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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4144 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa
da
in persona del suo curatore PA
p.t.,rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Filena;
attore contro
in persona del legale rappresentante p.t., P_
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Apparuti;
convenuta
OGGETTO: AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE (ARTT.67 E SS).
CONCLUSIONI:
PER Parte attrice:“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, disattesa: -
accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art.
66 L. F. e dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia, nei confronti
della massa dei creditori del fallimento attore, dei
pagamenti eseguiti dalla in favore della PA
società per un totale di € 40.744,88 per P_
tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto- condannare la società in persona del P_
proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
favore della della Parte_2
somma pari ad € 40.744,88, oltre interessi dal compimenti
dei singoli pagamenti e sino al saldo. Con vittoria dei
compensi professionali e delle spese di lite”.
PER Parte convenuta:“Contrariis reiectis voglia l'Ill.mo
Tribunale adìto: -nel merito: rigettare tutte le domande ex
adverso proposte per i motivi indicati in narrativa. -In
ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite,
aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, atteso che il
presente
atto è stato predisposto in modo da consentire la ricerca
ipertestuale dei documenti ad esso allegati, oltre
accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
conveniva in giudizio PA P_
, chiedendo che il Tribunale adito accertasse e
[...]
dichiarasse l'inefficacia e, quindi, l'inopponibilità al
Fallimento dei pagamenti eseguiti dalla in PA
favore della società convenuta per un totale di €
40.744,88, ai sensi dell'art. 66 L.F. e dell'art. 2901
c.c.
1.1. A fondamento della proposta domanda, parte attrice
Pag. 2 di 20 esponeva:
- che con sentenza n. 32 del 11.4.2019 (doc. 2) il
Tribunale di Perugia dichiarava il fallimento della società ; PA
- che, con provvedimento del 29.9.2019, il Giudice
Delegato approvava il programma di liquidazione predisposto dal Curatore, riservandosi di autorizzare l'esecuzione degli atti conformi;
- che, nell'ambito della procedura di liquidazione, il
Fallimento rilevava l'esistenza di pagamenti da parte della società fallita in favore della socia P_
, disposti nell'ultimo semestre antecedente la
[...]
dichiarazione di fallimento;
- che i pagamenti in questione erano stati compiuti in violazione della par condicio creditorum, avendo compromesso la consistenza del patrimonio della società
debitrice, tanto da diminuire la garanzia per la massa dei restanti creditori;
- che, nella fattispecie, erano sussistenti tutti i presupposti per la revocabilità degli stessi, ai sensi dell'art. 66 L.F. e dell'art. 2901 c.c.;
- che la società convenuta doveva essere condannata alla restituzione delle somme complessivamente ricevute da
P_
Si costituiva in giudizio la quale
[...] P_
chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo:
Pag. 3 di 20 - che la società convenuta non era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava PA
- che, ad ogni modo, non erano sussistenti i presupposti per l'operatività dell'art. 2901 c.c., in quando aveva eseguito il pagamento di debiti PA
scaduti;
- che, a prescindere dalla formulazione della domanda avanzata da parte attrice, i pagamenti eseguiti dalla società - poi fallita - in favore della società convenuta rientravano nell'esercizio di attività di impresa, ai sensi dell'art. 67, c.3, lett. a), L.F., come tali non assoggettabili a revocatoria.
1.3. Con ordinanza ex art. 183-bis, c.p.c., emessa in data 31.1.2024, il Tribunale disponeva la conversione del rito ordinario in quello semplificato di cui al Capo III
quater del Titolo I del Libro II del c.p.c., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 281-decies c.p.c.
1.4. Le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa all'udienza del 9.4.2025, al cui esito il
Tribunale riservava il deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281-sexies, ult. c., c.p.c.
***
2. La domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Pacifico ed incontestato tra le parti è il fatto che – oggi – eseguiva, PA PA
Pag. 4 di 20 in favore di (fornitrice e socia per il 6% P_
della , due pagamenti a mezzo assegno PA
bancario, rispettivamente, in data 23.11.2018 e 28.12.2018
(cfr. doc. n. 9).
Al riguardo, secondo la prospettazione offerta dalla
Curatela, tali atti dispositivi venivano effettuati al momento in cui la società attrice presentava una situazione di irreversibile crisi economica.
Ne consegue, in tesi, come i pagamenti eseguiti da
[...]
nei confronti della società convenuta abbiano Pt_1
comportato un mutamento qualitativo e quantitativo del patrimonio della società poi fallita, tanto da mettere a rischio le ragioni creditorie e, come tale, da legittimare l'azione revocatoria proposta, ai sensi dell'art. 66 L.F.
e dell'art. 2901 c.c.
2.2. Secondo quanto disposto dall'art. 66 L.F.,
rubricato “azione revocatoria ordinaria”, “il curatore può
domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti
compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori,
secondo le norme del codice civile” e, quindi, secondo quanto disposto dagli artt. 2901 e ss. c.c.
L'azione revocatoria, disciplinata dalle norme in commento, si pone quale istituto finalizzato alla conservazione della garanzia patrimoniale spettante al creditore ex art. 2740 c.c., mirando a far dichiarare l'inefficacia - nei confronti del creditore stesso - degli
Pag. 5 di 20 atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie.
In via preliminare, analizzando le eccezioni formulate da parte convenuta secondo un corretto iter logico-
giuridico, si evidenzia come la medesima società eccepisca l'improponibilità dell'azione revocatoria spiegata dalla
Curatela sul presupposto che i pagamenti impugnati, in quanto posti in essere con riferimento ad un debito scaduto, non sarebbero soggetti a revoca, ai sensi dell'art. 2901, c.3, c.c.
Inoltre, la società convenuta eccepisce che ai sensi dell'art. 67 comma III lett. a) i pagamenti oggetto di causa non sono soggetti ad azione revocatoria in quanto effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso.
Le eccezioni sono destituite di fondamento e vanno respinte.
L'art. 2901 c.c., nel disciplinare le condizioni in base alle quali è possibile l'esercizio dell'azione revocatoria, dispone che non è soggetto a revoca l'adempimento del debito scaduto (c.3).
Tale eccezione conferma la regola secondo cui l'azione revocatoria è ammessa soltanto nei confronti di negozi giuridici inter vivos aventi contenuto patrimoniale e natura dispositiva.
L'esenzione espressa dalla norma in commento trova la
Pag. 6 di 20 sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c. (cfr. Cass., sent. n.
1414/2020) e si pone in linea con il generale principio di non contraddizione, in forza del quale se un determinato atto è dovuto – quale appunto è l'adempimento di un debito
– questo non potrebbe essere al contempo ritenuto pregiudizievole per i creditori e per la par condicio
creditorum.
Pertanto, l'adempimento di un debito scaduto, siccome posto in essere per ottemperare ad un obbligo, deve ritenersi efficace e insuscettibile di revoca, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, c.3, c.c.
Tuttavia, nel caso di specie, non è dato ravvisare quale sia il rapporto obbligatorio da cui ha avuto origine la prestazione di pagamento in oggetto e, di conseguenza,
se sussistano i presupposti per ritenere il debito scaduto.
La società convenuta, su cui grava il relativo onere probatorio, si è, infatti, limitata a mere affermazioni di fatto, facendo riferimento a non meglio precisati debiti scaduti anteriormente alla data dei pagamenti effettuati dalla società attrice, così come riportati nel mastrino contabile di cui al documento n. 9 versato in atti. In
tale documento risultano presenti, secondo un'elencazione cronologica, fatture di acquisto della società attrice – a
Pag. 7 di 20 partire dal 31.1.2018 fino al 31.12.2018 – relative a non meglio specificati rapporti commerciali intrattenuti con la società convenuta, presuntivamente attinenti a forniture di beni e/o servizi effettuate da quest'ultima società in favore della L'asettico riferimento PA
a tali fatture, tuttavia, non risulta sufficiente a dimostrare la natura di tali rapporti e, soprattutto, a quali debiti siano imputabili i pagamenti impugnati e se,
effettivamente, tali debiti possano ritenersi scaduti al momento del pagamento.
Invero, pur essendo evidente che le obbligazioni in questioni hanno ad oggetto prestazioni di denaro, per le quali non è necessaria la costituzione in mora (artt. 1182
e 1219 c.c.), costituiva onere di parte convenuta dimostrare l'esigibilità della medesima prestazione
(presupposto logico, oltre che giuridico, per l'operatività della mora) ed inoltre a quali debiti erano riferiti i pagamenti per cui è causa, non risultando a tal fine sufficiente un mero e generico richiamo all'elencazione delle fatture di cui al mastrino versato in atti (doc. n. 9). Fatture, peraltro, non versate in atti ed in assenza delle quali non è possibile apprezzare la data di scadenza dei pagamenti in esse esposte.
La mancata produzione delle fatture e più in generale il difetto di prova in ordine alle date di pagamento della merce indicate nelle fatture, non consente di ritenere che
Pag. 8 di 20 i pagamenti in questione sono stati effettuati nei termini d'uso. Peraltro, sono stati prodotti solamente i mastrini degli anni 2017 e 2018, dunque relativi ad un periodo non significativo e come tale non indicativo degli usi tra le parti in merio alle modalità di pagamento, essendo gli anni in questione proprio quelli in cui la crisi economico finanziaria della società si è verosimilmente dapprima manifestata, per poi aggravarsi ed infine sfociare nella dichiarazione di fallimento dell'aprile 2019; situazione nota alla società socia e allo stesso tempo creditrice.
Peraltro, solamente nell'anno 2018 si rinvengono modalità
di pagamento legate ad assegni ed un forte rientro nell'esposizione a fronte di saldi debitori ben più
consistenti nell'anno 2017. Dunque, dall'analisi di tali mastrini non si rinviene alcun uso, se non l'assenza stessa di stabili criteri di pagamento.
Infine, deve ritenersi irrilevante l'eventuale uso in merito a modalità di pagamento tra le parti, alla luce della delibera dall'assemblea della società fallita del
19.11.2018, dove è stato disposto di congelare tutti i pagamenti ai fornitori (se non per giustificato motivo nel caso di specie non addotto), in attesa della ricapitalizzazione aziendale ovvero della presentazione di domanda di concordato in continuità.
Alla luce dei rilievi innanzi descritti, gli atti di disposizione compiuti dalla società attrice devono
Pag. 9 di 20 ritenersi assoggettabili all'azione revocatoria e,
pertanto, la domanda formulata dall'attrice va dichiarata ammissibile.
2.3. Nel merito, la domanda è fondata, in ragione della sussistenza dei presupposti previsti per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria.
Affinché il creditore possa utilmente esperire l'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c. è
necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti: 1)
l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore;
2)
il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione compiuto dal debitore alle ragioni del creditore e, in particolare,
alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (il c.d.
eventus damni); 3) la consapevolezza, da parte del debitore, del danno che si arreca agli interessi del creditore (c.d. consilium fraudis); 4) la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente nel caso di atto di disposizione a titolo oneroso (partecipatio
fraudis).
2.3.1. Quanto al primo presupposto, ossia la sussistenza di un credito del revocante, valga osservare che la qualità di creditore va intesa in senso ampio, come titolare di un credito già esistente, anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una “ragione di credito anche
eventuale”, non assumendo rilevanza i requisiti della
Pag. 10 di 20 certezza liquidità ed esigibilità del credito stesso
(Cass. 10522/2020).
Nel caso di specie, tale posizione creditoria –
inerente ai terzi creditori della società fallita -
risulta sufficientemente dimostrata dai verbali delle assemblee dei soci, effettuate nei mesi appena precedenti alla dichiarazione di fallimento della società attrice, da cui emerge – come si vedrà meglio infra - la situazione di crisi economica in cui la stessa versava.
Nella specie, per quanto qui d'interesse, si fa riferimento al verbale di assemblea del 24.10.2018, in cui veniva illustrato il bilancio provvisorio al 30 settembre
2018, dal quale era possibile ricavare una perdita di euro
770.000,00 (cfr. doc. n. 6). Situazione debitoria che,
qualche mese dopo (nell'aprile 2019), portava, appunto,
alla dichiarazione di fallimento della società.
L'esistenza e la consistenza del credito vantato dalla massa creditoria nei confronti della società attrice può
dirsi, quindi, sufficientemente provata.
2.3.2. Ulteriore presupposto dell'azione è costituito dall'eventus damni, per la cui integrazione non è
necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la soddisfazione del credito - determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore - ma è
sufficiente che l'atto abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e cioè il
Pag. 11 di 20 pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo
(cfr., tra le altre, Cass. n. 24757/2008; Cass. n.
3470/2007). L'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.
ha, infatti, la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
In definitiva, tanto l'atto dispositivo che diminuisca la garanzia patrimoniale del debitore, quanto l'atto che,
pur non diminuendo il patrimonio in termini di valore, lo renda più difficilmente aggredibile (ad esempio sostituzione di un immobile con il corrispettivo in denaro) sono tali da arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. Nel caso di specie, risulta indubbiamente integrato il presupposto dell'eventus damni, posto che i pagamenti effettuati da in favore della PA
società convenuta, complessivamente quantificati in euro
40.744,88, possono dirsi idonei a depauperare il patrimonio della società fallita e, quindi, a rendere più
gravosa la soddisfazione del credito da parte della massa dei creditori.
Pag. 12 di 20 2.3.3. È indubitabile anche la sussistenza del presupposto della consapevolezza, da parte del debitore,
del danno che si arreca agli interessi dei creditori (c.d.
consilium fraudis).
Nella fattispecie, tenuto conto che l'azione revocatoria ha ad oggetto un atto di disposizione pacificamente posteriore al sorgere del credito, la costante giurisprudenza ritiene che ad integrare l'elemento soggettivo del consilium fraudis sia sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore.
Nel caso in esame – come verrà meglio esplicato infra -
risulta provato dai verbali di assemblea dei soci come,
all'epoca dell'effettuazione dei pagamenti impugnati
(rispettivamente eseguiti in data 23.11.2018 e in data
28.12.2018), la avesse piena contezza della PA
grave situazione debitoria in cui la stessa versava, a tal fine avendo anche disposto il congelamento dei pagamenti ai fornitori (cfr. doc. n. 8).
Nonostante ciò, la eseguiva i pagamenti in PA
oggetto, nella consapevolezza di aggravare l'insufficienza patrimoniale della fallita e di arrecare un nocumento alla garanzia patrimoniale generica inerente alle ragioni creditorie, anche in considerazione dell'importante crisi economica che stava subendo.
2.3.4. Deve parimenti ritenersi sussistente il quarto
Pag. 13 di 20 requisito inerente alla consapevolezza del terzo. Invero,
la "participatio fraudis" del terzo, consistente nella consapevolezza delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto per i creditori, costituisce presupposto necessario nell'ipotesi in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, come nel caso di specie. A tal fine, si ritiene sufficiente, nel terzo acquirente, la consapevolezza della diminuzione del patrimonio del debitore causata dall'atto di disposizione,
tale da arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie:
consapevolezza che non presuppone né l'intenzione di nuocere, né la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore (Cass. civ. 10430/2005). In
merito, ritiene la giurisprudenza di legittimità che la prova di siffatto requisito può essere ricavata anche da presunzioni semplici, tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass.,
sent, n. 10928/2020).
Nel caso di specie, si rileva che dai verbali assembleari allegati agli atti emerge la piena consapevolezza da parte dei soci (e, quindi, anche di dello stato di insolvenza e decozione P_
della PA
Si fa riferimento, in particolare, al verbale di assemblea del 23.6.2018 (doc. n. 6), in cui si dava atto
Pag. 14 di 20 del “calo dei ricavi nel periodo concentrato nei mesi di
febbraio-marzo a cui è seguito un rilevante calo del cash-
flow che ha messo in crisi la gestione finanziaria
aziendale”, con conseguente necessità rappresentata dall'Amministratore “di intervenire sul ripristino del
capitale onde evitare la messa in liquidazione”. Seguiva
il verbale di assemblea del 24.10.2018, in cui venivano confermate le rilevanti perdite subite dalla società
attrice, quantificate – come sopra evidenziato - in euro
770.000,00 (cfr. doc. n. 7). Infine, nel verbale del
19.11.2018, l'Amministratore unico rappresentava che il capitale sociale era interamente eroso, tanto da essere necessaria la presentazione di “una domanda di concordato
con riserva, previa messa in liquidazione della società”
(cfr. doc. n. 8).
I primi due verbali sono antecedenti agli atti di disposizione oggetto di causa;
il terzo è antecedente al secondo atto di disposizione.
Sul punto, la società convenuta contesta la rilevanza probatoria di tale documentazione, ai fini della dimostrazione dello stato soggettivo di conoscenza attribuibile alla medesima società, in quanto quest'ultima non prendeva parte a tali assemblee, ad eccezione dell'assemblea del 24.10.2018, svolgendo la propria attività ad una considerevole distanza dalla sede legale della e senza che fosse mai stata informata PA
Pag. 15 di 20 dall'Amministratore Unico della società attrice della situazione di difficoltà in cui la stessa società versava;
e ciò come dimostrato dal fatto che la società convenuta,
facendo affidamento sulla situazione di solvibilità della società attrice, continuava per tutto l'anno 2018 ad intrattenere rapporti commerciali con quest'ultima,
consegnando merci e prodotti.
Tale eccezione risulta confutata dalla documentazione prodotta.
In primo luogo, il fatto che fosse socia P_
della società oggi fallita, già di per sé porta a ritenere che la stessa conoscesse la condizione di crisi economica in cui versava la per essersi informata in PA
merito esercitando tutte le prerogative legate alla qualità di socio.
Ad ogni modo, l'omessa partecipazione di P_
alle assemblee del 23.6.2018 e del 19.11.2018 non può far presumere che la stessa non fosse a conoscenza dello stato di crisi aziendale della PA
Invero, il verbale dell'assemblea svoltasi il 23.6.2018
veniva inviato per conoscenza ai soci assenti, compresa,
quindi, la società convenuta, la quale veniva, in tal modo, resa edotta della circostanza – emersa in sede di assemblea – che la stava registrando una forte PA
crisi finanziaria. Si legge, in particolare, nel verbale citato: “la convocazione straordinaria dei Soci si è resa
Pag. 16 di 20 necessaria in forza di un calo dei ricavi nel periodo
concentrato nei mesi di febbraio-marzo a cui è seguito un
rilevante calo del cash-flow che ha messo in crisi la
gestione finanziaria aziendale;
l'Amministratore presenta
una proiezione dei conti previsionali aziendali da cui
risulta che alla fine dell'anno 2018 si registrerà una
perdita di entità tale da azzerare il capitale sociale”;
per poi proseguire: “dei contenuti espressi in Assemblea
l'Amministratore fa pieno riferimento in due Relazioni che
vengono distribuite ai Soci come parte integrante del
processo verbale;
tali denominati rispettivamente
“ Parte_3 Controparte_3
2018” e “ 2018” saranno Parte_4
consegnati anche ai soci assenti” (cfr. doc. n. 6).
Inoltre, nell'ambito dell'assemblea del 24.10.2018,
contrariamente a quanto sostenuto dalla società convenuta,
la situazione di crisi economica della veniva PA
ribadita e presentata come importante, a prescindere dall'ipotesi di ricapitalizzazione della stessa società.
Quindi, il fatto che la società convenuta non abbia preso parte all'ultima assemblea di novembre 2018 poco influisce sulla conoscenza che P_
ragionevolmente aveva in ordine alla situazione debitoria in cui versava la società, poi fallita a distanza di pochi mesi da tali eventi.
Risulta provato alla luce delle superiori
Pag. 17 di 20 considerazioni la conoscenza dello stato di crisi della società in capo alla società convenuta e PA
dunque la consapevolezza dell'esposizione debitoria della società nei confronti di una pluralità di creditori, che sono stati pregiudicati dagli atti di disposizione per cui
è causa in favore della società convenuta.
Al riguardo, il fatto che parte convenuta abbia continuato a intrattenere rapporti commerciali con la società attrice fino al 31.12.2018, nonostante fosse a conoscenza della situazione di decozione in cui quest'ultima versava, nulla esprime in merito e non vale ad escludere la sussistenza della c.d. partecipatio
fraudis, così come sopra sufficientemente dimostrata.
2.4 In conclusione, la domanda proposta dalla Curatela
nei confronti della società convenuta va accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarata ex art. 2901 c.c.
l'inefficacia nei confronti del dei PA
pagamenti effettuati dalla società attrice a favore di per un totale di euro 40.744,88. P_
Trattandosi di revocatoria pronunciata in favore di curatela fallimentare, va altresì pronunciata relativa statuizione di condanna.
3. Le spese seguono la soccombenza della società
convenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; sono liquidate per tutte le fasi tranne quella istruttoria e trattazione,
con massima riduzione per quella della decisione.
Pag. 18 di 20
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4144 del 2023 sulla domanda proposta da
contro così PA P_
provvede:
- Accoglie la domanda proposta da PA
nei confronti di e, per l'effetto,
[...] P_
dichiara ex art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di dei pagamenti eseguiti a favore di PA
rispettivamente, a mezzo assegno bancario Controparte_1
n. 001447/2018, registrato in data 23.11.2018 per la somma di euro 20.000, e a mezzo assegno bancario n. 1853/2018
registrato in data 28.12.2018 per la somma di euro
20.774,88, e, così, per la somma totale di euro 40.774,88;
- condanna a corrispondere a Controparte_1 PA
la somma di euro 40.774,88, oltre interessi al
[...]
tasso legale dalla domanda al saldo;
- condanna a corrispondere al Controparte_1
a titolo di rimborso delle spese PA
di lite, la somma di euro 4.358,00 per compenso professionale, euro 545,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Perugia, il 15.4.2025
Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4144 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa
da
in persona del suo curatore PA
p.t.,rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Filena;
attore contro
in persona del legale rappresentante p.t., P_
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Apparuti;
convenuta
OGGETTO: AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE (ARTT.67 E SS).
CONCLUSIONI:
PER Parte attrice:“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, disattesa: -
accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art.
66 L. F. e dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia, nei confronti
della massa dei creditori del fallimento attore, dei
pagamenti eseguiti dalla in favore della PA
società per un totale di € 40.744,88 per P_
tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto- condannare la società in persona del P_
proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
favore della della Parte_2
somma pari ad € 40.744,88, oltre interessi dal compimenti
dei singoli pagamenti e sino al saldo. Con vittoria dei
compensi professionali e delle spese di lite”.
PER Parte convenuta:“Contrariis reiectis voglia l'Ill.mo
Tribunale adìto: -nel merito: rigettare tutte le domande ex
adverso proposte per i motivi indicati in narrativa. -In
ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite,
aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, atteso che il
presente
atto è stato predisposto in modo da consentire la ricerca
ipertestuale dei documenti ad esso allegati, oltre
accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
conveniva in giudizio PA P_
, chiedendo che il Tribunale adito accertasse e
[...]
dichiarasse l'inefficacia e, quindi, l'inopponibilità al
Fallimento dei pagamenti eseguiti dalla in PA
favore della società convenuta per un totale di €
40.744,88, ai sensi dell'art. 66 L.F. e dell'art. 2901
c.c.
1.1. A fondamento della proposta domanda, parte attrice
Pag. 2 di 20 esponeva:
- che con sentenza n. 32 del 11.4.2019 (doc. 2) il
Tribunale di Perugia dichiarava il fallimento della società ; PA
- che, con provvedimento del 29.9.2019, il Giudice
Delegato approvava il programma di liquidazione predisposto dal Curatore, riservandosi di autorizzare l'esecuzione degli atti conformi;
- che, nell'ambito della procedura di liquidazione, il
Fallimento rilevava l'esistenza di pagamenti da parte della società fallita in favore della socia P_
, disposti nell'ultimo semestre antecedente la
[...]
dichiarazione di fallimento;
- che i pagamenti in questione erano stati compiuti in violazione della par condicio creditorum, avendo compromesso la consistenza del patrimonio della società
debitrice, tanto da diminuire la garanzia per la massa dei restanti creditori;
- che, nella fattispecie, erano sussistenti tutti i presupposti per la revocabilità degli stessi, ai sensi dell'art. 66 L.F. e dell'art. 2901 c.c.;
- che la società convenuta doveva essere condannata alla restituzione delle somme complessivamente ricevute da
P_
Si costituiva in giudizio la quale
[...] P_
chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo:
Pag. 3 di 20 - che la società convenuta non era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava PA
- che, ad ogni modo, non erano sussistenti i presupposti per l'operatività dell'art. 2901 c.c., in quando aveva eseguito il pagamento di debiti PA
scaduti;
- che, a prescindere dalla formulazione della domanda avanzata da parte attrice, i pagamenti eseguiti dalla società - poi fallita - in favore della società convenuta rientravano nell'esercizio di attività di impresa, ai sensi dell'art. 67, c.3, lett. a), L.F., come tali non assoggettabili a revocatoria.
1.3. Con ordinanza ex art. 183-bis, c.p.c., emessa in data 31.1.2024, il Tribunale disponeva la conversione del rito ordinario in quello semplificato di cui al Capo III
quater del Titolo I del Libro II del c.p.c., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 281-decies c.p.c.
1.4. Le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa all'udienza del 9.4.2025, al cui esito il
Tribunale riservava il deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281-sexies, ult. c., c.p.c.
***
2. La domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Pacifico ed incontestato tra le parti è il fatto che – oggi – eseguiva, PA PA
Pag. 4 di 20 in favore di (fornitrice e socia per il 6% P_
della , due pagamenti a mezzo assegno PA
bancario, rispettivamente, in data 23.11.2018 e 28.12.2018
(cfr. doc. n. 9).
Al riguardo, secondo la prospettazione offerta dalla
Curatela, tali atti dispositivi venivano effettuati al momento in cui la società attrice presentava una situazione di irreversibile crisi economica.
Ne consegue, in tesi, come i pagamenti eseguiti da
[...]
nei confronti della società convenuta abbiano Pt_1
comportato un mutamento qualitativo e quantitativo del patrimonio della società poi fallita, tanto da mettere a rischio le ragioni creditorie e, come tale, da legittimare l'azione revocatoria proposta, ai sensi dell'art. 66 L.F.
e dell'art. 2901 c.c.
2.2. Secondo quanto disposto dall'art. 66 L.F.,
rubricato “azione revocatoria ordinaria”, “il curatore può
domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti
compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori,
secondo le norme del codice civile” e, quindi, secondo quanto disposto dagli artt. 2901 e ss. c.c.
L'azione revocatoria, disciplinata dalle norme in commento, si pone quale istituto finalizzato alla conservazione della garanzia patrimoniale spettante al creditore ex art. 2740 c.c., mirando a far dichiarare l'inefficacia - nei confronti del creditore stesso - degli
Pag. 5 di 20 atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie.
In via preliminare, analizzando le eccezioni formulate da parte convenuta secondo un corretto iter logico-
giuridico, si evidenzia come la medesima società eccepisca l'improponibilità dell'azione revocatoria spiegata dalla
Curatela sul presupposto che i pagamenti impugnati, in quanto posti in essere con riferimento ad un debito scaduto, non sarebbero soggetti a revoca, ai sensi dell'art. 2901, c.3, c.c.
Inoltre, la società convenuta eccepisce che ai sensi dell'art. 67 comma III lett. a) i pagamenti oggetto di causa non sono soggetti ad azione revocatoria in quanto effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso.
Le eccezioni sono destituite di fondamento e vanno respinte.
L'art. 2901 c.c., nel disciplinare le condizioni in base alle quali è possibile l'esercizio dell'azione revocatoria, dispone che non è soggetto a revoca l'adempimento del debito scaduto (c.3).
Tale eccezione conferma la regola secondo cui l'azione revocatoria è ammessa soltanto nei confronti di negozi giuridici inter vivos aventi contenuto patrimoniale e natura dispositiva.
L'esenzione espressa dalla norma in commento trova la
Pag. 6 di 20 sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c. (cfr. Cass., sent. n.
1414/2020) e si pone in linea con il generale principio di non contraddizione, in forza del quale se un determinato atto è dovuto – quale appunto è l'adempimento di un debito
– questo non potrebbe essere al contempo ritenuto pregiudizievole per i creditori e per la par condicio
creditorum.
Pertanto, l'adempimento di un debito scaduto, siccome posto in essere per ottemperare ad un obbligo, deve ritenersi efficace e insuscettibile di revoca, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, c.3, c.c.
Tuttavia, nel caso di specie, non è dato ravvisare quale sia il rapporto obbligatorio da cui ha avuto origine la prestazione di pagamento in oggetto e, di conseguenza,
se sussistano i presupposti per ritenere il debito scaduto.
La società convenuta, su cui grava il relativo onere probatorio, si è, infatti, limitata a mere affermazioni di fatto, facendo riferimento a non meglio precisati debiti scaduti anteriormente alla data dei pagamenti effettuati dalla società attrice, così come riportati nel mastrino contabile di cui al documento n. 9 versato in atti. In
tale documento risultano presenti, secondo un'elencazione cronologica, fatture di acquisto della società attrice – a
Pag. 7 di 20 partire dal 31.1.2018 fino al 31.12.2018 – relative a non meglio specificati rapporti commerciali intrattenuti con la società convenuta, presuntivamente attinenti a forniture di beni e/o servizi effettuate da quest'ultima società in favore della L'asettico riferimento PA
a tali fatture, tuttavia, non risulta sufficiente a dimostrare la natura di tali rapporti e, soprattutto, a quali debiti siano imputabili i pagamenti impugnati e se,
effettivamente, tali debiti possano ritenersi scaduti al momento del pagamento.
Invero, pur essendo evidente che le obbligazioni in questioni hanno ad oggetto prestazioni di denaro, per le quali non è necessaria la costituzione in mora (artt. 1182
e 1219 c.c.), costituiva onere di parte convenuta dimostrare l'esigibilità della medesima prestazione
(presupposto logico, oltre che giuridico, per l'operatività della mora) ed inoltre a quali debiti erano riferiti i pagamenti per cui è causa, non risultando a tal fine sufficiente un mero e generico richiamo all'elencazione delle fatture di cui al mastrino versato in atti (doc. n. 9). Fatture, peraltro, non versate in atti ed in assenza delle quali non è possibile apprezzare la data di scadenza dei pagamenti in esse esposte.
La mancata produzione delle fatture e più in generale il difetto di prova in ordine alle date di pagamento della merce indicate nelle fatture, non consente di ritenere che
Pag. 8 di 20 i pagamenti in questione sono stati effettuati nei termini d'uso. Peraltro, sono stati prodotti solamente i mastrini degli anni 2017 e 2018, dunque relativi ad un periodo non significativo e come tale non indicativo degli usi tra le parti in merio alle modalità di pagamento, essendo gli anni in questione proprio quelli in cui la crisi economico finanziaria della società si è verosimilmente dapprima manifestata, per poi aggravarsi ed infine sfociare nella dichiarazione di fallimento dell'aprile 2019; situazione nota alla società socia e allo stesso tempo creditrice.
Peraltro, solamente nell'anno 2018 si rinvengono modalità
di pagamento legate ad assegni ed un forte rientro nell'esposizione a fronte di saldi debitori ben più
consistenti nell'anno 2017. Dunque, dall'analisi di tali mastrini non si rinviene alcun uso, se non l'assenza stessa di stabili criteri di pagamento.
Infine, deve ritenersi irrilevante l'eventuale uso in merito a modalità di pagamento tra le parti, alla luce della delibera dall'assemblea della società fallita del
19.11.2018, dove è stato disposto di congelare tutti i pagamenti ai fornitori (se non per giustificato motivo nel caso di specie non addotto), in attesa della ricapitalizzazione aziendale ovvero della presentazione di domanda di concordato in continuità.
Alla luce dei rilievi innanzi descritti, gli atti di disposizione compiuti dalla società attrice devono
Pag. 9 di 20 ritenersi assoggettabili all'azione revocatoria e,
pertanto, la domanda formulata dall'attrice va dichiarata ammissibile.
2.3. Nel merito, la domanda è fondata, in ragione della sussistenza dei presupposti previsti per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria.
Affinché il creditore possa utilmente esperire l'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c. è
necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti: 1)
l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore;
2)
il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione compiuto dal debitore alle ragioni del creditore e, in particolare,
alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (il c.d.
eventus damni); 3) la consapevolezza, da parte del debitore, del danno che si arreca agli interessi del creditore (c.d. consilium fraudis); 4) la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente nel caso di atto di disposizione a titolo oneroso (partecipatio
fraudis).
2.3.1. Quanto al primo presupposto, ossia la sussistenza di un credito del revocante, valga osservare che la qualità di creditore va intesa in senso ampio, come titolare di un credito già esistente, anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una “ragione di credito anche
eventuale”, non assumendo rilevanza i requisiti della
Pag. 10 di 20 certezza liquidità ed esigibilità del credito stesso
(Cass. 10522/2020).
Nel caso di specie, tale posizione creditoria –
inerente ai terzi creditori della società fallita -
risulta sufficientemente dimostrata dai verbali delle assemblee dei soci, effettuate nei mesi appena precedenti alla dichiarazione di fallimento della società attrice, da cui emerge – come si vedrà meglio infra - la situazione di crisi economica in cui la stessa versava.
Nella specie, per quanto qui d'interesse, si fa riferimento al verbale di assemblea del 24.10.2018, in cui veniva illustrato il bilancio provvisorio al 30 settembre
2018, dal quale era possibile ricavare una perdita di euro
770.000,00 (cfr. doc. n. 6). Situazione debitoria che,
qualche mese dopo (nell'aprile 2019), portava, appunto,
alla dichiarazione di fallimento della società.
L'esistenza e la consistenza del credito vantato dalla massa creditoria nei confronti della società attrice può
dirsi, quindi, sufficientemente provata.
2.3.2. Ulteriore presupposto dell'azione è costituito dall'eventus damni, per la cui integrazione non è
necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la soddisfazione del credito - determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore - ma è
sufficiente che l'atto abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e cioè il
Pag. 11 di 20 pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo
(cfr., tra le altre, Cass. n. 24757/2008; Cass. n.
3470/2007). L'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.
ha, infatti, la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
In definitiva, tanto l'atto dispositivo che diminuisca la garanzia patrimoniale del debitore, quanto l'atto che,
pur non diminuendo il patrimonio in termini di valore, lo renda più difficilmente aggredibile (ad esempio sostituzione di un immobile con il corrispettivo in denaro) sono tali da arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. Nel caso di specie, risulta indubbiamente integrato il presupposto dell'eventus damni, posto che i pagamenti effettuati da in favore della PA
società convenuta, complessivamente quantificati in euro
40.744,88, possono dirsi idonei a depauperare il patrimonio della società fallita e, quindi, a rendere più
gravosa la soddisfazione del credito da parte della massa dei creditori.
Pag. 12 di 20 2.3.3. È indubitabile anche la sussistenza del presupposto della consapevolezza, da parte del debitore,
del danno che si arreca agli interessi dei creditori (c.d.
consilium fraudis).
Nella fattispecie, tenuto conto che l'azione revocatoria ha ad oggetto un atto di disposizione pacificamente posteriore al sorgere del credito, la costante giurisprudenza ritiene che ad integrare l'elemento soggettivo del consilium fraudis sia sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore.
Nel caso in esame – come verrà meglio esplicato infra -
risulta provato dai verbali di assemblea dei soci come,
all'epoca dell'effettuazione dei pagamenti impugnati
(rispettivamente eseguiti in data 23.11.2018 e in data
28.12.2018), la avesse piena contezza della PA
grave situazione debitoria in cui la stessa versava, a tal fine avendo anche disposto il congelamento dei pagamenti ai fornitori (cfr. doc. n. 8).
Nonostante ciò, la eseguiva i pagamenti in PA
oggetto, nella consapevolezza di aggravare l'insufficienza patrimoniale della fallita e di arrecare un nocumento alla garanzia patrimoniale generica inerente alle ragioni creditorie, anche in considerazione dell'importante crisi economica che stava subendo.
2.3.4. Deve parimenti ritenersi sussistente il quarto
Pag. 13 di 20 requisito inerente alla consapevolezza del terzo. Invero,
la "participatio fraudis" del terzo, consistente nella consapevolezza delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto per i creditori, costituisce presupposto necessario nell'ipotesi in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, come nel caso di specie. A tal fine, si ritiene sufficiente, nel terzo acquirente, la consapevolezza della diminuzione del patrimonio del debitore causata dall'atto di disposizione,
tale da arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie:
consapevolezza che non presuppone né l'intenzione di nuocere, né la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore (Cass. civ. 10430/2005). In
merito, ritiene la giurisprudenza di legittimità che la prova di siffatto requisito può essere ricavata anche da presunzioni semplici, tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass.,
sent, n. 10928/2020).
Nel caso di specie, si rileva che dai verbali assembleari allegati agli atti emerge la piena consapevolezza da parte dei soci (e, quindi, anche di dello stato di insolvenza e decozione P_
della PA
Si fa riferimento, in particolare, al verbale di assemblea del 23.6.2018 (doc. n. 6), in cui si dava atto
Pag. 14 di 20 del “calo dei ricavi nel periodo concentrato nei mesi di
febbraio-marzo a cui è seguito un rilevante calo del cash-
flow che ha messo in crisi la gestione finanziaria
aziendale”, con conseguente necessità rappresentata dall'Amministratore “di intervenire sul ripristino del
capitale onde evitare la messa in liquidazione”. Seguiva
il verbale di assemblea del 24.10.2018, in cui venivano confermate le rilevanti perdite subite dalla società
attrice, quantificate – come sopra evidenziato - in euro
770.000,00 (cfr. doc. n. 7). Infine, nel verbale del
19.11.2018, l'Amministratore unico rappresentava che il capitale sociale era interamente eroso, tanto da essere necessaria la presentazione di “una domanda di concordato
con riserva, previa messa in liquidazione della società”
(cfr. doc. n. 8).
I primi due verbali sono antecedenti agli atti di disposizione oggetto di causa;
il terzo è antecedente al secondo atto di disposizione.
Sul punto, la società convenuta contesta la rilevanza probatoria di tale documentazione, ai fini della dimostrazione dello stato soggettivo di conoscenza attribuibile alla medesima società, in quanto quest'ultima non prendeva parte a tali assemblee, ad eccezione dell'assemblea del 24.10.2018, svolgendo la propria attività ad una considerevole distanza dalla sede legale della e senza che fosse mai stata informata PA
Pag. 15 di 20 dall'Amministratore Unico della società attrice della situazione di difficoltà in cui la stessa società versava;
e ciò come dimostrato dal fatto che la società convenuta,
facendo affidamento sulla situazione di solvibilità della società attrice, continuava per tutto l'anno 2018 ad intrattenere rapporti commerciali con quest'ultima,
consegnando merci e prodotti.
Tale eccezione risulta confutata dalla documentazione prodotta.
In primo luogo, il fatto che fosse socia P_
della società oggi fallita, già di per sé porta a ritenere che la stessa conoscesse la condizione di crisi economica in cui versava la per essersi informata in PA
merito esercitando tutte le prerogative legate alla qualità di socio.
Ad ogni modo, l'omessa partecipazione di P_
alle assemblee del 23.6.2018 e del 19.11.2018 non può far presumere che la stessa non fosse a conoscenza dello stato di crisi aziendale della PA
Invero, il verbale dell'assemblea svoltasi il 23.6.2018
veniva inviato per conoscenza ai soci assenti, compresa,
quindi, la società convenuta, la quale veniva, in tal modo, resa edotta della circostanza – emersa in sede di assemblea – che la stava registrando una forte PA
crisi finanziaria. Si legge, in particolare, nel verbale citato: “la convocazione straordinaria dei Soci si è resa
Pag. 16 di 20 necessaria in forza di un calo dei ricavi nel periodo
concentrato nei mesi di febbraio-marzo a cui è seguito un
rilevante calo del cash-flow che ha messo in crisi la
gestione finanziaria aziendale;
l'Amministratore presenta
una proiezione dei conti previsionali aziendali da cui
risulta che alla fine dell'anno 2018 si registrerà una
perdita di entità tale da azzerare il capitale sociale”;
per poi proseguire: “dei contenuti espressi in Assemblea
l'Amministratore fa pieno riferimento in due Relazioni che
vengono distribuite ai Soci come parte integrante del
processo verbale;
tali denominati rispettivamente
“ Parte_3 Controparte_3
2018” e “ 2018” saranno Parte_4
consegnati anche ai soci assenti” (cfr. doc. n. 6).
Inoltre, nell'ambito dell'assemblea del 24.10.2018,
contrariamente a quanto sostenuto dalla società convenuta,
la situazione di crisi economica della veniva PA
ribadita e presentata come importante, a prescindere dall'ipotesi di ricapitalizzazione della stessa società.
Quindi, il fatto che la società convenuta non abbia preso parte all'ultima assemblea di novembre 2018 poco influisce sulla conoscenza che P_
ragionevolmente aveva in ordine alla situazione debitoria in cui versava la società, poi fallita a distanza di pochi mesi da tali eventi.
Risulta provato alla luce delle superiori
Pag. 17 di 20 considerazioni la conoscenza dello stato di crisi della società in capo alla società convenuta e PA
dunque la consapevolezza dell'esposizione debitoria della società nei confronti di una pluralità di creditori, che sono stati pregiudicati dagli atti di disposizione per cui
è causa in favore della società convenuta.
Al riguardo, il fatto che parte convenuta abbia continuato a intrattenere rapporti commerciali con la società attrice fino al 31.12.2018, nonostante fosse a conoscenza della situazione di decozione in cui quest'ultima versava, nulla esprime in merito e non vale ad escludere la sussistenza della c.d. partecipatio
fraudis, così come sopra sufficientemente dimostrata.
2.4 In conclusione, la domanda proposta dalla Curatela
nei confronti della società convenuta va accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarata ex art. 2901 c.c.
l'inefficacia nei confronti del dei PA
pagamenti effettuati dalla società attrice a favore di per un totale di euro 40.744,88. P_
Trattandosi di revocatoria pronunciata in favore di curatela fallimentare, va altresì pronunciata relativa statuizione di condanna.
3. Le spese seguono la soccombenza della società
convenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; sono liquidate per tutte le fasi tranne quella istruttoria e trattazione,
con massima riduzione per quella della decisione.
Pag. 18 di 20
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4144 del 2023 sulla domanda proposta da
contro così PA P_
provvede:
- Accoglie la domanda proposta da PA
nei confronti di e, per l'effetto,
[...] P_
dichiara ex art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di dei pagamenti eseguiti a favore di PA
rispettivamente, a mezzo assegno bancario Controparte_1
n. 001447/2018, registrato in data 23.11.2018 per la somma di euro 20.000, e a mezzo assegno bancario n. 1853/2018
registrato in data 28.12.2018 per la somma di euro
20.774,88, e, così, per la somma totale di euro 40.774,88;
- condanna a corrispondere a Controparte_1 PA
la somma di euro 40.774,88, oltre interessi al
[...]
tasso legale dalla domanda al saldo;
- condanna a corrispondere al Controparte_1
a titolo di rimborso delle spese PA
di lite, la somma di euro 4.358,00 per compenso professionale, euro 545,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Perugia, il 15.4.2025
Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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