Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
Dott. Anna Carla Catalano Presidente
Dott. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1268/2020 R.G. lavoro vertente
TRA
(c.f. , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Prozzo, giusta procura su foglio allegato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Benevento alla via Pietro Nenni n. 13
-appellante-
E
(c.f. ) in persona del Presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo, dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale alle liti, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via S.
Lucia n. 81 -appellata-
FATTO E DIRITTO
26.11.2018, emessa nei suoi confronti ex art. 18 L. 689/81, con la quale la veniva ad esso ingiunto, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento della somma di euro
6.000,00 per violazione dell'art. 124 comma 1, d.lgs n. 152/2006, in quanto responsabile della violazione di cui all'art. 133 comma 2 d.lgs 152/2006 per aver effettuato scarichi di acque reflue prodotte dalla rete fognaria senza la prescritta autorizzazione.
Deduceva: la illegittimità della copia dell'ordinanza-ingiunzione, notificata in forma analogica ed essendo priva di firma e con una dichiarazione di conformità non sottoscritta digitalmente;
il difetto di legittimazione passiva, cioè l'assenza di responsabilità del per non avere tempestivamente richiesto il Parte_1 rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, non essendo sanzionata tale condotta, bensì quella di effettuare lo scarico senza detta autorizzazione;
la sanzione, conseguentemente andava irrogata alla che aveva preso in gestione CP_2
l'impianto e che aveva proseguito l'attività di scarico in difetto di autorizzazione;
illegittimità della sanzione per difetto di preventiva contestazione al soggetto responsabile, che non è il Sindaco.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto del gravame poiché infondato Controparte_1 in fatto e in diritto e la conferma dell'impugnata sentenza.
In data odierna, all'esito della trattazione scritta, sulla scorta delle note depositate telematicamente dalle parti, la Corte ha riservato la causa per la decisione.
L'appello è infondato.
Il primo motivo di gravame ha ad oggetto l'illegittimità della copia dell'ordinanza- ingiunzione, notificata in forma analogica, priva di firma e con una dichiarazione di conformità non sottoscritta digitalmente.
Dal combinato disposto degli artt. 23 e 23 ter del Codice dell'amministrazione digitale si evince che il contrassegno apposto a stampa sulle copie analogiche di documenti informatici, sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e consente la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico. Nel caso in esame, sulla prima pagina del Decreto Dirigenziale n. 118 del 26.11.2018 notificato alla parte opponente a mezzo raccomandata a/r, risulta apposto il timbro digitale contenente la “Dichiarazione di conformità della copia cartacea” del provvedimento originale in formato elettronico, oltre all'indicazione dell'amministrazione che ha prodotto e conserva il documento informatico originale
(all. 4, produzione appellata).
Ne deriva quindi la legittimità della copia dell'ordinanza-ingiunzione, notificata in forma analogica.
Il secondo motivo verte sul difetto di legittimazione passiva.
La risoluzione della questione oggetto della controversia postula l'individuazione, a norma del D.L.vo 152/2006, della legittimazione a richiedere l'autorizzazione allo scarico, giacchè la sanzione comminata dalla discendeva Controparte_1 dall'effettuazione di scarichi di acque reflue prodotte dalla rete fognaria senza la prescritta autorizzazione.
Fondamentale è quindi l'art. 124, comma 1, del d.lgs 152/2006; esso stabilisce che tutti gli scarichi devono essere previamente autorizzati ed è per questo che il successivo art. 133, comma 2, sanziona chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124, che dispone: “1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un per CP_3
l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività CP_3 suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2. 4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni;
tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'ente di governo dell'ambito”.
In esito all'accertamento del Nucleo Operativo Ecologico del Comando dei Carabinieri per la Tutela Ambientale, eseguito in data 2.10.2018 presso l'impianto di depurazione ubicato in località Zona Industriale contrada Piana, era stato riscontrato lo scarico di acque reflue urbane provenienti dalle reti fognarie comunali, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 del d.lgs. n. 152/06, sicchè era stata sanzionata la violazione dell'art. 133 del D.L.vo 152/2006 a carico del appellante. Pt_1
Invero, in materia di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in acque reflue, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs n. 152/2006, il soggetto tenuto a richiedere l'autorizzazione dovesse essere il in quanto proprietario delle infrastrutture Pt_1 idriche a norma del successivo art. 143, rubricato “proprietà delle infrastrutture”, mentre il successivo art. 153 prevede che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali siano affidate in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato “il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”, delineandosi in ogni caso una distinzione tra titolarità dell'impianto, che rimane dell'Ente, e gestione tecnico operativa ed economica dello stesso, che è di competenza del gestore, e dovendo quindi ricondursi a quest'ultimo la gestione tecnica e al primo, proprietario “ex lege” dell'impianto, quella amministrativa.
Nel caso di specie, è dirimente la Convenzione 22.10.2002, rep. n. 964, tra il e Pt_1 la per la gestione del servizio idrico integrato (all. 1, produzione CP_2 appellante), il cui art. 13 (“Collaborazione del ) prevede l'impegno dell'Ente Pt_1
“al puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto della presente convenzione, ricadenti nella sua competenza e/o titolarità, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguire, le autorizzazioni per la collocazione di impianti e opere nel territorio di sua competenza…”.
L'Ente appellante non ha dimostrato, in effetti, l'insorgenza dell'obbligo della Gesesa di dotarsi dell'autorizzazione allo scarico che compete, di norma, al proprietario dell'impianto, ossia il Comune di Pt_1 Per quanto suesposto, l'appello, quindi, è da rigettarsi.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM. 55/2014 per il presente grado di giudizio, non tenutasi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna il appellante alle spese del grado, che liquida in euro 1.984,00 oltre Pt_1 ad Iva, cpa e spese forfettarie come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 27.3.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente