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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5609 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Crisafulli Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 3421/2024 promosso da nato in [...] il [...] (CUI , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ilda Hasanbelliu ed elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, n. 169, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12
- resistente -
Con ricorso depositato in riassunzione il 21.1.2024, a seguito del provvedimento del 29.12.2023 con cui il Tribunale di Viterbo originariamente adito ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore della sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma, il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento del 3.11.2022, notificato il 9.11.2022, con il quale il Questore di Viterbo ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, avanzata in data 15.6.2022, visto il parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Roma in data 13.10.2022.
L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio in data 11.3.2025, confermando la correttezza del proprio operato alla luce del parere della Commissione Territoriale competente, ritenuto vincolante,
e conseguentemente chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato.
Il Giudice delegato ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce dell'inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 11.9.2024, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La causa è stata successivamente rinviata alle udienze del 22.1.2025 e del
12.3.2025, anch'esse svoltesi in modalità cartolare, per consentire la regolare instaurazione del contraddittorio e all'esito dell'ultima deve intendersi rimessa in decisione al Collegio, previo deposito di note da parte del solo ricorrente in data 9.3.2025.
***
Deve confermarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito sommario di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011.
Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n.
20 del 10.3.2023, entrato in vigore l'11.3.2023, convertito con modificazioni con legge n. 50 del
5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs.
286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del
15.6.2022 – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma
6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di GO è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti
i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del
Paese di accoglienza.
Ebbene, il ricorrente ha depositato numerosi documenti a dimostrazione del proprio percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia, e in particolare, oltre alla propria tessera sanitaria: comunicazione del 29.11.2024 di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro come operaio per una ditta di Roma decorrente dall'1.12.2023; relative buste paga sino a dicembre 2024; denuncia di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato decorrente dal 1.5.2022, con relativa lettera di assunzione e ricevute di versamento dei contributi INPS per i mesi da luglio a ottobre 2022; certificazione unica dei redditi 2022 relativa all'anno 2021 e buste paga per i mesi da luglio a settembre 2021, attestanti un rapporto di lavoro a tempo determinato con mansione di lavapiatti decorrente dal 27.7.2021 al
12.9.2021; attestato di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi industriali, all'esito di corso di formazione professionale svolto a settembre 2022; comunicazione di cessione di fabbricato del
4.5.2022, relativa ad immobile ad uso abitazione sito a . CP_1 Il complesso della documentazione in atti dimostra che, stabilitosi definitivamente in Italia nel 2016, appena maggiorenne, senza mai fare da allora rientro nel Paese d'origine (come risulta dal parere della
Commissione Territoriale depositato da parte resistente), il ricorrente ha immediatamente intrapreso un percorso di inserimento nel tessuto sociale del nuovo Paese, in particolare sotto il profilo lavorativo.
Risulta dagli atti che egli ha reperito una prima occupazione nel settore della ristorazione già nel 2021
(cfr. CUD 2022 e buste paga in atti), ancora giovanissimo, all'età di 23 anni;
che ha continuato a formarsi professionalmente, per ampliare le proprie opportunità di inserimento lavorativo anche in settori diversi, in particolare ottenendo l'abilitazione alla conduzione di carrelli industriali nel settembre
2022 (cfr. attestato in atti); che a maggio 2022 ha ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale lavoratore domestico (cfr. lettera di assunzione e denuncia INPS in atti); che nel frattempo è anche riuscito a procurarsi una sistemazione abitativa stabile, nel territorio del Comune di (cfr. CP_1 comunicazione di cessione di fabbricato in atti). Il ricorrente ha dunque dimostrato di aver speso grande impegno nella ricerca e nello svolgimento di un'attività lavorativa in Italia, impegnandosi e formandosi anche in settori diversi e riuscendo a disporre di contratti regolari (anche a tempo indeterminato) nei periodi in cui è stato titolare di un valido titolo di soggiorno (in particolare in corrispondenza della procedura di riconoscimento della protezione, nell'ambito della quale ha potuto disporre di un permesso per richiesta asilo sino a novembre 2021, come attestato nel provvedimento impugnato, e a partire da giugno 2022, quando ha presentato la domanda di protezione speciale di cui si tratta).
Da dicembre 2023, egli è stato infine assunto come operaio presso una ditta di costruzioni con sede a
Roma, in virtù di regolare contratto, che a partire da dicembre 2024 è stato trasformato a tempo indeterminato. La retribuzione garantita da tale attività lavorativa, dimostrata dalle buste paga in atti, consente al ricorrente di far fronte alle proprie esigenze.
Tutto ciò detto, risulta evidente come il ricorrente svolga ormai la propria intera vita privata in Italia in via stabile ed esclusiva da quasi dieci anni e da quando era appena maggiorenne e come egli abbia intrapreso in questo tempo sul territorio nazionale un percorso professionale rapido e molto positivo. Il grande impegno che egli ha costantemente speso nel lavoro, sin dal momento dell'arrivo nel Paese di accoglienza, gli ha consentito di conquistarsi del tutto autonomamente le proprie opportunità e di migliorare la propria vita, sino al raggiungimento dell'attuale condizione di sicurezza abitativa, lavorativa e dunque economica, legata ad un'occupazione tuttora in essere, di durata indeterminata.
Diversamente dall'Amministrazione resistente, il Collegio ritiene necessario tutelare la vita privata del ricorrente, alla luce del diritto costituzionale e internazionale con particolare riferimento all'art. 8
CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della
Corte di GO (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande
Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008,
c. Austria, n. 1638/03), riconoscendogli il diritto a restare nel luogo in cui egli l'ha ormai Per_1 stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine che egli ha ormai stabilmente abbandonato da lunghissimo tempo e da giovanissimo, in cui non disporrebbe di mezzi di sostentamento né di significativi legami, avendo nel frattempo perso i contatti anche con la sua famiglia, come riferito alla Commissione Territoriale (cfr. parere in atti). La permanenza in Italia evita invece al ricorrente la perdita di tutte le opportunità che egli si è conquistato sul territorio italiano e gli consente di continuare a provvedere alle proprie esigenze, perfezionando il felice percorso di radicamento intrapreso.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Viterbo e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge
173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute.
Le spese di lite possono tuttavia dichiararsi compensate tra le parti, dal momento che la decisione si è in parte fondata su documenti acquisiti nel corso del presente giudizio e non esaminati in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento del Questore di Viterbo del 3.11.2022 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a nato in [...] il [...] (CUI Parte_1
05BG6PI), e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge
173/2020;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Crisafulli Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 3421/2024 promosso da nato in [...] il [...] (CUI , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ilda Hasanbelliu ed elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, n. 169, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12
- resistente -
Con ricorso depositato in riassunzione il 21.1.2024, a seguito del provvedimento del 29.12.2023 con cui il Tribunale di Viterbo originariamente adito ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore della sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma, il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento del 3.11.2022, notificato il 9.11.2022, con il quale il Questore di Viterbo ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, avanzata in data 15.6.2022, visto il parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Roma in data 13.10.2022.
L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio in data 11.3.2025, confermando la correttezza del proprio operato alla luce del parere della Commissione Territoriale competente, ritenuto vincolante,
e conseguentemente chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato.
Il Giudice delegato ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce dell'inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 11.9.2024, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La causa è stata successivamente rinviata alle udienze del 22.1.2025 e del
12.3.2025, anch'esse svoltesi in modalità cartolare, per consentire la regolare instaurazione del contraddittorio e all'esito dell'ultima deve intendersi rimessa in decisione al Collegio, previo deposito di note da parte del solo ricorrente in data 9.3.2025.
***
Deve confermarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito sommario di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011.
Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n.
20 del 10.3.2023, entrato in vigore l'11.3.2023, convertito con modificazioni con legge n. 50 del
5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs.
286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del
15.6.2022 – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma
6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di GO è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti
i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del
Paese di accoglienza.
Ebbene, il ricorrente ha depositato numerosi documenti a dimostrazione del proprio percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia, e in particolare, oltre alla propria tessera sanitaria: comunicazione del 29.11.2024 di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro come operaio per una ditta di Roma decorrente dall'1.12.2023; relative buste paga sino a dicembre 2024; denuncia di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato decorrente dal 1.5.2022, con relativa lettera di assunzione e ricevute di versamento dei contributi INPS per i mesi da luglio a ottobre 2022; certificazione unica dei redditi 2022 relativa all'anno 2021 e buste paga per i mesi da luglio a settembre 2021, attestanti un rapporto di lavoro a tempo determinato con mansione di lavapiatti decorrente dal 27.7.2021 al
12.9.2021; attestato di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi industriali, all'esito di corso di formazione professionale svolto a settembre 2022; comunicazione di cessione di fabbricato del
4.5.2022, relativa ad immobile ad uso abitazione sito a . CP_1 Il complesso della documentazione in atti dimostra che, stabilitosi definitivamente in Italia nel 2016, appena maggiorenne, senza mai fare da allora rientro nel Paese d'origine (come risulta dal parere della
Commissione Territoriale depositato da parte resistente), il ricorrente ha immediatamente intrapreso un percorso di inserimento nel tessuto sociale del nuovo Paese, in particolare sotto il profilo lavorativo.
Risulta dagli atti che egli ha reperito una prima occupazione nel settore della ristorazione già nel 2021
(cfr. CUD 2022 e buste paga in atti), ancora giovanissimo, all'età di 23 anni;
che ha continuato a formarsi professionalmente, per ampliare le proprie opportunità di inserimento lavorativo anche in settori diversi, in particolare ottenendo l'abilitazione alla conduzione di carrelli industriali nel settembre
2022 (cfr. attestato in atti); che a maggio 2022 ha ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale lavoratore domestico (cfr. lettera di assunzione e denuncia INPS in atti); che nel frattempo è anche riuscito a procurarsi una sistemazione abitativa stabile, nel territorio del Comune di (cfr. CP_1 comunicazione di cessione di fabbricato in atti). Il ricorrente ha dunque dimostrato di aver speso grande impegno nella ricerca e nello svolgimento di un'attività lavorativa in Italia, impegnandosi e formandosi anche in settori diversi e riuscendo a disporre di contratti regolari (anche a tempo indeterminato) nei periodi in cui è stato titolare di un valido titolo di soggiorno (in particolare in corrispondenza della procedura di riconoscimento della protezione, nell'ambito della quale ha potuto disporre di un permesso per richiesta asilo sino a novembre 2021, come attestato nel provvedimento impugnato, e a partire da giugno 2022, quando ha presentato la domanda di protezione speciale di cui si tratta).
Da dicembre 2023, egli è stato infine assunto come operaio presso una ditta di costruzioni con sede a
Roma, in virtù di regolare contratto, che a partire da dicembre 2024 è stato trasformato a tempo indeterminato. La retribuzione garantita da tale attività lavorativa, dimostrata dalle buste paga in atti, consente al ricorrente di far fronte alle proprie esigenze.
Tutto ciò detto, risulta evidente come il ricorrente svolga ormai la propria intera vita privata in Italia in via stabile ed esclusiva da quasi dieci anni e da quando era appena maggiorenne e come egli abbia intrapreso in questo tempo sul territorio nazionale un percorso professionale rapido e molto positivo. Il grande impegno che egli ha costantemente speso nel lavoro, sin dal momento dell'arrivo nel Paese di accoglienza, gli ha consentito di conquistarsi del tutto autonomamente le proprie opportunità e di migliorare la propria vita, sino al raggiungimento dell'attuale condizione di sicurezza abitativa, lavorativa e dunque economica, legata ad un'occupazione tuttora in essere, di durata indeterminata.
Diversamente dall'Amministrazione resistente, il Collegio ritiene necessario tutelare la vita privata del ricorrente, alla luce del diritto costituzionale e internazionale con particolare riferimento all'art. 8
CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della
Corte di GO (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande
Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008,
c. Austria, n. 1638/03), riconoscendogli il diritto a restare nel luogo in cui egli l'ha ormai Per_1 stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine che egli ha ormai stabilmente abbandonato da lunghissimo tempo e da giovanissimo, in cui non disporrebbe di mezzi di sostentamento né di significativi legami, avendo nel frattempo perso i contatti anche con la sua famiglia, come riferito alla Commissione Territoriale (cfr. parere in atti). La permanenza in Italia evita invece al ricorrente la perdita di tutte le opportunità che egli si è conquistato sul territorio italiano e gli consente di continuare a provvedere alle proprie esigenze, perfezionando il felice percorso di radicamento intrapreso.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Viterbo e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge
173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute.
Le spese di lite possono tuttavia dichiararsi compensate tra le parti, dal momento che la decisione si è in parte fondata su documenti acquisiti nel corso del presente giudizio e non esaminati in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento del Questore di Viterbo del 3.11.2022 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a nato in [...] il [...] (CUI Parte_1
05BG6PI), e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge
173/2020;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli