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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/11/2024, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2144/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 31.10.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, avvalendosi del termine previsto dall'art. 127 ter comma 3 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2144/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. KOXHAJ ENKELED ricorrente contro ora denominata Controparte_1 CP_2
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. COPPOLA LORENA e dall'avv.
COPPOLA LUCIANO resistente e contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_2
pro tempore contumace
Pag. 1 di 12 OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio (ora Controparte_1 CP_2
e deducendo di essere stato assunto da
[...] CP_3 [...]
in data 2.2.2023, con un patto di prova della durata di 120 giorni Controparte_1
durante il quale il regime era quello della libera recedibilità; ha precisato di essere stato distaccato presso con la quale la datrice di lavoro aveva CP_3
in essere un contratto di rete, e di avere poi rassegnato le proprie dimissioni il
16.3.2023. Ha lamentato di non avere ricevuto né la copia delle buste paga di febbraio e marzo 2023, né la retribuzione relativa al mese di marzo 2023 e alle spettanze di fine rapporto, per € 1.729,41 lordi. Ha poi evidenziato l'invalidità del patto di stabilità contenuto nel contratto di lavoro e quindi l'inesigibilità, da parte della ex datrice di lavoro, della somma di € 2.000,00 prevista come penale per la sua violazione. Ha infine eccepito l'illegittimità delle richieste, formulate in via stragiudiziale dall' di pagamento della somma di € Controparte_1
688,60 e di € 2.500,00 rispettivamente per i sinistri del 3.3.2023 e del 14.3.2023.
Ha quindi concluso chiedendo la condanna di entrambe le società convenute, in via solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs 276/2003, al pagamento della somma di €
1.729,41 lordi per la retribuzione del mese di marzo 2023 e per le spettanze di fine rapporto, nonché la condanna della sola alla Controparte_1 consegna delle buste paga e alla ripetizione di quanto “eventualmente” trattenuto a titolo di risarcimento del danno per i sinistri del 3 marzo e 14 marzo 2023 e per la penale di cui al patto di stabilità.
Si è ritualmente costituita in giudizio che ha Controparte_1
eccepito la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, deducendo di aver versato in favore del ricorrente in data
15.3.2023 la somma netta di € 2.004,28; ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento di € 6.651,66 a titolo di
Pag. 2 di 12 risarcimento del danno per i sinistri cagionati il 3.3.2023 e il 14.3.2023 nonché della “indennità contrattuale per violazione del patto di stabilità”.
Nessuno si è costituito in giudizio per nonostante la regolarità della CP_3
notifica del ricorso introduttivo;
il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha fissato l'udienza del 31.10.2024 per discussione, sempre in modalità di trattazione scritta.
Nelle note di trattazione il ricorrente ha dato atto che la convenuta “
[...]
ha mutato denominazione in “ Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice nuovo assegnatario, esaminate le note di trattazione pervenute, ha quindi definito il giudizio con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1.- Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di nullità del ricorso formulata dalla resistente.
Difatti, nel rito di lavoro, per dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (tra le molte: Cass. Civ. Sez.
Lav. sent. n. 7199 del 22.3.2018). Non ricorre tale ipotesi nel presente giudizio poiché l'atto introduttivo descrive le ragioni in fatto e in diritto che fondano le pretese di parte ricorrente sicché, a parere di questo giudice, non è ravvisabile la totale “impossibilità” di individuare l'oggetto e le ragioni in fatto e diritto della domanda, richiesta dalla giurisprudenza sopra richiamata.
2.2.- Le domande formulate dal ricorrente di condanna della convenuta alla consegna delle buste paga e al pagamento delle retribuzioni del mese di marzo
2023 e delle spettanze di fine rapporto sono fondate.
Pag. 3 di 12 In primo luogo, la convenuta nulla ha replicato in riferimento alla dedotta mancata consegna delle buste paga (né, peraltro, esse sono state allegate al momento della costituzione in giudizio) sicché, in assenza di contestazione e di prova contraria, la domanda deve essere accolta.
Quanto al pagamento delle differenze retributive, la convenuta si è limitata ad affermare di avere corrisposto tutto il dovuto, avendo versato a mezzo bonifico la somma di € 2.004,28 “riconosciuta dallo stesso ricorrente (cfr all. 6 ricorso introduttivo)”: basti tuttavia rilevare che parte ricorrente ha sì riconosciuto di aver percepito la somma netta di € 2.004,28, ma ha precisato che essa costituisce il corrispettivo della retribuzione del mese di febbraio 2023. La parte ricorrente ha quindi redatto i conteggi relativi alle differenze retributive per il periodo dal
1° al 16 marzo 2023 e per le spettanze di fine rapporto. La circostanza è peraltro confermata documentalmente dalla causale del bonifico di € 2.004,28 effettuato dalla convenuta, che espressamente reca quale dicitura “saldo stipendio febbraio
2023” (vedasi doc. 6 fascicolo ricorrente), con ciò smentendo all'evidenza la tesi della società.
Sulla quantificazione delle differenze retributive, il ricorrente ha allegato l'ammontare del credito vantato pari a complessivi € 1.729,41 (di cui € 750,82= lordi a titolo di retribuzione maturata dal 1° al 16 marzo 2023, € 500,55= lordi a titolo di retribuzioni differite, € 274,80= lordi a titolo di ferie ed ex festività non godute, € 203,24= a titolo di TFR), calcolata come da conteggi depositati in giudizio. I menzionati conteggi, resisi necessari stante l'omessa consegna al lavoratore delle buste paga, sono esenti da errori di calcolo e sono stati elaborati sulla base del CCNL Autoferrotrianvieri, correttamente individuato, applicabile al rapporto di lavoro in oggetto e peraltro non contestato dalla resistente. Parte convenuta non ha poi fornito la prova dell'avvenuto pagamento della residua somma reclamata dal ricorrente, né ha contestato specificatamente l'entità del credito rivendicato, limitandosi ad una confutazione del tutto generica e quindi inammissibile. Sul punto, basti ricordare l'insegnamento della Suprema Corte laddove afferma che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto
Pag. 4 di 12 provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.
Civ. SS.UU. n. 13533 del 30.1.2001).
La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della somma complessiva di € 1.729,41 (di cui € 203,34 a titolo di TFR) a titolo di differenze retributive. Su tali somme decorrono gli interessi e la rivalutazione calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dal giorno della maturazione del diritto ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro (16 marzo 2023) sino al saldo effettivo
2.4.- La società deve essere poi condannata in via solidale al CP_3
pagamento della predetta somma per differenze retributive.
È documentato e, peraltro nemmeno contestato dalla convenuta, che il ricorrente sia stato assunto il 2.2.2023 per essere immediatamente distaccato presso la nell'ambito di un contratto di rete in essere tra le due società. CP_3
(vedasi doc. 4 fascicolo ricorrente). È peraltro emerso dall'istruttoria di giudizio che effettivamente il ricorrente ha sempre prestato la propria attività presso essendogli stati, peraltro, contestati danni per due sinistri accaduti CP_3
mentre era alla guida proprio dei mezzi di proprietà quest'ultima. Come noto, il contratto di rete di impresa è il contratto con il quale due o più imprese si obbligano alternativamente, sulla base di un programma comune, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all'esercizio delle proprie attività, a scambiarsi informazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (art. 3 comma 4 DL 5/2009 conv. In L. 33/2009). Ebbene, deve ritenersi che, nell'ambito di un contratto di rete, sussista la responsabilità solidale delle imprese appartenenti alla rete nel caso di omissioni retributive e contributive da parte del datore di lavoro che ha formalmente proceduto con l'assunzione del dipendente.
Pag. 5 di 12 Difatti, per un verso, le imprese appartenenti alla rete possono operare in regime di codatorialità dei dipendenti, con le regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso;
in questo caso, il lavoratore in regime di codatorialità è assunto da una delle imprese partecipanti al progetto di rete e ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all'assunzione, ma ciascun imprenditore partecipante al contratto di rete può esercitare il potere direttivo sui dipendenti. Ciò spiega il motivo per cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, le eventuali omissioni riguardanti il trattamento retributivo o contributivo dei lavoratori interessati espongono a responsabilità tutti i co-datori, dal momento che trova applicazione il principio generale della responsabilità solidale (vedasi Cass. Civ.
Sez. Lav sent. n. 3899 del 11.2.2019, che richiama Cass. Civ. sent. n. 7704 del
28.3.2018, secondo cui: “si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente”).
Per altro verso, anche volendo obiettare che, nel caso di specie, le convenute non operavano in regime di codatorialità, per avere espressamente e formalmente pattuito il mero “distacco” del dipendente, si ritiene che comunque sussista la responsabilità solidale di entrambe le imprese alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. 10 settembre 2003 n.
276. Come noto, l'art. 29 cit. prevede che, in caso di appalto di opere e/o servizi, il committente appaltatore/datore di lavoro sia obbligato in solido, unitamente agli eventuali subappaltatori nel caso di filiera contrattuale, per i trattamenti retributivi e contributivi previsti in favore dei lavoratori ivi occupati, entro il
Pag. 6 di 12 termine biennale decorrente dalla data di cessazione dell'appalto. Ebbene, la
Corte Costituzionale, con sentenza n. 254/2017 e in riferimento al contratto di subfornitura, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della citata norma a condizione di interpretarla in modo costituzionalmente orientato, ossia “nel senso, appunto, che il committente è obbligato in solido
(anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi”. Il ragionamento della Corte, riferito specificatamente alla subfornitura, ad avviso di questo giudice è tuttavia estensibile anche ad altre tipologie contrattuali che sono analoghe o che comunque con esso presentano similitudini in quanto riferite ad un ambito
“seppur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto”. La
Consulta, difatti, nel ricostruire l'istituto, evidenzia che “all'obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente
osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento) si replica, infatti, che
l'eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile - che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato - ma non lo è più se riferita all'ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei
rapporti di subfornitura. Ciò in quanto la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di
lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3
Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del
subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.
Pag. 7 di 12 In sostanza la Corte evidenzia che, allorché si verta in ipotesi di “lavoro indiretto” ossia qualora un dipendente assicuri una “attività lavorativa indiretta”,
è necessario estenderne la tutela “a tutti i livelli di decentramento” proprio per evitare che la dissociazione tra titolarità formale del rapporto e utilizzazione concreta della prestazione lavorativa possa costituire una forma di abuso a danno del dipendente quale soggetto debole del rapporto.
In definitiva, deve essere dichiarata la responsabilità solidale di per CP_3
le differenze retributive maturate dal ricorrente.
2.3.- Non sono invece fondate le ulteriori domande formulate dal ricorrente di condanna di alla ripetizione della somma di € 2.000,00 Controparte_1
“eventualmente trattenuta” a titolo di patto di stabilità nonché alla ripetizione della somma di € 2.500,00 e di € 688,60 “eventualmente trattenute” per i sinistri del 3 e 14 marzo 2023. Ciò per la dirimente osservazione che la società convenuta non ha trattenuto alcuna somma per tali titoli prima della proposizione del presente giudizio, formulando infatti a tale scopo domanda riconvenzionale, sicché nulla può essere ripetuto in favore del ricorrente.
3.- Le domande riconvenzionali formulate dalla società convenuta sono infondate.
3.1.- Il contratto di lavoro sottoscritto in data 2.2.2023 reca all'art. 9 un “patto di stabilità” con il quale entrambe le parti si obbligano (salvi i casi di giusta causa, giustificato motivo o impossibilità della prestazione) a non recedere dal contratto nel periodo dal “1° marzo al 30 settembre del corrente anno nonché dei successivi 2024 e 2025”. È stata altresì prevista, per il caso di violazione del patto, una penale contrattuale di € 2.000,00 che “la parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere all'altra parte, a semplice richiesta scritta o previa detrazione anche dal TFR maturato”.
Nel contratto individuale di lavoro le parti possono impegnarsi a non recedere dal rapporto per un certo periodo di tempo inserendo una patto o clausola di durata minima garantita, che piò essere apposta nell'interesse del solo datore di lavoro, del lavoratore oppure di entrambi ed è spesso utilizzata come strumento per
Pag. 8 di 12 fidelizzare il personale e per evitare che risorse specializzate passino alla concorrenza, soprattutto nel caso in cui, a titolo esemplificativo, all'inizio del rapporto di lavoro la formazione del dipendente comporti per il datore un investimento economico notevole. Sulla generale validità del patto di stabilità si
è pronunciata più volte la Corte di Cassazione che, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che il lavoratore può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto e che non si prospetta alcuna limitazione della libertà contrattuale dello stesso né violazione della tutela assicurata dai principi dell'ordinamento (tra le molte: Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 17010 del 25.7.2014).
La Corte al contempo ha però evidenziato che, tuttavia, la garanzia di durata minima deve essere limitata nel tempo e che è necessaria la previsione di un corrispettivo a favore del dipendente, a tutela del “minimo costituzionale” di cui all'art. 36 Cost., precisando poi che la valutazione della corrispettività “non va valutata atomisticamente come contropartita dell'assunzione dell'obbligazione, bensì alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni contrattuali, potendo consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, quale una maggiorazione della retribuzione o una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore” (vedasi Cass. Sez. Lav. sent.
n. 14457 del 9.6.2017).
Ebbene, nel caso di specie il patto di stabilità non è stato in alcun modo remunerato dalla convenuta, non essendo stata pattuita alcuna contropartita al sacrificio imposto al ricorrente né in termini di compenso specifico, né di maggiorazione della retribuzione ordinaria, né di specifica formazione impartita al dipendente, sicché non può dirsi rispettato il requisito minimo che la giurisprudenza individua quale condizione di validità del patto. Oltretutto, la reciprocità del patto non è sufficiente a garantire la corrispettività necessaria, poiché il recesso datoriale (salve le eccezionali ipotesi di applicabilità dell'art. 2119 c.c.) è di fatto sempre limitato alle ipotesi di giusta causa, giustificato motivo o impossibilità sopravvenuta, al contrario del recesso del lavoratore che è
Pag. 9 di 12 invece di norma libero, salvo il preavviso. A ciò si aggiunga che, per il suo atteggiarsi, il patto è chiaramente stato apposto nell'interesse della società datrice di lavoro: nel contratto, infatti, è prevista la limitazione alla possibilità di esercitare il recesso “dal 1° marzo al 30 settembre del corrente anno e dei successivi anni 2024 e 2025”, probabilmente in quanto in detti periodi l'azienda ha delle particolari esigenze (ad esempio dei picchi nelle richieste dei servizi di autonoleggio) che rendono necessario garantire la stabilità del rapporto onde evitare scoperture di personale;
è chiaro quindi che, a maggior ragione, il patto avrebbe dovuto prevedere una giusta e proporzionata controprestazione in favore del ricorrente essendo all'evidenza concordato nell'interesse della datrice di lavoro. Infine, vi è da dire che, sebbene il patto di stabilità non sia di per sé incompatibile con il patto di prova, nel caso di specie le due previsioni sono di fatto inconciliabili: è infatti ipotizzabile la previsione di entrambi gli istituti qualora residui, al termine del periodo di durata minima garantita, la possibilità di esercitare il libero recesso prima che scada il periodo di prova. Non pare tuttavia percorribile l'ipotesi inversa (verificatasi nel caso di specie), ossia che il periodo di prova scada prima (30 giugno 2023) della fine della durata minima garantita (30 settembre 2023), poiché ciò renderebbe del tutto vana e inutile la previsione del periodo di prova.
In definitiva, il patto di stabilità sottoscritto tra le parti deve ritenersi invalido e quindi la domanda formulata dalla resistente per il pagamento della somma di €
2.000,00 deve essere rigettata.
3.2.- La domanda di condanna del ricorrente risarcimento del danno quantificato in € 6.651,66 non merita accoglimento.
In disparte la pacifica tardività delle richieste risarcitorie effettuate dalla datrice di lavoro, in violazione della previsione di cui all'art. 34 comma 2 del CCNL applicabile (15 giorni dalla conoscenza dell'evento), la società convenuta non ha provato, né ha richiesto di provare, il danno lamentato.
Difatti, con riferimento al sinistro del 3.3.2023 (allorché il ricorrente avrebbe urtato un cancello e danneggiato il fanale e luce ingombro dell'autobus ITA083
Pag. 10 di 12 GK360BZ, con un danno di € 688,60), basti rilevare che la resistente non ha depositato in giudizio alcun documento giustificativo (e tale certamente non è la richiesta di pagamento effettuata con lettera del 29.5.2023 – doc. 2 fascicolo resistente, ove la società si limita ad affermare che “l'importo per l'addebito è stato quantificato da in € 688,60” senza ulteriori specificazioni). Allo CP_3
stesso modo, con riferimento al sinistro del 14.3.2023 (allorché alla guida dell'autobus ITA40 a Firenze il ricorrente avrebbe urtato un albero durante la manovra) la convenuta si è limitata a depositare in giudizio la comunicazione di addebito del 18.4.2023 inviata al ricorrente e la fattura intestata CP_3
dell'importo di € 5.963,06, dalla quale tuttavia non si evince né che gli interventi effettuati riguardano il mezzo guidato dal ricorrente, né che l' CP_1
abbia effettivamente sborsato tale somma in favore di In
[...] CP_3
entrambi i casi, poi, non sono stati nemmeno allegati elementi che dimostrino la responsabilità del ricorrente per la causazione di tali sinistri.
Le domande riconvenzionali devono essere quindi rigettate.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di entrambe le convenute in via tra loro solidale e liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi data la scarsa complessità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (fino a € 5.200,00) e quindi: € 444,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 373,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, alla luce della natura documentale della causa) per complessivi €
1.030,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna (già in persona Controparte_2 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, a consegnare a le Parte_1
Pag. 11 di 12 buste paga del mese di febbraio 2023, marzo 2023 e delle spettanze di fine rapporto;
2) condanna (già e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via tra
[...] loro solidale, a versare in favore di la somma di € 1.729,41 Parte_1
lordi per retribuzioni arretrate (di cui € 203,24 per TFR), oltre interessi e rivalutazione calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dal giorno della maturazione del diritto al saldo effettivo.
3) rigetta le domande riconvenzionali;
4) condanna (già e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via tra
[...]
loro solidale, al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1
che liquida in € 1.030,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bergamo, lì 08/11/2024
Il Giudice
Francesca Possenti
Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 31.10.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, avvalendosi del termine previsto dall'art. 127 ter comma 3 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2144/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. KOXHAJ ENKELED ricorrente contro ora denominata Controparte_1 CP_2
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. COPPOLA LORENA e dall'avv.
COPPOLA LUCIANO resistente e contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_2
pro tempore contumace
Pag. 1 di 12 OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio (ora Controparte_1 CP_2
e deducendo di essere stato assunto da
[...] CP_3 [...]
in data 2.2.2023, con un patto di prova della durata di 120 giorni Controparte_1
durante il quale il regime era quello della libera recedibilità; ha precisato di essere stato distaccato presso con la quale la datrice di lavoro aveva CP_3
in essere un contratto di rete, e di avere poi rassegnato le proprie dimissioni il
16.3.2023. Ha lamentato di non avere ricevuto né la copia delle buste paga di febbraio e marzo 2023, né la retribuzione relativa al mese di marzo 2023 e alle spettanze di fine rapporto, per € 1.729,41 lordi. Ha poi evidenziato l'invalidità del patto di stabilità contenuto nel contratto di lavoro e quindi l'inesigibilità, da parte della ex datrice di lavoro, della somma di € 2.000,00 prevista come penale per la sua violazione. Ha infine eccepito l'illegittimità delle richieste, formulate in via stragiudiziale dall' di pagamento della somma di € Controparte_1
688,60 e di € 2.500,00 rispettivamente per i sinistri del 3.3.2023 e del 14.3.2023.
Ha quindi concluso chiedendo la condanna di entrambe le società convenute, in via solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs 276/2003, al pagamento della somma di €
1.729,41 lordi per la retribuzione del mese di marzo 2023 e per le spettanze di fine rapporto, nonché la condanna della sola alla Controparte_1 consegna delle buste paga e alla ripetizione di quanto “eventualmente” trattenuto a titolo di risarcimento del danno per i sinistri del 3 marzo e 14 marzo 2023 e per la penale di cui al patto di stabilità.
Si è ritualmente costituita in giudizio che ha Controparte_1
eccepito la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, deducendo di aver versato in favore del ricorrente in data
15.3.2023 la somma netta di € 2.004,28; ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento di € 6.651,66 a titolo di
Pag. 2 di 12 risarcimento del danno per i sinistri cagionati il 3.3.2023 e il 14.3.2023 nonché della “indennità contrattuale per violazione del patto di stabilità”.
Nessuno si è costituito in giudizio per nonostante la regolarità della CP_3
notifica del ricorso introduttivo;
il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha fissato l'udienza del 31.10.2024 per discussione, sempre in modalità di trattazione scritta.
Nelle note di trattazione il ricorrente ha dato atto che la convenuta “
[...]
ha mutato denominazione in “ Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice nuovo assegnatario, esaminate le note di trattazione pervenute, ha quindi definito il giudizio con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1.- Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di nullità del ricorso formulata dalla resistente.
Difatti, nel rito di lavoro, per dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (tra le molte: Cass. Civ. Sez.
Lav. sent. n. 7199 del 22.3.2018). Non ricorre tale ipotesi nel presente giudizio poiché l'atto introduttivo descrive le ragioni in fatto e in diritto che fondano le pretese di parte ricorrente sicché, a parere di questo giudice, non è ravvisabile la totale “impossibilità” di individuare l'oggetto e le ragioni in fatto e diritto della domanda, richiesta dalla giurisprudenza sopra richiamata.
2.2.- Le domande formulate dal ricorrente di condanna della convenuta alla consegna delle buste paga e al pagamento delle retribuzioni del mese di marzo
2023 e delle spettanze di fine rapporto sono fondate.
Pag. 3 di 12 In primo luogo, la convenuta nulla ha replicato in riferimento alla dedotta mancata consegna delle buste paga (né, peraltro, esse sono state allegate al momento della costituzione in giudizio) sicché, in assenza di contestazione e di prova contraria, la domanda deve essere accolta.
Quanto al pagamento delle differenze retributive, la convenuta si è limitata ad affermare di avere corrisposto tutto il dovuto, avendo versato a mezzo bonifico la somma di € 2.004,28 “riconosciuta dallo stesso ricorrente (cfr all. 6 ricorso introduttivo)”: basti tuttavia rilevare che parte ricorrente ha sì riconosciuto di aver percepito la somma netta di € 2.004,28, ma ha precisato che essa costituisce il corrispettivo della retribuzione del mese di febbraio 2023. La parte ricorrente ha quindi redatto i conteggi relativi alle differenze retributive per il periodo dal
1° al 16 marzo 2023 e per le spettanze di fine rapporto. La circostanza è peraltro confermata documentalmente dalla causale del bonifico di € 2.004,28 effettuato dalla convenuta, che espressamente reca quale dicitura “saldo stipendio febbraio
2023” (vedasi doc. 6 fascicolo ricorrente), con ciò smentendo all'evidenza la tesi della società.
Sulla quantificazione delle differenze retributive, il ricorrente ha allegato l'ammontare del credito vantato pari a complessivi € 1.729,41 (di cui € 750,82= lordi a titolo di retribuzione maturata dal 1° al 16 marzo 2023, € 500,55= lordi a titolo di retribuzioni differite, € 274,80= lordi a titolo di ferie ed ex festività non godute, € 203,24= a titolo di TFR), calcolata come da conteggi depositati in giudizio. I menzionati conteggi, resisi necessari stante l'omessa consegna al lavoratore delle buste paga, sono esenti da errori di calcolo e sono stati elaborati sulla base del CCNL Autoferrotrianvieri, correttamente individuato, applicabile al rapporto di lavoro in oggetto e peraltro non contestato dalla resistente. Parte convenuta non ha poi fornito la prova dell'avvenuto pagamento della residua somma reclamata dal ricorrente, né ha contestato specificatamente l'entità del credito rivendicato, limitandosi ad una confutazione del tutto generica e quindi inammissibile. Sul punto, basti ricordare l'insegnamento della Suprema Corte laddove afferma che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto
Pag. 4 di 12 provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.
Civ. SS.UU. n. 13533 del 30.1.2001).
La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della somma complessiva di € 1.729,41 (di cui € 203,34 a titolo di TFR) a titolo di differenze retributive. Su tali somme decorrono gli interessi e la rivalutazione calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dal giorno della maturazione del diritto ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro (16 marzo 2023) sino al saldo effettivo
2.4.- La società deve essere poi condannata in via solidale al CP_3
pagamento della predetta somma per differenze retributive.
È documentato e, peraltro nemmeno contestato dalla convenuta, che il ricorrente sia stato assunto il 2.2.2023 per essere immediatamente distaccato presso la nell'ambito di un contratto di rete in essere tra le due società. CP_3
(vedasi doc. 4 fascicolo ricorrente). È peraltro emerso dall'istruttoria di giudizio che effettivamente il ricorrente ha sempre prestato la propria attività presso essendogli stati, peraltro, contestati danni per due sinistri accaduti CP_3
mentre era alla guida proprio dei mezzi di proprietà quest'ultima. Come noto, il contratto di rete di impresa è il contratto con il quale due o più imprese si obbligano alternativamente, sulla base di un programma comune, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all'esercizio delle proprie attività, a scambiarsi informazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (art. 3 comma 4 DL 5/2009 conv. In L. 33/2009). Ebbene, deve ritenersi che, nell'ambito di un contratto di rete, sussista la responsabilità solidale delle imprese appartenenti alla rete nel caso di omissioni retributive e contributive da parte del datore di lavoro che ha formalmente proceduto con l'assunzione del dipendente.
Pag. 5 di 12 Difatti, per un verso, le imprese appartenenti alla rete possono operare in regime di codatorialità dei dipendenti, con le regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso;
in questo caso, il lavoratore in regime di codatorialità è assunto da una delle imprese partecipanti al progetto di rete e ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all'assunzione, ma ciascun imprenditore partecipante al contratto di rete può esercitare il potere direttivo sui dipendenti. Ciò spiega il motivo per cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, le eventuali omissioni riguardanti il trattamento retributivo o contributivo dei lavoratori interessati espongono a responsabilità tutti i co-datori, dal momento che trova applicazione il principio generale della responsabilità solidale (vedasi Cass. Civ.
Sez. Lav sent. n. 3899 del 11.2.2019, che richiama Cass. Civ. sent. n. 7704 del
28.3.2018, secondo cui: “si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente”).
Per altro verso, anche volendo obiettare che, nel caso di specie, le convenute non operavano in regime di codatorialità, per avere espressamente e formalmente pattuito il mero “distacco” del dipendente, si ritiene che comunque sussista la responsabilità solidale di entrambe le imprese alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. 10 settembre 2003 n.
276. Come noto, l'art. 29 cit. prevede che, in caso di appalto di opere e/o servizi, il committente appaltatore/datore di lavoro sia obbligato in solido, unitamente agli eventuali subappaltatori nel caso di filiera contrattuale, per i trattamenti retributivi e contributivi previsti in favore dei lavoratori ivi occupati, entro il
Pag. 6 di 12 termine biennale decorrente dalla data di cessazione dell'appalto. Ebbene, la
Corte Costituzionale, con sentenza n. 254/2017 e in riferimento al contratto di subfornitura, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della citata norma a condizione di interpretarla in modo costituzionalmente orientato, ossia “nel senso, appunto, che il committente è obbligato in solido
(anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi”. Il ragionamento della Corte, riferito specificatamente alla subfornitura, ad avviso di questo giudice è tuttavia estensibile anche ad altre tipologie contrattuali che sono analoghe o che comunque con esso presentano similitudini in quanto riferite ad un ambito
“seppur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto”. La
Consulta, difatti, nel ricostruire l'istituto, evidenzia che “all'obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente
osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento) si replica, infatti, che
l'eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile - che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato - ma non lo è più se riferita all'ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei
rapporti di subfornitura. Ciò in quanto la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di
lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3
Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del
subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.
Pag. 7 di 12 In sostanza la Corte evidenzia che, allorché si verta in ipotesi di “lavoro indiretto” ossia qualora un dipendente assicuri una “attività lavorativa indiretta”,
è necessario estenderne la tutela “a tutti i livelli di decentramento” proprio per evitare che la dissociazione tra titolarità formale del rapporto e utilizzazione concreta della prestazione lavorativa possa costituire una forma di abuso a danno del dipendente quale soggetto debole del rapporto.
In definitiva, deve essere dichiarata la responsabilità solidale di per CP_3
le differenze retributive maturate dal ricorrente.
2.3.- Non sono invece fondate le ulteriori domande formulate dal ricorrente di condanna di alla ripetizione della somma di € 2.000,00 Controparte_1
“eventualmente trattenuta” a titolo di patto di stabilità nonché alla ripetizione della somma di € 2.500,00 e di € 688,60 “eventualmente trattenute” per i sinistri del 3 e 14 marzo 2023. Ciò per la dirimente osservazione che la società convenuta non ha trattenuto alcuna somma per tali titoli prima della proposizione del presente giudizio, formulando infatti a tale scopo domanda riconvenzionale, sicché nulla può essere ripetuto in favore del ricorrente.
3.- Le domande riconvenzionali formulate dalla società convenuta sono infondate.
3.1.- Il contratto di lavoro sottoscritto in data 2.2.2023 reca all'art. 9 un “patto di stabilità” con il quale entrambe le parti si obbligano (salvi i casi di giusta causa, giustificato motivo o impossibilità della prestazione) a non recedere dal contratto nel periodo dal “1° marzo al 30 settembre del corrente anno nonché dei successivi 2024 e 2025”. È stata altresì prevista, per il caso di violazione del patto, una penale contrattuale di € 2.000,00 che “la parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere all'altra parte, a semplice richiesta scritta o previa detrazione anche dal TFR maturato”.
Nel contratto individuale di lavoro le parti possono impegnarsi a non recedere dal rapporto per un certo periodo di tempo inserendo una patto o clausola di durata minima garantita, che piò essere apposta nell'interesse del solo datore di lavoro, del lavoratore oppure di entrambi ed è spesso utilizzata come strumento per
Pag. 8 di 12 fidelizzare il personale e per evitare che risorse specializzate passino alla concorrenza, soprattutto nel caso in cui, a titolo esemplificativo, all'inizio del rapporto di lavoro la formazione del dipendente comporti per il datore un investimento economico notevole. Sulla generale validità del patto di stabilità si
è pronunciata più volte la Corte di Cassazione che, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che il lavoratore può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto e che non si prospetta alcuna limitazione della libertà contrattuale dello stesso né violazione della tutela assicurata dai principi dell'ordinamento (tra le molte: Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 17010 del 25.7.2014).
La Corte al contempo ha però evidenziato che, tuttavia, la garanzia di durata minima deve essere limitata nel tempo e che è necessaria la previsione di un corrispettivo a favore del dipendente, a tutela del “minimo costituzionale” di cui all'art. 36 Cost., precisando poi che la valutazione della corrispettività “non va valutata atomisticamente come contropartita dell'assunzione dell'obbligazione, bensì alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni contrattuali, potendo consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, quale una maggiorazione della retribuzione o una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore” (vedasi Cass. Sez. Lav. sent.
n. 14457 del 9.6.2017).
Ebbene, nel caso di specie il patto di stabilità non è stato in alcun modo remunerato dalla convenuta, non essendo stata pattuita alcuna contropartita al sacrificio imposto al ricorrente né in termini di compenso specifico, né di maggiorazione della retribuzione ordinaria, né di specifica formazione impartita al dipendente, sicché non può dirsi rispettato il requisito minimo che la giurisprudenza individua quale condizione di validità del patto. Oltretutto, la reciprocità del patto non è sufficiente a garantire la corrispettività necessaria, poiché il recesso datoriale (salve le eccezionali ipotesi di applicabilità dell'art. 2119 c.c.) è di fatto sempre limitato alle ipotesi di giusta causa, giustificato motivo o impossibilità sopravvenuta, al contrario del recesso del lavoratore che è
Pag. 9 di 12 invece di norma libero, salvo il preavviso. A ciò si aggiunga che, per il suo atteggiarsi, il patto è chiaramente stato apposto nell'interesse della società datrice di lavoro: nel contratto, infatti, è prevista la limitazione alla possibilità di esercitare il recesso “dal 1° marzo al 30 settembre del corrente anno e dei successivi anni 2024 e 2025”, probabilmente in quanto in detti periodi l'azienda ha delle particolari esigenze (ad esempio dei picchi nelle richieste dei servizi di autonoleggio) che rendono necessario garantire la stabilità del rapporto onde evitare scoperture di personale;
è chiaro quindi che, a maggior ragione, il patto avrebbe dovuto prevedere una giusta e proporzionata controprestazione in favore del ricorrente essendo all'evidenza concordato nell'interesse della datrice di lavoro. Infine, vi è da dire che, sebbene il patto di stabilità non sia di per sé incompatibile con il patto di prova, nel caso di specie le due previsioni sono di fatto inconciliabili: è infatti ipotizzabile la previsione di entrambi gli istituti qualora residui, al termine del periodo di durata minima garantita, la possibilità di esercitare il libero recesso prima che scada il periodo di prova. Non pare tuttavia percorribile l'ipotesi inversa (verificatasi nel caso di specie), ossia che il periodo di prova scada prima (30 giugno 2023) della fine della durata minima garantita (30 settembre 2023), poiché ciò renderebbe del tutto vana e inutile la previsione del periodo di prova.
In definitiva, il patto di stabilità sottoscritto tra le parti deve ritenersi invalido e quindi la domanda formulata dalla resistente per il pagamento della somma di €
2.000,00 deve essere rigettata.
3.2.- La domanda di condanna del ricorrente risarcimento del danno quantificato in € 6.651,66 non merita accoglimento.
In disparte la pacifica tardività delle richieste risarcitorie effettuate dalla datrice di lavoro, in violazione della previsione di cui all'art. 34 comma 2 del CCNL applicabile (15 giorni dalla conoscenza dell'evento), la società convenuta non ha provato, né ha richiesto di provare, il danno lamentato.
Difatti, con riferimento al sinistro del 3.3.2023 (allorché il ricorrente avrebbe urtato un cancello e danneggiato il fanale e luce ingombro dell'autobus ITA083
Pag. 10 di 12 GK360BZ, con un danno di € 688,60), basti rilevare che la resistente non ha depositato in giudizio alcun documento giustificativo (e tale certamente non è la richiesta di pagamento effettuata con lettera del 29.5.2023 – doc. 2 fascicolo resistente, ove la società si limita ad affermare che “l'importo per l'addebito è stato quantificato da in € 688,60” senza ulteriori specificazioni). Allo CP_3
stesso modo, con riferimento al sinistro del 14.3.2023 (allorché alla guida dell'autobus ITA40 a Firenze il ricorrente avrebbe urtato un albero durante la manovra) la convenuta si è limitata a depositare in giudizio la comunicazione di addebito del 18.4.2023 inviata al ricorrente e la fattura intestata CP_3
dell'importo di € 5.963,06, dalla quale tuttavia non si evince né che gli interventi effettuati riguardano il mezzo guidato dal ricorrente, né che l' CP_1
abbia effettivamente sborsato tale somma in favore di In
[...] CP_3
entrambi i casi, poi, non sono stati nemmeno allegati elementi che dimostrino la responsabilità del ricorrente per la causazione di tali sinistri.
Le domande riconvenzionali devono essere quindi rigettate.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di entrambe le convenute in via tra loro solidale e liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi data la scarsa complessità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (fino a € 5.200,00) e quindi: € 444,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 373,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, alla luce della natura documentale della causa) per complessivi €
1.030,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna (già in persona Controparte_2 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, a consegnare a le Parte_1
Pag. 11 di 12 buste paga del mese di febbraio 2023, marzo 2023 e delle spettanze di fine rapporto;
2) condanna (già e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via tra
[...] loro solidale, a versare in favore di la somma di € 1.729,41 Parte_1
lordi per retribuzioni arretrate (di cui € 203,24 per TFR), oltre interessi e rivalutazione calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dal giorno della maturazione del diritto al saldo effettivo.
3) rigetta le domande riconvenzionali;
4) condanna (già e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via tra
[...]
loro solidale, al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1
che liquida in € 1.030,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bergamo, lì 08/11/2024
Il Giudice
Francesca Possenti
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