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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CRESPI ORNELLA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3742/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008349379000 IRPEF-ALTRO 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170015129136000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6358/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Con ricorso depositato in data 16.07.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione ad intimazione di pagamento n. 10020259008349379000, notificata a mezzo pec in data 23.05.2025, unitamente alla prodromica cartella n. 10020170015129136000, avente ad oggetto l' Irpef anno 2010, per un importo di euro 2.554,03.
ED :
- la decadenza triennale in ragione della presunta notifica della sottostante cartella di pagamento per presunti controlli automatizzati fuori termine, ossia, oltre il termine del 31 dicembre successivo a quello di presentazione.
- la mancata o errata notifica della cartella di pagamento.
- la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
- la prescrizione decennale del credito.
- la infondatezza della pretesa.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva Agenzia delle Entrate che concludeva per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 13.08.2025 la Corte rigettava la istanza di sospensione.
Alla udienza del 18.11.2025 la causa veniva riservata per la decisione, con emissione del dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto va richiamato il principio secondo cui in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
E tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (v. SS.UU. 5791/2008, SS.UU. n.10012/21 ).
E' principio di diritto che ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 35822 del 2023).
Inoltre, “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma 'semplificata' di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
(v. da ultima Cass. n. 18163/25).
Orbene nel caso dell'art. 8, legge 890 del 1982 (e, come nel caso di specie, dell'art 140 cpc.) non si realizza alcuna consegna dell'atto trasmesso, ma solo il suo deposito dell'atto presso l'ufficio postale o comunale.
Ed è per tale, essenziale ragione, che il sistema, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Adottando una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce delle pronunce del Giudice delle Leggi, la Suprema Corte ha comparata la procedura notificatoria in questione con quella, pur sempre basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), disciplinata all'art. 140 c.p.c. tra le modalità delle notifiche curate direttamente dall'ufficiale giudiziario;
- al termine del percorso di analisi e argomentativo, si è ritenuto (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 10012 del
15/04/2021) che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (v SS.UU. n.10012/21).
Nel caso di specie dagli atti si evince la sussistenza di 2 raccomandate, delle quali una consegnata ( in data 18.2.2015) ed altra (in data 9.2.2015) non consegnata e depositata presso la Casa Comunale, ma priva di allegazione della CAD.
Peraltro la prima che ha avuto esito positivo manca di riferimento di collegamento a qualsivoglia atto.
Pertanto non essendovi prova del perfezionamento delle notifiche degli atti presupposti come sopra indicati il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 600,00 con attribuzione al dott. Difensore_1
Salerno 18.12.2025
Il Presidente G.M.
Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CRESPI ORNELLA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3742/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008349379000 IRPEF-ALTRO 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170015129136000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6358/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Con ricorso depositato in data 16.07.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione ad intimazione di pagamento n. 10020259008349379000, notificata a mezzo pec in data 23.05.2025, unitamente alla prodromica cartella n. 10020170015129136000, avente ad oggetto l' Irpef anno 2010, per un importo di euro 2.554,03.
ED :
- la decadenza triennale in ragione della presunta notifica della sottostante cartella di pagamento per presunti controlli automatizzati fuori termine, ossia, oltre il termine del 31 dicembre successivo a quello di presentazione.
- la mancata o errata notifica della cartella di pagamento.
- la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
- la prescrizione decennale del credito.
- la infondatezza della pretesa.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva Agenzia delle Entrate che concludeva per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 13.08.2025 la Corte rigettava la istanza di sospensione.
Alla udienza del 18.11.2025 la causa veniva riservata per la decisione, con emissione del dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto va richiamato il principio secondo cui in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
E tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (v. SS.UU. 5791/2008, SS.UU. n.10012/21 ).
E' principio di diritto che ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 35822 del 2023).
Inoltre, “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma 'semplificata' di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
(v. da ultima Cass. n. 18163/25).
Orbene nel caso dell'art. 8, legge 890 del 1982 (e, come nel caso di specie, dell'art 140 cpc.) non si realizza alcuna consegna dell'atto trasmesso, ma solo il suo deposito dell'atto presso l'ufficio postale o comunale.
Ed è per tale, essenziale ragione, che il sistema, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Adottando una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce delle pronunce del Giudice delle Leggi, la Suprema Corte ha comparata la procedura notificatoria in questione con quella, pur sempre basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), disciplinata all'art. 140 c.p.c. tra le modalità delle notifiche curate direttamente dall'ufficiale giudiziario;
- al termine del percorso di analisi e argomentativo, si è ritenuto (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 10012 del
15/04/2021) che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (v SS.UU. n.10012/21).
Nel caso di specie dagli atti si evince la sussistenza di 2 raccomandate, delle quali una consegnata ( in data 18.2.2015) ed altra (in data 9.2.2015) non consegnata e depositata presso la Casa Comunale, ma priva di allegazione della CAD.
Peraltro la prima che ha avuto esito positivo manca di riferimento di collegamento a qualsivoglia atto.
Pertanto non essendovi prova del perfezionamento delle notifiche degli atti presupposti come sopra indicati il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 600,00 con attribuzione al dott. Difensore_1
Salerno 18.12.2025
Il Presidente G.M.
Dott.ssa Ornella Crespi