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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 3547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3547 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. IN Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1598 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
IN MA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via Nicolò Turrisi 13
-APPELLANTE –
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 in virtù di procura generale, dall'avvocato Clotilde Mazza ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'istituto
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3681/2024 pubblicata il 27/03/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma. in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare valere il suo preteso diritto Parte_1 alla pensione supplementare di vecchiaia in virtù della contribuzione versata dal 01/11/2002 al 31/05/2016 con conseguente condanna al pagamento in suo favore di tale prestazione a decorrere dalla data della pensione principale di cui è titolare.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su due motivi. Parte_1
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
, premesso di essere titolare pensione di vecchiaia (categoria VO n. Parte_1
11441918) a decorrere dal 01/01/2021 aveva agito in giudizio al fine di fare valere il proprio diritto alla pensione supplementare in ragione dei contributi versati, per lavoro CP_ autonomo, presso la Gestione Separata dal novembre 2002 al maggio 2016.
Allegava che all'atto della liquidazione della pensione di vecchiaia in suo godimento erano stati presi in considerazione soltanto i contributi da lavoro dipendente versati dal marzo 1967 sino al 31/10/2002 nulla essendogli invece stato liquidato a titolo di pensione supplementare per l'ulteriore contribuzione versata dal 2002 al 2016, prestazione che non gli era stata concessa nemmeno a seguito delle istanze di riconoscimento avanzate dal ricorrente, da ultimo in data 05/10/2022.
CP_ Il Tribunale dichiarava, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' l'inammissibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa, adempimento quest'ultimo che, evidenziava il Tribunale, doveva essere effettuato successivamente al compimento da parte del ricorrente dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia e che costituiva requisito costitutivo del diritto alla prestazione oggetto di domanda.
Rilevava a tale proposito come il ricorrente avesse presentato domanda di pensione supplementare in data 13/07/2018 quando ancora non aveva maturato l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia e come, successivamente alla maturazione del suddetto requisito anagrafico, l'istante non avesse ripresentato domanda di supplemento ma solo di ricostituzione della pensione di vecchiaia per motivi contributivi.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva escluso la maturazione da parte sua, alla data di presentazione in data 13/7/2018 della domanda di pensione supplementare, dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
Contesta l'erronea interpretazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze istruttorie affermando di avere maturato tale requisito anagrafico sin dal 28/01/2018, essendo nato il [...] ed avendo raggiunto a tale data l'età di 66 anni 7 mesi (corrispondente a quella all'epoca necessaria per la pensione di vecchiaia).
Con un secondo motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva escluso la titolarità da parte sua, alla data di presentazione della domanda amministrativa, della pensione di vecchiaia evidenziando di essere titolare di pensione di vecchiaia anticipata già dal 2016 in quanto soggetto ritenuto dallo stesso ente previdenziale invalido nella misura dell'80%.
Si ritiene opportuno premettere il contenuto della normativa rilevante ai fini della decisione della presente controversia.
L'art 5 della l. n 1338/1962 prevede, al comma 1, che “ l'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che comporti esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma”, ed, al secondo comma, che “ il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n 636.
Il successivo comma 3 dispone inoltre che “La pensione supplementare diretta:
a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
b) si determina con le stesse modalità previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente articolo 4…”
Trattasi di normativa espressamente applicabile all'odierno appellante (titolare di pensione di vecchiaia per lavoro dipendente) alla stregua di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del DM 282/1996 emanato dal Controparte_2 in attuazione dell'art. 2, comma 2, della l. 335/1995, alla cui stregua “Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, semprechè in possesso del requisito di età di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995”
Trattasi, si osserva ancora, dell'età anagrafica propria della pensione di vecchiaia della gestione a cui carico viene richiesta la pensione supplementare.
Si ribadiscono a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 1, comma 2, del d.m. n. 282 del 1986, nel prevedere che gli iscritti alla gestione separata che conseguano un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare purché in possesso del requisiti di età di cui all'art. 1, comma 20, della l. n. 335 del 1995, contiene un rinvio alla disciplina propria della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo, tra cui quella relativa ai requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche (in tal senso cfr. Cass. n. 25669 del 27/10/2017 e giurisprudenza di legittimità ivi citata).
Nel presente caso di specie non risulta contestato il versamento da parte dell'odierno appellante, nato il [...], di contributi da lavoro dipendente dal marzo 1967 al CP_ 31/10/2002 e, per lavoro autonomo, presso la Gestione separata dal novembre 2002 al maggio 2016.
Parimenti non contestato, oltre che desumibile dalla documentazione in atti, la presentazione da parte dell'appellante della domanda di supplemento il 13/7/2018, data in cui aveva compiuto 66 anni e 11 mesi di età (essendo nato il [...]) con possesso in suo capo a tale data del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (pari in tale anno a 66 anni e 7 mesi di età).
L'odierno appellante risulta del resto, così come si desume dalla documentazione in atti, CP_ titolare di pensione sin dall'agosto del 2016 (estratto contributivo prodotto dall' e provvedimento di liquidazione della pensione del 26/07/2016 prodotto dall'appellante), riconducibile a quest'ultima, così come sostenuto dall'appellante (senza specifiche contestazioni dell'ente appellato), al riconoscimento del suo diritto alla pensione anticipata in quanto invalido all'80%.
Alla stregua di tali considerazioni la domanda dell'odierno appellante merita accoglimento, nei termini che verranno descritti in seguito, risultando lo stesso, alla data della presentazione della domanda amministrativa di pensione supplementare del 13/07/2018, in possesso tanto dell'età anagrafica per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia che titolare di pensione derivante dall'assicurazione generale obbligatoria, con conseguente verificarsi in suo capo dei presupposti per la maturazione del diritto alla prestazione oggetto di domanda così come previsti dall'art. 5 della l. 1338/1962, richiamato dall'art. 1, comma 2, del DM 282/1996, prestazione per la quale, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la suddetta domanda amministrativa deve quindi reputarsi validamente presentata.
Si osserva a tale proposito che non può in ogni caso reputarsi meritevole di accoglimento CP_ l'eccezione sollevata dall' (solo nella presente fase di impugnazione) in ordine al mancato decorso del termine di 2 anni dalla data di decorrenza della pensione in godimento dell'appellante previsto dall'art. 4 della l. 1338/1962.
La norma in questione dispone infatti, al comma 1, che “i contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purché siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima”;
Trattasi di disposizione inapplicabile al caso dell'odierno appellante (ed insuscettibile, stante la sua natura eccezionale, di qualsiasi estensione in via analogica) in quanto prevista esclusivamente per l'ipotesi, non ravvisabile nel presente caso di specie (in cui la contribuzione fatta valere dal odierno appellante risulta versata anteriormente alla maturazione del suo diritto a pensione), di pensione supplementare richiesta a seguito di contributi versati, presso l'assicurazione generale obbligatoria, in data successiva alla decorrenza della pensione.
Il diritto dell'appellante dovrà essere però essere limitato, in parziale accoglimento della CP_ eccezione sollevata a tale proposito dall' nella presente fase di appello, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 639/1970, ritenuta l'applicabilità al relativo termine triennale della cosiddetta
“decadenza mobile”, al solo periodo successivo al 25/7/2020, e cioè al triennio della domanda giudiziale, avvenuta quest'ultima con ricorso depositato in data 25/7/2023.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, a cui la Corte intende aderire, alla cui stregua in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (Cass. n. 17430 del 17/06/2021. In ordine all'essere tale decadenza evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale, cfr. Cass. n. 22820 del 12/08/2021).
CP_ Trattasi di eccezione, è opportuno osservare, validamente proposta dall' nella presente fase di impugnazione dovendo ribadirsi a tale proposito i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la decadenza prevista dall'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale.
Ne consegue, alla stregua delle considerazioni che precedono che, in parziale accoglimento della domanda del , dovrà essere riconosciuto quest'ultimo il diritto Pt_1
a percepire la pensione supplementare ex art. 5, l. 1338/1962 a decorrere dal 25/07/2020 CP_ con conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore, con la stessa decorrenza, dei ratei relativi a tale prestazione oltre interessi di legge.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla pensione supplementare a decorrere CP_ dal 25/07/2020 con conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore, con la stessa decorrenza, dei ratei relativi a tale prestazione oltre interessi di legge.
Condanna l'ente appellato al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.291 quanto al primo grado ed in € 3.473 quanto al presente grado di giudizio. In entrambi i casi oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 30.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. IN Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. IN Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1598 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
IN MA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via Nicolò Turrisi 13
-APPELLANTE –
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 in virtù di procura generale, dall'avvocato Clotilde Mazza ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'istituto
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3681/2024 pubblicata il 27/03/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma. in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare valere il suo preteso diritto Parte_1 alla pensione supplementare di vecchiaia in virtù della contribuzione versata dal 01/11/2002 al 31/05/2016 con conseguente condanna al pagamento in suo favore di tale prestazione a decorrere dalla data della pensione principale di cui è titolare.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su due motivi. Parte_1
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
, premesso di essere titolare pensione di vecchiaia (categoria VO n. Parte_1
11441918) a decorrere dal 01/01/2021 aveva agito in giudizio al fine di fare valere il proprio diritto alla pensione supplementare in ragione dei contributi versati, per lavoro CP_ autonomo, presso la Gestione Separata dal novembre 2002 al maggio 2016.
Allegava che all'atto della liquidazione della pensione di vecchiaia in suo godimento erano stati presi in considerazione soltanto i contributi da lavoro dipendente versati dal marzo 1967 sino al 31/10/2002 nulla essendogli invece stato liquidato a titolo di pensione supplementare per l'ulteriore contribuzione versata dal 2002 al 2016, prestazione che non gli era stata concessa nemmeno a seguito delle istanze di riconoscimento avanzate dal ricorrente, da ultimo in data 05/10/2022.
CP_ Il Tribunale dichiarava, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' l'inammissibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa, adempimento quest'ultimo che, evidenziava il Tribunale, doveva essere effettuato successivamente al compimento da parte del ricorrente dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia e che costituiva requisito costitutivo del diritto alla prestazione oggetto di domanda.
Rilevava a tale proposito come il ricorrente avesse presentato domanda di pensione supplementare in data 13/07/2018 quando ancora non aveva maturato l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia e come, successivamente alla maturazione del suddetto requisito anagrafico, l'istante non avesse ripresentato domanda di supplemento ma solo di ricostituzione della pensione di vecchiaia per motivi contributivi.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva escluso la maturazione da parte sua, alla data di presentazione in data 13/7/2018 della domanda di pensione supplementare, dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
Contesta l'erronea interpretazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze istruttorie affermando di avere maturato tale requisito anagrafico sin dal 28/01/2018, essendo nato il [...] ed avendo raggiunto a tale data l'età di 66 anni 7 mesi (corrispondente a quella all'epoca necessaria per la pensione di vecchiaia).
Con un secondo motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva escluso la titolarità da parte sua, alla data di presentazione della domanda amministrativa, della pensione di vecchiaia evidenziando di essere titolare di pensione di vecchiaia anticipata già dal 2016 in quanto soggetto ritenuto dallo stesso ente previdenziale invalido nella misura dell'80%.
Si ritiene opportuno premettere il contenuto della normativa rilevante ai fini della decisione della presente controversia.
L'art 5 della l. n 1338/1962 prevede, al comma 1, che “ l'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che comporti esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma”, ed, al secondo comma, che “ il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n 636.
Il successivo comma 3 dispone inoltre che “La pensione supplementare diretta:
a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
b) si determina con le stesse modalità previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente articolo 4…”
Trattasi di normativa espressamente applicabile all'odierno appellante (titolare di pensione di vecchiaia per lavoro dipendente) alla stregua di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del DM 282/1996 emanato dal Controparte_2 in attuazione dell'art. 2, comma 2, della l. 335/1995, alla cui stregua “Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, semprechè in possesso del requisito di età di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995”
Trattasi, si osserva ancora, dell'età anagrafica propria della pensione di vecchiaia della gestione a cui carico viene richiesta la pensione supplementare.
Si ribadiscono a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 1, comma 2, del d.m. n. 282 del 1986, nel prevedere che gli iscritti alla gestione separata che conseguano un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare purché in possesso del requisiti di età di cui all'art. 1, comma 20, della l. n. 335 del 1995, contiene un rinvio alla disciplina propria della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo, tra cui quella relativa ai requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche (in tal senso cfr. Cass. n. 25669 del 27/10/2017 e giurisprudenza di legittimità ivi citata).
Nel presente caso di specie non risulta contestato il versamento da parte dell'odierno appellante, nato il [...], di contributi da lavoro dipendente dal marzo 1967 al CP_ 31/10/2002 e, per lavoro autonomo, presso la Gestione separata dal novembre 2002 al maggio 2016.
Parimenti non contestato, oltre che desumibile dalla documentazione in atti, la presentazione da parte dell'appellante della domanda di supplemento il 13/7/2018, data in cui aveva compiuto 66 anni e 11 mesi di età (essendo nato il [...]) con possesso in suo capo a tale data del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (pari in tale anno a 66 anni e 7 mesi di età).
L'odierno appellante risulta del resto, così come si desume dalla documentazione in atti, CP_ titolare di pensione sin dall'agosto del 2016 (estratto contributivo prodotto dall' e provvedimento di liquidazione della pensione del 26/07/2016 prodotto dall'appellante), riconducibile a quest'ultima, così come sostenuto dall'appellante (senza specifiche contestazioni dell'ente appellato), al riconoscimento del suo diritto alla pensione anticipata in quanto invalido all'80%.
Alla stregua di tali considerazioni la domanda dell'odierno appellante merita accoglimento, nei termini che verranno descritti in seguito, risultando lo stesso, alla data della presentazione della domanda amministrativa di pensione supplementare del 13/07/2018, in possesso tanto dell'età anagrafica per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia che titolare di pensione derivante dall'assicurazione generale obbligatoria, con conseguente verificarsi in suo capo dei presupposti per la maturazione del diritto alla prestazione oggetto di domanda così come previsti dall'art. 5 della l. 1338/1962, richiamato dall'art. 1, comma 2, del DM 282/1996, prestazione per la quale, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la suddetta domanda amministrativa deve quindi reputarsi validamente presentata.
Si osserva a tale proposito che non può in ogni caso reputarsi meritevole di accoglimento CP_ l'eccezione sollevata dall' (solo nella presente fase di impugnazione) in ordine al mancato decorso del termine di 2 anni dalla data di decorrenza della pensione in godimento dell'appellante previsto dall'art. 4 della l. 1338/1962.
La norma in questione dispone infatti, al comma 1, che “i contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purché siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima”;
Trattasi di disposizione inapplicabile al caso dell'odierno appellante (ed insuscettibile, stante la sua natura eccezionale, di qualsiasi estensione in via analogica) in quanto prevista esclusivamente per l'ipotesi, non ravvisabile nel presente caso di specie (in cui la contribuzione fatta valere dal odierno appellante risulta versata anteriormente alla maturazione del suo diritto a pensione), di pensione supplementare richiesta a seguito di contributi versati, presso l'assicurazione generale obbligatoria, in data successiva alla decorrenza della pensione.
Il diritto dell'appellante dovrà essere però essere limitato, in parziale accoglimento della CP_ eccezione sollevata a tale proposito dall' nella presente fase di appello, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 639/1970, ritenuta l'applicabilità al relativo termine triennale della cosiddetta
“decadenza mobile”, al solo periodo successivo al 25/7/2020, e cioè al triennio della domanda giudiziale, avvenuta quest'ultima con ricorso depositato in data 25/7/2023.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, a cui la Corte intende aderire, alla cui stregua in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (Cass. n. 17430 del 17/06/2021. In ordine all'essere tale decadenza evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale, cfr. Cass. n. 22820 del 12/08/2021).
CP_ Trattasi di eccezione, è opportuno osservare, validamente proposta dall' nella presente fase di impugnazione dovendo ribadirsi a tale proposito i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la decadenza prevista dall'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale.
Ne consegue, alla stregua delle considerazioni che precedono che, in parziale accoglimento della domanda del , dovrà essere riconosciuto quest'ultimo il diritto Pt_1
a percepire la pensione supplementare ex art. 5, l. 1338/1962 a decorrere dal 25/07/2020 CP_ con conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore, con la stessa decorrenza, dei ratei relativi a tale prestazione oltre interessi di legge.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla pensione supplementare a decorrere CP_ dal 25/07/2020 con conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore, con la stessa decorrenza, dei ratei relativi a tale prestazione oltre interessi di legge.
Condanna l'ente appellato al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.291 quanto al primo grado ed in € 3.473 quanto al presente grado di giudizio. In entrambi i casi oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 30.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. IN Selmi d.ssa Vittoria Di Sario