CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 437/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazza Giovanni Falcone N 5 E 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22000606 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 614/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 22000606/2025, notificato il 20 maggio 2025, relativo all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2022, riferita al veicolo targa Targa_1, con il quale l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento di complessivi € 270,50 (di cui € 190,92 per tributo, € 57,28 per sanzioni ed € 17,12 per interessi) per il presunto omesso versamento del bollo auto relativo all'annualità 2022.
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, documentando di aver ceduto il veicolo targa Targa_1 in data 15 gennaio 2014 al Sig. Nominativo_1. Precisava che l'acquirente non aveva provveduto alla trascrizione del passaggio di proprietà al PRA, ma che la perdita del possesso era confermata dalla successiva demolizione del mezzo (avvenuta nel gennaio
2023) e dalle azioni intraprese dinanzi al Giudice di Pace per l'accertamento retroattivo della perdita di possesso. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto e la condanna dell'Ufficio alle spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari, controdeducendo che, alla data di riferimento del tributo (anno 2022), la Sig.ra Ricorrente_1 risultava ancora intestataria del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). L'Ufficio sosteneva che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982
e dell'art. 94 del Codice della Strada, l'obbligo tributario grava sul soggetto risultante dai pubblici registri, restando irrilevanti le vicende privatistiche non trascritte. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, eccependo altresì l'infondatezza dell'istanza cautelare per carenza di periculum in mora.
All'udienza odierna la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale del presente giudizio riguarda l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica in presenza di una discrasia tra le risultanze del PRA e l'effettiva titolarità del bene. L'art. 5, comma 32, del D.L. n. 953/1982 individua quali soggetti obbligati al pagamento coloro che, alla scadenza del termine utile per il versamento, risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dai pubblici registri.
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (da ultimo confermato da Cass. Civ.,
Sez. V, 11/11/2024, n. 29060), l'iscrizione al PRA pone una presunzione solo relativa di appartenenza del veicolo, la quale può essere vinta dalla prova contraria dell'avvenuta perdita del possesso o della titolarità mediante documenti aventi data certa. La finalità della norma è prettamente fiscale e agevolativa per l'ente impositore, ma non può tradursi in una responsabilità oggettiva e assoluta del proprietario formale qualora sia dimostrata l'inesistenza del presupposto soggettivo dell'imposizione.
Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito prova documentale idonea a superare la presunzione derivante dalle risultanze del PRA. Risulta agli atti che il veicolo è stato ceduto al Sig. Nominativo_1 già nel gennaio 2014, con atto avente data certa. La circostanza che l'acquirente sia venuto meno all'obbligo di trascrizione ex art. 94 C.d.S. non può pregiudicare la posizione del venditore ai fini tributari, una volta che la cessione sia stata provata. Inoltre, la documentazione relativa alla demolizione del veicolo e l'attivazione della procedura dinanzi al Giudice di Pace per l'accertamento della perdita di possesso confermano ulteriormente che, nel corso dell'anno 2022, la Sig.ra Ricorrente_1 non aveva più la disponibilità giuridica né materiale del mezzo. In applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la perdita della disponibilità reale del bene, se adeguatamente provata. Ne consegue che la pretesa impositiva avanzata dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della ricorrente è illegittima per carenza di legittimazione passiva.
Si da atto che per mero errore materiale il dispositivo depositato in atti disponeva il rigetto del ricorso, errore che si è inteso correggere in sede di redazione della sentenza. Si conferma la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 437/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazza Giovanni Falcone N 5 E 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22000606 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 614/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 22000606/2025, notificato il 20 maggio 2025, relativo all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2022, riferita al veicolo targa Targa_1, con il quale l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento di complessivi € 270,50 (di cui € 190,92 per tributo, € 57,28 per sanzioni ed € 17,12 per interessi) per il presunto omesso versamento del bollo auto relativo all'annualità 2022.
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, documentando di aver ceduto il veicolo targa Targa_1 in data 15 gennaio 2014 al Sig. Nominativo_1. Precisava che l'acquirente non aveva provveduto alla trascrizione del passaggio di proprietà al PRA, ma che la perdita del possesso era confermata dalla successiva demolizione del mezzo (avvenuta nel gennaio
2023) e dalle azioni intraprese dinanzi al Giudice di Pace per l'accertamento retroattivo della perdita di possesso. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto e la condanna dell'Ufficio alle spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari, controdeducendo che, alla data di riferimento del tributo (anno 2022), la Sig.ra Ricorrente_1 risultava ancora intestataria del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). L'Ufficio sosteneva che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982
e dell'art. 94 del Codice della Strada, l'obbligo tributario grava sul soggetto risultante dai pubblici registri, restando irrilevanti le vicende privatistiche non trascritte. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, eccependo altresì l'infondatezza dell'istanza cautelare per carenza di periculum in mora.
All'udienza odierna la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale del presente giudizio riguarda l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica in presenza di una discrasia tra le risultanze del PRA e l'effettiva titolarità del bene. L'art. 5, comma 32, del D.L. n. 953/1982 individua quali soggetti obbligati al pagamento coloro che, alla scadenza del termine utile per il versamento, risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dai pubblici registri.
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (da ultimo confermato da Cass. Civ.,
Sez. V, 11/11/2024, n. 29060), l'iscrizione al PRA pone una presunzione solo relativa di appartenenza del veicolo, la quale può essere vinta dalla prova contraria dell'avvenuta perdita del possesso o della titolarità mediante documenti aventi data certa. La finalità della norma è prettamente fiscale e agevolativa per l'ente impositore, ma non può tradursi in una responsabilità oggettiva e assoluta del proprietario formale qualora sia dimostrata l'inesistenza del presupposto soggettivo dell'imposizione.
Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito prova documentale idonea a superare la presunzione derivante dalle risultanze del PRA. Risulta agli atti che il veicolo è stato ceduto al Sig. Nominativo_1 già nel gennaio 2014, con atto avente data certa. La circostanza che l'acquirente sia venuto meno all'obbligo di trascrizione ex art. 94 C.d.S. non può pregiudicare la posizione del venditore ai fini tributari, una volta che la cessione sia stata provata. Inoltre, la documentazione relativa alla demolizione del veicolo e l'attivazione della procedura dinanzi al Giudice di Pace per l'accertamento della perdita di possesso confermano ulteriormente che, nel corso dell'anno 2022, la Sig.ra Ricorrente_1 non aveva più la disponibilità giuridica né materiale del mezzo. In applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la perdita della disponibilità reale del bene, se adeguatamente provata. Ne consegue che la pretesa impositiva avanzata dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della ricorrente è illegittima per carenza di legittimazione passiva.
Si da atto che per mero errore materiale il dispositivo depositato in atti disponeva il rigetto del ricorso, errore che si è inteso correggere in sede di redazione della sentenza. Si conferma la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.