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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/11/2025, n. 16351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16351 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
1
P.IVA_1
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
-Sezione 2^ Civile-
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7161 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto negatoria servitutis e vertente tra in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via del Banco di Santo Spirito n. 42, presso e nello studio dell'Avv. Maria Cristina Pieretti, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Simone Cadeddu, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Umberto Garofoli, per procura generale in atti, e con costui elettivamente domiciliato in Roma via del Tempio di Giove n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente convenuto nonché
in persona del liquidatore pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Girolamo da Carpi n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Szemere, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio convenuto
Motivi della Decisione
§-1. fatti dedotti in controversia.
1.1 Con la citazione introduttiva della lite, la società indicata attrice in epigrafe ha riassunto il giudizio in origine attivato nei riguardi delle convenute, innanzi al tribunale ed iscritto al n.62957/2017 r.g., definito con sentenza (n. 22354/2019) declinatoria della giurisdizione, poi cassata, con assegnazione della controversia al giudice ordinario, dalla
Corte di Cassazione in sede di regolamento (ordinanza n. 32324/2022).
Segnatamente la parte attrice ha chiesto al tribunale di:
«in via principale: accertare e dichiarare che il fabbricato realizzato da
[...] su incarico di su suolo di proprietà di Controparte_2 CP_1 CP_1 nell'ambito del “Progetto Metropolitana di Roma - Linea B-1 - Prolungamento della linea metropolitana B-1 da Piazza Conca d'Oro a Piazzale Jonio, adeguamento della tratta da Bologna a
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Conca d'Oro, relativi interventi preordinati alla funzionalità dell'intera linea - progettazione.
Codice D1.1-07 (attuazione O.P.C.M. n. 3543/2006)” individuato al NCEU foglio 267, particella
974 (identificato in narrativa come edificio B) nonché i volumi pertinenziali alla nuova costruzione
(identificati in narrativa come area C) violano la normativa inderogabile in materia di distanze minime legali;
per l'effetto, condannare e/o … alla riduzione in CP_1 Controparte_2 pristino dello stato dei luoghi, mediante demolizione del fabbricato e dei volumi sopra indicati o comunque al loro arretramento fino alla distanza minima di 10 mt. dall'immobile di proprietà della ricorrente;
condannare i resistenti in via solidale al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla dalla data di realizzazione del fabbricato e dei volumi Parte_1 tecnici pertinenziali in violazione delle distanze sino alla data dell'effettiva riduzione in pristino o arretramento, a causa delle gravi limitazioni al godimento della proprietà derivanti dalle predette illegittime strutture, nella misura che verrà indicata in corso di giudizio o in quella che il Giudice riterrà di giustizia anche in via equitativa;
condannare e/o al ripristino della porzione demolita del CP_1 Controparte_2 lastrico solare posto a copertura dell'edificio, ed in particolare della porzione sovrastante i locali individuati ai civici 362, 364, 366, con condanna dei conventi stessi, in via solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza della mancata fruizione del bene fino al suo ripristino, nella misura che sarà indicata in corso di causa o comunque che il Tribunale riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
in subordine: in caso di mancato accoglimento della domanda di condanna al ripristino della porzione di lastrico solare demolita, condannare i resistenti in via solidale a risarcire alla il valore della porzione demolita del lastrico solare posto a Parte_1 copertura dell'edificio, nella misura che sarà indicata o che comunque risulterà in corso di causa».
A motivo di tali domande ha esposto:
- di essere proprietaria del locale, con destinazione commerciale, sito in Roma viale
Jonio, ai numeri civici 336-338-340-342-344-348-350-352, costituente parte dell'edificio di maggior consistenza esteso dal civico 336 al civico 372, nonché del lastrico solare di copertura dell'intero edificio, rispettivamente censiti in catasto (NCEU) al foglio 267, particella 198, subalterni 503-504 quanto al locale sito al piano strada, e ai subalterni 508-
509-510 quanto al lastrico solare;
- che l'intero fabbricato veniva interessato da una procedura di espropriazione avviata da in qualità di soggetto preposto allo svolgimento di tutte le Controparte_2 attività connesse alla realizzazione, ampliamento, prolungamento ed ammodernamento delle linee metropolitane B-1 e C, giusta deliberazione del Consiglio Comunale di
[...]
n. 97 del 24 maggio 2004; CP_1
- che in particolare, in vista del prolungamento della metro B-1 dalla Stazione di
Conca d'Oro alla Stazione Jonio, comunicava, in data 3 Controparte_2 settembre 2008 ed in data 29 ottobre 2008, l'avvenuto deposito delle varianti al PRG ed allegati elaborati progettuali, ai fini dell'espropriazione della particella 198, subalterno
506, per la superficie di 200 mq., nonché della particella 198, subalterno 504 (locale piano strada);
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- che con ordinanza sindacale n. 345 del 2010 veniva approvato il progetto definitivo al prolungamento della linea B-1 della metropolitana, veniva avviata la procedura espropriativa ed approvato lo schema di accordo da stipulare per la regolazione dei rapporti derivanti dalle opere di demolizione e ricostruzione dei locali commerciali interferenti con la realizzazione della Stazione Jonio: secondo tale accordo, i proprietari dei locali commerciali interferenti con le opere in progetto avrebbero ceduto le rispettive proprietà a in permuta con analoghi locali commerciali di identica CP_1 consistenza e valore che sarebbero stati realizzati da in prossimità Controparte_2 della Stazione Jonio;
- che con nota prot. 11572 del 25 maggio 2011 inviava la proposta Controparte_2 di accordo di permuta ove prevista: (i) la consegna dell'intera proprietà della esponente a per la sua demolizione;
(ii) la cessione in proprietà a Controparte_2 CP_1 degli immobili interferenti con le opere in progetto, in permuta con altri locali di analoga valenza commerciale, superficie e valore, da erigere nell'area retrostante, ottenuta dallo sbancamento del terrapieno preesistente;
- di avere accettato e restituito controfirmata tale proposta di contratto, in data 6 giugno 2011, dando quindi seguito alla consegna sia dei locali al piano terra che del lastrico solare;
- che e disattendevano l'accordo raggiunto, CP_1 Controparte_2 negando il trasferimento all'esponente della proprietà dei nuovi locali, nonché rivedendo le stime già accettate e concordate inter partes; inoltre comunicava Controparte_2 che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera fosse ormai scaduta dal 27 luglio 2015; le parti pertanto procedevano alla riconsegna dei locali alla esponente in data 4 aprile
2016;
- che le proprietà in parola venivano riconsegnate all'esponente in condizioni difformi dallo stato preesistente: in particolare risultava demolita la porzione di lastrico solare sovrastante i civici 362-364-366, abbattuto il terrapieno retrostante ai locali di proprietà e sull'area di risulta risultava realizzato un nuovo edificio, a forma di parallelepipedo, costituente parte del progetto della nuova Stazione della metropolitana, nonché una costruzione plausibilmente destinata a volume tecnico di servizio;
- di avere affidato a un proprio tecnico di fiducia le verifiche del caso, appurando che il locale commerciale di nuova costruzione, insistente sulla particella 974 del foglio 267
NCEU, nonché il volume tecnico realizzato in adiacenza al nuovo manufatto e alla proprietà dell'esponente, fossero stati edificati in palese violazione della distanza minima di dieci metri da preservare tra le pareti degli edifici antistanti, prescritta dal d.m. n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 9, norma da considerare cogente ed inderogabile, quindi prevalente su ogni diversa prescrizione tecnica, o di regolamento edilizio, che prevedesse distanze inferiori.
Tanto premesso in fatto, la parte attrice ha argomentato in ordine al proprio diritto di ottenere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con il conseguente arretramento, sino alla distanza legale, delle nuove costruzioni realizzate dalle convenute, oltre al ripristino della porzione di lastrico solare fatta oggetto di demolizione;
ha chiesto inoltre di essere risarcita del danno sofferto a cagione della violazione delle distanze legali ed a
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causa della demolizione parziale del lastrico solare, dalla data del fatto alla data del ripristino dello stato quo ante; in caso di mancato accoglimento della domanda di ripristino della porzione di lastrico solare demolita, ha chiesto di essere risarcita mediante pagamento del tantundem.
1.2 Attivato il contraddittorio, ha eccepito: CP_1
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 24 maggio 2004, individuava quale soggetto preposto allo svolgimento di tutte le attività Controparte_2 connesse alla realizzazione, ampliamento, prolungamento e ammodernamento delle linee CP_ metropolitane B-1 e C, nonché delle altre linee metropolitane della , qualificando tale
Società quale emanazione organica dell'Ente locale;
- che con Deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2005 il Consiglio comunale approvava il testo della Convenzione regolante i rapporti tra l'Ente locale e Controparte_2 poi stipulata con atto a rogito notar. rep. 85261 del 28 gennaio 2005; con CP_4 tale convenzione venivano delegate a tutte le attività connesse Controparte_2 alla realizzazione, ampliamento, prolungamento e ammodernamento delle linee metropolitane B-1 e C, nonché delle altre linee metropolitane della città, quale autorità espropriante;
- che pertanto, essendosi trasferiti alla società tutti i poteri e Controparte_2 compiti di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione del nuovo tratto di metropolitana Linea B-1, nonché di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, la legittimazione passiva ad causam spettasse esclusivamente alla come anche Controparte_2 specificamente previsto dall'art. 8 della Convenzione inter partes, inerente alla gestione del contenzioso;
- che correlativamente, anche per quanto statuito dalla Corte di legittimità in propri precedenti in tema, la domanda di risarcimento danni non avrebbe potuto che essere proposta nei soli confronti della società Controparte_2
- che l'azione di reintegrazione in forma specifica fosse inibita dalla natura pubblica delle opere in contestazione, trattandosi di bene demaniale (art. 879 c.c.);
- che parimenti l'esponente Ente locale non potesse essere condannato alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi, non avendo ancora proceduto al collaudo dell'opera né, pertanto, alla conseguente sua acquisizione al patrimonio;
- di non essere tenuta al risarcimento del danno, essendo questo integralmente imputabile, ex art. 1227 comma 2 c.c., alla stessa parte attrice, che aveva omesso di impugnare i provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto definitivo dell'opera - Linea B-1 - tratta Conca d'Oro - piazzale Jonio, nonché le opere integrative e complementari, entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto, avutasi con il completamento dei lavori del nuovo fabbricato.
Per tali ragioni ha richiesto la declaratoria di inammissibilità, o comunque il rigetto, nel merito, delle domande della parte attrice.
1.3 Anche la società (ora in liquidazione) si è costituita in Controparte_2 giudizio, ed ha eccepito:
- di essere società interamente partecipata da nonché soggetta alla CP_1
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direzione e coordinamento dell'Ente locale;
- di essersi attenuta, pertanto, alle disposizioni e delibere dell'Ente locale, in particolare dapprima all'ordinanza sindacale (commissariale) n. 345 del 27 luglio 2010, quindi alla nota di prot. 21945 del 6 agosto 2015, sì da non esserle CP_1 imputabili le violazioni contestate dalla parte attrice;
- che inoltre i manufatti asseritamente realizzati a distanza inferiore di quella minima, prevista dalla legge, fossero di proprietà di sì da non poter essere CP_1 destinataria dell'ordine di rimessione in pristino richiesto dalla Parte_1
[...]
- che la parte attrice fosse carente di interesse ad esperire le azioni svolte in citazione, essendo proprietaria di immobili destinati ad essere espropriati ed acquisiti alla mano pubblica, all'esito della procedura espropriativa ancora in itinere;
- che infine non sussistesse la violazione delle distanze legali contestata in giudizio, sia perché le opere in contestazione avevano natura provvisoria, sia perché realizzate al di sotto del piano di campagna, quindi non soggette alle regole sulle distanze, trattandosi di volume totalmente interrato.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle istanze avversarie.
La causa, acquisito il fascicolo inerente al primo grado - già definito con la declinatoria di giurisdizione cassata con rinvio al giudice ordinario - è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni;
all'esito è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
§-2. le questioni pregiudiziali.
2.1 Le questioni di legittimazione passiva, in realtà attinenti al merito della lite, svolte da entrambe le parti convenute suggeriscono qualche notazione in ordine alla qualificazione delle domande proposte in giudizio.
In primis, la società ha chiaramente svolto un'azione reale e ripristinatoria riconducibile al combinato disposto degli artt. 872 comma 2° c.c. [secondo cui “colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino, quando si tratta della violazione delle norme contenute nella Sezione seguente o da questa richiamate”], e dell'art. 873 c.c., costituente la disposizione di apertura della Sezione Sesta – Titolo Secondo [della proprietà] del Libro Terzo del Codice Civile, intitolata “delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi”, disposizione che sotto la rubrica “distanze nelle costruzioni” recita testualmente:
“Le costruzioni sui fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
La facoltà di chiedere la riduzione in pristino, attribuita al proprietario che si lamenti danneggiato dalla violazione delle disposizioni in tema di distanze legali, configura, secondo la consolidata giurisprudenza anche di legittimità, un'ipotesi particolare di actio negatoria (art. 949 c.c.: cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. Sez. 6, 16/02/2022, n. 5078; Cass.
Sez. 2, 12/12/2016, n. 25342).
Orbene l'azione in questione, come detto di natura reale, può esperirsi esclusivamente nei confronti del proprietario del suolo ove eretta la costruzione ipoteticamente lesiva delle distanze legali;
diversamente va detto per l'accessoria domanda di risarcimento del
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danno, sicuramente indirizzabile anche nei confronti dell'autore materiale del fatto illecito contestato in giudizio (giurisprudenza pacifica;
v. a tal proposito la già citata Cass.
Sez. 6, 16/02/2022, n. 5078, la cui massima ufficiale è la seguente: «in tema di distanze legali fra costruzioni, qualora il manufatto edificato da un terzo con materiali propri su fondo altrui si trovi a distanza non legale rispetto ad una preesistente costruzione ubicata sul fondo confinante
(art. 873 c.c.), l'azione del proprietario di quest'ultimo, volta a conseguire la demolizione
o l'arretramento dell'opera - qualificabile come "negatoria servitutis" - è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell'azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto all'eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno»; conf. Cass. Sez. 2,
18/09/2006, n. 20126: «in materia di distanze legali tra costruzioni, l'azione del proprietario di un fondo diretta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante, in considerazione del carattere reale dell'azione medesima, qualificabile come "negatoria servitutis"»; Cass. Sez. 2, 26/01/2005, n. 1553: «il principio secondo il quale unico legittimato passivo rispetto ad un'"actio negatoria servitutis" è il proprietario del fondo (asseritamente) dominante trova il suo limite nell'ipotesi in cui il terzo costruttore sia stato chiamato in giudizio per il risarcimento dei danni, essendo legittimamente predicabile la di lui (co)legittimazione passiva in ordine a tale, concorrente azione risarcitoria»; conf. Cass. Sez. 2, 01/03/2001, n. 2998; inutili altri richiami).
In secondo luogo l'attrice ha chiesto il ripristino e la restituzione nello statu quo ante della porzione di lastrico solare di copertura dell'edificio in Roma viale Jonio civici n. 336-
372, fatta oggetto di interventi di demolizione e poi riconsegnata all'esponente, in tali condizioni;
trattasi di azione (personale) risarcitoria in forma specifica consentita al proprietario dagli artt. 2043, 2058 c.c., salvo quanto meglio detto infra.
Tale domanda (era ed) è sicuramente esperibile nei confronti di tutti coloro che si indichino autori del fatto illecito generatore di danno (art. 2055 c.c.).
In terzo luogo l'attrice ha chiesto di essere risarcita dei danni patiti in conseguenza della violazione delle distanze legali e della demolizione di parte del lastrico solare di copertura dell'edificio; anche tale domanda, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, era ed è proponibile nei confronti di tutti i presunti autori del fatto illecito, generatore di danno.
Da ultimo, in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di risarcimento in forma specifica, formulata per ottenere la rimessione in pristino del lastrico solare, la parte attrice ha chiesto di essere risarcita per equivalente; valgono pertanto, quanto alla legittimazione passiva, le considerazioni da ultimo svolte.
Tale la qualificazione delle domande pervenute alla decisione del tribunale, si reputa opportuno distintamente analizzarle, considerando che ciascuna di esse sottende la soluzione di questioni giuridiche di diversa natura.
§-3. il merito della lite.
3.1 La domanda intesa ad ottenere l'arretramento, a distanza legale, delle costruzioni realizzate da a complemento della nuova Stazione metropolitana Controparte_2
(Linea B-1) Jonio, quali definite “edificio B” ed “edificio C” nella relazione a firma arch.
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in all. 11 al fascicolo di parte attrice nel giudizio n. 62957/2017 r.g. (riassunto Persona_1 con la citazione introduttiva dell'odierna lite) e meglio descritte alla pagina 8 della predetta relazione, è fondata e va accolta, così come proposta.
La consulenza esperita nel corso della causa n. 62957/2017 r.g. dà adeguata conferma a quanto riportato nello scritto introduttivo, ossia che entrambi gli edifici in parola, rispettivamente destinati ad accogliere locali commerciali e pertinenziali locali tecnici1 siano stati realizzati da a distanza largamente inferiore a quella di Controparte_2 dieci metri, di cui all'art. 9, d.m. n. 1444 del 2 aprile 1948, ed in particolare, rispettivamente, alla distanza di metri 8,60 per quanto concerne l'edificio B e alla distanza di metri 3,80 per quanto riguarda il volume tecnico c.d. edificio C (v. pagina 3 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio).
Tanto basta all'emissione dell'ordine di ripristino e di arretramento richiesto in danno di (proprietaria del suolo ove eretti gli edifici in questione), non avendo CP_1 pregio le questioni e contrarie ragioni sollevate da entrambe le convenute.
Difatti, «la distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita dall'art. 9 del d.m. n.
1444 del 1968 deve osservarsi in modo assoluto, essendo "ratio" della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza. Detta norma va, pertanto, applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle loro pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento» (così Cass. Sez. 2,
03/10/2018, n. 2407); ancora, va detto che «in materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del d.m.
n. 1444 del 1968, che prescrive una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all'altro» (Cass. Sez. 2, 01/10/2019, n. 24471; conf. Cass. Sez. 2,
17/05/2018, n. 12129).
Orbene dalla perizia esperita in corso di causa si desume che l'edificio B consista in un parallelepipedo munito di vetrine, chiaramente serventi all'esercizio dei negozi e dei locali ad uso commerciale che è destinato a ricevere.
Per contro, si osserva:
- non ha dato alcuna dimostrazione della natura demaniale delle CP_1 opere in questione, che piuttosto - anche considerando la loro ubicazione, consistenza e destinazione d'uso - non risultano funzionali e strumentali all'esercizio del trasporto su rotaia (ossia della metropolitana linea B-1); si tratta, piuttosto (come ammesso anche dalle difese convenute, e come comunque emergente dalla stessa relazione di consulenza tecnica d'ufficio): (a) di un edificio destinato a ricevere locali a destinazione commerciale, chiaramente finalizzato a valorizzare la zona adiacente alla nuova Stazione della metropolitana e a corredarla di un luogo di attrattiva per negozi e servizi;
(b) di un edificio destinato a locale tecnico, a servizio del precedente;
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- da qui, l'impossibilità di ricorrere al combinato disposto degli artt. 822, comma 2,
824 c.c., e la conseguente impossibilità, per l'Ente locale, di appellarsi all'art. 879 c.c.;
- è pacifico, e comunque inferenzialmente dimostrato da tutta la documentazione in atti (in primis dall'ordinanza sindacale di approvazione del progetto definitivo inerente ai lavori de quibus - n. 345 del 27 luglio 2010, all. 5 al fascicolo Controparte_5 nella lite n. 62957/2017 r.g. - quindi dagli stessi termini dell'accordo di cessione e permuta proposto all'odierna attrice - all. 6 ivi) che sia proprietaria dell'area di CP_1 sedime ove insistenti le costruzioni realizzate a distanza inferiore a quella legale: talché è del tutto irrilevante che, allo stato, l'Ente locale non abbia ancora proceduto al collaudo delle opere e non le abbia ancora formalmente acquisite al proprio patrimonio, trattandosi comunque di beni già in proprietà (diritto reale) dell'Ente locale, in virtù del principio di accessione (art. 934 c.c.);
- parimenti inconcludenti sono le questioni sollevate, da CP_1 evidenziando che le costruzioni in contestazione sarebbero state materialmente realizzate dalla società (ora in liquidazione): come già illustrato al Controparte_2 paragrafo che precede, l'azione reale di ripristino delle distanze legali (violate) non può che essere esperita nei confronti del proprietario della costruzione realizzata in violazione delle distanze medesime;
- assolutamente irrilevante, infine, ai fini della decisione, è ogni questione inerente alla procedura espropriativa che costituisce il mero antefatto delle vicende costituenti oggetto e ragione del contendere: come rilevato anche dalla Corte di legittimità, in sede di regolamento di giurisdizione (v. ordinanza 32324/2022, all. C al fascicolo di parte attrice), la violazione delle distanze legali, ad opera di e della società CP_1 [...]
deve imputarsi e ricondursi non già alla procedura espropriativa in Controparte_2 quanto tale, bensì al fatto che, in sede di restituzione degli immobili alla disponibilità della a seguito della diserzione (o comunque della mancata Controparte_5 accettazione) della proposta di permuta già sottoscritta dall'attrice (all. 6 e 7 al fascicolo della parte attrice nella causa n. 62957/2017 r.g.), quest'ultima si sia vista restituire un immobile in parte demolito (sul lastrico solare) e per il resto indebitamente gravato da servitù, a causa della violazione di distanze legali;
proprio in virtù di tali considerazioni, d'altronde, la Corte regolatrice ha assegnato la causa al giudice ordinario, escludendo la giurisdizione del giudice amministrativo;
- ciò va detto senza considerare che è pacifico e non controverso che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, risalente all'ordinanza sindacale n. 345 del 27 luglio 2010 già sopra richiamata, sia ormai decaduta e divenuta inefficace alla scadenza del quinquennio dalla sua adozione, in assenza di decreti di esproprio emessi nelle more (v.
l'art. 13, comma 4 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327), né le parti convenute hanno dimostrato il contrario (o documentato l'avvio purchessia di una nuova procedura espropriativa): donde la conseguente impossibilità di ricondurre la persistente violazione delle distanze legali alla pregressa procedura di che trattasi o all'attività provvedimentale dell'Ente locale o del suo delegato;
- per le considerazioni qui enunciate, è - ancora - analogamente irrilevante che la situazione dei luoghi sia provvisoria e/o precaria, ovvero suscettibile di future modifiche
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(secondo quanto ventilato dalla difesa della società per effetto degli Controparte_2 eventuali e futuribili provvedimenti che, ove il caso, saranno adottati dall'Ente locale;
il tribunale non può considerare situazioni meramente ipotetiche, bensì è tenuto a decidere la lite sulla scorta dei fatti dedotti dalle parti (art. 115 c.p.c.) e quindi già accaduti: nella fattispecie è pacifico e comunque dimostrato che persista, alla data attuale, la violazione del diritto di proprietà vantato dalla parte attrice, e tale è la situazione da considerare, in sede di decisione;
- francamente inconcludenti sono le asserzioni della difesa di Controparte_2
secondo cui (a) l'edificio destinato a ricevere locali commerciali (c.d. edificio B)
[...] sarebbe escluso dalla normativa in tema di distanze legali, perché realizzato al di sotto dell'originario piano di campagna;
(b) l'edificio destinato a ricevere locali tecnici (c.d. edificio C) sarebbe stato legittimamente realizzato in aderenza all'edificio di proprietà dell'attrice, in ossequio a quanto previsto dall'art. 877 c.c.; in contrario basti osservare che: (a) dalla descrizione grafica e fotografica dell'edificio B, quale presente anche nella relazione dei consulenti tecnici delle parti, si evince che esso si erga ben sopra il suolo, per un'altezza di circa dieci metri, talché è del tutto irrilevante che l'area di sedime sia stata ricavata dallo sbancamento di un preesistente terrapieno, e sono analogamente inconferenti sia la normativa in tema di locali interrati, sia la giurisprudenza a seguire;
(b) il locale tecnico - edificio C - risulta in effetti una componente pertinenziale dell'edificio
B, ed è solo in parte realizzato in aderenza all'edificio di proprietà dell'attrice: la norma dell'art. 877 c.c. si applica, invece, alle costruzioni che siano state interamente (per un lato) realizzate in aderenza;
comunque non vi è idonea deduzione e prova che il regolamento edilizio comunale consenta l'edificazione in aderenza («in tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all'art. 875 c.c. non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza»: in tali termini Cass. Sez. 2, 17/09/2021, n.
25191);
- infine, giova evidenziare che «in tema di distanze minime tra costruzioni, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra
P.A. e privato, senza estendersi a quelli tra privati e, pertanto, il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività edificatoria. Di conseguenza, così come
è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia, allorquando l'opera risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali e non leda alcun diritto del vicino, allo stesso modo, l'avere eseguito la costruzione in conformità dell'ottenuta licenza o concessione, non esclude, di per sé, la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni» (così Cass. Sez. 2, 19/02/2019, n. 4833, che enuncia un principio
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tradizionalmente condiviso).
Conclusivamente, va emessa condanna, a carico di ad arretrare le CP_1 costruzioni sopra meglio descritte fino alla distanza di dieci metri dalle pareti esterne della proprietà della secondo quanto meglio specificato in Controparte_5 dispositivo.
Difatti, è noto che «l'art. 2058, comma 2, c.c., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente, anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo - come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze -, atteso il carattere assoluto del diritto leso» (Cass. Sez. 2, 23/09/2020, n. 19942); ancora, si afferma che «in tema di risarcimento del danno, la tutela riservata ai diritti reali non consente
l'applicabilità dell'art. 2058 c.c. nel caso di azioni volte a far valere uno di tali diritti, atteso il loro carattere assoluto, salvo che la demolizione della cosa sia di pregiudizio all'economia nazionale, dovendo il giudice, in tale evenienza, provvedere soltanto per equivalente ex art. 2933, comma 2,
c.c. La verifica della sussistenza o meno di quest'ultima ipotesi non richiede, però, che la parte obbligata assuma l'iniziativa ovvero manifesti la sua volontà in tal senso, trattandosi, piuttosto, dell'oggetto di un'eccezione in senso lato e, come tale, rilevabile d'ufficio da parte del giudice»
(Cass. Sez. 2, 20/06/2019, n. 16611): orbene, non è finanche dedotto che la demolizione o l'arretramento dei manufatti edificati da per conto di Controparte_2 [...]
, possa essere di pregiudizio all'economia nazionale, né si vede come giungere a tale CP_1 illazione, a fronte del fatto che trattasi di opere per cui già scaduta la dichiarazione di pubblica utilità, e neppure collaudate.
Donde l'assenza di impedimenti all'emissione della condanna, nei termini di cui al dispositivo.
3.2 La domanda di risarcimento del danno, svolta dall'attrice a motivo della violazione delle distanze legali, non è invece accoglibile, in assenza di qualsivoglia idonea deduzione e prova (anche presuntiva) del danno-conseguenza ipoteticamente derivato dalla lesione del diritto di proprietà, consumata dalle parti convenute con la costruzione a distanza inferiore a quella di legge.
Difatti, la difesa attrice ha inteso giovarsi del tradizionale orientamento della corte nomofilattica, secondo cui, in caso di acclarata violazione delle distanze legali, il danno sarebbe da reputarsi in re ipsa; tuttavia, a seguito dell'intervento risolutore delle Sezioni
Unite, la Corte nomofilattica ha, in tempi recenti, mutato il proprio indirizzo, comunque richiedendo una prova (anche presuntiva), e comunque la idonea allegazione e descrizione del danno in parola.
In tal senso possono richiamarsi i precedenti di Cass. Sez. 2, 27/06/2024, n. 17758 («in caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore»), di Cass. Sez. 2, 23/06/2023, n. 18108 («in caso di violazione delle distanze, il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente
e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare
10 11
l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva. Non costituisce parametro per determinare il danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione»), di Cass.
Sez. 2, 18/04/2025, n. 10328 (in termini).
Nel caso di specie, anche considerando le particolari condizioni quo ante dell'immobile di proprietà dell'attrice (quali desumibili dalla perizia arch. più volte Persona_1 richiamata), non risulta la adeguata allegazione e descrizione del danno ipoteticamente procurato in termini di perdita di valore del cespite, o di riduzione della sua fruibilità.
In ogni caso, spettava alla parte attrice - che ha chiesto al tribunale di ricorrere alla liquidazione equitativa (artt. 2056, 1226 c.c.) - di fornire prova dell'impossibilità di dimostrazione del danno nel suo preciso ammontare, nonché di offrire indicazioni ed elementi di giudizio utili allo scopo;
in difetto, non è consentito ricorrere al potere equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (v. in tema Cass. Sez. 3, 28/07/2025, n. 21607: «la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità
(o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova»).
3.3 Non può essere accolta la domanda di restituzione in pristino della superficie del lastrico solare di proprietà dell'attrice, sovrastante l'edificio in Viale Jonio civici 336-372, distinto in NCEU al foglio 267, particella 198, sub. 508-509-510, pacificamente fatto oggetto di parziale demolizione ad opera della e restituito Controparte_2 nelle condizioni indicate dalla parte attrice, nella citazione introduttiva della lite.
Trattandosi, in questo caso, di azione personale di risarcimento del danno in forma specifica (art. 2058 c.c.), l'azione era sicuramente esperibile nei riguardi anche di
[...]
che d'altronde non ha negato di essere l'autore materiale del danno. Controparte_2
Tuttavia, per quanto dedotto dalla stessa parte attrice (v. pagina 4 della citazione), la porzione di lastrico solare demolita è quella di copertura dei locali siti ai numeri civici
362-364-366, di proprietà aliena, parimenti demoliti per realizzare un varco di accesso alla zona di cantiere, realizzata nell'area retrostante all'edificio prospettante su viale Jonio.
Dunque il ripristino della continuità del lastrico solare (ora) mancante, in assenza del ripristino dei locali sottostanti, si configura, se non tecnicamente impossibile, sicuramente gravoso.
Pertanto, va accolta la domanda subordinata di risarcimento del danno per equivalente, che in tal caso può dirsi presunto fino a prova contraria, considerando la integrale e materiale perdita della res in proprietà, cui conseguita la definitiva perdita delle correlate ed ordinarie facoltà di uso diretto spettanti al proprietario.
Tale danno può essere equitativamente stimato nella somma di € 20.000,00, già
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liquidata all'attualità, considerando (a) la risalente data dei fatti;
(b) il valore catastale dell'immobile fatto oggetto di demolizione, la sua natura e destinazione d'uso; (c) l'entità della porzione demolita.
La domanda è, d'altronde, accoglibile nei riguardi di entrambe le parti convenute, dovendosi ascrivere il danno in questione sia all'operato della soc. Controparte_2
(quale autore materiale), sia alle disposizioni impartite da avendo la
[...] CP_1 società agito nell'interesse dell'Ente locale e in assenza di una vera e Controparte_2 propria concessione traslativa delle funzioni e della correlata responsabilità verso terzi, che comunque avrebbe potuto essere disposta in favore della società convenuta solo in forza di una specifica norma di legge (v. sul tema Cass. Sez. 2, 15/01/2019, n. 815: «nel giudizio di responsabilità da occupazione c.d. usurpativa, la legittimazione passiva spetta all'ente espropriante anche in caso di delega conferita a un soggetto affinché provveda, per suo conto, all'espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni e occupazioni temporanee, non essendo tale incarico sufficiente a configurare
l'istituto della concessione traslativa dell'esercizio delle funzioni pubbliche proprie del concedente e dunque a escludere la legittimazione passiva di quest'ultimo, in assenza di un'espressa previsione normativa che permetta un tale trasferimento di poteri»; Cass.
Sez. 1, 28/10/2011, n. 22523: «la mera attribuzione ad un soggetto (nella specie, un consorzio di imprese private) dell'incarico di provvedere, per conto dell'ente pubblico affidante (nella specie
l'ANAS), all'espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni ed occupazioni temporanee, non è sufficiente a configurare
l'istituto della concessione traslativa nell'esercizio di funzioni pubbliche proprie del concedente - e, dunque, ad escludere la legittimazione passiva di quest'ultimo nel giudizio di opposizione alla stima - essendo necessario, in ogni caso, che l'attribuzione all'affidatario dei poteri espropriativi e l'accollo da parte sua degli obblighi indennitari siano previsti, in osservanza del principio di legalità, da una legge che espressamente permetta un tale trasferimento di poteri, in quanto non è consentito alla P.A. disporne a sua discrezione e sollevarsi, in tal modo, dalle responsabilità che l'ordinamento le attribuisce»).
Né rileva, in senso contrario, che, nei rapporti tra e la società delegata CP_1 alle procedure espropriative, le parti abbiano convenuto (v. all. 4 alla comparsa di costituzione di che la società avrebbe dovuto CP_1 Controparte_2 rifondere all'Ente locale tutti gli oneri derivanti da eventuali contenziosi intentati da soggetti terzi (danneggiati): tale accordo, sicuramente non vincolante per soggetti diversi dai contraenti (art. 1372, comma 2 c.c.) semmai dimostra l'assenza di qualsiasi concessione traslativa, idonea a trasferire sulla società convenuta la responsabilità esclusiva per i danni arrecati a terzi, e la concomitante responsabilità sia dell'Ente locale, sia del soggetto delegato, per i fatti per cui è causa (in caso analogo, v. Cass. Sez. 2,
30/06/2022, n. 20840: «la clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato per effetto di quei lavori, atteso che tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art
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1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito occasionato dall'esecuzione del contratto»).
§-4. Conclusivamente si provvede come in dispositivo, e la (prevalente) soccombenza di entrambe le parti convenute regola le spese, ivi incluse quelle di consulenza tecnica d'ufficio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione le domande proposte dalla Parte_1 nei confronti di e di
[...] CP_1 Controparte_2
, e per l'effetto:
[...]
➢ condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, CP_1 mediante arretramento, fino alla distanza di dieci metri dalle pareti esterne dell'edificio di proprietà dell'attrice, in Roma viale Jonio, civici n. 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350,
352, insistente sulla particella 198, subalterni 503, 504, foglio 267 del NCEU Comune di
Roma, delle opere definite “edificio B” ed “edificio C” nella relazione a firma arch. in all. 11 al fascicolo di parte attrice (nel giudizio n. 62957/2017 r.g., riassunto Persona_1 con la citazione introduttiva dell'odierna lite) e meglio descritte alla pagina 8 della predetta relazione, da aversi qui per integralmente trascritta e riportata,
➢ condanna le parti convenute, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'attrice ed a titolo di risarcimento danni, della somma di € 20.000,00 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- condanna le convenute in solido alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese del grado, che liquida in € 1.036,00 per esborsi, € 11.000,00 per compensi tariffari
(calcolati sul valore indeterminabile, e considerando la ridotta complessità della lite), oltre iva e cap come per legge, spese generali al 12,5%;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio esperita nel giudizio riassunto (n.
62957/2017 r.g.), liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico delle parti convenute, in solido fra loro.
Roma, 21 novembre 2025 il giudice
dott.ssa Alessandra Imposimato
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 come emerge da tutta la documentazione allegata al fascicolo d'ufficio, ivi inclusa la relazione di consulenza tecnica, corredata di fotografie rappresentative dello stato dei luoghi.
7
P.IVA_1
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
-Sezione 2^ Civile-
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7161 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto negatoria servitutis e vertente tra in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via del Banco di Santo Spirito n. 42, presso e nello studio dell'Avv. Maria Cristina Pieretti, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Simone Cadeddu, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Umberto Garofoli, per procura generale in atti, e con costui elettivamente domiciliato in Roma via del Tempio di Giove n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente convenuto nonché
in persona del liquidatore pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Girolamo da Carpi n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Szemere, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio convenuto
Motivi della Decisione
§-1. fatti dedotti in controversia.
1.1 Con la citazione introduttiva della lite, la società indicata attrice in epigrafe ha riassunto il giudizio in origine attivato nei riguardi delle convenute, innanzi al tribunale ed iscritto al n.62957/2017 r.g., definito con sentenza (n. 22354/2019) declinatoria della giurisdizione, poi cassata, con assegnazione della controversia al giudice ordinario, dalla
Corte di Cassazione in sede di regolamento (ordinanza n. 32324/2022).
Segnatamente la parte attrice ha chiesto al tribunale di:
«in via principale: accertare e dichiarare che il fabbricato realizzato da
[...] su incarico di su suolo di proprietà di Controparte_2 CP_1 CP_1 nell'ambito del “Progetto Metropolitana di Roma - Linea B-1 - Prolungamento della linea metropolitana B-1 da Piazza Conca d'Oro a Piazzale Jonio, adeguamento della tratta da Bologna a
1 2
Conca d'Oro, relativi interventi preordinati alla funzionalità dell'intera linea - progettazione.
Codice D1.1-07 (attuazione O.P.C.M. n. 3543/2006)” individuato al NCEU foglio 267, particella
974 (identificato in narrativa come edificio B) nonché i volumi pertinenziali alla nuova costruzione
(identificati in narrativa come area C) violano la normativa inderogabile in materia di distanze minime legali;
per l'effetto, condannare e/o … alla riduzione in CP_1 Controparte_2 pristino dello stato dei luoghi, mediante demolizione del fabbricato e dei volumi sopra indicati o comunque al loro arretramento fino alla distanza minima di 10 mt. dall'immobile di proprietà della ricorrente;
condannare i resistenti in via solidale al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla dalla data di realizzazione del fabbricato e dei volumi Parte_1 tecnici pertinenziali in violazione delle distanze sino alla data dell'effettiva riduzione in pristino o arretramento, a causa delle gravi limitazioni al godimento della proprietà derivanti dalle predette illegittime strutture, nella misura che verrà indicata in corso di giudizio o in quella che il Giudice riterrà di giustizia anche in via equitativa;
condannare e/o al ripristino della porzione demolita del CP_1 Controparte_2 lastrico solare posto a copertura dell'edificio, ed in particolare della porzione sovrastante i locali individuati ai civici 362, 364, 366, con condanna dei conventi stessi, in via solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza della mancata fruizione del bene fino al suo ripristino, nella misura che sarà indicata in corso di causa o comunque che il Tribunale riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
in subordine: in caso di mancato accoglimento della domanda di condanna al ripristino della porzione di lastrico solare demolita, condannare i resistenti in via solidale a risarcire alla il valore della porzione demolita del lastrico solare posto a Parte_1 copertura dell'edificio, nella misura che sarà indicata o che comunque risulterà in corso di causa».
A motivo di tali domande ha esposto:
- di essere proprietaria del locale, con destinazione commerciale, sito in Roma viale
Jonio, ai numeri civici 336-338-340-342-344-348-350-352, costituente parte dell'edificio di maggior consistenza esteso dal civico 336 al civico 372, nonché del lastrico solare di copertura dell'intero edificio, rispettivamente censiti in catasto (NCEU) al foglio 267, particella 198, subalterni 503-504 quanto al locale sito al piano strada, e ai subalterni 508-
509-510 quanto al lastrico solare;
- che l'intero fabbricato veniva interessato da una procedura di espropriazione avviata da in qualità di soggetto preposto allo svolgimento di tutte le Controparte_2 attività connesse alla realizzazione, ampliamento, prolungamento ed ammodernamento delle linee metropolitane B-1 e C, giusta deliberazione del Consiglio Comunale di
[...]
n. 97 del 24 maggio 2004; CP_1
- che in particolare, in vista del prolungamento della metro B-1 dalla Stazione di
Conca d'Oro alla Stazione Jonio, comunicava, in data 3 Controparte_2 settembre 2008 ed in data 29 ottobre 2008, l'avvenuto deposito delle varianti al PRG ed allegati elaborati progettuali, ai fini dell'espropriazione della particella 198, subalterno
506, per la superficie di 200 mq., nonché della particella 198, subalterno 504 (locale piano strada);
2 3
- che con ordinanza sindacale n. 345 del 2010 veniva approvato il progetto definitivo al prolungamento della linea B-1 della metropolitana, veniva avviata la procedura espropriativa ed approvato lo schema di accordo da stipulare per la regolazione dei rapporti derivanti dalle opere di demolizione e ricostruzione dei locali commerciali interferenti con la realizzazione della Stazione Jonio: secondo tale accordo, i proprietari dei locali commerciali interferenti con le opere in progetto avrebbero ceduto le rispettive proprietà a in permuta con analoghi locali commerciali di identica CP_1 consistenza e valore che sarebbero stati realizzati da in prossimità Controparte_2 della Stazione Jonio;
- che con nota prot. 11572 del 25 maggio 2011 inviava la proposta Controparte_2 di accordo di permuta ove prevista: (i) la consegna dell'intera proprietà della esponente a per la sua demolizione;
(ii) la cessione in proprietà a Controparte_2 CP_1 degli immobili interferenti con le opere in progetto, in permuta con altri locali di analoga valenza commerciale, superficie e valore, da erigere nell'area retrostante, ottenuta dallo sbancamento del terrapieno preesistente;
- di avere accettato e restituito controfirmata tale proposta di contratto, in data 6 giugno 2011, dando quindi seguito alla consegna sia dei locali al piano terra che del lastrico solare;
- che e disattendevano l'accordo raggiunto, CP_1 Controparte_2 negando il trasferimento all'esponente della proprietà dei nuovi locali, nonché rivedendo le stime già accettate e concordate inter partes; inoltre comunicava Controparte_2 che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera fosse ormai scaduta dal 27 luglio 2015; le parti pertanto procedevano alla riconsegna dei locali alla esponente in data 4 aprile
2016;
- che le proprietà in parola venivano riconsegnate all'esponente in condizioni difformi dallo stato preesistente: in particolare risultava demolita la porzione di lastrico solare sovrastante i civici 362-364-366, abbattuto il terrapieno retrostante ai locali di proprietà e sull'area di risulta risultava realizzato un nuovo edificio, a forma di parallelepipedo, costituente parte del progetto della nuova Stazione della metropolitana, nonché una costruzione plausibilmente destinata a volume tecnico di servizio;
- di avere affidato a un proprio tecnico di fiducia le verifiche del caso, appurando che il locale commerciale di nuova costruzione, insistente sulla particella 974 del foglio 267
NCEU, nonché il volume tecnico realizzato in adiacenza al nuovo manufatto e alla proprietà dell'esponente, fossero stati edificati in palese violazione della distanza minima di dieci metri da preservare tra le pareti degli edifici antistanti, prescritta dal d.m. n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 9, norma da considerare cogente ed inderogabile, quindi prevalente su ogni diversa prescrizione tecnica, o di regolamento edilizio, che prevedesse distanze inferiori.
Tanto premesso in fatto, la parte attrice ha argomentato in ordine al proprio diritto di ottenere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con il conseguente arretramento, sino alla distanza legale, delle nuove costruzioni realizzate dalle convenute, oltre al ripristino della porzione di lastrico solare fatta oggetto di demolizione;
ha chiesto inoltre di essere risarcita del danno sofferto a cagione della violazione delle distanze legali ed a
3 4
causa della demolizione parziale del lastrico solare, dalla data del fatto alla data del ripristino dello stato quo ante; in caso di mancato accoglimento della domanda di ripristino della porzione di lastrico solare demolita, ha chiesto di essere risarcita mediante pagamento del tantundem.
1.2 Attivato il contraddittorio, ha eccepito: CP_1
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 24 maggio 2004, individuava quale soggetto preposto allo svolgimento di tutte le attività Controparte_2 connesse alla realizzazione, ampliamento, prolungamento e ammodernamento delle linee CP_ metropolitane B-1 e C, nonché delle altre linee metropolitane della , qualificando tale
Società quale emanazione organica dell'Ente locale;
- che con Deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2005 il Consiglio comunale approvava il testo della Convenzione regolante i rapporti tra l'Ente locale e Controparte_2 poi stipulata con atto a rogito notar. rep. 85261 del 28 gennaio 2005; con CP_4 tale convenzione venivano delegate a tutte le attività connesse Controparte_2 alla realizzazione, ampliamento, prolungamento e ammodernamento delle linee metropolitane B-1 e C, nonché delle altre linee metropolitane della città, quale autorità espropriante;
- che pertanto, essendosi trasferiti alla società tutti i poteri e Controparte_2 compiti di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione del nuovo tratto di metropolitana Linea B-1, nonché di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, la legittimazione passiva ad causam spettasse esclusivamente alla come anche Controparte_2 specificamente previsto dall'art. 8 della Convenzione inter partes, inerente alla gestione del contenzioso;
- che correlativamente, anche per quanto statuito dalla Corte di legittimità in propri precedenti in tema, la domanda di risarcimento danni non avrebbe potuto che essere proposta nei soli confronti della società Controparte_2
- che l'azione di reintegrazione in forma specifica fosse inibita dalla natura pubblica delle opere in contestazione, trattandosi di bene demaniale (art. 879 c.c.);
- che parimenti l'esponente Ente locale non potesse essere condannato alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi, non avendo ancora proceduto al collaudo dell'opera né, pertanto, alla conseguente sua acquisizione al patrimonio;
- di non essere tenuta al risarcimento del danno, essendo questo integralmente imputabile, ex art. 1227 comma 2 c.c., alla stessa parte attrice, che aveva omesso di impugnare i provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto definitivo dell'opera - Linea B-1 - tratta Conca d'Oro - piazzale Jonio, nonché le opere integrative e complementari, entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto, avutasi con il completamento dei lavori del nuovo fabbricato.
Per tali ragioni ha richiesto la declaratoria di inammissibilità, o comunque il rigetto, nel merito, delle domande della parte attrice.
1.3 Anche la società (ora in liquidazione) si è costituita in Controparte_2 giudizio, ed ha eccepito:
- di essere società interamente partecipata da nonché soggetta alla CP_1
4 5
direzione e coordinamento dell'Ente locale;
- di essersi attenuta, pertanto, alle disposizioni e delibere dell'Ente locale, in particolare dapprima all'ordinanza sindacale (commissariale) n. 345 del 27 luglio 2010, quindi alla nota di prot. 21945 del 6 agosto 2015, sì da non esserle CP_1 imputabili le violazioni contestate dalla parte attrice;
- che inoltre i manufatti asseritamente realizzati a distanza inferiore di quella minima, prevista dalla legge, fossero di proprietà di sì da non poter essere CP_1 destinataria dell'ordine di rimessione in pristino richiesto dalla Parte_1
[...]
- che la parte attrice fosse carente di interesse ad esperire le azioni svolte in citazione, essendo proprietaria di immobili destinati ad essere espropriati ed acquisiti alla mano pubblica, all'esito della procedura espropriativa ancora in itinere;
- che infine non sussistesse la violazione delle distanze legali contestata in giudizio, sia perché le opere in contestazione avevano natura provvisoria, sia perché realizzate al di sotto del piano di campagna, quindi non soggette alle regole sulle distanze, trattandosi di volume totalmente interrato.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle istanze avversarie.
La causa, acquisito il fascicolo inerente al primo grado - già definito con la declinatoria di giurisdizione cassata con rinvio al giudice ordinario - è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni;
all'esito è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
§-2. le questioni pregiudiziali.
2.1 Le questioni di legittimazione passiva, in realtà attinenti al merito della lite, svolte da entrambe le parti convenute suggeriscono qualche notazione in ordine alla qualificazione delle domande proposte in giudizio.
In primis, la società ha chiaramente svolto un'azione reale e ripristinatoria riconducibile al combinato disposto degli artt. 872 comma 2° c.c. [secondo cui “colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino, quando si tratta della violazione delle norme contenute nella Sezione seguente o da questa richiamate”], e dell'art. 873 c.c., costituente la disposizione di apertura della Sezione Sesta – Titolo Secondo [della proprietà] del Libro Terzo del Codice Civile, intitolata “delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi”, disposizione che sotto la rubrica “distanze nelle costruzioni” recita testualmente:
“Le costruzioni sui fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
La facoltà di chiedere la riduzione in pristino, attribuita al proprietario che si lamenti danneggiato dalla violazione delle disposizioni in tema di distanze legali, configura, secondo la consolidata giurisprudenza anche di legittimità, un'ipotesi particolare di actio negatoria (art. 949 c.c.: cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. Sez. 6, 16/02/2022, n. 5078; Cass.
Sez. 2, 12/12/2016, n. 25342).
Orbene l'azione in questione, come detto di natura reale, può esperirsi esclusivamente nei confronti del proprietario del suolo ove eretta la costruzione ipoteticamente lesiva delle distanze legali;
diversamente va detto per l'accessoria domanda di risarcimento del
5 6
danno, sicuramente indirizzabile anche nei confronti dell'autore materiale del fatto illecito contestato in giudizio (giurisprudenza pacifica;
v. a tal proposito la già citata Cass.
Sez. 6, 16/02/2022, n. 5078, la cui massima ufficiale è la seguente: «in tema di distanze legali fra costruzioni, qualora il manufatto edificato da un terzo con materiali propri su fondo altrui si trovi a distanza non legale rispetto ad una preesistente costruzione ubicata sul fondo confinante
(art. 873 c.c.), l'azione del proprietario di quest'ultimo, volta a conseguire la demolizione
o l'arretramento dell'opera - qualificabile come "negatoria servitutis" - è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell'azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto all'eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno»; conf. Cass. Sez. 2,
18/09/2006, n. 20126: «in materia di distanze legali tra costruzioni, l'azione del proprietario di un fondo diretta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante, in considerazione del carattere reale dell'azione medesima, qualificabile come "negatoria servitutis"»; Cass. Sez. 2, 26/01/2005, n. 1553: «il principio secondo il quale unico legittimato passivo rispetto ad un'"actio negatoria servitutis" è il proprietario del fondo (asseritamente) dominante trova il suo limite nell'ipotesi in cui il terzo costruttore sia stato chiamato in giudizio per il risarcimento dei danni, essendo legittimamente predicabile la di lui (co)legittimazione passiva in ordine a tale, concorrente azione risarcitoria»; conf. Cass. Sez. 2, 01/03/2001, n. 2998; inutili altri richiami).
In secondo luogo l'attrice ha chiesto il ripristino e la restituzione nello statu quo ante della porzione di lastrico solare di copertura dell'edificio in Roma viale Jonio civici n. 336-
372, fatta oggetto di interventi di demolizione e poi riconsegnata all'esponente, in tali condizioni;
trattasi di azione (personale) risarcitoria in forma specifica consentita al proprietario dagli artt. 2043, 2058 c.c., salvo quanto meglio detto infra.
Tale domanda (era ed) è sicuramente esperibile nei confronti di tutti coloro che si indichino autori del fatto illecito generatore di danno (art. 2055 c.c.).
In terzo luogo l'attrice ha chiesto di essere risarcita dei danni patiti in conseguenza della violazione delle distanze legali e della demolizione di parte del lastrico solare di copertura dell'edificio; anche tale domanda, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, era ed è proponibile nei confronti di tutti i presunti autori del fatto illecito, generatore di danno.
Da ultimo, in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di risarcimento in forma specifica, formulata per ottenere la rimessione in pristino del lastrico solare, la parte attrice ha chiesto di essere risarcita per equivalente; valgono pertanto, quanto alla legittimazione passiva, le considerazioni da ultimo svolte.
Tale la qualificazione delle domande pervenute alla decisione del tribunale, si reputa opportuno distintamente analizzarle, considerando che ciascuna di esse sottende la soluzione di questioni giuridiche di diversa natura.
§-3. il merito della lite.
3.1 La domanda intesa ad ottenere l'arretramento, a distanza legale, delle costruzioni realizzate da a complemento della nuova Stazione metropolitana Controparte_2
(Linea B-1) Jonio, quali definite “edificio B” ed “edificio C” nella relazione a firma arch.
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in all. 11 al fascicolo di parte attrice nel giudizio n. 62957/2017 r.g. (riassunto Persona_1 con la citazione introduttiva dell'odierna lite) e meglio descritte alla pagina 8 della predetta relazione, è fondata e va accolta, così come proposta.
La consulenza esperita nel corso della causa n. 62957/2017 r.g. dà adeguata conferma a quanto riportato nello scritto introduttivo, ossia che entrambi gli edifici in parola, rispettivamente destinati ad accogliere locali commerciali e pertinenziali locali tecnici1 siano stati realizzati da a distanza largamente inferiore a quella di Controparte_2 dieci metri, di cui all'art. 9, d.m. n. 1444 del 2 aprile 1948, ed in particolare, rispettivamente, alla distanza di metri 8,60 per quanto concerne l'edificio B e alla distanza di metri 3,80 per quanto riguarda il volume tecnico c.d. edificio C (v. pagina 3 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio).
Tanto basta all'emissione dell'ordine di ripristino e di arretramento richiesto in danno di (proprietaria del suolo ove eretti gli edifici in questione), non avendo CP_1 pregio le questioni e contrarie ragioni sollevate da entrambe le convenute.
Difatti, «la distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita dall'art. 9 del d.m. n.
1444 del 1968 deve osservarsi in modo assoluto, essendo "ratio" della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza. Detta norma va, pertanto, applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle loro pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento» (così Cass. Sez. 2,
03/10/2018, n. 2407); ancora, va detto che «in materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del d.m.
n. 1444 del 1968, che prescrive una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all'altro» (Cass. Sez. 2, 01/10/2019, n. 24471; conf. Cass. Sez. 2,
17/05/2018, n. 12129).
Orbene dalla perizia esperita in corso di causa si desume che l'edificio B consista in un parallelepipedo munito di vetrine, chiaramente serventi all'esercizio dei negozi e dei locali ad uso commerciale che è destinato a ricevere.
Per contro, si osserva:
- non ha dato alcuna dimostrazione della natura demaniale delle CP_1 opere in questione, che piuttosto - anche considerando la loro ubicazione, consistenza e destinazione d'uso - non risultano funzionali e strumentali all'esercizio del trasporto su rotaia (ossia della metropolitana linea B-1); si tratta, piuttosto (come ammesso anche dalle difese convenute, e come comunque emergente dalla stessa relazione di consulenza tecnica d'ufficio): (a) di un edificio destinato a ricevere locali a destinazione commerciale, chiaramente finalizzato a valorizzare la zona adiacente alla nuova Stazione della metropolitana e a corredarla di un luogo di attrattiva per negozi e servizi;
(b) di un edificio destinato a locale tecnico, a servizio del precedente;
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- da qui, l'impossibilità di ricorrere al combinato disposto degli artt. 822, comma 2,
824 c.c., e la conseguente impossibilità, per l'Ente locale, di appellarsi all'art. 879 c.c.;
- è pacifico, e comunque inferenzialmente dimostrato da tutta la documentazione in atti (in primis dall'ordinanza sindacale di approvazione del progetto definitivo inerente ai lavori de quibus - n. 345 del 27 luglio 2010, all. 5 al fascicolo Controparte_5 nella lite n. 62957/2017 r.g. - quindi dagli stessi termini dell'accordo di cessione e permuta proposto all'odierna attrice - all. 6 ivi) che sia proprietaria dell'area di CP_1 sedime ove insistenti le costruzioni realizzate a distanza inferiore a quella legale: talché è del tutto irrilevante che, allo stato, l'Ente locale non abbia ancora proceduto al collaudo delle opere e non le abbia ancora formalmente acquisite al proprio patrimonio, trattandosi comunque di beni già in proprietà (diritto reale) dell'Ente locale, in virtù del principio di accessione (art. 934 c.c.);
- parimenti inconcludenti sono le questioni sollevate, da CP_1 evidenziando che le costruzioni in contestazione sarebbero state materialmente realizzate dalla società (ora in liquidazione): come già illustrato al Controparte_2 paragrafo che precede, l'azione reale di ripristino delle distanze legali (violate) non può che essere esperita nei confronti del proprietario della costruzione realizzata in violazione delle distanze medesime;
- assolutamente irrilevante, infine, ai fini della decisione, è ogni questione inerente alla procedura espropriativa che costituisce il mero antefatto delle vicende costituenti oggetto e ragione del contendere: come rilevato anche dalla Corte di legittimità, in sede di regolamento di giurisdizione (v. ordinanza 32324/2022, all. C al fascicolo di parte attrice), la violazione delle distanze legali, ad opera di e della società CP_1 [...]
deve imputarsi e ricondursi non già alla procedura espropriativa in Controparte_2 quanto tale, bensì al fatto che, in sede di restituzione degli immobili alla disponibilità della a seguito della diserzione (o comunque della mancata Controparte_5 accettazione) della proposta di permuta già sottoscritta dall'attrice (all. 6 e 7 al fascicolo della parte attrice nella causa n. 62957/2017 r.g.), quest'ultima si sia vista restituire un immobile in parte demolito (sul lastrico solare) e per il resto indebitamente gravato da servitù, a causa della violazione di distanze legali;
proprio in virtù di tali considerazioni, d'altronde, la Corte regolatrice ha assegnato la causa al giudice ordinario, escludendo la giurisdizione del giudice amministrativo;
- ciò va detto senza considerare che è pacifico e non controverso che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, risalente all'ordinanza sindacale n. 345 del 27 luglio 2010 già sopra richiamata, sia ormai decaduta e divenuta inefficace alla scadenza del quinquennio dalla sua adozione, in assenza di decreti di esproprio emessi nelle more (v.
l'art. 13, comma 4 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327), né le parti convenute hanno dimostrato il contrario (o documentato l'avvio purchessia di una nuova procedura espropriativa): donde la conseguente impossibilità di ricondurre la persistente violazione delle distanze legali alla pregressa procedura di che trattasi o all'attività provvedimentale dell'Ente locale o del suo delegato;
- per le considerazioni qui enunciate, è - ancora - analogamente irrilevante che la situazione dei luoghi sia provvisoria e/o precaria, ovvero suscettibile di future modifiche
8 9
(secondo quanto ventilato dalla difesa della società per effetto degli Controparte_2 eventuali e futuribili provvedimenti che, ove il caso, saranno adottati dall'Ente locale;
il tribunale non può considerare situazioni meramente ipotetiche, bensì è tenuto a decidere la lite sulla scorta dei fatti dedotti dalle parti (art. 115 c.p.c.) e quindi già accaduti: nella fattispecie è pacifico e comunque dimostrato che persista, alla data attuale, la violazione del diritto di proprietà vantato dalla parte attrice, e tale è la situazione da considerare, in sede di decisione;
- francamente inconcludenti sono le asserzioni della difesa di Controparte_2
secondo cui (a) l'edificio destinato a ricevere locali commerciali (c.d. edificio B)
[...] sarebbe escluso dalla normativa in tema di distanze legali, perché realizzato al di sotto dell'originario piano di campagna;
(b) l'edificio destinato a ricevere locali tecnici (c.d. edificio C) sarebbe stato legittimamente realizzato in aderenza all'edificio di proprietà dell'attrice, in ossequio a quanto previsto dall'art. 877 c.c.; in contrario basti osservare che: (a) dalla descrizione grafica e fotografica dell'edificio B, quale presente anche nella relazione dei consulenti tecnici delle parti, si evince che esso si erga ben sopra il suolo, per un'altezza di circa dieci metri, talché è del tutto irrilevante che l'area di sedime sia stata ricavata dallo sbancamento di un preesistente terrapieno, e sono analogamente inconferenti sia la normativa in tema di locali interrati, sia la giurisprudenza a seguire;
(b) il locale tecnico - edificio C - risulta in effetti una componente pertinenziale dell'edificio
B, ed è solo in parte realizzato in aderenza all'edificio di proprietà dell'attrice: la norma dell'art. 877 c.c. si applica, invece, alle costruzioni che siano state interamente (per un lato) realizzate in aderenza;
comunque non vi è idonea deduzione e prova che il regolamento edilizio comunale consenta l'edificazione in aderenza («in tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all'art. 875 c.c. non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza»: in tali termini Cass. Sez. 2, 17/09/2021, n.
25191);
- infine, giova evidenziare che «in tema di distanze minime tra costruzioni, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra
P.A. e privato, senza estendersi a quelli tra privati e, pertanto, il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività edificatoria. Di conseguenza, così come
è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia, allorquando l'opera risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali e non leda alcun diritto del vicino, allo stesso modo, l'avere eseguito la costruzione in conformità dell'ottenuta licenza o concessione, non esclude, di per sé, la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni» (così Cass. Sez. 2, 19/02/2019, n. 4833, che enuncia un principio
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tradizionalmente condiviso).
Conclusivamente, va emessa condanna, a carico di ad arretrare le CP_1 costruzioni sopra meglio descritte fino alla distanza di dieci metri dalle pareti esterne della proprietà della secondo quanto meglio specificato in Controparte_5 dispositivo.
Difatti, è noto che «l'art. 2058, comma 2, c.c., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente, anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo - come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze -, atteso il carattere assoluto del diritto leso» (Cass. Sez. 2, 23/09/2020, n. 19942); ancora, si afferma che «in tema di risarcimento del danno, la tutela riservata ai diritti reali non consente
l'applicabilità dell'art. 2058 c.c. nel caso di azioni volte a far valere uno di tali diritti, atteso il loro carattere assoluto, salvo che la demolizione della cosa sia di pregiudizio all'economia nazionale, dovendo il giudice, in tale evenienza, provvedere soltanto per equivalente ex art. 2933, comma 2,
c.c. La verifica della sussistenza o meno di quest'ultima ipotesi non richiede, però, che la parte obbligata assuma l'iniziativa ovvero manifesti la sua volontà in tal senso, trattandosi, piuttosto, dell'oggetto di un'eccezione in senso lato e, come tale, rilevabile d'ufficio da parte del giudice»
(Cass. Sez. 2, 20/06/2019, n. 16611): orbene, non è finanche dedotto che la demolizione o l'arretramento dei manufatti edificati da per conto di Controparte_2 [...]
, possa essere di pregiudizio all'economia nazionale, né si vede come giungere a tale CP_1 illazione, a fronte del fatto che trattasi di opere per cui già scaduta la dichiarazione di pubblica utilità, e neppure collaudate.
Donde l'assenza di impedimenti all'emissione della condanna, nei termini di cui al dispositivo.
3.2 La domanda di risarcimento del danno, svolta dall'attrice a motivo della violazione delle distanze legali, non è invece accoglibile, in assenza di qualsivoglia idonea deduzione e prova (anche presuntiva) del danno-conseguenza ipoteticamente derivato dalla lesione del diritto di proprietà, consumata dalle parti convenute con la costruzione a distanza inferiore a quella di legge.
Difatti, la difesa attrice ha inteso giovarsi del tradizionale orientamento della corte nomofilattica, secondo cui, in caso di acclarata violazione delle distanze legali, il danno sarebbe da reputarsi in re ipsa; tuttavia, a seguito dell'intervento risolutore delle Sezioni
Unite, la Corte nomofilattica ha, in tempi recenti, mutato il proprio indirizzo, comunque richiedendo una prova (anche presuntiva), e comunque la idonea allegazione e descrizione del danno in parola.
In tal senso possono richiamarsi i precedenti di Cass. Sez. 2, 27/06/2024, n. 17758 («in caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore»), di Cass. Sez. 2, 23/06/2023, n. 18108 («in caso di violazione delle distanze, il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente
e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare
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l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva. Non costituisce parametro per determinare il danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione»), di Cass.
Sez. 2, 18/04/2025, n. 10328 (in termini).
Nel caso di specie, anche considerando le particolari condizioni quo ante dell'immobile di proprietà dell'attrice (quali desumibili dalla perizia arch. più volte Persona_1 richiamata), non risulta la adeguata allegazione e descrizione del danno ipoteticamente procurato in termini di perdita di valore del cespite, o di riduzione della sua fruibilità.
In ogni caso, spettava alla parte attrice - che ha chiesto al tribunale di ricorrere alla liquidazione equitativa (artt. 2056, 1226 c.c.) - di fornire prova dell'impossibilità di dimostrazione del danno nel suo preciso ammontare, nonché di offrire indicazioni ed elementi di giudizio utili allo scopo;
in difetto, non è consentito ricorrere al potere equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (v. in tema Cass. Sez. 3, 28/07/2025, n. 21607: «la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità
(o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova»).
3.3 Non può essere accolta la domanda di restituzione in pristino della superficie del lastrico solare di proprietà dell'attrice, sovrastante l'edificio in Viale Jonio civici 336-372, distinto in NCEU al foglio 267, particella 198, sub. 508-509-510, pacificamente fatto oggetto di parziale demolizione ad opera della e restituito Controparte_2 nelle condizioni indicate dalla parte attrice, nella citazione introduttiva della lite.
Trattandosi, in questo caso, di azione personale di risarcimento del danno in forma specifica (art. 2058 c.c.), l'azione era sicuramente esperibile nei riguardi anche di
[...]
che d'altronde non ha negato di essere l'autore materiale del danno. Controparte_2
Tuttavia, per quanto dedotto dalla stessa parte attrice (v. pagina 4 della citazione), la porzione di lastrico solare demolita è quella di copertura dei locali siti ai numeri civici
362-364-366, di proprietà aliena, parimenti demoliti per realizzare un varco di accesso alla zona di cantiere, realizzata nell'area retrostante all'edificio prospettante su viale Jonio.
Dunque il ripristino della continuità del lastrico solare (ora) mancante, in assenza del ripristino dei locali sottostanti, si configura, se non tecnicamente impossibile, sicuramente gravoso.
Pertanto, va accolta la domanda subordinata di risarcimento del danno per equivalente, che in tal caso può dirsi presunto fino a prova contraria, considerando la integrale e materiale perdita della res in proprietà, cui conseguita la definitiva perdita delle correlate ed ordinarie facoltà di uso diretto spettanti al proprietario.
Tale danno può essere equitativamente stimato nella somma di € 20.000,00, già
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liquidata all'attualità, considerando (a) la risalente data dei fatti;
(b) il valore catastale dell'immobile fatto oggetto di demolizione, la sua natura e destinazione d'uso; (c) l'entità della porzione demolita.
La domanda è, d'altronde, accoglibile nei riguardi di entrambe le parti convenute, dovendosi ascrivere il danno in questione sia all'operato della soc. Controparte_2
(quale autore materiale), sia alle disposizioni impartite da avendo la
[...] CP_1 società agito nell'interesse dell'Ente locale e in assenza di una vera e Controparte_2 propria concessione traslativa delle funzioni e della correlata responsabilità verso terzi, che comunque avrebbe potuto essere disposta in favore della società convenuta solo in forza di una specifica norma di legge (v. sul tema Cass. Sez. 2, 15/01/2019, n. 815: «nel giudizio di responsabilità da occupazione c.d. usurpativa, la legittimazione passiva spetta all'ente espropriante anche in caso di delega conferita a un soggetto affinché provveda, per suo conto, all'espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni e occupazioni temporanee, non essendo tale incarico sufficiente a configurare
l'istituto della concessione traslativa dell'esercizio delle funzioni pubbliche proprie del concedente e dunque a escludere la legittimazione passiva di quest'ultimo, in assenza di un'espressa previsione normativa che permetta un tale trasferimento di poteri»; Cass.
Sez. 1, 28/10/2011, n. 22523: «la mera attribuzione ad un soggetto (nella specie, un consorzio di imprese private) dell'incarico di provvedere, per conto dell'ente pubblico affidante (nella specie
l'ANAS), all'espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni ed occupazioni temporanee, non è sufficiente a configurare
l'istituto della concessione traslativa nell'esercizio di funzioni pubbliche proprie del concedente - e, dunque, ad escludere la legittimazione passiva di quest'ultimo nel giudizio di opposizione alla stima - essendo necessario, in ogni caso, che l'attribuzione all'affidatario dei poteri espropriativi e l'accollo da parte sua degli obblighi indennitari siano previsti, in osservanza del principio di legalità, da una legge che espressamente permetta un tale trasferimento di poteri, in quanto non è consentito alla P.A. disporne a sua discrezione e sollevarsi, in tal modo, dalle responsabilità che l'ordinamento le attribuisce»).
Né rileva, in senso contrario, che, nei rapporti tra e la società delegata CP_1 alle procedure espropriative, le parti abbiano convenuto (v. all. 4 alla comparsa di costituzione di che la società avrebbe dovuto CP_1 Controparte_2 rifondere all'Ente locale tutti gli oneri derivanti da eventuali contenziosi intentati da soggetti terzi (danneggiati): tale accordo, sicuramente non vincolante per soggetti diversi dai contraenti (art. 1372, comma 2 c.c.) semmai dimostra l'assenza di qualsiasi concessione traslativa, idonea a trasferire sulla società convenuta la responsabilità esclusiva per i danni arrecati a terzi, e la concomitante responsabilità sia dell'Ente locale, sia del soggetto delegato, per i fatti per cui è causa (in caso analogo, v. Cass. Sez. 2,
30/06/2022, n. 20840: «la clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato per effetto di quei lavori, atteso che tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art
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1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito occasionato dall'esecuzione del contratto»).
§-4. Conclusivamente si provvede come in dispositivo, e la (prevalente) soccombenza di entrambe le parti convenute regola le spese, ivi incluse quelle di consulenza tecnica d'ufficio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione le domande proposte dalla Parte_1 nei confronti di e di
[...] CP_1 Controparte_2
, e per l'effetto:
[...]
➢ condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, CP_1 mediante arretramento, fino alla distanza di dieci metri dalle pareti esterne dell'edificio di proprietà dell'attrice, in Roma viale Jonio, civici n. 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350,
352, insistente sulla particella 198, subalterni 503, 504, foglio 267 del NCEU Comune di
Roma, delle opere definite “edificio B” ed “edificio C” nella relazione a firma arch. in all. 11 al fascicolo di parte attrice (nel giudizio n. 62957/2017 r.g., riassunto Persona_1 con la citazione introduttiva dell'odierna lite) e meglio descritte alla pagina 8 della predetta relazione, da aversi qui per integralmente trascritta e riportata,
➢ condanna le parti convenute, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'attrice ed a titolo di risarcimento danni, della somma di € 20.000,00 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- condanna le convenute in solido alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese del grado, che liquida in € 1.036,00 per esborsi, € 11.000,00 per compensi tariffari
(calcolati sul valore indeterminabile, e considerando la ridotta complessità della lite), oltre iva e cap come per legge, spese generali al 12,5%;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio esperita nel giudizio riassunto (n.
62957/2017 r.g.), liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico delle parti convenute, in solido fra loro.
Roma, 21 novembre 2025 il giudice
dott.ssa Alessandra Imposimato
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 come emerge da tutta la documentazione allegata al fascicolo d'ufficio, ivi inclusa la relazione di consulenza tecnica, corredata di fotografie rappresentative dello stato dei luoghi.
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