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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/02/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8632/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. LO TURCO GRAZIELLA, giusta procura C.F._1
in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CALI' CARMELO, giusta procura in atti;
C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'esito del deposito di note scritte disposto in sostituzione dell'udienza del
20/01/2025, sulle conclusioni ivi precisate (con cui le parti hanno insistito nella concordata
1 regolamentazione dei diritti afferenti le figlie minori).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 10/08/2024, , premessa la Parte_1
convivenza more uxorio con , dalla unione con il quale sono nate le Controparte_1
figlie (il 14/10/2019) e (il 11/10/2023), riconosciute da entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, ha chiesto al Tribunale la regolamentazione dei diritti afferenti le predetta figlie minori.
La ricorrente ha infatti esposto che nel mese di novembre del 2023 il resistente aveva lasciato definitivamente l'abitazione familiare, trasferendosi a Cervinia per ragioni di lavoro ed ha quindi chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie, con collocamento prevalente presso di sé e conseguente assegnazione in proprio favore della casa familiare, sita in via Ing.
Giuseppe Tomarchio n.7, con ogni arredo e pertinenza, nonché la regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario e le figlie, secondo il calendario indicato in ricorso,
con onere per l' di contribuire al mantenimento delle figlie mediante corresponsione di un CP_1
assegno di mantenimento dell'importo di € 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/12/2024 si è costituito , Controparte_1
rappresentando che nelle more dell'udienza di comparizione le parti avevano raggiunto un accordo su tutte le questioni oggetto del giudizio.
A seguito di istanza congiunta delle parti - corredata delle relative dichiarazioni, personalmente sottoscritte, di rinuncia alla comparizione all'udienza e di conferma delle condizioni pattuite nell'accordo, parimenti allegato all'istanza - è stata disposta la trattazione del procedimento secondo le forme del procedimento su domanda congiunta di cui all'art. 473-bis.51, c.p.c. (cfr il decreto del
16.01.2025), e, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero in ordine all'accordo raggiunto dalle parti, la causa è stata posta in decisione in esito al deposito di note scritte (disposto, con il medesimo decreto, in sostituzione dell'udienza fissata per la comparizione delle parti).
Il Pubblico Ministero ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
In seno all'accordo sottoscritto dalle parti e dai difensori e depositato in atti, le parti hanno chiesto
2 al Tribunale quanto segue:
“Voglia il Tribunale Adito prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI:
ART. 1
Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle due minori, ed con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre (genitore coabitante e comproprietaria dell'immobile della ex casa familiare, in via Ingegnere Giuseppe Tomarchio n.7, Calatabiano).
ART. 2
Assegnare la casa familiare sita in via Ing. Giuseppe Tomarchio n.7 alla OR Parte_1
con ogni arredo e pertinenza.
[...]
ART. 3
Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e le figlie come a seguire: il padre potrà vedere e tenere con sé le piccole ed due pomeriggi la settimana dalle ore 15.30 Per_1 Per_2
fino alle 20.30 nel periodo scolastico, e tutto il giorno dalle ore 9.00 alle ore 20.00 nel periodo delle vacanze estive. Inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé entrambe le figlie due weekend al mese,
nei giorni di Sabato o la Domenica, dalle ore 9.00 con facoltà di pernottamento fino alle ore 8.00
del giorno successivo.
Durante le festività natalizie, le figlie ed potranno trascorrere con il padre, ad anni Per_1 Per_2
alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno, dalle ore 10.00 alle ore 20,30, così come il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di San Silvestro dalle ore 10.00 alle ore 20,30 alternandolo con l'altro genitore;
il giorno di Pasqua, sempre ad anni alterni, dalle ore 10.00 alle ore 20,30 con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore. Il padre potrà trascorrere mezza giornata con le proprie figlie il giorno del loro compleanno, alternativamente un anno la mattina dalle ore
9.00 alle ore 13.00 e l'altro il pomeriggio dalle 16.00 alle 20.30.
Le figlie ed potranno trascorre con il padre 15 giorni di vacanze compatibilmente con Per_1 Per_2
il periodo in cui lo stesso potrà andare in ferie in base al proprio lavoro stagionale ed alle esigenze
3 di frequenza scolastica delle minori. Durante tale periodo il padre potrà portare con sé le figlie in viaggio in Italia. Il diritto di visita come sopra disciplinato potrà essere modificato, in senso migliorativo, di comune accordo dai genitori tenuto conto delle loro esigenze di lavoro e nell'interesse delle minori.
ART.4
Il IG si obbliga, a versare un assegno di mantenimento complessivo per tutte e due le CP_1
bambine di € 700,00 (settecento/00) mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, importo che il IG ha già corrisposto fino ad oggi. CP_1
Entrambe le parti dichiarano di aver già provveduto a fare richiesta di percepire l'assegno unico,
e stabiliscono di comune accordo che l'assegno unico continui ad essere percepito per intero dalla
OR , avendo il IG rinunciato al 50% della predetta indennità e Parte_1 CP_1
prestato ogni autorizzazione.
ART. 5
Entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, (scuola, viaggi studio, sport, tempo libero, spese mediche e di cura ed in genere le spese di carattere straordinario)
tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, garantendo la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé.
Il IG si impegna a corrispondere alla OR , il 50% di tutte le spese CP_1 Pt_1
specialistiche, dentistiche, oculistiche, ortopediche o quant'altro si renderà necessario per la cura e la salute delle figlie : compleanni, comunione e cresima nonché attività sportive e ludiche, si concorda espressamente che il padre contribuirà nella misura del 50% alla retta dell'asilo privato nonché della spesa relativa alla mensa, ed eventuali spese di baby sitter qualora la scuola materna
4 fosse non disponibile per orari e/o periodi feriali.
A tale proposito in ordine alla identificazione e ripartizione delle spese straordinarie i coniugi si obbligano a seguire le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare predisposte dal Consiglio Nazionale Forense, e che nel tempo saranno via via disposte, salvo quanto stabilito fra le parti per asilo nido, mensa e baby sitter. Si
stabilisce però, in modifica alle predette linee guida, che qualsiasi spesa sarà corrisposta solo se effettuata previo accordo con l'ex convivente e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale, con compensazione trimestrale. Il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email, pec) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro otto giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
ART. 6
Ciascuno degli ex conviventi si obbliga a sostenere le spese relative alla presente procedura e le successive occorrende, nonché tutte le competenze ed onorari dovuti esclusivamente al proprio procuratore.”.
Trattasi di condizioni che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che appaiono atte a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche per quanto riguarda le previsioni d'ordine economico, che risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, ad assicurargli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In considerazione dell'esito concordato del giudizio, le spese tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8632/2024 R.G.:
5 prende atto degli accordi tra le parti e dispone la regolamentazione dei diritti afferenti le figlie minori alle condizioni riportate in parte motiva.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
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