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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/12/2024, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
RG. n. 484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio ex art. 14 D.L.vo 150/11, promosso da:
, avvocato, RR 6.10.56, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente in Parte_1 proprio e dall'Avv. Roberto Galletti del Foro di Massa RR, con domicilio eletto presso lo stesso;
RICORRENTE contro
RR ( MS) 24.11.62, ivi res.te, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marina CP_1
Donnini e Raffaella Musetti del Foro di RR, presso cui ha eletto domicilio RESISTENTE
avente a oggetto: pagamento compenso professionale di avvocato
nelle quali le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE:
“”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di VA adita, in composizione Collegiale, contrariis reiectis:
1) ACCERTARE E DICHIARARE che l'Avv. ha svolto l'Attività Professionale Parte_1 demandatagli dalla Sig.ra presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Massa (nel CP_1 proc. n. 1321/2009 conclusosi con Sentenza n.547/2011), presso la Sezione Lavoro della Corte
D'Appello di VA (proc. n. 207/2012 conclusosi con Sentenza n. 698/2012), presso la Sezione
Lavoro della Suprema Corte di Cassazione (proc. n. 1385/2013 conclusosi con Sentenza n.
18655/2017) e presso la Sezione Lavoro della Corte di Appello di VA-Rinvio (proc. N.
467/2017, conclusosi con Conciliazione Giudiziale);
2) Per gli effetti, accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione Professionale resa, alle vigenti Tariffe Professionali Forensi, DARE la Sig.ra al CP_1 pagamento, in favore dell'Avv. della somma di € 10.367,09=, oltre Spese Generali Parte_1 ex art. 13 (15%), I.V.A. (22%) e C.N.P.A. (4%), come per Legge, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che verrà accertata e determinata di Giustizia, il tutto oltre Interessi dal dì della
Domanda al momento del pagamento;
1 2) Con vittoria di spese (Contributo Unificato e Marca da Bollo) e compensi, oltre rimborso forfettario per Spese Generali, oltre IVA e CNPA come per Legge, per il presente Procedimento, da distrarsi in favore dell'Aw. Roberto Galletti che si dichiara antistatario.””
PER LA RESISTENTE;
“”…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di VA, contrariis reiectis,
In via preliminare : Si chiede che venga disposta la riunione del presente procedimento avente R.G.
n. 484/2024 con quelli iscritti precedentemente al n. di R.G. n. 482/24, nei confronti del Sig. Parte_2
e R.G. n. 483/2024, nei confronti del Sig. , promossi dinanzi a questa Corte di Appello per i Parte_3 motivi esposti in narrativa
In via principale:
- calcolare il compenso dovuto in applicazione dei criteri esposti in narrativa (nessun cumulo tra le domande) e conseguentemente a) individuare correttamente il valore della controversia in Euro 25.000,00;
b) calcolare il compenso unico per le fasi di giudizio successive alla riunione sulla base dello scaglione tariffario ad esso relativo (da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00); c) applicare i valori minimi previste dal D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 37 in data 08.03.2018, d) calcolare l'eventuale aumento previsto in caso di riunione per il numero delle parti ulteriori alla prima non oltre i limiti individuati da controparte (aumento del 20% per ogni parte processuale assistita successiva alla prima, sino ad un massimo di dieci;
nessun aumento ulteriore per le parti eccedenti alle prime dieci); il tutto per un importo complessivo di Euro 1.460,48 oltre accessori di legge (ossia pari ad Euro 2.131,00);
- conseguentemente, accertato il pagamento della somma di Euro 2.131,00 da parte della Sig.ra in data 14.04.23, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e dichiarare che CP_1 nulla è dovuto da parte della Sig.ra in favore dell'Avv. per i compensi professionali CP_1 Parte_1 inerenti il procedimento per il danno da usura psicofisica.
In subordine e in denegata ipotesi
- calcolare il compenso dovuto in applicazione dei criteri esposti in narrativa (nessun cumulo tra le domande), con applicazione dei valori medi, il tutto per un importo complessivo di Euro 2.868,79 oltre accessori (ossia pari ad Euro 4.185,90);
- conseguentemente, accertato il pagamento della somma di Euro 2.131,00 da parte della Sig.ra in data 14.04.23, dichiarare dovuta da parte della Sig.ra in favore dell'Avv. CP_1 CP_1 Pt_1 la minor somma di Euro 2.054,89 (IVA inclusa).
[...]
Con vittoria di spese e compensi di lite.””
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso datato 29.4.24, l'avv. ha agito nei confronti di , già sua CP_2 CP_1 cliente, per il pagamento dei compensi professionali di avvocato maturati nell'ambito di un contenzioso lavoristico/previdenziale, articolatosi in vari gradi di giudizio e definito, con conciliazione, in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, di fronte a questa Corte di Appello.
Il ricorrente, nello specifico, dopo un'ampia premessa, in cui ha evidenziato di non condividere pregresse decisioni di questa Corte, circa altri soggetti assistiti dal ricorrente stesso nella medesima vertenza afferente la ha, in particolare, dedotto: CP_1
- che nel 2009 la resistente, unitamente ad altri 239 Colleghi (appartenenti a tutte le categorie professionali del Comparto Sanità- Medici, Infermieri, Tecnici ), si era rivolta allo studio per Pt_1 essere difesa in una causa contro l'allora (oggi Controparte_3 Controparte_4
[...
[...] al fine di rivendicare il proprio Diritto al riposo in caso di turno di reperibilità nella
[...] giornata della domenica, a prescindere dall' effettiva chiamata al lavoro;
- che, a fronte di poche sentenze di merito sull'argomento, era stato proposto ai clienti di promuovere anche una diversa domanda giudiziale, ancorché di contenuto innovativo e priva di precedenti giurisprudenziali, domanda relativa alla fattispecie in cui il lavoratore che veniva, invece, chiamato al lavoro nella giornata di reperibilità domenicale, perdendo il riposo della domenica, aveva il diritto, non solo al riposo compensativo, ma anche ad un risarcimento del danno per usura lavorativa che conseguiva, in sostanza, dall'aver lavorato di domenica, oltre che dal fatto che il lavoratore stesso aveva continuato a lavorare, senza usufruire di alcun riposo, anche nelle giornate lavorative della settimana successiva;
- che la , assieme ai Colleghi, aveva accettato di aggiungere alla prima originaria CP_1 domanda, anche tale seconda prospettazione di danno, con l'effetto di acquisire dai lavoratori la media delle giornate di reperibilità in cui ciascuno era stato concretamente chiamato al lavoro, perdendo in tal modo il riposo domenicale;
- che le vertenze, atteso, quanto alla prima domanda, il diffuso esito negativo, sul T.N., confermato dal rigetto nel caso specifico del Tribunale di Massa, veniva coltivata in appello solo con riferimento alla seconda prospettazione indicata, appello che, tuttavia, vedeva confermato anche per la stessa il rigetto di primo grado da parte della Corte di Appello di VA, sez. lavoro;
- che , in accordo con i lavoratori coinvolti, era stato proposto ricorso alla Corte di Cassazione, sede di legittimità, in cui, a seguito di note scritte di trattazione e richiesta di trattazione orale, per meglio differenziare quando devoluto alla Corte stessa, rispetto al primo originario filone di controversie, la sentenza di appello veniva annullata con rinvio, per nuovo esame in diversa composizione, reputando che fosse necessario un riesame ed una relativa pronuncia sul risarcimento del danno da usura, per le giornate lavorative successive al mancato riposo, oltre che circa i riposi compensativi per la perdita del riposo domenicale, invece lavorato;
- che in sede di rinvio, a fronte dei principi di diritto espressi nella sentenza di annullamento, veniva disposta CTU, con attività particolarmente impegnativa rispetto al confronto fra documenti e deduzioni oggetto di pretese, con forte ridimensionamento, peraltro, dei giorni rispetto ai quali potevano essere effettivamente avanzate domande;
- che in tale contesto, il CTU, rispetto a tutti i lavoratori coinvolti, avanzava una proposta conciliativa, che comprendeva un contributo spese legali, in ultimo determinato in € 500.000,00, impregiudicato il diritto del Difensore al compenso verso ciascun cliente;
- che, a fronte di quanto sopra era stato proposto ai lavoratori di ripartire la somma per contributo spese legali nella stessa percentuale derivante dalle somme riconosciute ai singoli, rispetto alle domande di merito transatte, con avviso che, in difetto di accordo, a prescindere dalle somme percepite, sarebbero stati richiesti i compensi secondo la tabelle di riferimento;
- che 218 clienti avevano aderito, su 240, sì che il Difensore per i primi si regolava come sopra, ma si riservava per coloro che non avevano aderito, di chiedere il compenso ordinario, la ientrando in chi aveva ritenuto di non aderire;
CP_1
- che acquisita, quanto alla resistente, la somma completa versata da ASL, comprensiva della quota di spese legali date quale contributo a tal fine, la resistente non corrispondeva alcuna somma, così da imporre di adire l'A.G. ex art. 14 D.L.vo 150/11. A fronte di quanto sopra, il ricorrente ha proceduto al calcolo del dovuto, quanto al 1° grado, al 2° grado, al giudizio di legittimità ed al giudizio di rinvio, con conciliazione, mutando lo scaglione di riferimento in relazione alle progressive riunioni delle vertenze seriali in esame, essendo stati difesi, dopo la fase introduttiva, unitaria, 93 lavoratori di fronte al Tribunale e 129 lavoratori di fronte alla Corte di appello, dalla fase istruttoria/di trattazione, con stabilizzazione delle Parti assistite nello
3 stesso processo, e , poi, 126 lavoratori sia di fronte alla Corte di Cassazione, che nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento, ove, poi, si addivenne alla transazione.
In forza dei calcoli esplicitati, dunque, dando atto dei presupposti per aumentare il compenso del 30%, per la particolare difficoltà, per poi ridurre il compenso stesso del 30%, per la ripetitività dei ricorsi , ciò limitatamente alle fasi anteriori alle riunioni, il ricorrente ha chiesto la condanna della pagare € 10.397,09, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, il tutto oltre interessi CP_1 dalla domanda al pagamento, con vittoria di spese e distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Galletti.
Fissata prima udienza per il 2.10.24 , si è ritualmente costituita la resistente non CP_1 contestando l'attività svolta come tale dal ricorrente, ma le modalità di calcolo del compenso indicate da controparte, eccependo di aver già effettuato un versamento di cui il non aveva tenuto conto, Pt_1 con l'effetto di contestare ogni debenza, instando, in subordine, per la rideterminazione del dovuto, applicando i minimi tabellari, attesa la qualità, deficitaria, delle prestazioni rese.
La nello specifico, ha dedotto l'erroneo criterio con cui il ricorrente aveva CP_1 determinato il valore della controversia, in esito alla riunione, così da applicare lo scaglione previsto per la somma delle domande dei singoli lavoratori, evidenziando la vistosa differenza esistente, quale compenso complessivo, secondo il diverso sistema di calcolo ( poco più di 1.000.000 di euro, secondo la oltre 3.600.000 euro secondo il . CP_1 Pt_1
La resistente ha poi lamentato l'andamento insoddisfacente dei processi, in particolare:
- ha evidenziato come la domanda relativa alla reperibilità passiva fosse caratterizzata da plurimi pregressi pronunciamenti negativi;
- ha contestato che tale domanda fosse stata abbandonata dopo il primo grado, con il conseguente rischio per i lavoratori, in sede di giudizio di rinvio, ove si fosse arrivati a sentenza, di vedersi compensate le spese, rischio evitato dalla transazione stipulata in data 6.7.21-20.7.21;
- ha contestato l'interpretazione data dal ricorrente all'esito delle trattative sulla transazione ed il senso della proposta fatta dal che la non aveva ritenuto di accettare, riferendo Pt_1 CP_1 segnatamente i contenuti della stessa, per, dunque, evidenziare come, in base a tale proposta, la resistente avrebbe percepito poco più di quanto avrebbe dovuto pagare al Difensore, il tutto assumendo, peraltro, che la transazione medesima era stata stipulata a spese compensate;
- ha contestato le plurime richieste di pagamento esorbitanti del e/o dei cessionari del Pt_1 credito, cessionari allo stesso, comunque, riconducibili, dando atto del versamento di € 2.131,00 in data 14.4.23, senza ricevere fattura alcuna;
- ha lamentato difetti informativi, durante l'incarico professionale, essendo stato il a Pt_1 proporre ai lavoratori entrambe le domande giudiziali contro l'ASL di cui si tratta;
- ha lamentato quanto ridotte fossero risultate le somme spettanti, in esito ai conteggi effettuati sui documenti;
- ha lamentato difetti informativi, anche rispetto all'opportunità di agire in giudizio, e poca trasparenza rispetto alla transazione, neppure essendovi stata una puntuale informativa sui costi preventivati, costi di difesa che, nelle richieste di pagamento successive, erano vistosamente variati nel “ quantum”, anche in termini di sproporzione con il ricavato della causa;
- ha lamentato che fossero stati proposti centinaia di ricorsi singoli, poi riuniti, con abuso del diritto di azione;
- ha evidenziato come pendessero altri due ricorsi per situazioni del tutto uguali a quella della sì da rendere necessaria la riunione. CP_1
In ragione di tutto quanto sopra, dunque, la resistente ha chiesto quanto in epigrafe.
Fissata udienza cartolare di fronte al Collegio, per trattenere la causa in decisione, al
20.11.24, dato atto della sussistenza dei presupposti in rito per procedere ex art.14 D.L.vo 150/11,
4 come novellato, nonché della competenza funzionale di questa A.G., ove il giudizio si è concluso, a seguito di annullamento con rinvio della sentenza di questa Corte, sez. lavoro, occorre porre in risalto, in primo luogo, che la riunione della presente vertenza alle altre non risulta necessaria, né determina alcuna accelerazione del presente giudizio, giunto già a decisione ( per quanto rileva, così come le altre).
Ciò detto, fermo restando che non vi è contestazione, né sulle tabelle applicabili, come vigenti all'epoca della definizione del giudizio, né sul valore della posizione controversa afferente segnatamente la in rapporto alla scaglione delle cause di valore da 5.200,01€ a CP_1
26.000,00€, risulta, viceversa, contestato quanto segue: - il calcolo proposto dal ricorrente, rispetto alle fasi successive alle riunioni della causa proposta dall'attuale resistente, come sopra indicato, senza, tuttavia che vi sia contestazione sulle fasi processuali a partire dalle quali le riunioni medesime vennero compiute;
- l'applicazione, comunque, dei minimi tabellari, piuttosto che dei medi, come previsto ordinariamente.
La causa, pertanto, si incentra su tali due profili, risolti in quali la Corte potrà determinare il compenso effettivamente dovuto dalla dovendosi dare atto, ancora, che il ricorrente, ha CP_1 ammesso, diversamente da quanto indicato in ricorso, che gli era già stata corrisposta dalla resistente la somma indicata di € 2.131,00, somma che il ha riconosciuto di non aver conteggiato Pt_1 per mero errore, a fronte della sequenza di cessioni del credito di cui si tratta, con relativo difetto informativo.
Ciò detto, quanto al primo motivo, è necessario fare riferimento a quanto recentemente la
Suprema Corte ha inteso chiarire in ordine ai criteri di liquidazione del compenso professionale di avvocato, come da pronuncia Cass., sez. III, n.10367, 17.4.24, secondo la quale: “
“…4.12. Dall'evoluzione normativa e dalla ricostruzione sistematica sin qui esposta si traggono i seguenti principi:
a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4" comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti,
e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto,
a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si
5 identifica, come s'è detto, con la cd. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c;
f) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.
…””.
Muovendo da tali principi, cui la Corte intende attenersi, non sussistendo ragione alcuna per discostarsi dagli stessi, va osservato nel caso di specie che:
- il valore della controversia è rimasto invariabilmente quello originario della , CP_1 ricorrendo la fattispecie di cui sopra , indicata dalla Suprema Corte sub lettera e), essendo tutte le controversie rientranti nelle cause di valore compreso fra € 5.200,01 e € 26.000,00;
- l'aumento e la riduzione del 30%, come prospettato dallo stesso ricorrente, in ragione del fatto che la particolarità della causa, predisposta in esito ad uno studio dei diritti azionabili specifico, è, comunque, compensata dalla serialità della vertenza, con relativa proliferazione di ricorsi, vanno ritenuti equivalenti e, pertanto, appare corretto, a fronte del compenso determinando, eliderli.
Ciò detto, individuato, dunque, lo scaglione di riferimento, tenuto conto della pluralità di Parti, fino a 10, ex art.4 DM 55/14, dal momento delle riunioni, nella misura chiesta dal ricorrente, pari al
200%, va chiarito che gli importi così determinati devono, a loro volta, essere divisi per lo stesso numero delle Parti prese in considerazione (10) e non per il numero di tutte le Parti assistite, come prospettato dalla resistente.
A tal riguardo, infatti, reputa la Corte che una divisione per un numero maggiore di Parti pregiudicherebbe l'individuazione del giusto compenso, in contrasto con la giurisprudenza sopra citata, poiché è evidente che occuparsi di un numero maggiore di 10 clienti, pur nell'ambito della medesima causa, risulta certamente più impegnativo e così, in progressione, rispetto all'aumentare dei clienti stessi, il cui numero non può, pertanto, integrare un dato variabile indifferente, a pena di una totale irragionevolezza dei parametri di liquidazione in esame ( basti pensare all'attività occorrente per raccogliere le procure o le adesioni alla transazione).
In sostanza, se i valori delle pretese dei vari assistiti non si sommano, così da rimanere fermo lo scaglione di riferimento, in relazione alla pretesa più alta, parimenti, in forza dello stesso principio, non potendosi effettuare aumenti oltre 10 Parti ( o altri 20 , aumenti ulteriori, questi non chiesti dal
, allo stesso modo il compenso non può essere diviso per un numero diverso da quello delle Pt_1 posizioni prese in considerazione per adeguare il compenso stesso al valore della prestazione.
Tutto ciò premesso, prima di procedere alla liquidazione del dovuto dalla resistente, occorre valutare la richiesta di quest'ultima di applicare i minimi tabellari, facendo valere le condotte asseritamente negligenti del Pt_1
In merito, deve essere osservato quanto segue:
- circa la domanda relativa alla reperibilità passiva, di per sé la proposizione di pronunciamenti negativi pregressi non è valorizzabile quale negligenza, nel momento in cui , in particolare, tale domanda viene proposta insieme ad altra, così da configurare pretese nei confronti della controparte , comunque, economicamente più rilevanti e , dunque, rischiose per la controparte medesima, anche nell'ottica di pervenire ad una transazione, come poi accaduto;
- proprio per tale ragione poco rileva che sia stata abbandonata o meno tale prima domanda ed il rischio paventato dalla rischio che , infatti, non si è affatto realizzato, alla luce della CP_1 transazione raggiunta, il tutto descrivendo una strategia difensiva risultata, comunque, “ vincente”;
6 - la pretesa poca trasparenza della proposta transattiva, che, comunque, al di là della questione delle spese legali, la ha sottoscritto, va letta nell'ambito di lunghe trattative, CP_1 afferenti ad una vertenza collettiva, in cui è evidente che le informazioni fossero veicolate all'insieme dei lavoratori anche attraverso dei referenti, a prescindere dal fatto che, in base a tale transazione, la resistente ebbe a percepire la somma di spettanza, senza alcun pregiudizio, non essendo stati esclusi i “ dissidenti” dalla transazione stessa: è , dunque, del tutto irrilevante dolersi dello svantaggio, in tesi, che la transazione anche in punto spese legali avrebbe avuto per la CP_1 rispetto all'opera professionale prestata;
- ogni interpretazione afferente alla transazione medesima, circa il fatto se la stessa fosse stata stipulata a spese compensate, non elide, a maggior ragione, il dovere della i pagare CP_1 il compenso al proprio Difensore, cui, è pacifico in causa, nulla anticipò durante le innumerevoli fasi del processo e dopo, a fronte di una transazione del 2021, cui seguì, solo il 14.4.23, il pagamento di
€ 2.131,00 per compensi professionali;
- le doglianze afferenti alla mancata fatturazione e alle esorbitanti e variabili richieste di pagamento afferiscono a condotte successive al termine dell'incarico professionale, che non possono rilevare nella determinazione dei parametri di liquidazione del compenso;
- le doglianze afferenti ai difetti informativi , durante l'incarico professionale, si scontrano con la natura collettiva della vertenza e con le varie fasi in cui si è articolata, senza alcuna contestazione da parte della confortando ancor più come la gestione stragiudiziale , rispetto ai ricorrenti CP_1 originari, fosse veicolata e coordinata da referenti dei lavoratori, essendo del tutto inverosimile che una cliente, pienamente capace, abbia aderito alle successive iniziative giudiziarie e, dunque, alla transazione, con conseguente utile, senza sapere dell'evolversi del giudizio dal ricorso originario in poi: ciò palesa, va detto, la strumentalità della deduzione, peraltro, generica in rapporto alle conseguenze negative che ne sarebbero discese, rispetto agli effetti, pienamente accettati;
- le doglianze relative alle somme ridotte, per mancanza di documenti, non colgono nel segno, atteso che, al di là delle aspettative, infondate, le stesse non possono riverberarsi negativamente sul compenso del Difensore, rispetto agli esiti di una CTU, inevitabile, esiti che il
Difensore avrebbe potuto contrastare solo con documentazione di segno opposto nella disponibilità della tessa, documentazione che la stessa non ha neppure dedotto di aver fornito: a ben CP_1 vedere, pertanto, la resistente aveva sovrastimato le proprie spettanze, il che non rileva ai fini “ de quibus”;
- le ulteriori doglianze afferenti ai difetti informativi sono assorbite dalle considerazioni che precedono, dovendosi considerare, ancora una volta, la natura palesemente “ collettiva” della causa, tenuto, altresì conto: - del fatto che, peraltro, la non ha affatto dedotto che non avrebbe CP_1 promosso la causa stessa, se avesse meglio conosciuto i costi;
- dell'ulteriore fatto che la resistente odierna ha percepito una per nulla irrisoria somma di denaro, in esito alla transazione, senza, peraltro, aver pagato alcunchè, per anni, al proprio Difensore, anche dopo la fine della vertenza, così da arrivare ad aprile 2023;
- la doglianza circa l'abuso del diritto, relativo al fatto che la vertenza fosse stata iniziata con centinaia di singoli ricorsi , risulta meramente suggestiva, poiché di ciò si sarebbe , semmai , potuta lamentare la controparte, non potendosi tacere come , comunque, ogni ricorrente avesse pretese economiche proprie e come appartenga alla strategia difensiva lecita parcellizzare le cause , in particolare, di lavoro, anche al fine di rendere più complessa la difesa avversaria, salvo poi procedere alla riunione, qualora le vertenze giungano nella stessa fase processuale, come avvenuto;
Alla luce di quanto sopra, si può procedere a determinare il compenso dovuto, in rapporto al parametro medio del citato scaglione, secondo i criteri individuati:
A) primo grado:
A1) fase di studio e introduttiva ( singola): € 2.475,00
7 A2) fase istruttoria/trattazione e decisionale ( dopo riunione) :
€ 7.968/10 € 796,80
B) appello
-tutte le fasi ( con più di 10 Parti):
€ 16.596/10 € 1.659,60
C) giudizio di legittimità
-tutte le fasi ( con più di 10 Parti)
€ 8.805,00/10 € 880,50
D) giudizio di appello in riassunzione
- fasi studio, introduttiva, trattazione, conciliazione ( con più di dieci parti)
€ 11.591/10 € 1.159,10
totale compenso: € 6.971,00.
Tale importo, devesi chiarire, va maggiorato del 15% ex art. 2 DM 55/14, oltre che di CPA ed
IVA, come per legge, ed è al lordo dell'importo già corrisposto, pari ad € 2.131,00, da detrarsi, cui dovranno aggiungersi, sul residuo, gli interessi legali, come richiesti, dalla domanda al saldo.
Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza, al di là del “quantum”, con una valutazione, relativa all'effettivo impegno richiesto, in senso contenuto, in ragione, altresì, delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, spese, dunque, da determinarsi € 1.442,50 ( media, fra i minimi e medi tabellari, per valore, al netto di € 2.131,00), oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi interamente, come richiesto, ex art.93 c.p.c., a favore dell'Avv. Roberto Galletti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso proposto ex art. 14
D.L.vo 150/11
DICHIARA TE E DA , a pagare al ricorrente, quale compenso per le CP_1 prestazioni rese come in parte motiva, il complessivo importo € 6.971,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, oltre CPA ed IVA, dato atto del già avvenuto pagamento dell'importo pari ad € 2.131,00, da detrarsi, oltre, sul residuo, interessi legali dalla domanda al saldo;
DA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 1.442,50, per compenso, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e IVA, come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Roberto Galletti, ex art.93 c.p.c., come richiesto.
VA, lì 10.12.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio ex art. 14 D.L.vo 150/11, promosso da:
, avvocato, RR 6.10.56, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente in Parte_1 proprio e dall'Avv. Roberto Galletti del Foro di Massa RR, con domicilio eletto presso lo stesso;
RICORRENTE contro
RR ( MS) 24.11.62, ivi res.te, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marina CP_1
Donnini e Raffaella Musetti del Foro di RR, presso cui ha eletto domicilio RESISTENTE
avente a oggetto: pagamento compenso professionale di avvocato
nelle quali le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE:
“”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di VA adita, in composizione Collegiale, contrariis reiectis:
1) ACCERTARE E DICHIARARE che l'Avv. ha svolto l'Attività Professionale Parte_1 demandatagli dalla Sig.ra presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Massa (nel CP_1 proc. n. 1321/2009 conclusosi con Sentenza n.547/2011), presso la Sezione Lavoro della Corte
D'Appello di VA (proc. n. 207/2012 conclusosi con Sentenza n. 698/2012), presso la Sezione
Lavoro della Suprema Corte di Cassazione (proc. n. 1385/2013 conclusosi con Sentenza n.
18655/2017) e presso la Sezione Lavoro della Corte di Appello di VA-Rinvio (proc. N.
467/2017, conclusosi con Conciliazione Giudiziale);
2) Per gli effetti, accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione Professionale resa, alle vigenti Tariffe Professionali Forensi, DARE la Sig.ra al CP_1 pagamento, in favore dell'Avv. della somma di € 10.367,09=, oltre Spese Generali Parte_1 ex art. 13 (15%), I.V.A. (22%) e C.N.P.A. (4%), come per Legge, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che verrà accertata e determinata di Giustizia, il tutto oltre Interessi dal dì della
Domanda al momento del pagamento;
1 2) Con vittoria di spese (Contributo Unificato e Marca da Bollo) e compensi, oltre rimborso forfettario per Spese Generali, oltre IVA e CNPA come per Legge, per il presente Procedimento, da distrarsi in favore dell'Aw. Roberto Galletti che si dichiara antistatario.””
PER LA RESISTENTE;
“”…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di VA, contrariis reiectis,
In via preliminare : Si chiede che venga disposta la riunione del presente procedimento avente R.G.
n. 484/2024 con quelli iscritti precedentemente al n. di R.G. n. 482/24, nei confronti del Sig. Parte_2
e R.G. n. 483/2024, nei confronti del Sig. , promossi dinanzi a questa Corte di Appello per i Parte_3 motivi esposti in narrativa
In via principale:
- calcolare il compenso dovuto in applicazione dei criteri esposti in narrativa (nessun cumulo tra le domande) e conseguentemente a) individuare correttamente il valore della controversia in Euro 25.000,00;
b) calcolare il compenso unico per le fasi di giudizio successive alla riunione sulla base dello scaglione tariffario ad esso relativo (da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00); c) applicare i valori minimi previste dal D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 37 in data 08.03.2018, d) calcolare l'eventuale aumento previsto in caso di riunione per il numero delle parti ulteriori alla prima non oltre i limiti individuati da controparte (aumento del 20% per ogni parte processuale assistita successiva alla prima, sino ad un massimo di dieci;
nessun aumento ulteriore per le parti eccedenti alle prime dieci); il tutto per un importo complessivo di Euro 1.460,48 oltre accessori di legge (ossia pari ad Euro 2.131,00);
- conseguentemente, accertato il pagamento della somma di Euro 2.131,00 da parte della Sig.ra in data 14.04.23, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e dichiarare che CP_1 nulla è dovuto da parte della Sig.ra in favore dell'Avv. per i compensi professionali CP_1 Parte_1 inerenti il procedimento per il danno da usura psicofisica.
In subordine e in denegata ipotesi
- calcolare il compenso dovuto in applicazione dei criteri esposti in narrativa (nessun cumulo tra le domande), con applicazione dei valori medi, il tutto per un importo complessivo di Euro 2.868,79 oltre accessori (ossia pari ad Euro 4.185,90);
- conseguentemente, accertato il pagamento della somma di Euro 2.131,00 da parte della Sig.ra in data 14.04.23, dichiarare dovuta da parte della Sig.ra in favore dell'Avv. CP_1 CP_1 Pt_1 la minor somma di Euro 2.054,89 (IVA inclusa).
[...]
Con vittoria di spese e compensi di lite.””
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso datato 29.4.24, l'avv. ha agito nei confronti di , già sua CP_2 CP_1 cliente, per il pagamento dei compensi professionali di avvocato maturati nell'ambito di un contenzioso lavoristico/previdenziale, articolatosi in vari gradi di giudizio e definito, con conciliazione, in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, di fronte a questa Corte di Appello.
Il ricorrente, nello specifico, dopo un'ampia premessa, in cui ha evidenziato di non condividere pregresse decisioni di questa Corte, circa altri soggetti assistiti dal ricorrente stesso nella medesima vertenza afferente la ha, in particolare, dedotto: CP_1
- che nel 2009 la resistente, unitamente ad altri 239 Colleghi (appartenenti a tutte le categorie professionali del Comparto Sanità- Medici, Infermieri, Tecnici ), si era rivolta allo studio per Pt_1 essere difesa in una causa contro l'allora (oggi Controparte_3 Controparte_4
[...
[...] al fine di rivendicare il proprio Diritto al riposo in caso di turno di reperibilità nella
[...] giornata della domenica, a prescindere dall' effettiva chiamata al lavoro;
- che, a fronte di poche sentenze di merito sull'argomento, era stato proposto ai clienti di promuovere anche una diversa domanda giudiziale, ancorché di contenuto innovativo e priva di precedenti giurisprudenziali, domanda relativa alla fattispecie in cui il lavoratore che veniva, invece, chiamato al lavoro nella giornata di reperibilità domenicale, perdendo il riposo della domenica, aveva il diritto, non solo al riposo compensativo, ma anche ad un risarcimento del danno per usura lavorativa che conseguiva, in sostanza, dall'aver lavorato di domenica, oltre che dal fatto che il lavoratore stesso aveva continuato a lavorare, senza usufruire di alcun riposo, anche nelle giornate lavorative della settimana successiva;
- che la , assieme ai Colleghi, aveva accettato di aggiungere alla prima originaria CP_1 domanda, anche tale seconda prospettazione di danno, con l'effetto di acquisire dai lavoratori la media delle giornate di reperibilità in cui ciascuno era stato concretamente chiamato al lavoro, perdendo in tal modo il riposo domenicale;
- che le vertenze, atteso, quanto alla prima domanda, il diffuso esito negativo, sul T.N., confermato dal rigetto nel caso specifico del Tribunale di Massa, veniva coltivata in appello solo con riferimento alla seconda prospettazione indicata, appello che, tuttavia, vedeva confermato anche per la stessa il rigetto di primo grado da parte della Corte di Appello di VA, sez. lavoro;
- che , in accordo con i lavoratori coinvolti, era stato proposto ricorso alla Corte di Cassazione, sede di legittimità, in cui, a seguito di note scritte di trattazione e richiesta di trattazione orale, per meglio differenziare quando devoluto alla Corte stessa, rispetto al primo originario filone di controversie, la sentenza di appello veniva annullata con rinvio, per nuovo esame in diversa composizione, reputando che fosse necessario un riesame ed una relativa pronuncia sul risarcimento del danno da usura, per le giornate lavorative successive al mancato riposo, oltre che circa i riposi compensativi per la perdita del riposo domenicale, invece lavorato;
- che in sede di rinvio, a fronte dei principi di diritto espressi nella sentenza di annullamento, veniva disposta CTU, con attività particolarmente impegnativa rispetto al confronto fra documenti e deduzioni oggetto di pretese, con forte ridimensionamento, peraltro, dei giorni rispetto ai quali potevano essere effettivamente avanzate domande;
- che in tale contesto, il CTU, rispetto a tutti i lavoratori coinvolti, avanzava una proposta conciliativa, che comprendeva un contributo spese legali, in ultimo determinato in € 500.000,00, impregiudicato il diritto del Difensore al compenso verso ciascun cliente;
- che, a fronte di quanto sopra era stato proposto ai lavoratori di ripartire la somma per contributo spese legali nella stessa percentuale derivante dalle somme riconosciute ai singoli, rispetto alle domande di merito transatte, con avviso che, in difetto di accordo, a prescindere dalle somme percepite, sarebbero stati richiesti i compensi secondo la tabelle di riferimento;
- che 218 clienti avevano aderito, su 240, sì che il Difensore per i primi si regolava come sopra, ma si riservava per coloro che non avevano aderito, di chiedere il compenso ordinario, la ientrando in chi aveva ritenuto di non aderire;
CP_1
- che acquisita, quanto alla resistente, la somma completa versata da ASL, comprensiva della quota di spese legali date quale contributo a tal fine, la resistente non corrispondeva alcuna somma, così da imporre di adire l'A.G. ex art. 14 D.L.vo 150/11. A fronte di quanto sopra, il ricorrente ha proceduto al calcolo del dovuto, quanto al 1° grado, al 2° grado, al giudizio di legittimità ed al giudizio di rinvio, con conciliazione, mutando lo scaglione di riferimento in relazione alle progressive riunioni delle vertenze seriali in esame, essendo stati difesi, dopo la fase introduttiva, unitaria, 93 lavoratori di fronte al Tribunale e 129 lavoratori di fronte alla Corte di appello, dalla fase istruttoria/di trattazione, con stabilizzazione delle Parti assistite nello
3 stesso processo, e , poi, 126 lavoratori sia di fronte alla Corte di Cassazione, che nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento, ove, poi, si addivenne alla transazione.
In forza dei calcoli esplicitati, dunque, dando atto dei presupposti per aumentare il compenso del 30%, per la particolare difficoltà, per poi ridurre il compenso stesso del 30%, per la ripetitività dei ricorsi , ciò limitatamente alle fasi anteriori alle riunioni, il ricorrente ha chiesto la condanna della pagare € 10.397,09, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, il tutto oltre interessi CP_1 dalla domanda al pagamento, con vittoria di spese e distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Galletti.
Fissata prima udienza per il 2.10.24 , si è ritualmente costituita la resistente non CP_1 contestando l'attività svolta come tale dal ricorrente, ma le modalità di calcolo del compenso indicate da controparte, eccependo di aver già effettuato un versamento di cui il non aveva tenuto conto, Pt_1 con l'effetto di contestare ogni debenza, instando, in subordine, per la rideterminazione del dovuto, applicando i minimi tabellari, attesa la qualità, deficitaria, delle prestazioni rese.
La nello specifico, ha dedotto l'erroneo criterio con cui il ricorrente aveva CP_1 determinato il valore della controversia, in esito alla riunione, così da applicare lo scaglione previsto per la somma delle domande dei singoli lavoratori, evidenziando la vistosa differenza esistente, quale compenso complessivo, secondo il diverso sistema di calcolo ( poco più di 1.000.000 di euro, secondo la oltre 3.600.000 euro secondo il . CP_1 Pt_1
La resistente ha poi lamentato l'andamento insoddisfacente dei processi, in particolare:
- ha evidenziato come la domanda relativa alla reperibilità passiva fosse caratterizzata da plurimi pregressi pronunciamenti negativi;
- ha contestato che tale domanda fosse stata abbandonata dopo il primo grado, con il conseguente rischio per i lavoratori, in sede di giudizio di rinvio, ove si fosse arrivati a sentenza, di vedersi compensate le spese, rischio evitato dalla transazione stipulata in data 6.7.21-20.7.21;
- ha contestato l'interpretazione data dal ricorrente all'esito delle trattative sulla transazione ed il senso della proposta fatta dal che la non aveva ritenuto di accettare, riferendo Pt_1 CP_1 segnatamente i contenuti della stessa, per, dunque, evidenziare come, in base a tale proposta, la resistente avrebbe percepito poco più di quanto avrebbe dovuto pagare al Difensore, il tutto assumendo, peraltro, che la transazione medesima era stata stipulata a spese compensate;
- ha contestato le plurime richieste di pagamento esorbitanti del e/o dei cessionari del Pt_1 credito, cessionari allo stesso, comunque, riconducibili, dando atto del versamento di € 2.131,00 in data 14.4.23, senza ricevere fattura alcuna;
- ha lamentato difetti informativi, durante l'incarico professionale, essendo stato il a Pt_1 proporre ai lavoratori entrambe le domande giudiziali contro l'ASL di cui si tratta;
- ha lamentato quanto ridotte fossero risultate le somme spettanti, in esito ai conteggi effettuati sui documenti;
- ha lamentato difetti informativi, anche rispetto all'opportunità di agire in giudizio, e poca trasparenza rispetto alla transazione, neppure essendovi stata una puntuale informativa sui costi preventivati, costi di difesa che, nelle richieste di pagamento successive, erano vistosamente variati nel “ quantum”, anche in termini di sproporzione con il ricavato della causa;
- ha lamentato che fossero stati proposti centinaia di ricorsi singoli, poi riuniti, con abuso del diritto di azione;
- ha evidenziato come pendessero altri due ricorsi per situazioni del tutto uguali a quella della sì da rendere necessaria la riunione. CP_1
In ragione di tutto quanto sopra, dunque, la resistente ha chiesto quanto in epigrafe.
Fissata udienza cartolare di fronte al Collegio, per trattenere la causa in decisione, al
20.11.24, dato atto della sussistenza dei presupposti in rito per procedere ex art.14 D.L.vo 150/11,
4 come novellato, nonché della competenza funzionale di questa A.G., ove il giudizio si è concluso, a seguito di annullamento con rinvio della sentenza di questa Corte, sez. lavoro, occorre porre in risalto, in primo luogo, che la riunione della presente vertenza alle altre non risulta necessaria, né determina alcuna accelerazione del presente giudizio, giunto già a decisione ( per quanto rileva, così come le altre).
Ciò detto, fermo restando che non vi è contestazione, né sulle tabelle applicabili, come vigenti all'epoca della definizione del giudizio, né sul valore della posizione controversa afferente segnatamente la in rapporto alla scaglione delle cause di valore da 5.200,01€ a CP_1
26.000,00€, risulta, viceversa, contestato quanto segue: - il calcolo proposto dal ricorrente, rispetto alle fasi successive alle riunioni della causa proposta dall'attuale resistente, come sopra indicato, senza, tuttavia che vi sia contestazione sulle fasi processuali a partire dalle quali le riunioni medesime vennero compiute;
- l'applicazione, comunque, dei minimi tabellari, piuttosto che dei medi, come previsto ordinariamente.
La causa, pertanto, si incentra su tali due profili, risolti in quali la Corte potrà determinare il compenso effettivamente dovuto dalla dovendosi dare atto, ancora, che il ricorrente, ha CP_1 ammesso, diversamente da quanto indicato in ricorso, che gli era già stata corrisposta dalla resistente la somma indicata di € 2.131,00, somma che il ha riconosciuto di non aver conteggiato Pt_1 per mero errore, a fronte della sequenza di cessioni del credito di cui si tratta, con relativo difetto informativo.
Ciò detto, quanto al primo motivo, è necessario fare riferimento a quanto recentemente la
Suprema Corte ha inteso chiarire in ordine ai criteri di liquidazione del compenso professionale di avvocato, come da pronuncia Cass., sez. III, n.10367, 17.4.24, secondo la quale: “
“…4.12. Dall'evoluzione normativa e dalla ricostruzione sistematica sin qui esposta si traggono i seguenti principi:
a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4" comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti,
e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto,
a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si
5 identifica, come s'è detto, con la cd. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c;
f) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.
…””.
Muovendo da tali principi, cui la Corte intende attenersi, non sussistendo ragione alcuna per discostarsi dagli stessi, va osservato nel caso di specie che:
- il valore della controversia è rimasto invariabilmente quello originario della , CP_1 ricorrendo la fattispecie di cui sopra , indicata dalla Suprema Corte sub lettera e), essendo tutte le controversie rientranti nelle cause di valore compreso fra € 5.200,01 e € 26.000,00;
- l'aumento e la riduzione del 30%, come prospettato dallo stesso ricorrente, in ragione del fatto che la particolarità della causa, predisposta in esito ad uno studio dei diritti azionabili specifico, è, comunque, compensata dalla serialità della vertenza, con relativa proliferazione di ricorsi, vanno ritenuti equivalenti e, pertanto, appare corretto, a fronte del compenso determinando, eliderli.
Ciò detto, individuato, dunque, lo scaglione di riferimento, tenuto conto della pluralità di Parti, fino a 10, ex art.4 DM 55/14, dal momento delle riunioni, nella misura chiesta dal ricorrente, pari al
200%, va chiarito che gli importi così determinati devono, a loro volta, essere divisi per lo stesso numero delle Parti prese in considerazione (10) e non per il numero di tutte le Parti assistite, come prospettato dalla resistente.
A tal riguardo, infatti, reputa la Corte che una divisione per un numero maggiore di Parti pregiudicherebbe l'individuazione del giusto compenso, in contrasto con la giurisprudenza sopra citata, poiché è evidente che occuparsi di un numero maggiore di 10 clienti, pur nell'ambito della medesima causa, risulta certamente più impegnativo e così, in progressione, rispetto all'aumentare dei clienti stessi, il cui numero non può, pertanto, integrare un dato variabile indifferente, a pena di una totale irragionevolezza dei parametri di liquidazione in esame ( basti pensare all'attività occorrente per raccogliere le procure o le adesioni alla transazione).
In sostanza, se i valori delle pretese dei vari assistiti non si sommano, così da rimanere fermo lo scaglione di riferimento, in relazione alla pretesa più alta, parimenti, in forza dello stesso principio, non potendosi effettuare aumenti oltre 10 Parti ( o altri 20 , aumenti ulteriori, questi non chiesti dal
, allo stesso modo il compenso non può essere diviso per un numero diverso da quello delle Pt_1 posizioni prese in considerazione per adeguare il compenso stesso al valore della prestazione.
Tutto ciò premesso, prima di procedere alla liquidazione del dovuto dalla resistente, occorre valutare la richiesta di quest'ultima di applicare i minimi tabellari, facendo valere le condotte asseritamente negligenti del Pt_1
In merito, deve essere osservato quanto segue:
- circa la domanda relativa alla reperibilità passiva, di per sé la proposizione di pronunciamenti negativi pregressi non è valorizzabile quale negligenza, nel momento in cui , in particolare, tale domanda viene proposta insieme ad altra, così da configurare pretese nei confronti della controparte , comunque, economicamente più rilevanti e , dunque, rischiose per la controparte medesima, anche nell'ottica di pervenire ad una transazione, come poi accaduto;
- proprio per tale ragione poco rileva che sia stata abbandonata o meno tale prima domanda ed il rischio paventato dalla rischio che , infatti, non si è affatto realizzato, alla luce della CP_1 transazione raggiunta, il tutto descrivendo una strategia difensiva risultata, comunque, “ vincente”;
6 - la pretesa poca trasparenza della proposta transattiva, che, comunque, al di là della questione delle spese legali, la ha sottoscritto, va letta nell'ambito di lunghe trattative, CP_1 afferenti ad una vertenza collettiva, in cui è evidente che le informazioni fossero veicolate all'insieme dei lavoratori anche attraverso dei referenti, a prescindere dal fatto che, in base a tale transazione, la resistente ebbe a percepire la somma di spettanza, senza alcun pregiudizio, non essendo stati esclusi i “ dissidenti” dalla transazione stessa: è , dunque, del tutto irrilevante dolersi dello svantaggio, in tesi, che la transazione anche in punto spese legali avrebbe avuto per la CP_1 rispetto all'opera professionale prestata;
- ogni interpretazione afferente alla transazione medesima, circa il fatto se la stessa fosse stata stipulata a spese compensate, non elide, a maggior ragione, il dovere della i pagare CP_1 il compenso al proprio Difensore, cui, è pacifico in causa, nulla anticipò durante le innumerevoli fasi del processo e dopo, a fronte di una transazione del 2021, cui seguì, solo il 14.4.23, il pagamento di
€ 2.131,00 per compensi professionali;
- le doglianze afferenti alla mancata fatturazione e alle esorbitanti e variabili richieste di pagamento afferiscono a condotte successive al termine dell'incarico professionale, che non possono rilevare nella determinazione dei parametri di liquidazione del compenso;
- le doglianze afferenti ai difetti informativi , durante l'incarico professionale, si scontrano con la natura collettiva della vertenza e con le varie fasi in cui si è articolata, senza alcuna contestazione da parte della confortando ancor più come la gestione stragiudiziale , rispetto ai ricorrenti CP_1 originari, fosse veicolata e coordinata da referenti dei lavoratori, essendo del tutto inverosimile che una cliente, pienamente capace, abbia aderito alle successive iniziative giudiziarie e, dunque, alla transazione, con conseguente utile, senza sapere dell'evolversi del giudizio dal ricorso originario in poi: ciò palesa, va detto, la strumentalità della deduzione, peraltro, generica in rapporto alle conseguenze negative che ne sarebbero discese, rispetto agli effetti, pienamente accettati;
- le doglianze relative alle somme ridotte, per mancanza di documenti, non colgono nel segno, atteso che, al di là delle aspettative, infondate, le stesse non possono riverberarsi negativamente sul compenso del Difensore, rispetto agli esiti di una CTU, inevitabile, esiti che il
Difensore avrebbe potuto contrastare solo con documentazione di segno opposto nella disponibilità della tessa, documentazione che la stessa non ha neppure dedotto di aver fornito: a ben CP_1 vedere, pertanto, la resistente aveva sovrastimato le proprie spettanze, il che non rileva ai fini “ de quibus”;
- le ulteriori doglianze afferenti ai difetti informativi sono assorbite dalle considerazioni che precedono, dovendosi considerare, ancora una volta, la natura palesemente “ collettiva” della causa, tenuto, altresì conto: - del fatto che, peraltro, la non ha affatto dedotto che non avrebbe CP_1 promosso la causa stessa, se avesse meglio conosciuto i costi;
- dell'ulteriore fatto che la resistente odierna ha percepito una per nulla irrisoria somma di denaro, in esito alla transazione, senza, peraltro, aver pagato alcunchè, per anni, al proprio Difensore, anche dopo la fine della vertenza, così da arrivare ad aprile 2023;
- la doglianza circa l'abuso del diritto, relativo al fatto che la vertenza fosse stata iniziata con centinaia di singoli ricorsi , risulta meramente suggestiva, poiché di ciò si sarebbe , semmai , potuta lamentare la controparte, non potendosi tacere come , comunque, ogni ricorrente avesse pretese economiche proprie e come appartenga alla strategia difensiva lecita parcellizzare le cause , in particolare, di lavoro, anche al fine di rendere più complessa la difesa avversaria, salvo poi procedere alla riunione, qualora le vertenze giungano nella stessa fase processuale, come avvenuto;
Alla luce di quanto sopra, si può procedere a determinare il compenso dovuto, in rapporto al parametro medio del citato scaglione, secondo i criteri individuati:
A) primo grado:
A1) fase di studio e introduttiva ( singola): € 2.475,00
7 A2) fase istruttoria/trattazione e decisionale ( dopo riunione) :
€ 7.968/10 € 796,80
B) appello
-tutte le fasi ( con più di 10 Parti):
€ 16.596/10 € 1.659,60
C) giudizio di legittimità
-tutte le fasi ( con più di 10 Parti)
€ 8.805,00/10 € 880,50
D) giudizio di appello in riassunzione
- fasi studio, introduttiva, trattazione, conciliazione ( con più di dieci parti)
€ 11.591/10 € 1.159,10
totale compenso: € 6.971,00.
Tale importo, devesi chiarire, va maggiorato del 15% ex art. 2 DM 55/14, oltre che di CPA ed
IVA, come per legge, ed è al lordo dell'importo già corrisposto, pari ad € 2.131,00, da detrarsi, cui dovranno aggiungersi, sul residuo, gli interessi legali, come richiesti, dalla domanda al saldo.
Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza, al di là del “quantum”, con una valutazione, relativa all'effettivo impegno richiesto, in senso contenuto, in ragione, altresì, delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, spese, dunque, da determinarsi € 1.442,50 ( media, fra i minimi e medi tabellari, per valore, al netto di € 2.131,00), oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi interamente, come richiesto, ex art.93 c.p.c., a favore dell'Avv. Roberto Galletti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso proposto ex art. 14
D.L.vo 150/11
DICHIARA TE E DA , a pagare al ricorrente, quale compenso per le CP_1 prestazioni rese come in parte motiva, il complessivo importo € 6.971,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, oltre CPA ed IVA, dato atto del già avvenuto pagamento dell'importo pari ad € 2.131,00, da detrarsi, oltre, sul residuo, interessi legali dalla domanda al saldo;
DA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 1.442,50, per compenso, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e IVA, come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Roberto Galletti, ex art.93 c.p.c., come richiesto.
VA, lì 10.12.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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