Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 29 dicembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 24/02/2022, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 00105/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2022, proposto da
Fondazione Rehab, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Diaz-11;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio SO Maria Fazio in Lecce, piazzetta Montale 2;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della deliberazione di Consiglio comunale n. 198 del 29 ottobre 2021 del Comune di Taranto (trasmessa a seguito istanza d'accesso in data 7.12.2021, pubblicata sull'albo pretorio comunale in data 22 novembre 2021, recante “RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI INTERESSE PUBBLICO TRAMITE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 14 COMMA 1 DPR 380/01 PER LA REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO POLIVALENTE INTEGRATO PER DIVERSE ABILITÀ” IN LOCALITÀ “MACCHIE”-DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITA' DELLA RICHIESTA”, e degli atti connessi, presupposti, consequenziali, ancorché non conosciuti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
1.- Premesso che la ricorrente impugna la deliberazione di Consiglio comunale n. 198 del 29 ottobre 2021 del Comune di Taranto, pubblicata sull’Albo pretorio comunale in data 22 novembre 2021, recante: “ richiesta di attestazione di interesse pubblico tramite delibera di Consiglio comunale ex art. 14, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione di un “centro polivalente integrato per diverse abilità” in località “Macchie” – dichiarazione di irricevibilità della richiesta ”.
2.- Ritenuto che, il ricorso pone un ordine di questioni, in specie relative alla persistente validità o meno della massima in base alla quale “ In materia edilizia la deroga prevista dalla normativa di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 non può incidere sulle scelte di tipo urbanistico, potendo operare solo nel caso in cui l’area sia edificabile secondo le previsioni di piano, con la conseguenza che non può ritenersi ammissibile il rilascio di permessi in deroga, ad esempio, per aree a destinazione agricola o a verde pubblico o privato mancando in tal caso il presupposto dell’edificabilità dell’area necessario non per il rilascio in deroga del permesso di costruire ma per il permesso stesso ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 18/09/2020, n. 1002; Cass. pen., Sez. III, 28/04/2011, n. 16591; Cass. pen., Sez. IV, 31/01/2012, n. 4053), atteso che l’art. 14, terzo comma, del D.P.R. n. 380/2001 prevede, nella formulazione scaturita dalle modifiche apportate dal c.d. ‘decreto semplificazioni’ n. 76 del 16 luglio 2020, che “ La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché le destinazioni d’uso ammissibili fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ”.
3.- Ritenuto che per l’oggetto, complessità e novità delle questioni in parola, tali da necessitare una valutazione approfondita, oltre che per la natura tipicamente pretensiva dell’interesse azionato, il ricorso richiede tuttavia una definizione nel merito.
4.- Visto l’art. 55, comma 10, c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, fissa per la trattazione nel merito del ricorso, in applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica del 14 dicembre 2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO