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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 419/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3006/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Daniele Manin, 25 20121 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1294/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17 e pubblicata il 19/03/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALIQUOTE
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso imposte dirette per essere state effettuate trattenute a fini Irpef maggiori di quelle asseritamente dovute sull'indennità aggiuntiva di fine rapporto da parte del Fondo di previdenza per il personale del
MEF.
In sintesi la ritenuta effettuata sarebbe in eccesso perché è stata applicata l'aliquota del 23% all'intero importo liquidato alla contribuente dal Fondo di previdenza del MEF, anziché sul minore imponibile determinato a seguito della tassazione prevista per il trattamento di fine servizio TFS dagli artt. 19 comma 2 bis e 17 c. 1 lett a) TUIR.
L'indennità aggiuntiva di fine rapporto in questione infatti, a dire della contribuente, è da assimilare alle indennità equipollenti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, sicché sconta una tassazione separata e rilevano sia la riduzione forfettaria dell'imponibile di € 309,87 per ciascun anno di servizio (art. 19, comma 2 bis del TUIR, primo periodo) sia la riduzione dell'imponibile (che la parte quantifica nel 26,04%) prevista dall'ultimo periodo della norma appena richiamata. Ciò in quanto si tratta di un accantonamento essenzialmente costituito dai contributi versati dagli iscritti.
L'ufficio nel merito rilevava l'infondatezza della pretesa con riferimento alla pretesa applicazione dell'art. 19, comma 2 bis del TUIR, secondo periodo, perché il fondo di previdenza per il personale del MEF (costituito con DPR n. 1034/1984) non è alimentato con contributi del lavoratore né da somme soggette a tassazione ma da proventi di natura fiscale e somme provenienti da sanzioni e altre fonti (art. 2 DPR 1034/1984) sicché non è applicabile la 2 riduzione dell'imponibile nella misura del 26,04% (ultima parte della norma). La richiesta dell'applicazione della prima parte del comma 2bis dell'art. 19 citato è invece stata accolta con restituzione di € 2.876,98 e, sul punto, richiesta di estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere.
La Corte in primo grado ha accolto il ricorso rilevando che la tesi della parte ha trovato già riconoscimento in sentenze di merito e di legittimità (si cita Cass. 30555/2023 con riferimento alla assimilabilità alle indennità equipollenti e all'assoggettamento a tassazione separata).
Spese compensate.
Propone appello l'Ufficio lamentando il mancato riconoscimento della parziale cessazione della materia del contendere e l'erroneità della sentenza nel resto. Rappresenta che l'oggetto residuo del contendere non è la natura di indennità equipollente della indennità in questione
(riconosciuta dall'ufficio), ma solo la modalità di determinazione dell'imponibile soggetto alla tassazione e dunque la eventuale applicabilità della ulteriore riduzione dell'ultimo periodo dell'art. 19 comma 2bis TUIR.
Non si è costituita la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio è fondato e, pertanto, merita accoglimento con conseguente doverosa riforma della sentenza di primo grado.
Con riguardo alla natura di indennità equipollente della indennità in esame (an della applicazione della assazione separata) e con riguardo alla applicazione dell'art. 19 coma 2bis prima parte TUIR (rilevante ai fini del quantum) ossia dell'abbattimento dell'imponibile nella misura di € 309,87 per ogni anno di attività lavorativa prestata, l'ufficio ha riconosciuto sin dal primo grado la fondatezza degli argomenti della parte privata, provvedendo altresì alla restituzione degli importi dovuti. Su tale profilo andava dunque dichiarata l'estinzione parziale del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto invece all'altro profilo rilevante ai fini del quantum, ossia la possibilità di applicare l'ulteriore abbattimento dell'imponibile previsto dal secondo periodo dell'art. 19 comma 2bis citato, si tratta di un aspetto sul quale è intervenuta chiaramente la Suprema Corte con
3 sentenze n. 27341 e n. 27348 del 22.10.2024; decisione in cui è stato espresso il seguente principio di diritto: «Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.».
In effetti, a ben vedere, l'attività istituzionale del Fondo è definita, oltre che dal D.P.R. n.
211/1981, anche dalle norme contenute nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 1034/1984, in virtù delle quali il Fondo è tenuto ad erogare a favore degli iscritti prestazioni assistenziali e previdenziali, tra cui l'indennità previdenziale aggiuntiva. Ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.R. n.
1034/1984 le entrate del Fondo sono costituite: 1) dalle quote dei proventi derivati dall'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734; 2) dai proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del fondo di riserva;
3) dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, come integrato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.
60; 4) dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall'art. del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687; 5) dai proventi di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545 e successive modificazioni;
6) dai proventi della trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto ai sensi dell'art. 23 della legge 2 agosto 1982, n. 528; 7) da sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni ed altri proventi vari ed eventuali (volontari e spontanei). Siccome non risulta che il Fondo sia alimentato in modo diretto da contributi versati dal contribuente o dagli iscritti nel corso dell'attività lavorativa, quella riduzione dell'imponibile non può applicarsi.
Il fondo è alimentato da proventi di natura pubblicistica.
La natura della controversia e la fondatezza solo parziale delle ragioni del contribuente anche alla luce dell'intervento della Suprema Corte intervenuto solo nel 2024 sussistono eccezionali e giuste ragioni per compensare interamente le spese di lite fra le parti con riferimento al secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
4 Accoglie l'appello dell'ufficio e, in riforma integrale della sentenza di primo grado, dichiara l'estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere con riferimento all'importo di € 2.876,98 e rigetta il ricorso originario del contribuente nel resto. Spese del doppio grado compensate.
Milano, 27 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
NI FR OV ZZ
5
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3006/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Daniele Manin, 25 20121 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1294/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17 e pubblicata il 19/03/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALIQUOTE
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso imposte dirette per essere state effettuate trattenute a fini Irpef maggiori di quelle asseritamente dovute sull'indennità aggiuntiva di fine rapporto da parte del Fondo di previdenza per il personale del
MEF.
In sintesi la ritenuta effettuata sarebbe in eccesso perché è stata applicata l'aliquota del 23% all'intero importo liquidato alla contribuente dal Fondo di previdenza del MEF, anziché sul minore imponibile determinato a seguito della tassazione prevista per il trattamento di fine servizio TFS dagli artt. 19 comma 2 bis e 17 c. 1 lett a) TUIR.
L'indennità aggiuntiva di fine rapporto in questione infatti, a dire della contribuente, è da assimilare alle indennità equipollenti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, sicché sconta una tassazione separata e rilevano sia la riduzione forfettaria dell'imponibile di € 309,87 per ciascun anno di servizio (art. 19, comma 2 bis del TUIR, primo periodo) sia la riduzione dell'imponibile (che la parte quantifica nel 26,04%) prevista dall'ultimo periodo della norma appena richiamata. Ciò in quanto si tratta di un accantonamento essenzialmente costituito dai contributi versati dagli iscritti.
L'ufficio nel merito rilevava l'infondatezza della pretesa con riferimento alla pretesa applicazione dell'art. 19, comma 2 bis del TUIR, secondo periodo, perché il fondo di previdenza per il personale del MEF (costituito con DPR n. 1034/1984) non è alimentato con contributi del lavoratore né da somme soggette a tassazione ma da proventi di natura fiscale e somme provenienti da sanzioni e altre fonti (art. 2 DPR 1034/1984) sicché non è applicabile la 2 riduzione dell'imponibile nella misura del 26,04% (ultima parte della norma). La richiesta dell'applicazione della prima parte del comma 2bis dell'art. 19 citato è invece stata accolta con restituzione di € 2.876,98 e, sul punto, richiesta di estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere.
La Corte in primo grado ha accolto il ricorso rilevando che la tesi della parte ha trovato già riconoscimento in sentenze di merito e di legittimità (si cita Cass. 30555/2023 con riferimento alla assimilabilità alle indennità equipollenti e all'assoggettamento a tassazione separata).
Spese compensate.
Propone appello l'Ufficio lamentando il mancato riconoscimento della parziale cessazione della materia del contendere e l'erroneità della sentenza nel resto. Rappresenta che l'oggetto residuo del contendere non è la natura di indennità equipollente della indennità in questione
(riconosciuta dall'ufficio), ma solo la modalità di determinazione dell'imponibile soggetto alla tassazione e dunque la eventuale applicabilità della ulteriore riduzione dell'ultimo periodo dell'art. 19 comma 2bis TUIR.
Non si è costituita la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio è fondato e, pertanto, merita accoglimento con conseguente doverosa riforma della sentenza di primo grado.
Con riguardo alla natura di indennità equipollente della indennità in esame (an della applicazione della assazione separata) e con riguardo alla applicazione dell'art. 19 coma 2bis prima parte TUIR (rilevante ai fini del quantum) ossia dell'abbattimento dell'imponibile nella misura di € 309,87 per ogni anno di attività lavorativa prestata, l'ufficio ha riconosciuto sin dal primo grado la fondatezza degli argomenti della parte privata, provvedendo altresì alla restituzione degli importi dovuti. Su tale profilo andava dunque dichiarata l'estinzione parziale del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto invece all'altro profilo rilevante ai fini del quantum, ossia la possibilità di applicare l'ulteriore abbattimento dell'imponibile previsto dal secondo periodo dell'art. 19 comma 2bis citato, si tratta di un aspetto sul quale è intervenuta chiaramente la Suprema Corte con
3 sentenze n. 27341 e n. 27348 del 22.10.2024; decisione in cui è stato espresso il seguente principio di diritto: «Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.».
In effetti, a ben vedere, l'attività istituzionale del Fondo è definita, oltre che dal D.P.R. n.
211/1981, anche dalle norme contenute nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 1034/1984, in virtù delle quali il Fondo è tenuto ad erogare a favore degli iscritti prestazioni assistenziali e previdenziali, tra cui l'indennità previdenziale aggiuntiva. Ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.R. n.
1034/1984 le entrate del Fondo sono costituite: 1) dalle quote dei proventi derivati dall'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734; 2) dai proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del fondo di riserva;
3) dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, come integrato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.
60; 4) dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall'art. del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687; 5) dai proventi di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545 e successive modificazioni;
6) dai proventi della trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto ai sensi dell'art. 23 della legge 2 agosto 1982, n. 528; 7) da sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni ed altri proventi vari ed eventuali (volontari e spontanei). Siccome non risulta che il Fondo sia alimentato in modo diretto da contributi versati dal contribuente o dagli iscritti nel corso dell'attività lavorativa, quella riduzione dell'imponibile non può applicarsi.
Il fondo è alimentato da proventi di natura pubblicistica.
La natura della controversia e la fondatezza solo parziale delle ragioni del contribuente anche alla luce dell'intervento della Suprema Corte intervenuto solo nel 2024 sussistono eccezionali e giuste ragioni per compensare interamente le spese di lite fra le parti con riferimento al secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
4 Accoglie l'appello dell'ufficio e, in riforma integrale della sentenza di primo grado, dichiara l'estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere con riferimento all'importo di € 2.876,98 e rigetta il ricorso originario del contribuente nel resto. Spese del doppio grado compensate.
Milano, 27 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
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