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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10892 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 16667/22 R.G.
TRIBUNALE di NAPOLI
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Verbale di udienza della causa n. r.g. 16667/22 con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. tra
Parte_1
OPPONENTE
e
CP_1
OPPOSTO
Oggi 24 novembre 2025, alle ore 9.30, innanzi al giudice onorario dott.
LI SO, viene chiamata la causa civile con r.g. n. 16667/2022.
Per l'opponente è presente l'Avv. Maria Ida Miele, per delega dell'Avv.
Montanari, la quale si riporta all'atto di opposizione ed alle note conclusionali;
chiede l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Per l'opposta è presente l'Avv. Eugenio Pappa Monteforte, il quale si riporta alla comparsa di costituzione ed alle note di discussione;
chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine si riporta alle istanze istruttorie articolate nelle memorie istruttorie.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori precisano le conclusioni come dagli atti.
Il Gop si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 11.50 al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., di cui viene data lettura del dispositivo, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
Il Giudice
dott. LI SO
N. 16667/22 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. LI SO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 16667/2022 R.G.A.C., decisa all'udienza del 24/11/2025
TRA
(P. IV ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., con sede a Fiano Romano (RM), in Via dell'Astronomia snc, elett.te dom.ta a Roma, in Via di Villa Emiliani, n. 48 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Montanari che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(P. IV ), in persona del legale rapp.te p.t., con CP_1 P.IVA_2 sede a San Giorgio a Cremano (NA) in Via Botteghelle n. 192, elett.te dom.ta
- 2 -
a San Giorgio a Cremano (NA) in Via E.A. Mario n. 35 presso lo studio degli
Avv.ti Eugenio Pappa Monteforte e SC LL che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3775/22, R.g. 11963/22, emesso dal Tribunale di Napoli il 23/05/2022.
Conclusioni: per l'opponente accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo impugnato n.
3775/22, emesso in data 23/05/22 dal Tribunale di Napoli, in quanto il diritto fatto valere è da ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2951 c.c.; nel merito accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la pretesa avanzata nei confronti dell'odierna opponente è da ritenersi infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Per l'opposto, in via principale e nel merito, rigettare le avverse domande, eccezioni, richieste e conclusioni in quanto infondate in fatto ed in diritto, pretestuose e non provate e per l'effetto confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare che la società CP_1
è creditrice della società della somma di Parte_1 euro € 8.122,00, oltre interessi, così come riconosciuti nel decreto ingiuntivo impugnato;
condannare l'opponente a pagare, in favore dell'opposta la somma di € 8.122,00, oltre interessi, così come riconosciuti nel decreto ingiuntivo impugnato;
rigettare le eccezioni formulate dalla società opponente;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria interamente espletata dal
G.U. dott.ssa V. Valletta e dal Gop dott.ssa M.R. Scotti, viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione
- 3 -
consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge
(cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n. 69 del
18/06/2009.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico- giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata
- 4 -
decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende l'insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé
l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
In fatto ed in sintesi, la società (d'ora in avanti Parte_1 solo “la società opponente”) citava in giudizio la società (d'ora in CP_1 avanti solo “la società opposta”) proponendo opposizione al D.I. n. 3775/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il 23/05/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 8.122,00, oltre accessori e spese, in virtù del mancato pagamento delle fatture n. 175 del 31.05.2018, n. 387 del
- 5 -
31.10.2018, n. 451 del 30.11.2018 e n. 471 del 01.12.2018 emesse a fronte di servizi di trasporto merci effettuati su incarico e per conto di
[...]
e non saldate. Parte_1
In particolare, l'opponente confermava che nel periodo da maggio 2018 a dicembre 2018 si era avvalsa dell'operato della società , affidandole CP_1
Co l'esecuzione di servizi di trasporto su territorio nazionale;
che si era CP_1 però resa gravemente inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte per cui l'opponente si era vista costretta a pagare in surroga ex art. 7 ter D.lgs n. 286/05 il corrispettivo dei trasporti commissionati a e di fatto CP_1 eseguiti da altre società di trasporto, per un ammontare complessivo di €
8.906,34; che la società aveva illegittimamente affidato l'esecuzione CP_1 dei trasporti in questione ad altra società, ovvero alla la quale a CP_2 sua volta si era avvalsa di varie società per l'espletamento dei trasporti;
che di tanto l'opponente era venuta al corrente solo dopo aver ricevuto richieste ex art. 7 D.lgs 286/05 di pagamento dei corrispettivi dai vari sub vettori che si erano rivolti all'esponente a seguito del mancato pagamento da parte del loro committente e sub vettore Transer;
che a seguito di richiesta via e-mail del
5/10/2018 di risoluzione della questione nulla veniva riscontrato dall'opposta e, pertanto, l'opponente era costretta a saldare integralmente le fatture dei seguenti sub vettori a cui la sub vettrice di ovvero Transfer Srl, CP_1 aveva illegittimamente affidato l'esecuzione dei trasporti commissionati da Parte che dalle comunicazioni intercorse tra le parti, a distanza di oltre due anni dall'emissione delle fatture, l'opposta richiedeva prima, in data
28/7/2020, il pagamento dell'importo di € 4.233,00 ed in seguito, in data
8/8/2020, riconoscendo in parte i pagamenti in surroga, richiedeva il pagamento dell'importo di € 4.913,00 senza replicare in merito all'eccezione di intervenuta prescrizione del credito. Eccepiva, pertanto, l'intervenuta prescrizione del credito de quo ex art. 2951 c.c., ai sensi del quale si prescrivono in un anno i diritti conseguenti e nascenti dai contratti di trasporto e spedizione nazionali;
nel merito contestava la fondatezza della domanda
- 6 -
monitoria, stante l'insussistenza di alcun credito in capo all'opposta, per avere essa società opponente in relazione ai trasporti commissionati alla società opposta, provveduto all'integrale pagamento in surroga dei corrispettivi in favore dei sub vettori dell'opposta (ovvero, dei sub vettori del sub vettore- committente Transfer), esecutori materiali dei trasporti;
eccepiva, infine,
l'inadempimento dell'opposta alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti dell'opponente, avendo affidato a terzi (ovvero alla ed in CP_2 assenza di alcuna autorizzazione, i trasporti a lei commissionati dall'opponente, senza provvedere ai relativi pagamenti ed, anzi riconoscendo i pagamenti eseguiti in surroga dall'opponente.
Si costituiva in giudizio la società opposta che eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato essendo intercorso tra le parti un contratto di appalto di servizi di trasporto, per cui doveva ritenersi prevista la prescrizione ordinaria decennale;
eccepiva, in fine, che i pagamenti eseguiti in surroga da parte della società opponente riguardavano prestazioni diverse da quelle oggetto del decreto ingiuntivo impugnato.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I., all'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa, assegnata per la trattazione allo scrivente a far data dall'udienza del 5/6/2025, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione a seguito della discussione orale.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia copia delle fatture n. 175 del 31.05.2018, n. 387 del 31.10.2018, n. 451 del 30.11.2018 e n. 471 del 01.12.2018 e della richiesta di pagamento inviata a mezzo PEC il
1/3/2021.
Tale documentazione costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
- 7 -
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può
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riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
L'opposizione è fondata dovendo essere accolta, in via assorbente e decisiva,
l'eccezione di parte opponente prescrizione del diritto azionato da parte opposta, risultando pertanto superfluo l'esame delle restanti questioni di merito, dedotte dalle parti, tanto in applicazione del principio della c.d.
“ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni
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sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ( Cass. Civ. 9/1/2019 n. 363).
Occorre, innanzitutto, evidenziare che, al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità (Cass. Civ. 31/5/2021 n. 15140).
Nel caso che ci occupa la società opposta inviava in data 28/7/2020 comunicazione PEC (doc. 4 allegato al fascicolo di parte opponente) con la quale richiedeva alla società opponente il pagamento dell'importo di €
4.233,00, richiesto a titolo di credito vantato per il “trasporto di merce di vostra proprietà”, senza ulteriori specificazioni e senza che si possa ravvisare alcun errore materiale, come rappresentato dalla difesa di parte opposta e che, comunque, sarebbe imputabile solo all'imperizia della stessa società opposta;
pertanto tale comunicazione non può costituire sicuramente un valido atto interruttivo della prescrizione.
Anche la comunicazione PEC dell'8/8/2020 inviata dall'Avv. Gabriella
Campajola per conto della società opposta (doc. 6 allegato al fascicolo di parte opponente) non può costituire un valido atto interruttivo della prescrizione per il caso de quo. Infatti, con la stessa comunicazione veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 4.913,00 senza che venisse indicata alcuna fattura o altro riferimento preciso.
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Solo la comunicazione a mezzo PEC del 1/3/2021, inviata dall'Avv.
SC LL per conto della società opposta (doc. 6 allegato al fascicolo monitorio) costituisce valido atto interruttivo della prescrizione per la richiesta di pagamento che ci occupa, e ciò in quanto indicate precisamente le fatture e l'importo di € 8.112,00, oggetto della successiva ingiunzione di pagamento.
Ciò posto, considerato che le quattro fatture poste alla base dell'ingiunzione di pagamento sono state emesse la prima il 31/05/2018 e l'ultima il
01/12/2018, dopo la consegna della merce, deve ritenersi prescritto ex art. 2951, co. 1 e 3, c.c. il diritto azionato da parte opposta trattandosi, nel caso di specie, di contratto di trasporto e non di contratto di appalto di servizi di trasporto.
Sul punto non può non condividersi l'orientamento consolidato della Suprema
Corte secondo cui è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (Cass. Civ.
06/03/2020 n. 6449; Cass. Civ. 13/03/2023; Cass. Civ. 14/07/2015 n. 14670).
Nel caso de quo, in base alle allegazioni di entrambe le parti, non è risultata provata l'esistenza né di una disciplina del rapporto, né la pattuizione di un corrispettivo unitario, prodromici alla pianificazione volta all'esecuzione di trasporti in via continuativa.
In conclusione, per le superiori considerazioni, in accoglimento dell'opposizione, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 3775/22 in quanto prescritto il credito azionato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo (valore medio dello scaglione fino ad € 26.000,00, ridotto del
30%) tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e
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quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal DM n.
147 del 13/8/2022, (G.U. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 3775/2022 rilasciato dal Tribunale di Napoli il 23/05/2022;
3) condanna la società opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio che liquidano in € 145,00 per spese ed € 3.554,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, IV e Cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. LI SO
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TRIBUNALE di NAPOLI
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Verbale di udienza della causa n. r.g. 16667/22 con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. tra
Parte_1
OPPONENTE
e
CP_1
OPPOSTO
Oggi 24 novembre 2025, alle ore 9.30, innanzi al giudice onorario dott.
LI SO, viene chiamata la causa civile con r.g. n. 16667/2022.
Per l'opponente è presente l'Avv. Maria Ida Miele, per delega dell'Avv.
Montanari, la quale si riporta all'atto di opposizione ed alle note conclusionali;
chiede l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Per l'opposta è presente l'Avv. Eugenio Pappa Monteforte, il quale si riporta alla comparsa di costituzione ed alle note di discussione;
chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine si riporta alle istanze istruttorie articolate nelle memorie istruttorie.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori precisano le conclusioni come dagli atti.
Il Gop si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 11.50 al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., di cui viene data lettura del dispositivo, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
Il Giudice
dott. LI SO
N. 16667/22 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. LI SO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 16667/2022 R.G.A.C., decisa all'udienza del 24/11/2025
TRA
(P. IV ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., con sede a Fiano Romano (RM), in Via dell'Astronomia snc, elett.te dom.ta a Roma, in Via di Villa Emiliani, n. 48 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Montanari che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(P. IV ), in persona del legale rapp.te p.t., con CP_1 P.IVA_2 sede a San Giorgio a Cremano (NA) in Via Botteghelle n. 192, elett.te dom.ta
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a San Giorgio a Cremano (NA) in Via E.A. Mario n. 35 presso lo studio degli
Avv.ti Eugenio Pappa Monteforte e SC LL che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3775/22, R.g. 11963/22, emesso dal Tribunale di Napoli il 23/05/2022.
Conclusioni: per l'opponente accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo impugnato n.
3775/22, emesso in data 23/05/22 dal Tribunale di Napoli, in quanto il diritto fatto valere è da ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2951 c.c.; nel merito accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la pretesa avanzata nei confronti dell'odierna opponente è da ritenersi infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Per l'opposto, in via principale e nel merito, rigettare le avverse domande, eccezioni, richieste e conclusioni in quanto infondate in fatto ed in diritto, pretestuose e non provate e per l'effetto confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare che la società CP_1
è creditrice della società della somma di Parte_1 euro € 8.122,00, oltre interessi, così come riconosciuti nel decreto ingiuntivo impugnato;
condannare l'opponente a pagare, in favore dell'opposta la somma di € 8.122,00, oltre interessi, così come riconosciuti nel decreto ingiuntivo impugnato;
rigettare le eccezioni formulate dalla società opponente;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria interamente espletata dal
G.U. dott.ssa V. Valletta e dal Gop dott.ssa M.R. Scotti, viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione
- 3 -
consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge
(cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n. 69 del
18/06/2009.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico- giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata
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decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende l'insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé
l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
In fatto ed in sintesi, la società (d'ora in avanti Parte_1 solo “la società opponente”) citava in giudizio la società (d'ora in CP_1 avanti solo “la società opposta”) proponendo opposizione al D.I. n. 3775/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il 23/05/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 8.122,00, oltre accessori e spese, in virtù del mancato pagamento delle fatture n. 175 del 31.05.2018, n. 387 del
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31.10.2018, n. 451 del 30.11.2018 e n. 471 del 01.12.2018 emesse a fronte di servizi di trasporto merci effettuati su incarico e per conto di
[...]
e non saldate. Parte_1
In particolare, l'opponente confermava che nel periodo da maggio 2018 a dicembre 2018 si era avvalsa dell'operato della società , affidandole CP_1
Co l'esecuzione di servizi di trasporto su territorio nazionale;
che si era CP_1 però resa gravemente inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte per cui l'opponente si era vista costretta a pagare in surroga ex art. 7 ter D.lgs n. 286/05 il corrispettivo dei trasporti commissionati a e di fatto CP_1 eseguiti da altre società di trasporto, per un ammontare complessivo di €
8.906,34; che la società aveva illegittimamente affidato l'esecuzione CP_1 dei trasporti in questione ad altra società, ovvero alla la quale a CP_2 sua volta si era avvalsa di varie società per l'espletamento dei trasporti;
che di tanto l'opponente era venuta al corrente solo dopo aver ricevuto richieste ex art. 7 D.lgs 286/05 di pagamento dei corrispettivi dai vari sub vettori che si erano rivolti all'esponente a seguito del mancato pagamento da parte del loro committente e sub vettore Transer;
che a seguito di richiesta via e-mail del
5/10/2018 di risoluzione della questione nulla veniva riscontrato dall'opposta e, pertanto, l'opponente era costretta a saldare integralmente le fatture dei seguenti sub vettori a cui la sub vettrice di ovvero Transfer Srl, CP_1 aveva illegittimamente affidato l'esecuzione dei trasporti commissionati da Parte che dalle comunicazioni intercorse tra le parti, a distanza di oltre due anni dall'emissione delle fatture, l'opposta richiedeva prima, in data
28/7/2020, il pagamento dell'importo di € 4.233,00 ed in seguito, in data
8/8/2020, riconoscendo in parte i pagamenti in surroga, richiedeva il pagamento dell'importo di € 4.913,00 senza replicare in merito all'eccezione di intervenuta prescrizione del credito. Eccepiva, pertanto, l'intervenuta prescrizione del credito de quo ex art. 2951 c.c., ai sensi del quale si prescrivono in un anno i diritti conseguenti e nascenti dai contratti di trasporto e spedizione nazionali;
nel merito contestava la fondatezza della domanda
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monitoria, stante l'insussistenza di alcun credito in capo all'opposta, per avere essa società opponente in relazione ai trasporti commissionati alla società opposta, provveduto all'integrale pagamento in surroga dei corrispettivi in favore dei sub vettori dell'opposta (ovvero, dei sub vettori del sub vettore- committente Transfer), esecutori materiali dei trasporti;
eccepiva, infine,
l'inadempimento dell'opposta alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti dell'opponente, avendo affidato a terzi (ovvero alla ed in CP_2 assenza di alcuna autorizzazione, i trasporti a lei commissionati dall'opponente, senza provvedere ai relativi pagamenti ed, anzi riconoscendo i pagamenti eseguiti in surroga dall'opponente.
Si costituiva in giudizio la società opposta che eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato essendo intercorso tra le parti un contratto di appalto di servizi di trasporto, per cui doveva ritenersi prevista la prescrizione ordinaria decennale;
eccepiva, in fine, che i pagamenti eseguiti in surroga da parte della società opponente riguardavano prestazioni diverse da quelle oggetto del decreto ingiuntivo impugnato.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I., all'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa, assegnata per la trattazione allo scrivente a far data dall'udienza del 5/6/2025, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione a seguito della discussione orale.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia copia delle fatture n. 175 del 31.05.2018, n. 387 del 31.10.2018, n. 451 del 30.11.2018 e n. 471 del 01.12.2018 e della richiesta di pagamento inviata a mezzo PEC il
1/3/2021.
Tale documentazione costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
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Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può
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riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
L'opposizione è fondata dovendo essere accolta, in via assorbente e decisiva,
l'eccezione di parte opponente prescrizione del diritto azionato da parte opposta, risultando pertanto superfluo l'esame delle restanti questioni di merito, dedotte dalle parti, tanto in applicazione del principio della c.d.
“ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni
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sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ( Cass. Civ. 9/1/2019 n. 363).
Occorre, innanzitutto, evidenziare che, al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità (Cass. Civ. 31/5/2021 n. 15140).
Nel caso che ci occupa la società opposta inviava in data 28/7/2020 comunicazione PEC (doc. 4 allegato al fascicolo di parte opponente) con la quale richiedeva alla società opponente il pagamento dell'importo di €
4.233,00, richiesto a titolo di credito vantato per il “trasporto di merce di vostra proprietà”, senza ulteriori specificazioni e senza che si possa ravvisare alcun errore materiale, come rappresentato dalla difesa di parte opposta e che, comunque, sarebbe imputabile solo all'imperizia della stessa società opposta;
pertanto tale comunicazione non può costituire sicuramente un valido atto interruttivo della prescrizione.
Anche la comunicazione PEC dell'8/8/2020 inviata dall'Avv. Gabriella
Campajola per conto della società opposta (doc. 6 allegato al fascicolo di parte opponente) non può costituire un valido atto interruttivo della prescrizione per il caso de quo. Infatti, con la stessa comunicazione veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 4.913,00 senza che venisse indicata alcuna fattura o altro riferimento preciso.
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Solo la comunicazione a mezzo PEC del 1/3/2021, inviata dall'Avv.
SC LL per conto della società opposta (doc. 6 allegato al fascicolo monitorio) costituisce valido atto interruttivo della prescrizione per la richiesta di pagamento che ci occupa, e ciò in quanto indicate precisamente le fatture e l'importo di € 8.112,00, oggetto della successiva ingiunzione di pagamento.
Ciò posto, considerato che le quattro fatture poste alla base dell'ingiunzione di pagamento sono state emesse la prima il 31/05/2018 e l'ultima il
01/12/2018, dopo la consegna della merce, deve ritenersi prescritto ex art. 2951, co. 1 e 3, c.c. il diritto azionato da parte opposta trattandosi, nel caso di specie, di contratto di trasporto e non di contratto di appalto di servizi di trasporto.
Sul punto non può non condividersi l'orientamento consolidato della Suprema
Corte secondo cui è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (Cass. Civ.
06/03/2020 n. 6449; Cass. Civ. 13/03/2023; Cass. Civ. 14/07/2015 n. 14670).
Nel caso de quo, in base alle allegazioni di entrambe le parti, non è risultata provata l'esistenza né di una disciplina del rapporto, né la pattuizione di un corrispettivo unitario, prodromici alla pianificazione volta all'esecuzione di trasporti in via continuativa.
In conclusione, per le superiori considerazioni, in accoglimento dell'opposizione, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 3775/22 in quanto prescritto il credito azionato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo (valore medio dello scaglione fino ad € 26.000,00, ridotto del
30%) tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e
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quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal DM n.
147 del 13/8/2022, (G.U. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 3775/2022 rilasciato dal Tribunale di Napoli il 23/05/2022;
3) condanna la società opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio che liquidano in € 145,00 per spese ed € 3.554,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, IV e Cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. LI SO
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