clausola, non certo direttamente da sé stessa - ovvero per come è stata stipulata ab origine -, bensì dalla esterna sopravvenienza dei movimenti Euribor che la condurrebbero a oltrepassare i limiti della validità del tasso... Né può reputarsi che la clausola statuente gli interessi moratori non possa interpretarsi separatamente dalla clausola di salvaguardia, poiché in tal modo si creerebbe un ulteriore meccanismo di disapplicazione della suddetta norma, quasi fosse meramente dispositiva. La clausola determinante il tasso degli interessi al momento della stipula ha un autonomo scopo e pertanto, se confligge con la norma sopra citata, è autonomamente quindi da ogni altra clausola nulla, essendo la clausola di salvaguardia, a sua volta, una clausola distinta, per cui non può investirla di alcun proprio effetto ab origine "alla data della stipulazione" (così
Cassazione civile sez. III, 18/10/2024, n.27106). Acclarato in diritto che l'originaria nullità della pattuizione, derivante dall'ipotetico superamento del tasso soglia previsto dalla disciplina anti usura, non può considerarsi neutralizzata dalla clausola di salvaguardia con la quale le parti abbiano stabilito che, in tale eventualità, l'ammontare degli interessi moratori restasse contenuto entro i limiti del tasso soglia suddetto, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante con il primo motivo di appello, occorre procedere alla verifica concreta se, nel caso in esame, il tasso degli interessi moratori convenuto ab origine dalle parti in causa sia superiore al tasso soglia usura.
Ai fini del suddetto accertamento occorre prestare adesione all'insegnamento della
Cassazione, S.U. n 19597 del 2020, secondo cui "La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4, sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti" (cfr anche Cassazione sez. III, 11/12/2023, n.
34437).
Più precisamente, occorre distingue il calcolo del tasso moratorio per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003 e quelli stipulati successivamente a tale data, come quello in esame, per i soli secondi prevedendosi l'applicazione del tasso moratorio per la prima volta oggetto di disciplina normativa, con il D.M. n. 2003, cioè la maggiorazione del 2,1 %. Nel caso di specie, essendo il contratto di mutuo datato 03.11.2009 occorre comparare il tasso moratorio stabilito al momento della pattuizione, pari all'8,120%, come acclarato anche dal nominato ctu, con il tasso soglia dato dai tassi effettivi globali medi rilevati, con riferimento a mutui ipotecari a tasso fisso (TEGM pari al 5,19%), ai sensi della legge sull'usura con l'incremento del 2,1 e l'aumento della metà.
Risulta, quindi, chiara la fondatezza del secondo motivo di appello in ordine all'insussistenza dell'usurarietà del tasso di mora, avendo il primo Giudice del tutto pretermesso gli effetti pratici conseguenti all'incremento del 2,1% al TEGM e alla maggiorazione della metà, che consentono di ricomprendere, in ogni caso, il tasso di mora, al momento della pattuizione, nei limiti della disciplina antiusura.
Invero, la verifica del superamento del tasso soglia non può essere condotta sommando i tassi d'interesse moratori e corrispettivi, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi;
sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (cfr Cass. n. 31615 del 2021; Cass. n. 14214 del 2022: Cass n.
14472/2022 e, da ultimo, Cass. n. 9201 del 2024).
Pur escludendosi l'applicabilità della clausola di salvaguardia a quella relativa al tasso di interesse nel momento genetico, il tasso di mora nel concreto è rispettoso della soglia anti usura. La difesa dell'appellata erra nel considerare il tasso soglia usura senza incrementare effettivamente il TEGM del 2,1% e aumentarlo della metà. L'operazione indicata, infatti, porta a un tasso soglia per i moratori nel periodo di riferimento che è superiore alla misura inizialmente fissata dalle parti in contratto, come sopra già specificato. Alla luce delle complessive motivazioni sopra esposte, l'appello va accolto e in riforma della ordinanza appellata vanno rigettate le domande proposte in primo grado dalla odierna società appellata.
Le Spese del giudizio
1. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'odierna appellata e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiomati al DM n. 147/2022, con riguardo al valore della causa da euro 52.001 a euro 260.000,00 e alle attività concretamente svolte. Le
spese di ctu in primo grado vanno poste a definitivo carico dell'odierna appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Accoglie l'appello e in riforma della ordinanza impugnata, rigetta le domande proposte dall'odierna appellata;
b) Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 11.977,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), oltre IVA e
CPA come per legge e, quanto al secondo grado, in euro 1.165,5 per esborsi e in euro 9.603,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), oltre IVA e
CPA come per legge;
c) Pone a definitivo carico dell'appellata le spese di ctu di primo grado.
Così deciso in Napoli, addì 13.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Magliulo dott.ssa Paola Giglio Cobuzio