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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 28/11/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. n 123/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 123 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SS BI giusta procura in atti
- Attrice -
CONTRO
Controparte_1
Convenuto contumace
OGGETTO: AP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.1.2024 conveniva in giudizio Parte_1
avanti al Tribunale di Roma al fine di sentir accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto da parte
della Sig.ra per intervenuta usucapione, della piena proprietà della quota Parte_1
1 indivisa pari ad un mezzo di comproprietà della Sig.ra dei seguenti Controparte_1
immobili nel comune di Fara in Sabina (RI): terreno censito al N.C.T. al foglio 1, particelle 7 e 95;
magazzino censito al N.C.E.U. al foglio 1, particella 96, subalterno 2; appartamenti censiti al
N.C.E.U. al foglio 1, particella 96, subalterni 3, 4 e 5; bene comune non censibile (centrale termica)
al foglio 1, particella 96, subalterno 1. Con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di
provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con relativa voltura catastale.
Riferiva l'attrice di essere comproprietaria con la della quota Controparte_2
indivisa pari ad un mezzo dei beni immobili siti nel comune di Fara in Sabina e censiti al
N.C.T. al foglio 1, particelle 7 e 95 nonché al N.C.E.U. al foglio 1, particella 96, subalterni 1,
2, 3, 4 e 5 che aveva acquistato con atto notaio del 3.7.2003 rep. 44824 e che Per_1
successivamente all'acquisto, con l'aiuto del proprio genitore, aveva edificato un fabbricato residenziale, a sua esclusiva cura e spese, nell'arco dell'estate dello stesso anno
2003, consistente in tre appartamenti, un locale magazzino ed un locale adibito a centrale termica. Riferiva, altresì, di avere sempre esercitato, sull'intero terreno e sul fabbricato da essa realizzato nel 2003, il possesso esclusivo, pubblico e pacifico, adibendo uno degli appartamenti a propria abitazione, un altro ad abitazione della sorella, il terzo a locazione a terzi, il magazzino a ricovero attrezzi edili dell'impresa paterna ed il terreno ad allevamento di animali. Riferiva, infine, che la comproprietaria, sin dall'epoca dell'acquisto del terreno nel 2003, si era sempre disinteressata del compendio immobiliare di cui trattasi, non avendo mai svolto alcun genere di lavoro e non vi aveva mai abitato.
Nonostante la ritualità della notifica, la convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Venivano ammessi i mezzi di prova articolati –
interrogatorio formale della convenuta contumace nonché prova per testi sui capitoli articolati in citazione - e la causa veniva rinviata alla udienza del 28.2.2025 per l'espletamento.
Veniva notificata a mezzo posta alla convenuta contumace l'ordinanza ai fini dell'interpello deferito. Stante la mancata comparizione alla udienza veniva dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale. Venivano escussi i testimoni ammessi i quali
2 confermavano le circostanze di fatto dedotte in citazione in merito al possesso esclusivo della attrice sui beni oggetto di domanda.
Alla udienza del 28.02.2025 venivano concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e la causa veniva rinviata alla udienza del 28.11.2025 per la decisione, udienza che veniva svolta in modalità cartolare. Alla udienza il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
Per giurisprudenza occorre, che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib. Avezzano 03.09.2019 n. 425). Un indizio siffatto può rinvenirsi nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue
3 potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Corte di Appello di
Napoli 04.06.2018 n. 2663). Il disinteresse “formale”, in altri termini, costituisce chiaro indizio di disinteresse “sostanziale” e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo alla attrice. Si rileva altresì come la mancata partecipazione al giudizio e la mancata risposta all'interrogatorio formale deferitole determina un ulteriore prova del suo disinteresse al bene . "... Nel
giudizio di usucapione, la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del convenuto, pur non equivalendo a confessione, può costituire elemento di prova dei fatti dedotti, valutabile dal giudice unitamente agli altri elementi probatori, ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile” ( cfr. sent. n. 56/22 Trib. Verbania )
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019). Ai fini dell'usucapione, la prova testimoniale può
costituire strumento, anche unico, per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine, purché le dichiarazioni siano rese da soggetti estranei alla controversia e siano sufficientemente complete e precise nell'indicare il termine iniziale del possesso utile ad usucapire. ..." (cfr. Sentenza N. 56/2022)
La documentazione allegata all'atto di citazione e le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno dimostrato che ha posseduto in modo continuato da Parte_1
oltre venti anni, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, il bene in questione.
La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara in suo favore Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. del diritto di proprietà della quota indivisa pari ad un mezzo di comproprietà della Sig.ra
[...]
dei seguenti immobili nel Comune di Fara in Sabina (RI): terreno Controparte_1
censito al N.C.T. al foglio 1, particelle 7 ( bosco ceduo, cl. 01, sup. are 26 ca 30, reddito
4 dom. 2,72 agr. 0,81 ) e particella 95 ( uliveto , cl. 3 , sup. are 64 ca 57 redd. Dom. 17,45 agr.
10,47) ; magazzino censito al N.C.E.U. al foglio 1, particella 96, subalterno 2 cat. C/2 cl. 2
cons. 204 mq - rendita euro 316,07 ; appartamenti censiti al N.C.E.U. al foglio 1, particella
96, subalterni 3 ( cat. A/3 cl. 4 , vani 5, rendita euro 374,43 ) , subalterno 4 ( cat. A/3 cl. 4 ,
vani 6,5 , rendita euro 486,76) e subalterno 5 ( cat. A/3 cl. 4, vani 4 rendita euro 299,55) ;
bene comune non censibile (centrale termica) al foglio 1, particella 96, subalterno 1.
- Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 28.11.2026
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 123 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SS BI giusta procura in atti
- Attrice -
CONTRO
Controparte_1
Convenuto contumace
OGGETTO: AP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.1.2024 conveniva in giudizio Parte_1
avanti al Tribunale di Roma al fine di sentir accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto da parte
della Sig.ra per intervenuta usucapione, della piena proprietà della quota Parte_1
1 indivisa pari ad un mezzo di comproprietà della Sig.ra dei seguenti Controparte_1
immobili nel comune di Fara in Sabina (RI): terreno censito al N.C.T. al foglio 1, particelle 7 e 95;
magazzino censito al N.C.E.U. al foglio 1, particella 96, subalterno 2; appartamenti censiti al
N.C.E.U. al foglio 1, particella 96, subalterni 3, 4 e 5; bene comune non censibile (centrale termica)
al foglio 1, particella 96, subalterno 1. Con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di
provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con relativa voltura catastale.
Riferiva l'attrice di essere comproprietaria con la della quota Controparte_2
indivisa pari ad un mezzo dei beni immobili siti nel comune di Fara in Sabina e censiti al
N.C.T. al foglio 1, particelle 7 e 95 nonché al N.C.E.U. al foglio 1, particella 96, subalterni 1,
2, 3, 4 e 5 che aveva acquistato con atto notaio del 3.7.2003 rep. 44824 e che Per_1
successivamente all'acquisto, con l'aiuto del proprio genitore, aveva edificato un fabbricato residenziale, a sua esclusiva cura e spese, nell'arco dell'estate dello stesso anno
2003, consistente in tre appartamenti, un locale magazzino ed un locale adibito a centrale termica. Riferiva, altresì, di avere sempre esercitato, sull'intero terreno e sul fabbricato da essa realizzato nel 2003, il possesso esclusivo, pubblico e pacifico, adibendo uno degli appartamenti a propria abitazione, un altro ad abitazione della sorella, il terzo a locazione a terzi, il magazzino a ricovero attrezzi edili dell'impresa paterna ed il terreno ad allevamento di animali. Riferiva, infine, che la comproprietaria, sin dall'epoca dell'acquisto del terreno nel 2003, si era sempre disinteressata del compendio immobiliare di cui trattasi, non avendo mai svolto alcun genere di lavoro e non vi aveva mai abitato.
Nonostante la ritualità della notifica, la convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Venivano ammessi i mezzi di prova articolati –
interrogatorio formale della convenuta contumace nonché prova per testi sui capitoli articolati in citazione - e la causa veniva rinviata alla udienza del 28.2.2025 per l'espletamento.
Veniva notificata a mezzo posta alla convenuta contumace l'ordinanza ai fini dell'interpello deferito. Stante la mancata comparizione alla udienza veniva dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale. Venivano escussi i testimoni ammessi i quali
2 confermavano le circostanze di fatto dedotte in citazione in merito al possesso esclusivo della attrice sui beni oggetto di domanda.
Alla udienza del 28.02.2025 venivano concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e la causa veniva rinviata alla udienza del 28.11.2025 per la decisione, udienza che veniva svolta in modalità cartolare. Alla udienza il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
Per giurisprudenza occorre, che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib. Avezzano 03.09.2019 n. 425). Un indizio siffatto può rinvenirsi nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue
3 potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Corte di Appello di
Napoli 04.06.2018 n. 2663). Il disinteresse “formale”, in altri termini, costituisce chiaro indizio di disinteresse “sostanziale” e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo alla attrice. Si rileva altresì come la mancata partecipazione al giudizio e la mancata risposta all'interrogatorio formale deferitole determina un ulteriore prova del suo disinteresse al bene . "... Nel
giudizio di usucapione, la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del convenuto, pur non equivalendo a confessione, può costituire elemento di prova dei fatti dedotti, valutabile dal giudice unitamente agli altri elementi probatori, ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile” ( cfr. sent. n. 56/22 Trib. Verbania )
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019). Ai fini dell'usucapione, la prova testimoniale può
costituire strumento, anche unico, per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine, purché le dichiarazioni siano rese da soggetti estranei alla controversia e siano sufficientemente complete e precise nell'indicare il termine iniziale del possesso utile ad usucapire. ..." (cfr. Sentenza N. 56/2022)
La documentazione allegata all'atto di citazione e le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno dimostrato che ha posseduto in modo continuato da Parte_1
oltre venti anni, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, il bene in questione.
La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara in suo favore Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. del diritto di proprietà della quota indivisa pari ad un mezzo di comproprietà della Sig.ra
[...]
dei seguenti immobili nel Comune di Fara in Sabina (RI): terreno Controparte_1
censito al N.C.T. al foglio 1, particelle 7 ( bosco ceduo, cl. 01, sup. are 26 ca 30, reddito
4 dom. 2,72 agr. 0,81 ) e particella 95 ( uliveto , cl. 3 , sup. are 64 ca 57 redd. Dom. 17,45 agr.
10,47) ; magazzino censito al N.C.E.U. al foglio 1, particella 96, subalterno 2 cat. C/2 cl. 2
cons. 204 mq - rendita euro 316,07 ; appartamenti censiti al N.C.E.U. al foglio 1, particella
96, subalterni 3 ( cat. A/3 cl. 4 , vani 5, rendita euro 374,43 ) , subalterno 4 ( cat. A/3 cl. 4 ,
vani 6,5 , rendita euro 486,76) e subalterno 5 ( cat. A/3 cl. 4, vani 4 rendita euro 299,55) ;
bene comune non censibile (centrale termica) al foglio 1, particella 96, subalterno 1.
- Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 28.11.2026
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
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