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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 236/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n.236 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'18.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvo (RC) il 14.04.1978) rappresentata e difesa dall'avv. Filippo
Francesco Romeo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Condofuri
Marina (RC), alla via Aristotele 5, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Melito di Porto Salvo (RC) il 19.11.1973), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Margherita D'Aguì, giusta procura in atti, presso il cui studio in Bova Marina (RC), alla Via Mesofugna s.n.c., ha eletto domicilio;
pagina 1 di 5 -ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato telematicamente il 27.01.2024 nell'ambito del procedimento giudiziale, inizialmente promosso da Pt_1
nei confronti di , di separazione personale in
[...] Controparte_1
relazione al matrimonio concordatario contratto in Condofuri (RC) il
29.08.1996, nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che all'udienza del 22.10.2024 le parti hanno chiesto un rinvio “per tentare di addivenire ad un accordo tra le parti, chiedendo la trattazione scritta della causa” e, pertanto, la causa è stata rinviata fissando all'uopo l'udienza del 18.03.2025 e sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 13.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte;
-preso atto che le parti, con le note scritte depositate in data 12.03.2025, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo depositato in atti;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Condofuri (RC) il 29.08.1996; b) dal matrimonio sono nati tre figli: (23.01.1998), (21.03.2001) e Per_1 Persona_2
pagina 2 di 5 (05.02.2003), tutti maggiorenni di cui solo non Per_3 Per_1
economicamente autosufficiente;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
28.06.2024;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione personale consensuale depositata in data
12.03.2025 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti
[...]
pagina 3 di 5 di matrimonio del Comune di Condofuri (RC), atto n. 1, Parte II, Serie A, anno 1996, alle seguenti condizioni:
“1.Le parti sono autonome ed economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano a ogni pretesa reciproca e alla previsione di qualsiasi assegno di mantenimento del coniuge;
2.per quanto concerne i figli, tutti maggiorenni, si rappresenta che
e sono autosufficienti, mentre che, essendo Per_2 Per_3 Per_1
invalida al 80%, Continua a vivere con la madre, e il padre a titolo di concorso nel mantenimento della stessa verserà la somma mensile di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere da parte del SI. direttamente alla Controparte_1
figlia ogni mese;
Per_1
3.considerato lo stato di non totale autosufficienza della figlia , Per_1
la madre, con la quale convive, favorirà gli incontri tra la figlia e il padre;
4.la casa coniugale rimarrà assegnata alla SI.ra ; Parte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Condofuri (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22.05.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n.236 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'18.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvo (RC) il 14.04.1978) rappresentata e difesa dall'avv. Filippo
Francesco Romeo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Condofuri
Marina (RC), alla via Aristotele 5, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Melito di Porto Salvo (RC) il 19.11.1973), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Margherita D'Aguì, giusta procura in atti, presso il cui studio in Bova Marina (RC), alla Via Mesofugna s.n.c., ha eletto domicilio;
pagina 1 di 5 -ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato telematicamente il 27.01.2024 nell'ambito del procedimento giudiziale, inizialmente promosso da Pt_1
nei confronti di , di separazione personale in
[...] Controparte_1
relazione al matrimonio concordatario contratto in Condofuri (RC) il
29.08.1996, nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che all'udienza del 22.10.2024 le parti hanno chiesto un rinvio “per tentare di addivenire ad un accordo tra le parti, chiedendo la trattazione scritta della causa” e, pertanto, la causa è stata rinviata fissando all'uopo l'udienza del 18.03.2025 e sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 13.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte;
-preso atto che le parti, con le note scritte depositate in data 12.03.2025, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo depositato in atti;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Condofuri (RC) il 29.08.1996; b) dal matrimonio sono nati tre figli: (23.01.1998), (21.03.2001) e Per_1 Persona_2
pagina 2 di 5 (05.02.2003), tutti maggiorenni di cui solo non Per_3 Per_1
economicamente autosufficiente;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
28.06.2024;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione personale consensuale depositata in data
12.03.2025 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti
[...]
pagina 3 di 5 di matrimonio del Comune di Condofuri (RC), atto n. 1, Parte II, Serie A, anno 1996, alle seguenti condizioni:
“1.Le parti sono autonome ed economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano a ogni pretesa reciproca e alla previsione di qualsiasi assegno di mantenimento del coniuge;
2.per quanto concerne i figli, tutti maggiorenni, si rappresenta che
e sono autosufficienti, mentre che, essendo Per_2 Per_3 Per_1
invalida al 80%, Continua a vivere con la madre, e il padre a titolo di concorso nel mantenimento della stessa verserà la somma mensile di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere da parte del SI. direttamente alla Controparte_1
figlia ogni mese;
Per_1
3.considerato lo stato di non totale autosufficienza della figlia , Per_1
la madre, con la quale convive, favorirà gli incontri tra la figlia e il padre;
4.la casa coniugale rimarrà assegnata alla SI.ra ; Parte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Condofuri (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22.05.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5