CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3701 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. ER CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1433/2022 discussa all'udienza collegiale dell'11/11/2025
e vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Tartaglia)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 419 del 19/1/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da - Parte_1 ritenuto il difetto di legittimazione passiva del - si condannava il Controparte_2
a corrispondere al ricorrente la sola speciale elargizione di cui al combinato disposto Controparte_1 degli artt. 1, comma 1, della legge n. 302/1990 e 5, comma 1, della legge n. 206/2004, in ragione di €
2.000,00 per ogni punto percentuale, in relazione all'accertata invalidità permanente complessiva nella misura del 58%, oltre interessi dalla domanda del 16/10/2009 al saldo, ponendo 1/4 delle spese di lite a carico del resistente, oltre quelle dell'espletata CTU.
Il interponeva gravame, cui resisteva il . Pt_1 CP_1
Udita la discussione, la causa veniva decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante rimprovera al Tribunale capitolino di non aver considerato che l'esposizione a specifici fattori di rischio, nel corso della propria attività lavorativa, integrasse la sottoposizione a particolari condizioni ambientali ed operative di missione, comportando così il riconoscimento dello status di soggetto “equiparato” a vittime del dovere e, quindi, la condanna dell'appellato al pagamento delle provvidenze pur richieste nell'atto introduttivo del presente giudizio (e segnatamente, lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili di cui all'art. 5, comma 3, della legge n.
206/2004, l'assegno vitalizio di € 500,00 di cui all'art. 2 della legge n. 407/1998, nonché le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla legge n. 206/2004, diverse da quelle richiamate dall'art. 1079 del d.P.R. n. 90/2010, e ss.mm.ii.).
La doglianza si rivela fondata.
Al riguardo, si premette che la citata legge n. 266/2005, con l'art. 1, prevede ai commi 563 e 564, rispettivamente che, “per vittime del dovere, devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”, mentre “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In proposito, i giudici di legittimità hanno ritenuto che non ogni infermità dipendente da causa di servizio dia luogo al diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere (v., tra le altre, Cass. S.U. n.
15484/2017, Cass. S.U. n. 15485/2017, Cass. S.U., n. 759/2017, Cass. S.U. n. 23396/2016, Cass. lav., n.
13114/2015); nello specifico, si è chiarito che, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere, occorrendo, invece, che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico. La nozione di “particolari condizioni ambientali od operative”, che devono esistere per potersi giungere a questa figura particolarissima, è stata chiarita dal successivo d.P.R. n. 243/2006, nel senso che, per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
L'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie significa che queste devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate.
Parlando di circostanze straordinarie, si è, dunque, voluto contemplare ogni possibile accadimento che, tuttavia, abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (v., in particolare, Cass. S.U. n. 21969/2017).
Pertanto, ogni vicenda deve essere valutata singolarmente in relazione alle peculiarità del servizio ed alle caratteristiche delle mansioni espletate, in quanto esse, affinché presentino il quid pluris che le contraddistingue dal semplice servizio - cui consegue il riconoscimento della causa di servizio - devono presentare elementi di straordinarietà rispetto al generico servizio;
inoltre, l'àmbito del comma 564 va circoscritto alle “attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali” (v., soprattutto, Cass. lav. n. 22686/2018 e n. 24592/2018).
Del resto, se il comma 563 elenca una serie di fattispecie che sono geneticamente rischiose e per le quali il legislatore ha stabilito che, qualora il dipendente si infortuni o si ammali in tali occasioni, debba essere riconosciuto vittima del dovere, dal canto suo, la corretta perimetrazione dell'àmbito operativo del successivo art. 564, ai fini della “equiparazione” di cui sopra, richiede comunque un'adeguata valutazione del compito assegnato al medesimo dipendente e del relativo rischio insito in tale compito, rischio che, però, deve essere almeno pari alle fattispecie contemplate nel precedente capoverso, e, quindi, non può ritenersi ricompreso in una routinaria attività di servizio.
In quest'ordine di concetti, si evidenzia che, dalle risultanze processuali (documentali, orali e peritali) raccolte nel giudizio di primo grado, è emersa la sottoposizione del - ufficiale in servizio presso il Pt_1
Comando Logistico dell'Esercito Italiano Ufficio SIE, nel periodo novembre 1978/agosto 1986 - alle
“particolari condizioni ambientali od operative” di missione, risultando, quindi, sussistenti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, contemplati dall'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005 e degli artt. 1 e 6 del regolamento di attuazione apprestato dal d.P.R. n. 243/2006, costituite, in gran parte, dalla costante esposizione dello stesso ufficiale agli specifici fattori di rischio di cui agli artt. 603 e 1907 del d.lgs. n. 66/2010.
Sul versante documentale, nel verbale della CMO del 22/3/2010, si attesta che il , nella sua Pt_1 intensa carriera, “ha partecipato a missioni amministrative e operative a fuoco su tutto il territorio nazionale,
a sgombero e bonifica di poligoni di tiro, a sperimentazione di sistemi d'arma offensive convenzionali e di attrezzature elettroniche e optoelettroniche, radar, laser e TR”.
La documentazione in atti ha attestato, inoltre, che, negli ambienti in cui ha operato il , “erano Pt_1 presenti elevate quantità di sostanze inquinanti, chimiche, tossiche e anche radioattive, nanoparticelle di metalli pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e dalle sue interazioni, con detriti di vario genere;
nello specifico, l'area del Poligono di Monte Romano, presentava una seria contaminazione da torio, contenuto fra l'altro nel sistema di guida del missile anti-carro MILAN”. Le prove testimoniali esperite hanno consentito, altresì, di accertare che il ha prestato servizio, Pt_1 negli anni '80, presso la Scuola di Artiglieria di Bracciano con vari incarichi, presso il gruppo specialisti;
in tale qualità, si occupava di governo del personale e dell'addestramento degli artiglieri presso vari poligoni, fra cui Monte Romano, Pian di Spille, ed altri;
in particolare, presso il Poligono di Monte Romano, si svolgeva anche l'attività di sgombero, cioè di brillamento delle cariche inesplose e il partecipava alle attività di Pt_1 brillamento;
inoltre, durante le esercitazioni settimanali, l'odierno appellante era sul campo di tiro e nei siti in cui venivano stoccati munizionamenti nonché stava in piazzola assistendo personalmente gli artiglieri al tiro.
Dal canto suo, il CTU - per quel che qui maggiormente rileva - ha avuto modo di accertare: a) che il
“non è stato dotato né di maschera né di guanti né che sia stato mai informato dei pericoli ambientali”; Pt_1
b) che, negli ambienti in cui quest'ultimo ha operato, “erano presenti elevate quantità di sostanze inquinanti, chimiche, tossiche e anche radioattive, nanoparticelle di metalli pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e dalle sue interazioni, con detriti di vario genere, tra cui materiali contenenti asbesto e sostanze traccianti rilasciate in atmosfera”; c) che “il fisico del è stato sottoposto a reazioni avverse con indubbi Pt_1 riflessi sul suo sistema immunitario”, dovendosi prendere in considerazione, infine, “lo stress di natura emotivo-nervosa derivato dall'attività espletata, sempre particolarmente impegnativa, con conseguenti alterazioni significative dei ritmi circadiani, che ha senz'altro interferito negativamente sulle difese immunitarie del soggetto”; d) che “è possibile affermare in termini di certezza lo stretto rapporto causale o di concausa efficiente e determinante tra la grave patologia oncoematologica sofferta e il tipo di servizio espletato, avuto riguardo ad una corretta e approfondita analisi dei rischi ambientali cui il militare è stato sottoposto ed esposto, con particolare riferimento all'esposizione a fattori ambientali stressogeni, oltre che altamente inquinanti, con esposizione a un rischio non stimato e non conosciuto dal militare, posto in essere in maniera prolungata nel corso delle numerose attività di servizio”.
Alla luce della citata normativa di riferimento, deve considerarsi raggiunta, quindi, la prova dell'esposizione a fattori di maggiore rischio rispetto al servizio ordinario, nel caso concreto costituito dalla frequentazione di scenari operativi caratterizzati dall'esposizione elevata e massiccia alle sostanze nocive
(inquinanti, chimiche, tossiche, radioattive) - non rientranti nell'attività di routine - cui il militare è stato esposto durante le sue missioni addestrative sul territorio nazionale.
Del resto, il diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005 non è definito attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, sicché i benefici restano condizionati, in ogni caso, alle condizioni ambientali od operative
“particolari”, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori fatiche o rischi - nella specie, di esposizione - in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Per quanto fin qui esposto, l'appello merita accoglimento e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza - che, per il resto, rimane ferma - vanno emesse le statuizioni di cui al dispositivo, connesse al riconoscimento dello status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, e, pertanto, non limitate alla sola liquidazione della speciale elargizione di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge n.
302/1990 e 5, comma 1, della legge n. 206/2004 (così come riconosciuta nella suddetta pronuncia).
Le spese di entrambi i gradi - da distrarre - seguono l'integrale soccombenza del e vengono CP_1 determinate in considerazione dei parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, nonché in base al valore della causa e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, dichiara, in capo a , lo status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, ex art. 1, comma 564, della legge Parte_1
n. 266/2005, e, per l'effetto, condanna il al pagamento dello speciale assegno vitalizio Controparte_1 non reversibile di € 1.033,00 mensili di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004, dell'assegno vitalizio di € 500,00 di cui all'art. 2 della legge n. 407/1998, nonché delle provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dagli artt.
2-9 della legge n. 206/2004, il tutto con perequazioni, decorrenze ed accessori di legge;
b - condanna il appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si CP_1 liquidano per compensi, quanto al primo grado, in € 6.000,00 e, quanto al secondo, in € 7.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 11/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(ER ES)