TRIB
Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/10/2024, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Francesca Pastore, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3145 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia CAria
TRA
rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Domenico Preziosa giusta procura in atti-------------------opponenti
E
a mezzo della mandataria Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv.Marco Giagantesco, giusta procura in atti---------------------------------------------------------opposta
***
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione tempestivamente notificato e Parte_1 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo per € Parte_2
895.285,67 (oltre accessori) notificato da Controparte_1
già in forma provvisoriamente esecutiva ex art.642 c.p.c.
[...]
Il decreto ingiuntivo era fondato sulle ragioni creditorie avanzate dalla (quale cessionaria del credito della CP_1 Controparte_3
) verso i garanti della derivanti da
[...] Controparte_4
pagina 1 di 6 scoperto di due conti correnti e dalla mancata restituzione delle somme date a mutuo.
Gli opponenti contestavano la validità della fideiussione allegando che vi fosse violazione della normativa ex l.287/1990 per essere la fideiussione realizzata su modello Abi oggetto di provvedimento della BA d'IT n.55/2005.
Quindi, essi contestavano la nullità della fideiussione per obbligazioni future.
Gli opponenti si dolevano altresì: -del fatto che il conto corrente
“del 2009” prevedesse un tasso di mora del 12,75% che sommato alla commissione di massimo scoperto portava al superamento della soglia di legge;
- dell'anatocismo per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
-della mancata prova del credito attraverso l'estratto conto della CA;
- del superamento della soglia di legge per il tasso d'interesse di mora del mutuo considerando anche le spese d'istruttoria, le spese di assicurazione, le spese per i costi di incasso (v. pag.17 citazione, in questi termini).
Su queste basi era chiesta la revoca del decreto ingiuntivo.
La (d'ora innanzi ) si costituiva Controparte_1 CP_5 tempestivamente e si difendeva evidenziando la genericità e la confusione delle contestazioni, evidenziando che le fideiussioni erano state tre per ciascun ingiunto in successione nel tempo, che prevedevano tutte l'ammontare massimo garantito, che non erano affette da alcuna nullità, e che i conti correnti, che erano due, avevano tutte le pattuizioni scritte quanto ai tassi, alla commissione di massimo scoperto e alle spese e alla capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito e a credito con medesima periodicità. Inoltre, la rappresentava che era contestato il CP_5 solo tasso di mora che era al di sotto della soglia e che non poteva essere comparato tout court con la soglia prevista per i tassi d'interesse corrispettivo ex l.108/1996.
pagina 2 di 6 Evidenziava altresì che sul tema della violazione della normativa anticoncorrenziale v'era la competenza di altro Tribunale.
Rigetta l'istanza ex art.649 c.p.c., assegnati i termini ex art.183
c.p.c., mutato l'istruttore, la causa era riservata in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Le parti hanno depositato scritti conclusionali.
2. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso in relazione al debito complessivamente risultante in capo alla società garantita dai Pt_1 per scoperto di due conti correnti datati 27/2/2008 e 14.3.2008, nonché per il mancato pagamento delle rate del mutuo dell'8/4/2008.
La richiesta verso i , naturalmente, si fonda sulle Pt_1 fideiussioni da loro concesse in relazione ai debiti della società e anch'esse sono state depositate dalla i contratti sono del CP_1
28/2/2008, del 14/3/2008 e del 6/5/2008.
Il Tribunale deve preliminarmente rilevare che solo nella comparsa conclusionale la parte opponente ha formulato domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa ex l.287/1990: si tratta di domanda palesemente tardiva e quindi inammissibile.
Il tema della detta nullità è stato introdotto con l'opposizione quale mera eccezione e, in quanto tale, il Tribunale può esprimersi sullo stesso senza incorrere nell'incompetenza (v. Cass.n.
3248/2023).
Al riguardo si osserva che l'allegazione degli opponenti circa la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art.2 l.287/1990 è a tal punto generica da non indicare nemmeno quali sarebbero le clausole dei contratti ripetitive dello schema Abi oggetto del provvedimento della BA d'IT; peraltro, si tratta di fideiussioni tutte successive al periodo oggetto della verifica dell'Autorità, sicché non può parlarsi di presunzione di prova della esistenza di un patto anticoncorrenziale e gli opponenti non hanno pagina 3 di 6 in nessun modo provato gli elementi dell'illecito civile: non v'è prova alcuna che le fideiussioni in oggetto siano tout court riconducibili al modello Abi del 2002.
Non solo: anche ove vi fosse stata prova di una tale violazione, cosa che non è, non ne conseguirebbe la nullità dell'intero contratto, bensì solo di quelle clausole riproduttive del modello che nel caso di specie nemmeno sono state indicate dagli attori (v.
SS.UU. n.41994/2021 per cui i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti).
E, nel caso di specie, i nemmeno hanno eccepito la decadenza Pt_1 della CA ex art.1957 c.c.
Per quanto concerne l'altro profilo di nullità, deve rilevarsi che i contratti di fideiussione succedutisi nel tempo hanno sempre previsto l'ammontare massimo garantito e quindi sono validi ed efficaci nel rispetto degli artt.1936 e 1938 c.c.
Venendo al tema dei contratti di conto corrente, dalla documentazione contrattuale emerge chiaramente come fosse pattuita la capitalizzazione degli interessi corrispettivi a debito e credito con la medesima periodicità, in maniera legittima.
Quanto all'usura, allegata solo per il tasso di mora dei conti correnti e del mutuo, il Tribunale osserva che la tesi degli opponenti si fonda su una inammissibile e non logica sommatoria del tasso di mora pattuito con altre voci di costi (commissione di massimo scoperto, spese di assicurazione e altre spese).
pagina 4 di 6 Al riguardo si osserva che la commissione di massimo scoperto è un costo correlato a uno specifico servizio concesso dalla CA sul conto corrente, quello di poter fruire di una liquidità che il correntista non ha;
e che non v'è prova alcuna che le spese di assicurazione siano state connaturate e necessarie alla stipulazione del mutuo. E, in ultimo, che ancor meno senso logico avrebbe una sommatoria di tal fatta per il calcolo della soglia del tasso di mora, cioè di quel tasso che viene applicato nell'ipotesi patologica del ritardo nei pagamenti (e non del tasso corrispettivo che costituisce il costo fisiologico del prestito di denaro).
D'altronde, deve anche considerarsi (e ciò vale anche per il tasso di mora del mutuo) che il parametro ai fini della soglia non è dato solo dal rilevamento ministeriale della soglia ex l.108/1996, che è basato sui tassi d'interessi corrispettivi, bensì deve tenersi conto anche della percentuale maggiore per l'ipotesi di mora, come da rilevamenti della BA d'IT (che per l'anno 2008 è del 2,1% v.
d.m.del 23/6/2008; v. anche SS.UU. n.19597/2020 per cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato”).
In definitiva, la CA ha dato prova del proprio credito (sono prodotti anche gli estratti conto e scalari, oltre ai contratti), mentre le doglianze degli opponenti sono infondate.
pagina 5 di 6 Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
3. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014 considerando il valore della causa e la minima istruttoria compiuta, sono poste a carico degli opponenti soccombenti pressochè su tutte le domande.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 505/2020, che dichiara esecutivo;
b) condanna e in solido, alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore di delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 18.000,00 per compensi oltre iva,
c.p.a. e spese generali al 15%.
Così deciso in Trani in data 30/10/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Pastore
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Francesca Pastore, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3145 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia CAria
TRA
rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Domenico Preziosa giusta procura in atti-------------------opponenti
E
a mezzo della mandataria Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv.Marco Giagantesco, giusta procura in atti---------------------------------------------------------opposta
***
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione tempestivamente notificato e Parte_1 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo per € Parte_2
895.285,67 (oltre accessori) notificato da Controparte_1
già in forma provvisoriamente esecutiva ex art.642 c.p.c.
[...]
Il decreto ingiuntivo era fondato sulle ragioni creditorie avanzate dalla (quale cessionaria del credito della CP_1 Controparte_3
) verso i garanti della derivanti da
[...] Controparte_4
pagina 1 di 6 scoperto di due conti correnti e dalla mancata restituzione delle somme date a mutuo.
Gli opponenti contestavano la validità della fideiussione allegando che vi fosse violazione della normativa ex l.287/1990 per essere la fideiussione realizzata su modello Abi oggetto di provvedimento della BA d'IT n.55/2005.
Quindi, essi contestavano la nullità della fideiussione per obbligazioni future.
Gli opponenti si dolevano altresì: -del fatto che il conto corrente
“del 2009” prevedesse un tasso di mora del 12,75% che sommato alla commissione di massimo scoperto portava al superamento della soglia di legge;
- dell'anatocismo per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
-della mancata prova del credito attraverso l'estratto conto della CA;
- del superamento della soglia di legge per il tasso d'interesse di mora del mutuo considerando anche le spese d'istruttoria, le spese di assicurazione, le spese per i costi di incasso (v. pag.17 citazione, in questi termini).
Su queste basi era chiesta la revoca del decreto ingiuntivo.
La (d'ora innanzi ) si costituiva Controparte_1 CP_5 tempestivamente e si difendeva evidenziando la genericità e la confusione delle contestazioni, evidenziando che le fideiussioni erano state tre per ciascun ingiunto in successione nel tempo, che prevedevano tutte l'ammontare massimo garantito, che non erano affette da alcuna nullità, e che i conti correnti, che erano due, avevano tutte le pattuizioni scritte quanto ai tassi, alla commissione di massimo scoperto e alle spese e alla capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito e a credito con medesima periodicità. Inoltre, la rappresentava che era contestato il CP_5 solo tasso di mora che era al di sotto della soglia e che non poteva essere comparato tout court con la soglia prevista per i tassi d'interesse corrispettivo ex l.108/1996.
pagina 2 di 6 Evidenziava altresì che sul tema della violazione della normativa anticoncorrenziale v'era la competenza di altro Tribunale.
Rigetta l'istanza ex art.649 c.p.c., assegnati i termini ex art.183
c.p.c., mutato l'istruttore, la causa era riservata in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Le parti hanno depositato scritti conclusionali.
2. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso in relazione al debito complessivamente risultante in capo alla società garantita dai Pt_1 per scoperto di due conti correnti datati 27/2/2008 e 14.3.2008, nonché per il mancato pagamento delle rate del mutuo dell'8/4/2008.
La richiesta verso i , naturalmente, si fonda sulle Pt_1 fideiussioni da loro concesse in relazione ai debiti della società e anch'esse sono state depositate dalla i contratti sono del CP_1
28/2/2008, del 14/3/2008 e del 6/5/2008.
Il Tribunale deve preliminarmente rilevare che solo nella comparsa conclusionale la parte opponente ha formulato domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa ex l.287/1990: si tratta di domanda palesemente tardiva e quindi inammissibile.
Il tema della detta nullità è stato introdotto con l'opposizione quale mera eccezione e, in quanto tale, il Tribunale può esprimersi sullo stesso senza incorrere nell'incompetenza (v. Cass.n.
3248/2023).
Al riguardo si osserva che l'allegazione degli opponenti circa la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art.2 l.287/1990 è a tal punto generica da non indicare nemmeno quali sarebbero le clausole dei contratti ripetitive dello schema Abi oggetto del provvedimento della BA d'IT; peraltro, si tratta di fideiussioni tutte successive al periodo oggetto della verifica dell'Autorità, sicché non può parlarsi di presunzione di prova della esistenza di un patto anticoncorrenziale e gli opponenti non hanno pagina 3 di 6 in nessun modo provato gli elementi dell'illecito civile: non v'è prova alcuna che le fideiussioni in oggetto siano tout court riconducibili al modello Abi del 2002.
Non solo: anche ove vi fosse stata prova di una tale violazione, cosa che non è, non ne conseguirebbe la nullità dell'intero contratto, bensì solo di quelle clausole riproduttive del modello che nel caso di specie nemmeno sono state indicate dagli attori (v.
SS.UU. n.41994/2021 per cui i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti).
E, nel caso di specie, i nemmeno hanno eccepito la decadenza Pt_1 della CA ex art.1957 c.c.
Per quanto concerne l'altro profilo di nullità, deve rilevarsi che i contratti di fideiussione succedutisi nel tempo hanno sempre previsto l'ammontare massimo garantito e quindi sono validi ed efficaci nel rispetto degli artt.1936 e 1938 c.c.
Venendo al tema dei contratti di conto corrente, dalla documentazione contrattuale emerge chiaramente come fosse pattuita la capitalizzazione degli interessi corrispettivi a debito e credito con la medesima periodicità, in maniera legittima.
Quanto all'usura, allegata solo per il tasso di mora dei conti correnti e del mutuo, il Tribunale osserva che la tesi degli opponenti si fonda su una inammissibile e non logica sommatoria del tasso di mora pattuito con altre voci di costi (commissione di massimo scoperto, spese di assicurazione e altre spese).
pagina 4 di 6 Al riguardo si osserva che la commissione di massimo scoperto è un costo correlato a uno specifico servizio concesso dalla CA sul conto corrente, quello di poter fruire di una liquidità che il correntista non ha;
e che non v'è prova alcuna che le spese di assicurazione siano state connaturate e necessarie alla stipulazione del mutuo. E, in ultimo, che ancor meno senso logico avrebbe una sommatoria di tal fatta per il calcolo della soglia del tasso di mora, cioè di quel tasso che viene applicato nell'ipotesi patologica del ritardo nei pagamenti (e non del tasso corrispettivo che costituisce il costo fisiologico del prestito di denaro).
D'altronde, deve anche considerarsi (e ciò vale anche per il tasso di mora del mutuo) che il parametro ai fini della soglia non è dato solo dal rilevamento ministeriale della soglia ex l.108/1996, che è basato sui tassi d'interessi corrispettivi, bensì deve tenersi conto anche della percentuale maggiore per l'ipotesi di mora, come da rilevamenti della BA d'IT (che per l'anno 2008 è del 2,1% v.
d.m.del 23/6/2008; v. anche SS.UU. n.19597/2020 per cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato”).
In definitiva, la CA ha dato prova del proprio credito (sono prodotti anche gli estratti conto e scalari, oltre ai contratti), mentre le doglianze degli opponenti sono infondate.
pagina 5 di 6 Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
3. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014 considerando il valore della causa e la minima istruttoria compiuta, sono poste a carico degli opponenti soccombenti pressochè su tutte le domande.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 505/2020, che dichiara esecutivo;
b) condanna e in solido, alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore di delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 18.000,00 per compensi oltre iva,
c.p.a. e spese generali al 15%.
Così deciso in Trani in data 30/10/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Pastore
pagina 6 di 6