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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/10/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 406/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 25/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele D'Ignazi, presso il cui studio sito in Castelfranco di Sotto (PI), Piazza XX Settembre n. 11, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in proprio e quale mandatario e procuratore (ai sensi dell'art. 13 della L. P.IVA_2
n. 448/98) della in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Alessandro Funari e Massimiliano Minicucci, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.5.2022, il ricorrente ha chiesto “In via principale accogliere la presente opposizione per i motivi esposti nel presente ricorso e revocare e/o annullare l'Avviso di Addebito n. 387 2022 00000321 45 000, formato il 24 marzo
2022 e notificato alla il 29 marzo 2022, in quanto Parte_1
Pag. 1 di 5 infondato. In via subordinata annullare e/o revocare l'Avviso di Addebito n. 387 2022
00000321 45 000, formato il 24 marzo 2022 e notificato alla Parte_1
il 29 marzo 2022, per le parti in cui esso risulti infondato e/o incongruo e,
[...] conseguentemente, ridurre l'entità delle somme a titolo di contributi, sanzioni morosità ed interessi eventualmente dovuti dalla società ricorrente nella misura che verrà accertata nel presente giudizio. In ogni caso, con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
55/2014 e con condanna della convenuta alla refusione delle eventuali spese tecniche che l'istruttoria rendesse necessarie”.
2. Con memoria depositata in data 30.9.2022 si è costituito l' , in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, il quale ha chiesto di accertare “l'importo residuo dovuto all' dalla per le causali di cui all'avviso CP_1 Parte_1
d'addebito n. 387 2022 00000321 45 000”. Ha rappresentato come “Il verbale richiesto con l'ava, relativo al periodo 5/2010 – 12/2012, è stato oggetto di un ricorso giudiziario definito con la sentenza n.212/2021 emessa nel giudizio 843/2014. Il giudizio 843/2014 ha riguardato i seguenti verbali : verbale n. PI89000/2013-072-
01/02 del 22 febbraio 2013 verbale n. 000326795/DDL del 14 marzo 2013 - Prot. DPR
445/2000 - 6200.14/03/2013.0034569 verbale n. 000330893/DDL del 14 marzo CP_1
2013 - Prot. DPR 445/2000 - 6200.14/03/2013.0034751 verbale n. CP_1
000330891/DDL del 14 marzo 2013 - Prot. DPR 445/2000 - CP_1
6200.14/03/2013.0034627 relativi a diverse posizioni aziendali tutte riconducibili all' La sentenza è stata parzialmente favorevole al ricorrente. Il verbale n. Pt_1
000326795/DDL del 14 marzo 2013 relativo alla posizione con matricola 6205836808 aveva annullato le denunce contributive per il periodo 05/2010 – 12/2012 per 14 lavoratrici e disposto che i crediti nascenti dai modelli di regolarizzazione dovevano poi essere distribuiti, a cura dell' sulle seguenti matricole: 14064,26 euro sulla CP_1 posizione 6206246042 89381,03 euro sulla posizione 6206302210 oggetto del presente ricorso. Il verbale, infine, precisava che l' avrebbe dovuto procedere ad Pt_1 eliminare le denunce individuali relative alle denunce annullate e che questo annullamento era propedeutico al trasferimento dei contributi da parte dell' Dal CP_1
02/2022 il consulente dell'azienda ha cominciato a inviare i modelli vig di
Pag. 2 di 5 regolarizzazione. Ad oggi il consulente ha completato l'invio dei Vig solo per la matricola 6206246042. Dall'annullamento delle denunce individuali è nato un credito di 14064,26 euro che è stato trasferito sulla posizione aziendale e ha comportato uno sgravio parziale dell'ava 38720140000754659000 relativo al verbale ispettivo prot.
6200.14/03/2013.0034627 del 14/03/2013 non oggetto del presente ricorso. Per CP_1 quanto riguarda invece la posizione 6206302210, l'invio dei vig di annullamento non si
è ancora concluso. Poiché il verbale 6200.14/03/2013.0034751 del 14/03/2013 CP_1 era ancora in stato amministrativo, per tutelare il credito dell'Istituto il verbale è stato infasato con notifica dell'avviso di addebito il 29/03/2022. A seguito della notifica dell'ava, l'azienda con pec 6200.02/04/2022.0087337 ha chiesto in autotutela CP_1
l'annullamento dell'avviso stesso. Considerata la situazione, la sede con provvedimento del 05/04/2022 ha sospeso l'ava 38720220000032145 con la motivazione “credito non dovuto” e ha risposto alla richiesta di autotutela in questo modo: “ L'avviso di addebito in argomento è stato sospeso in attesa di concludere l'acquisizione delle regolarizzazioni che lo sta ancora inviando in esecuzione di quanto CP_3 indicato nel verbale oggetto dell'inadempienza di cui all'AVA. Ci si riserva di verificare il risultato finale dopo il provvedimento di sgravio u.o.
[...]
“ Malgrado l'apertura nei Controparte_4 confronti dell'azienda, questa il 7/04 ha inviato la pec 6200.07/04/2022.0091959 CP_1 con cui insisteva sulla richiesta di annullamento, pec a cui è stato risposto che:“Ad oggi non è possibile annullare l'AVA in argomento che rimane sospeso, questo ufficio, in contatto con lo studio è in attesa di definire le contabilizzazioni dei vig a CP_3 credito da trasferire alle diverse matricole interessate nel verbale. “ A conclusione dell'istruttoria si informa che, anche se l'invio dei modelli Vig non si è ancora concluso, l'ufficio, utilizzando i crediti generati dagli invii già fatti, ha effettuato 2 sgravi parziali dell'avviso di addebito 38720220000032145000 per un totale di
87779,71 euro compensati a fronte dei 89381,03 euro complessivi da detrarre . Si precisa comunque che, completato l'invio dei vig a credito ed effettuato lo sgravio, rimarrà sempre un debito residuo per l'azienda”.
3. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 25.9.025, la parte ricorrente ha evidenziato come, per effetto degli sgravi parziali eseguiti, il residuo da corrispondere
Pag. 3 di 5 all'ente previdenziale sarebbe pari ad euro 2.329,00. Più in particolare, secondo la tesi del ricorrente medesimo, sarebbe corretta la somma richiesta da controparte a titolo di contributi per € 91.268,00 ma risulterebbe erronea la somma indicata a titolo di contributi già denunciati e versati ammontanti ad € 89.111,00 anziché € 87.779,71.
Nelle proprie note, dal canto suo, l'Ente previdenziale ha rappresentato come l'importo totale addebitato sarebbe pari ad euro 91.268,00 (91.832,00-564,00) mentre il credito vantato dalla parte ricorrente sarebbe pari ad euro 87.779,71.
4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
4.1. Appare non contestato che con il verbale Prot. 6200. 14/03/2013.0034751 - n. CP_1
00330893/DDL del 14/03/2013 (così, doc. allegato sub 2 al fascicolo di parte ricorrente), l'ente previdenziale aveva quantificato, a fronte di un debito per le inadempienze accertate pari ad € 91.268,00, a cui aggiungere a titolo di somme aggiuntive, l'importo di euro 172,00, un credito di € 89.111,00 a titolo di contributi già denunciati e versati dalla parte ricorrente.
Di conseguenza, deve ritenersi ancora dovuto l'importo di euro 2.329,00, oltre accessori di legge.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse, previa compensazione per metà in considerazione degli sgravi disposti in corso di causa, sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/8/2022 e tenendo conto dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 52.00,01 sino a 260.000,00, ulteriormente ridotto del 50% in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
1) in accoglimento parziale del ricorso, ridetermina l'importo dovuto dal ricorrente, per effetto dell'AVA 00000321 45 000 impugnato, in euro 2.329,00, oltre C.F._1 interessi dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 3.057,50 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale
Pag. 4 di 5 per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 406/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 25/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele D'Ignazi, presso il cui studio sito in Castelfranco di Sotto (PI), Piazza XX Settembre n. 11, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in proprio e quale mandatario e procuratore (ai sensi dell'art. 13 della L. P.IVA_2
n. 448/98) della in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Alessandro Funari e Massimiliano Minicucci, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.5.2022, il ricorrente ha chiesto “In via principale accogliere la presente opposizione per i motivi esposti nel presente ricorso e revocare e/o annullare l'Avviso di Addebito n. 387 2022 00000321 45 000, formato il 24 marzo
2022 e notificato alla il 29 marzo 2022, in quanto Parte_1
Pag. 1 di 5 infondato. In via subordinata annullare e/o revocare l'Avviso di Addebito n. 387 2022
00000321 45 000, formato il 24 marzo 2022 e notificato alla Parte_1
il 29 marzo 2022, per le parti in cui esso risulti infondato e/o incongruo e,
[...] conseguentemente, ridurre l'entità delle somme a titolo di contributi, sanzioni morosità ed interessi eventualmente dovuti dalla società ricorrente nella misura che verrà accertata nel presente giudizio. In ogni caso, con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
55/2014 e con condanna della convenuta alla refusione delle eventuali spese tecniche che l'istruttoria rendesse necessarie”.
2. Con memoria depositata in data 30.9.2022 si è costituito l' , in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, il quale ha chiesto di accertare “l'importo residuo dovuto all' dalla per le causali di cui all'avviso CP_1 Parte_1
d'addebito n. 387 2022 00000321 45 000”. Ha rappresentato come “Il verbale richiesto con l'ava, relativo al periodo 5/2010 – 12/2012, è stato oggetto di un ricorso giudiziario definito con la sentenza n.212/2021 emessa nel giudizio 843/2014. Il giudizio 843/2014 ha riguardato i seguenti verbali : verbale n. PI89000/2013-072-
01/02 del 22 febbraio 2013 verbale n. 000326795/DDL del 14 marzo 2013 - Prot. DPR
445/2000 - 6200.14/03/2013.0034569 verbale n. 000330893/DDL del 14 marzo CP_1
2013 - Prot. DPR 445/2000 - 6200.14/03/2013.0034751 verbale n. CP_1
000330891/DDL del 14 marzo 2013 - Prot. DPR 445/2000 - CP_1
6200.14/03/2013.0034627 relativi a diverse posizioni aziendali tutte riconducibili all' La sentenza è stata parzialmente favorevole al ricorrente. Il verbale n. Pt_1
000326795/DDL del 14 marzo 2013 relativo alla posizione con matricola 6205836808 aveva annullato le denunce contributive per il periodo 05/2010 – 12/2012 per 14 lavoratrici e disposto che i crediti nascenti dai modelli di regolarizzazione dovevano poi essere distribuiti, a cura dell' sulle seguenti matricole: 14064,26 euro sulla CP_1 posizione 6206246042 89381,03 euro sulla posizione 6206302210 oggetto del presente ricorso. Il verbale, infine, precisava che l' avrebbe dovuto procedere ad Pt_1 eliminare le denunce individuali relative alle denunce annullate e che questo annullamento era propedeutico al trasferimento dei contributi da parte dell' Dal CP_1
02/2022 il consulente dell'azienda ha cominciato a inviare i modelli vig di
Pag. 2 di 5 regolarizzazione. Ad oggi il consulente ha completato l'invio dei Vig solo per la matricola 6206246042. Dall'annullamento delle denunce individuali è nato un credito di 14064,26 euro che è stato trasferito sulla posizione aziendale e ha comportato uno sgravio parziale dell'ava 38720140000754659000 relativo al verbale ispettivo prot.
6200.14/03/2013.0034627 del 14/03/2013 non oggetto del presente ricorso. Per CP_1 quanto riguarda invece la posizione 6206302210, l'invio dei vig di annullamento non si
è ancora concluso. Poiché il verbale 6200.14/03/2013.0034751 del 14/03/2013 CP_1 era ancora in stato amministrativo, per tutelare il credito dell'Istituto il verbale è stato infasato con notifica dell'avviso di addebito il 29/03/2022. A seguito della notifica dell'ava, l'azienda con pec 6200.02/04/2022.0087337 ha chiesto in autotutela CP_1
l'annullamento dell'avviso stesso. Considerata la situazione, la sede con provvedimento del 05/04/2022 ha sospeso l'ava 38720220000032145 con la motivazione “credito non dovuto” e ha risposto alla richiesta di autotutela in questo modo: “ L'avviso di addebito in argomento è stato sospeso in attesa di concludere l'acquisizione delle regolarizzazioni che lo sta ancora inviando in esecuzione di quanto CP_3 indicato nel verbale oggetto dell'inadempienza di cui all'AVA. Ci si riserva di verificare il risultato finale dopo il provvedimento di sgravio u.o.
[...]
“ Malgrado l'apertura nei Controparte_4 confronti dell'azienda, questa il 7/04 ha inviato la pec 6200.07/04/2022.0091959 CP_1 con cui insisteva sulla richiesta di annullamento, pec a cui è stato risposto che:“Ad oggi non è possibile annullare l'AVA in argomento che rimane sospeso, questo ufficio, in contatto con lo studio è in attesa di definire le contabilizzazioni dei vig a CP_3 credito da trasferire alle diverse matricole interessate nel verbale. “ A conclusione dell'istruttoria si informa che, anche se l'invio dei modelli Vig non si è ancora concluso, l'ufficio, utilizzando i crediti generati dagli invii già fatti, ha effettuato 2 sgravi parziali dell'avviso di addebito 38720220000032145000 per un totale di
87779,71 euro compensati a fronte dei 89381,03 euro complessivi da detrarre . Si precisa comunque che, completato l'invio dei vig a credito ed effettuato lo sgravio, rimarrà sempre un debito residuo per l'azienda”.
3. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 25.9.025, la parte ricorrente ha evidenziato come, per effetto degli sgravi parziali eseguiti, il residuo da corrispondere
Pag. 3 di 5 all'ente previdenziale sarebbe pari ad euro 2.329,00. Più in particolare, secondo la tesi del ricorrente medesimo, sarebbe corretta la somma richiesta da controparte a titolo di contributi per € 91.268,00 ma risulterebbe erronea la somma indicata a titolo di contributi già denunciati e versati ammontanti ad € 89.111,00 anziché € 87.779,71.
Nelle proprie note, dal canto suo, l'Ente previdenziale ha rappresentato come l'importo totale addebitato sarebbe pari ad euro 91.268,00 (91.832,00-564,00) mentre il credito vantato dalla parte ricorrente sarebbe pari ad euro 87.779,71.
4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
4.1. Appare non contestato che con il verbale Prot. 6200. 14/03/2013.0034751 - n. CP_1
00330893/DDL del 14/03/2013 (così, doc. allegato sub 2 al fascicolo di parte ricorrente), l'ente previdenziale aveva quantificato, a fronte di un debito per le inadempienze accertate pari ad € 91.268,00, a cui aggiungere a titolo di somme aggiuntive, l'importo di euro 172,00, un credito di € 89.111,00 a titolo di contributi già denunciati e versati dalla parte ricorrente.
Di conseguenza, deve ritenersi ancora dovuto l'importo di euro 2.329,00, oltre accessori di legge.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse, previa compensazione per metà in considerazione degli sgravi disposti in corso di causa, sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/8/2022 e tenendo conto dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 52.00,01 sino a 260.000,00, ulteriormente ridotto del 50% in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
1) in accoglimento parziale del ricorso, ridetermina l'importo dovuto dal ricorrente, per effetto dell'AVA 00000321 45 000 impugnato, in euro 2.329,00, oltre C.F._1 interessi dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 3.057,50 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale
Pag. 4 di 5 per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 5 di 5