Articolo 1794 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1793Articolo 1803
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9 ottobre 2010
Art. 1794. Rimborsi in caso di revoca della licenza ordinaria o richiamo dalla stessa 1. In caso di revoca della licenza per imprescindibili esigenze di impiego, il militare ha diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili. 2. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonche' il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella localita' ove il personale fruiva della licenza ordinaria.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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