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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/09/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 921/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 921/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 15.07.2025, vertente
RA
, elettivamente domiciliata in Barletta, Via F. D'Aragona n. 36, presso e Parte_1 nello studio dell'avv. Rocco Mancini del foro di Trani, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E elettivamente domiciliato in Chieti C.so Marrucino n. 36, presso e nello CP_1 studio dell'avv. Fabiana Desiderio del foro di Chieti, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1008/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 02.08.2024 – Scioglimento comunione.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1008/2024 emessa dal Tribunale
Ordinario di Pescara, Giudice: dott.ssa Rossana Villani, nell'ambito del giudizio N.R.G.
4561/2019 depositata in cancelleria in data 01/08/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente accogliere la domanda dell'appellante dinanzi al Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, disponendo che l'immobile sia assegnato alla sig.ra . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Chiede alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, di Voler confermare integralmente la sentenza appellata.
Vinte le spese di secondo grado da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 4561/2019 –promosso dall'odierno appellato contro onde ottenere il riconoscimento di un indennizzo Parte_1 per l'utilizzo, da parte della convenuta, dell'immobile in comunione ed onde ottenere lo scioglimento della comunione- il Tribunale di Pescara, dato atto che con precedente sentenza aveva rigettato la domanda di riconoscimento dell'indennizzo, così statuiva in ordine allo scioglimento della comunione: “dispone lo scioglimento della comunione tra le due parti del presente giudizio, assegnando al Nocella: Autoveicolo VOLKSWAGEN
FOX, Targa EG031MD, Ciclomotore SUZUKY BURGMAN, Targa DP39543, nonché
l'intera unità immobiliare sita nel comune di Montesilvano, alla via Goffredo Mameli
n. 12, NCEU Foglio 6, particella 922, sub. 3, acquistata in virtù di atto di compravendita del 16.09.2014, a rogito del notaio;
previo versamento del Persona_1 conguaglio di euro 125.500,00 in favore della convenuta;
Assegna alla convenuta:
Autoveicolo AUDI A3, Targa CP371HE, con diritto al pagamento del conguaglio di euro 125.500,00. Spese di trasferimento e volturazione a carico delle parti in solido.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.”
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la sig.ra hiedendo l'accoglimento delle Pt_1 conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Vizio di motivazione;
2) Errata o falsa applicazione dell'art. 2825 primo e terzo comma – Errata o falsa applicazione dell'art. 1113 c.c.; 3) Violazione di legge in tema di spese processuali ed erronea motivazione.
Ha inoltre invocato la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.
3. L'appellato si è costituito nel presente grado di giudizio ed ha contestato il gravame, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza.
4. Con istanza del giorno 24.10.2024 l'appellante ha formulato istanza di remissione in termini, segnalando di avere erroneamente proceduto ad iscrivere la causa a ruolo presso il Tribunale di L'Aquila anziché presso la Corte di Appello di L'Aquila.
All'esito della prima udienza del giorno 4.03.2025 (sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte) il Collegio, dopo aver rigettato la richiesta di parte appellante diretta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 15.07.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 15.07.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio del giorno 15.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio di dover, previo rigetto dell'istanza di rimessione in termini avanzata dall'appellante, dichiarare l'improcedibilità del gravame.
5.1. Dall'esame degli atti emerge che, a fronte della notifica dell'atto di appello alla controparte effettuata in data 30.09.2024, l'appellante ha provveduto a costituirsi in giudizio in data 18.10.2024, oltre il termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
5.2. Con istanza del giorno 24.10.2024 il procuratore dell'appellante ha rappresentato e dimostrato di aver effettuato tempestivamente il deposito telematico dell'atto di gravame in data 10.10.2024, ma presso il Tribunale di L'Aquila non presso la Corte di Appello.
Spiega che l'erroneo deposito è stato determinato dall'erronea digitazione al momento dell'iscrizione a ruolo dell'autorità a cui indirizzare l'atto.
Rappresenta che, avendo provveduto all'erroneo deposito tempestivamente, sussisterebbero i presupposti per la rimessione in termini. 5.3. Rileva il Collegio che ai sensi del secondo comma dell'art. 153 c.p.c. “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 294, secondo
e terzo comma”.
Nella specie l'erronea iscrizione a ruolo presso un'autorità giudiziaria diversa non può certamente ascriversi a causa non imputabile o ad errore scusabile, dovendosi oltretutto rilevare che, ove l'appellante avesse effettuato diligentemente le dovute verifiche all'esito dell'iscrizione, ben avrebbe potuto avvedersi dell'errore e rimediare attraverso una tempestiva nuova iscrizione dell'atto di gravame presso la Corte di Appello.
5.4. Va del resto rilevato che la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che “In materia di giudizio di impugnazione, l'appello erroneamente proposto ad un giudice diverso tra quello legittimato a riceverlo esula dalla nozione di competenza dettata dal codice di procedura civile per il giudizio di primo grado, pertanto l'ipotesi non è riconducibile dall'art.
50 c.p.c. e alla regola della “traslatio giudicii”, ponendosi, l'erronea individuazione del giudice dell'impugnazione, non come questione attinente ai poteri cognitivi dell'organo giudicante adito, bensì alla mera valutazione delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del grava che, pertanto, va dichiarato precluso se prospettato ad un giudice diverso da quello individuato per legge” (Cass. 5092/2018).
5.5 A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, con applicazione dei parametri minimi (in considerazione delle ragioni della decisione) previsti dallo scaglione di riferimento relativo al valore della causa (che non è indeterminabile, come invece sostenuto dall'appellante, ma è pari la valore della massa attiva da dividersi, quindi pari ad
€ 255.400,00), con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione-istruzione.
5.6 Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato (da rapportarsi all'effettivo valore della causa quale sopra determinato al paragrafo 5.5.) dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA improcedibile l'appello; 2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore del procuratore dell'appellato –avv.
Fabiana Desiderio, dichiaratasi antistataria- delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.997,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto (sulla scorta dell'effettivo valore della causa quale individuato in sede di liquidazione delle spese di lite) per l'impugnazione proposta;
4) MANDA alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 5.09.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 921/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 15.07.2025, vertente
RA
, elettivamente domiciliata in Barletta, Via F. D'Aragona n. 36, presso e Parte_1 nello studio dell'avv. Rocco Mancini del foro di Trani, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E elettivamente domiciliato in Chieti C.so Marrucino n. 36, presso e nello CP_1 studio dell'avv. Fabiana Desiderio del foro di Chieti, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1008/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 02.08.2024 – Scioglimento comunione.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1008/2024 emessa dal Tribunale
Ordinario di Pescara, Giudice: dott.ssa Rossana Villani, nell'ambito del giudizio N.R.G.
4561/2019 depositata in cancelleria in data 01/08/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente accogliere la domanda dell'appellante dinanzi al Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, disponendo che l'immobile sia assegnato alla sig.ra . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Chiede alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, di Voler confermare integralmente la sentenza appellata.
Vinte le spese di secondo grado da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 4561/2019 –promosso dall'odierno appellato contro onde ottenere il riconoscimento di un indennizzo Parte_1 per l'utilizzo, da parte della convenuta, dell'immobile in comunione ed onde ottenere lo scioglimento della comunione- il Tribunale di Pescara, dato atto che con precedente sentenza aveva rigettato la domanda di riconoscimento dell'indennizzo, così statuiva in ordine allo scioglimento della comunione: “dispone lo scioglimento della comunione tra le due parti del presente giudizio, assegnando al Nocella: Autoveicolo VOLKSWAGEN
FOX, Targa EG031MD, Ciclomotore SUZUKY BURGMAN, Targa DP39543, nonché
l'intera unità immobiliare sita nel comune di Montesilvano, alla via Goffredo Mameli
n. 12, NCEU Foglio 6, particella 922, sub. 3, acquistata in virtù di atto di compravendita del 16.09.2014, a rogito del notaio;
previo versamento del Persona_1 conguaglio di euro 125.500,00 in favore della convenuta;
Assegna alla convenuta:
Autoveicolo AUDI A3, Targa CP371HE, con diritto al pagamento del conguaglio di euro 125.500,00. Spese di trasferimento e volturazione a carico delle parti in solido.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.”
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la sig.ra hiedendo l'accoglimento delle Pt_1 conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Vizio di motivazione;
2) Errata o falsa applicazione dell'art. 2825 primo e terzo comma – Errata o falsa applicazione dell'art. 1113 c.c.; 3) Violazione di legge in tema di spese processuali ed erronea motivazione.
Ha inoltre invocato la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.
3. L'appellato si è costituito nel presente grado di giudizio ed ha contestato il gravame, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza.
4. Con istanza del giorno 24.10.2024 l'appellante ha formulato istanza di remissione in termini, segnalando di avere erroneamente proceduto ad iscrivere la causa a ruolo presso il Tribunale di L'Aquila anziché presso la Corte di Appello di L'Aquila.
All'esito della prima udienza del giorno 4.03.2025 (sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte) il Collegio, dopo aver rigettato la richiesta di parte appellante diretta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 15.07.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 15.07.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio del giorno 15.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio di dover, previo rigetto dell'istanza di rimessione in termini avanzata dall'appellante, dichiarare l'improcedibilità del gravame.
5.1. Dall'esame degli atti emerge che, a fronte della notifica dell'atto di appello alla controparte effettuata in data 30.09.2024, l'appellante ha provveduto a costituirsi in giudizio in data 18.10.2024, oltre il termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
5.2. Con istanza del giorno 24.10.2024 il procuratore dell'appellante ha rappresentato e dimostrato di aver effettuato tempestivamente il deposito telematico dell'atto di gravame in data 10.10.2024, ma presso il Tribunale di L'Aquila non presso la Corte di Appello.
Spiega che l'erroneo deposito è stato determinato dall'erronea digitazione al momento dell'iscrizione a ruolo dell'autorità a cui indirizzare l'atto.
Rappresenta che, avendo provveduto all'erroneo deposito tempestivamente, sussisterebbero i presupposti per la rimessione in termini. 5.3. Rileva il Collegio che ai sensi del secondo comma dell'art. 153 c.p.c. “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 294, secondo
e terzo comma”.
Nella specie l'erronea iscrizione a ruolo presso un'autorità giudiziaria diversa non può certamente ascriversi a causa non imputabile o ad errore scusabile, dovendosi oltretutto rilevare che, ove l'appellante avesse effettuato diligentemente le dovute verifiche all'esito dell'iscrizione, ben avrebbe potuto avvedersi dell'errore e rimediare attraverso una tempestiva nuova iscrizione dell'atto di gravame presso la Corte di Appello.
5.4. Va del resto rilevato che la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che “In materia di giudizio di impugnazione, l'appello erroneamente proposto ad un giudice diverso tra quello legittimato a riceverlo esula dalla nozione di competenza dettata dal codice di procedura civile per il giudizio di primo grado, pertanto l'ipotesi non è riconducibile dall'art.
50 c.p.c. e alla regola della “traslatio giudicii”, ponendosi, l'erronea individuazione del giudice dell'impugnazione, non come questione attinente ai poteri cognitivi dell'organo giudicante adito, bensì alla mera valutazione delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del grava che, pertanto, va dichiarato precluso se prospettato ad un giudice diverso da quello individuato per legge” (Cass. 5092/2018).
5.5 A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, con applicazione dei parametri minimi (in considerazione delle ragioni della decisione) previsti dallo scaglione di riferimento relativo al valore della causa (che non è indeterminabile, come invece sostenuto dall'appellante, ma è pari la valore della massa attiva da dividersi, quindi pari ad
€ 255.400,00), con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione-istruzione.
5.6 Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato (da rapportarsi all'effettivo valore della causa quale sopra determinato al paragrafo 5.5.) dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA improcedibile l'appello; 2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore del procuratore dell'appellato –avv.
Fabiana Desiderio, dichiaratasi antistataria- delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.997,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto (sulla scorta dell'effettivo valore della causa quale individuato in sede di liquidazione delle spese di lite) per l'impugnazione proposta;
4) MANDA alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 5.09.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi