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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/06/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza dell'11/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 14127 2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alessandra MANCUSO MANCUSO, in sostituzione dell'Avv.
Giuseppe DI STEFANO per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
L'Avv. Mancuso Mancuso chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell' alle spese. CP_1
L'Avv. Cernigliaro si associa alla prima richiesta ma chiede la compensazione delle spese.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.15 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti) Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N°
_____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen.
Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Addì _____________
Rilasciata spedizione in forma Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in esecutiva all'Avv. ______________________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al Per ___________________
n° 14127 R.G. L. 2024, promossa
DA Il Cancelliere
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.
Giuseppe DI STEFANO, giusta procura a margine del ricorso ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via
Giuseppe Alessi 25;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, CP_1
giusta delega richiamata in memoria di costituzione ed
elettivamente domiciliato presso la Sede Provinciale dell'Ente, in
Palermo, Via Laurana 59;
Convenuto
avente per oggetto: RIMBORSO SOMME.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza dell'11/06/2025, ha pronunciato S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.900,00, CP_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv.
Giuseppe DI STEFANO.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che con ricorso del 3/10/2024, aveva chiesto la Parte_1
condanna dell' alla restituzione dell'importo di € 3.775,17, indebitamente CP_1
trattenuto dall' ; CP_2
Rilevato che l' si è costituito con memoria difensiva, deducendo che “a seguito dei CP_1
dovuti controlli si è verificata la correttezza di quanto asserito dal ricorrente secondo cui il
residuo debito relativo al piccolo prestito è stato trattenuto due volte, la prima volta al momento
della erogazione del TFR, la seconda volta mediante trattenute mensili sulla pensione.
Avveduto di ciò questo Ufficio ha provveduto ad implementare una riliquidazione del TFR
attinente esclusivamente al rimborso di quanto indebitamente trattenuto, comprensivo di
interessi maturati.
Il totale di quanto rimborsato è pari a € 3916,55.
Il ricorrente riceverà l'accredito della predetta somma in data 06/12/2024”;
Considerato che la difesa di parte ricorrente, all'udienza odierna, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite,
mentre la difesa dell' ha insistito per la compensazione delle stesse;
CP_2
Rilevato che il riaccredito è avvenuto con determina del 4/12/2024, dopo la proposizione del ricorso giudiziario risalente al 3/10/2024, cosicché l' attesa la CP_1 sua soccombenza, va condannato al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe DI STEFANO, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 11/06/2025
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza dell'11/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 14127 2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alessandra MANCUSO MANCUSO, in sostituzione dell'Avv.
Giuseppe DI STEFANO per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
L'Avv. Mancuso Mancuso chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell' alle spese. CP_1
L'Avv. Cernigliaro si associa alla prima richiesta ma chiede la compensazione delle spese.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.15 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti) Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N°
_____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen.
Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Addì _____________
Rilasciata spedizione in forma Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in esecutiva all'Avv. ______________________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al Per ___________________
n° 14127 R.G. L. 2024, promossa
DA Il Cancelliere
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.
Giuseppe DI STEFANO, giusta procura a margine del ricorso ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via
Giuseppe Alessi 25;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, CP_1
giusta delega richiamata in memoria di costituzione ed
elettivamente domiciliato presso la Sede Provinciale dell'Ente, in
Palermo, Via Laurana 59;
Convenuto
avente per oggetto: RIMBORSO SOMME.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza dell'11/06/2025, ha pronunciato S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.900,00, CP_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv.
Giuseppe DI STEFANO.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che con ricorso del 3/10/2024, aveva chiesto la Parte_1
condanna dell' alla restituzione dell'importo di € 3.775,17, indebitamente CP_1
trattenuto dall' ; CP_2
Rilevato che l' si è costituito con memoria difensiva, deducendo che “a seguito dei CP_1
dovuti controlli si è verificata la correttezza di quanto asserito dal ricorrente secondo cui il
residuo debito relativo al piccolo prestito è stato trattenuto due volte, la prima volta al momento
della erogazione del TFR, la seconda volta mediante trattenute mensili sulla pensione.
Avveduto di ciò questo Ufficio ha provveduto ad implementare una riliquidazione del TFR
attinente esclusivamente al rimborso di quanto indebitamente trattenuto, comprensivo di
interessi maturati.
Il totale di quanto rimborsato è pari a € 3916,55.
Il ricorrente riceverà l'accredito della predetta somma in data 06/12/2024”;
Considerato che la difesa di parte ricorrente, all'udienza odierna, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite,
mentre la difesa dell' ha insistito per la compensazione delle stesse;
CP_2
Rilevato che il riaccredito è avvenuto con determina del 4/12/2024, dopo la proposizione del ricorso giudiziario risalente al 3/10/2024, cosicché l' attesa la CP_1 sua soccombenza, va condannato al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe DI STEFANO, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 11/06/2025
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti