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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 10/06/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1521 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
procuratore di sé stesso, con domicilio eletto all'indirizzo di Parte_1
posta elettronica certificata Email_1
Ricorrente
E
in persona del suo Sindaco pro tempore Controparte_1
Convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 05.06.2024, Parte_1 ha chiesto la condanna del al pagamento della somma di € Controparte_1
4.494,63 oltre IVA e CPA quale compenso per l'opera prestata nell'ambito del giudizio instaurato innanzi alla Corte d'Appello di Napoli e conclusosi con sent. n.
3036/2015.
Ha allegato all'uopo che:
- il con delibera di giunta n. 117 del 30.07.2010 e n. 173 del Controparte_1
11.11.2010, gli conferiva mandato per la difesa dell'Ente nel giudizio in appello innanzi la Corte di Appello di Napoli nei confronti di una serie di dipendenti comunali in favore dei quali, in primo grado, venivano riconosciuti emolumenti spettanti ed a loro dire non pagati;
- il , pel tramite dell'avvocato (odierno ricorrente) proponeva CP_1 CP_1
appello nei confronti dei sig.ri Parte_2 CP_2 CP_3
, , avverso la
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
sentenza del Tribunale di Napoli n. 25191/2010;
- il incaricava l'avvocato con apposita delibera di G. M. n. Controparte_1
173/2010, sicché veniva notificato atto di appello avverso la sentenza sopra citata per una serie di motivi in detto atto indicati;
- il giudizio di appello si definiva con la sentenza n. 3036/2015, pubblicata il
19/05/2015, con cui la Corte adita accoglieva l'appello con compensazione di spese di lite;
- con pec consegnata al il 24.03.2016, l'avvocato comunicava Controparte_1 il buon esito del giudizio allegando sentenza e parcella per l'opera prestata;
- il non provvedeva al pagamento del compenso richiesto e il Controparte_1
ricorrente provvedeva ad inviare numerosi solleciti, con pec consegnate al CP_1
il 25.03.2019 e il 08.03.2021, ad oggi rimasti infruttuosi, né le trattative intercorse per un bonario componimento dell'intero contenzioso connesso agli incarichi espletati di cui alle delibere municipali prefate, hanno prodotto risultati;
- il ricorrente inoltrava, infine, anche invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in
L. n. 162/2014 in data 03.04.2024, senza riscontro.
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto non si è costituito. CP_1
All'udienza odierna – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c – lette le note ritualmente depositate da parte ricorrente, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Parte ricorrente ha depositato copiosa documentazione dalla quale chiaramente emerge che il ha affidato all'avv. la propria Controparte_1 Parte_1
difesa nella causa contro alcuni lavoratori che avevano ottenuto dal Tribunale di
Napoli la condanna dell'Ente al pagamento di una serie di emolumenti;
l'avv. proponeva gravame innanzi alla Corte d'Appello di Napoli avverso tale Pt_1 sentenza (n. 25191/2010); l'appello si concludeva con la sent. n. 3036/2015 con cui, in totale riforma della sentenza impugnata, veniva rigettata la domanda dei lavoratori con compensazione delle spese di lite;
l'avv. provvedeva più Pt_1
volte a sollecitare il al pagamento della relativa parcella senza ottenere CP_1
alcun riscontro.
Pertanto, il va condannato al pagamento della somma di € 3.777,00 (come CP_1
richiesto da parte ricorrente) così determinata: (valore della controversia nell'ambito dello scaglione di cause di valore tra € 5.201 ed € 26.000) € 1.080,00 per fase di studio controversia;
€ 877,00 per fase introduttiva del giudizio;
€
1.820,00 per fase decisionale;
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento della somma di € 3777,00 oltre IVA, CPA, spese generali CP_1
come per legge ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
Condanna il al pagamento delle spese di lite di questo giudizio Controparte_1 che si liquidano in € 1.986,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Napoli 10/06/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro