Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 3579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3579 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03579/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02087/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2087 del 2025, proposto da
IM IZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasqualina Mariagrazia Guardo, Sarah Bozzanca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia, Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ME Di UR, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del parziale diniego dell’Amministrazione in data 13 agosto 2025 e per l’accesso ai documenti di cui all’istanza in data 16 luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa ST CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato in data 30 settembre 2025 il ricorrente ha impugnato il parziale diniego dell’Amministrazione, in data 13 agosto 2025, sull’istanza di accesso in data 16 luglio 2025.
Nel ricorso si rappresenta quanto segue: a) con istanza in data 16 luglio 2025 il ricorrente, dipendente dell’I.N.P.S., avendo partecipato alla procedura di interpello per il passaggio alla famiglia professionale di “Funzionario Informatico” presso la sede di Siracusa, ha chiesto all’Amministrazione di “ conoscere/prendere visione/estrarre copia: 1) del provvedimento di inquadramento nella nuova famiglia del candidato che sarebbe stato, come sopra informalmente appreso, assegnato alla sede di Siracusa; 2) dei criteri di giudizio adottati e delle valutazioni operate dall’Amministrazione al fine di verificare il possesso delle competenze possedute in ambito informatico; 3) della sintetica valutazione del Responsabile della propria Struttura; 4) delle domande dei candidati. Ciò sia in riferimento alla posizione del candidato inquadrato nella famiglia professionale di funzionario informatico assegnato presso la sede di Siracusa, sia della posizione dell’esponente nonché degli ulteriori candidati interessati all’inquadramento nella famiglia professionale di funzionario informatico per la Regione Sicilia (nel previsto numero di tre) e con particolare riferimento alla sede di Siracusa, chiedendo infine; 5) di conoscere l’eventuale relativa graduatoria/elenco redatta/o dall’Amministrazione ”; b) con comunicazione del 13 agosto 2025 l’Istituto ha esitato l’istanza di accesso trasmettendo solo parzialmente la documentazione richiesta; c) pur avendo il ricorrente sollecitato l’integrazione della documentazione richiesta l’Amministrazione è rimasta inerte; d) l’accesso avente carattere difensivo prevale rispetto alle contrapposte ragioni di riservatezza, come ribadito dalla giurisprudenza, anche in fattispecie analoghe (cfr. Consiglio di Stato n. 3954/2020; Consiglio di Stato n. 7457/2025).
Con memoria 24 ottobre 2025 in data l’I.N.P.S. ha svolto le seguenti difese: a) i tre posti previsti per la Direzione regionale Sicilia sono stati assegnati ai dipendenti IE UF, ME Di UR e TO AN; b) l’Amministrazione ha fornito un primo riscontro all’istanza di accesso in data 13 agosto 2025, trasmettendo la relazione (con omissis in relazione alla posizione degli altri partecipanti) della Direzione di Sede sull’attività dei concorrenti e la determina (con omissis ) relativamente ai soggetti cui è stato assegnato il nuovo profilo professionale su tutto il territorio nazionale; c) con pec in data 2 ottobre 2025 ha, poi, ulteriormente riscontrato le richieste del ricorrente, trasmettendo la seguente documentazione: 1) la determina di cui sopra in versione integrale con tutti i nomi; 2) la relazione sull’attività dei concorrenti da parte della Direzione provinciale di Siracusa, concernente sia il ricorrente sia gli altri concorrenti (seppure omettendone i nomi); 3) le domande, i curricula e le sintetiche relazioni dei responsabili di struttura relativamente ai tre candidati risultati selezionati per il profilo professionale in Sicilia; 4) il provvedimento di inquadramento nel nuovo profilo del candidato selezionato per la sede di Siracusa (Di UR); d) l’istanza di accesso è stata, quindi, seppure successivamente alla notifica del ricorso giudiziale, integralmente evasa, garantendo l’accesso a tutti gli atti riferibili all’interesse diretto e concreto del ricorrente e omettendo esclusivamente dati personali di terzi non pertinenti, nel rispetto del principio di proporzionalità dell’ostensione; e) si chiede, pertanto, di dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con memoria in data 17 novembre 2025 il ricorrente ha contestato la cessazione della materia del contendere, rilevando che “ ad oggi residuano le domande dei candidati per la Regione Sicilia - sede di Siracusa (AR SS, EC RD e NI LE), e di tutte le valutazioni dei candidati (riferite sia all’Ing. IM IZ, sia al Sig. Di UR sia agli altri concorrenti per i posti vacanti in Sicilia, con particolare riferimento alla sede di Siracusa) ”.
Nell’odierna camera di consiglio il difensore del ricorrente, avvocato Pasqualina Mariagrazia Guardo, ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse (avendo la parte conseguito l’assegnazione alla famiglia professionale di cui si discute) ed ha insistito per la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione delle spese medesime in suo favore, in qualità di procuratore antistatario.
Avuto riguardo a quanto esposto, il Collegio deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente.
Le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario del ricorrente, gravano sull’Amministrazione intimata, la quale ha provveduto (sia pure parzialmente, secondo la prospettazione del ricorrente) all’ostensione dei documenti richiesti successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; 2) condanna la parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Pasqualina Mariagrazia Guardo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IE HE, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
ST CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST CO | IE HE |
IL SEGRETARIO