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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/11/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2164 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. UR TR in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura generale in atti dall'avv. D. Motta e dall'avv. D. Farana e
, C.F. Controparte_2 C.F._1
, C.F. , Controparte_3 C.F._2
, C.F. , Controparte_4 C.F._3
Parti resistenti, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Ignazio Massimo Bilardello.
OGGETTO: Risarcimento danni da inadempimento definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la società ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- Che il sig. ha prestato servizio come dipendente, Controparte_5 ricoprendo il ruolo di “Direttore Ufficio postale Monoperatore” fino al decesso, avvenuto il 27.1.2010;
- Che, per effetto di taluni inadempimenti ascrivibili al prestatore d'opera, in parte emersi a seguito di verifiche espletate dopo il decesso del dipendente, è emerso un danno complessivo di € 525.327,43 Chiede pertanto agli eredi del lavoratore il risarcimento del danno cagionato dal de cuius.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti eccependo l'inapplicabilità del rito del lavoro (stante il decesso del lavoratore e non avendo costoro mai prestato servizio alle dipendenze della società attrice), e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito in virtù della prescrizione quinquennale di ogni diritto al risarcimento del danno.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente giova rigettare la doglianza dei resistenti inerente alla pretesa inapplicabilità del rito incardinato.
1 Sebbene il lavoratore sia deceduto e gli odierni ricorrenti non abbiano mai prestato servizio alle dipendenze della società, è indubbia la circostanza che l'azione esperita da quest'ultima vada qualificata come azione risarcitoria per l'inesatto adempimento della prestazione lavorativa espletata dal de cuius. Ebbene: il rito del lavoro non si applica alle controversie fra datore di lavoro e lavoratore, bensì a quelle “relative a rapporti di lavoro subordinato” (cfr. art. 409 cpc). Quindi, non è alla posizione delle parti, bensì alla causa petendi che occorre avere riguardo: laddove questa abbia a oggetto una pretesa scaturita dal rapporto lavorativo, si osservano le disposizioni del titolo IV del libro II del codice di procedura civile, indipendentemente dal fatto che la causa penda fra le parti del rapporto, ovvero, fra i loro successori a titolo universale. L'eccezione è quindi infondata.
Va poi evidenziato che parte ricorrente allega il compimento di taluni atti di accettazione tacita di eredità posti in essere dalle resistenti (come l'incasso del TFR e della 13° mensilità maturati dal de cuius) e tali allegazioni non sono state contestate, quindi, si deve ritenere definitivamente appurata la circostanza che le convenute sono eredi, nella misura di 1/3 per ciascuna, del sig. . Controparte_5
Prima di entrare nel merito della vicenda, occorre poi operare due premesse: la prima concerne la natura dell'azione e, correlativamente, il termine di prescrizione applicabile. Sotto questo profilo, va detto che è inappropriato il riferimento (operato in memoria) al termine quinquennale del termine sancito per i “fatti illeciti”. L'art. 2947 cc., invocato dai resistenti, trova infatti applicazione nel caso di responsabilità aquiliana, ossia, laddove si discorra del danno cagionato da un “passante occasionale”. E' invece indubbio che, nel caso di specie, i convenuti siano stati chiamati in giudizio iure hereditatis, in quanto l'azione esperita dalla società ha natura di azione di inadempimento contrattuale. Il termine di prescrizione applicabile, pertanto, è quello ordinario decennale.
La seconda premessa concerne la distribuzione dell'onere della prova: a norma dell'art. 1218 cc., così come interpretato dalla Corte di Cassazione (sent. S.U. 13533/01), nel caso in cui si faccia valere una responsabilità c.d. contrattuale, sul creditore grava il solo onere di provare la genesi dell'obbligazione, e di allegare in modo sufficientemente chiaro il contenuto dell'inadempimento del quale si duole. Assolto tale onere, grava sul debitore della prestazione l'onere di provare il proprio adempimento, ovvero, l'estinzione per altro modo dell'obbligazione. Nel caso di specie, ovviamente, tale onere grava sui convenuti, i quali, in quanto eredi del sig.
, ricoprono nel presente processo la medesima posizione del de Controparte_5 cuius, anche sul versante dell'onus probandi. Al fine di dirimere possibili equivoci, va da subito chiarito che, nel caso di specie, non può trovare applicazione il diverso criterio di ripartizione dell'onere probatorio stabilito per i casi di illecito disciplinare;
le disposizioni normative che fanno gravare sul datore di lavoro, in tale ambito, l'onere di provare l'inadempimento del
2 dipendente sono infatti eccezionali rispetto alla regola generale (sopra richiamata), quindi, non sono estensibili analogicamente alla diversa ipotesi di azione di matrice risarcitoria anziché disciplinare.
Alla luce delle premesse sin qui operate, occorre esaminare il contento delle doglianze attoree. Va a questo punto precisato che, avuto riguardo al contenuto del ricorso, non era sufficientemente chiaro quale fosse l'inadempimento oggetto di doglianza. In particolare, non era comprensibile quali fossero le date delle singole condotte di inadempimento foriere del danno lamentato. Ciò precludeva la possibilità di esaminare la fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione articolata dai convenuti. Va invece ricordato che, come chiarito da Cass. ord. n. 1838/24, “Il creditore che agisce per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento contrattuale, per non incorrere in una dichiarazione di nullità della domanda giudiziale, è tenuto a indicare le circostanze da cui deriva l'inadempimento del debitore, non essendo sufficiente, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito”. Ritenuto applicabile anche al rito del lavoro l'art. 164 cpc. (ex multis, Cass. n. 11149/1998, Cass .7705/18 e, da ultimo, Cass. n. 3816/2020) è stato autorizzato il deposito di una memoria integrativa per parte ricorrente e di una nota di replica per le parti resistenti. Con le memorie depositate il 23.6.2025, la società ricorrente ha delineato, questa volta in modo sufficientemente preciso, quali fossero i contenuti delle condotte di inadempimento delle quali si duole e le date nelle quali le medesime sarebbero state tenute da parte del dipendente. In sostanza, la si duole di 4 tipologie di inadempimenti, taluni dei Controparte_1 quali caratterizzato da reiterate condotte omogenee fra loro.
1) Deficienza di cassa di euro 17.191,30: Le allegazioni della società ricorrente possono essere così riassunte: l'ultimo giorno di lavoro del de cuius è stato il 22.1.2010 e le scritture contabili di quella data “indicano in euro 13091,10 la giacenza di banconote ed in euro 8878,00 la giacenza di monete metalliche”. L'ufficio di Nubia, presso il quale lavorava il sig.
, è rimasto chiuso fino al giorno 27.1.2010 e, il giorno seguente, Controparte_5
“la dipendente , chiamata ad assumere la reggenza temporanea dell'ufficio … Pt_1 effettuava, in contraddittorio con altri due dipendenti postali, la verifica di cassa riscontrando una giacenza di banconote di euro 3.465 e una giacenza di monete di euro 1.312,80”. La società chiede quindi la restituzione della deficienza di cassa di € 17.191,30. Ribadito che onere della società è esclusivamente l'allegazione della condotta di inadempimento, non quello di provare effettivamente la medesima (non avendo la presente azione natura disciplinare), va comunque sottolineato che un principio di 3 prova dei fatti dedotti in ricorso è comunque ravvisabile nel doc. 3 allegato all'atto introduttivo. In assenza di prova (a carico delle convenute, come detto) dell'esatto adempimento della prestazione da parte del de cuius, si deve ritenere che le doglianze attoree siano fondate. Per quanto poi concerne l'eccezione di prescrizione, la prima richiesta di adempimento da parte della società, nella quale era espressamente menzionato il debito di cui si discorre, è stata confezionata con missiva del 8.4.2010, indirizzata agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultima residenza del de cuius (all'epoca, a Novara, in via Unità D'Italia n. 6), alla quale i destinatari hanno risposto con una nota del 15.6.2010 (all. 11 ric.). Irrilevante è invece la successiva missiva recapitata agli eredi (e consegnata il 9.10.2010), in quanto in essa il debito in questione non era specificamente menzionato, e si faceva invece riferimento solo a distinti e ulteriori inadempimenti. Parte ricorrente menziona poi un ricorso per sequestro conservativo, sottolineando che la notificazione del medesimo avrebbe efficacia interruttiva del termine decennale di prescrizione, tuttavia, agli atti non è stata depositata la necessaria documentazione, quindi, di tale atto interruttivo non può tenersi conto. Nel settembre 2015, prima del decorso del decennio, è stato però posto in essere un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, mediante invito, rivolto alle sole e , a pagare la somma di € 320.931,40 (la Controparte_3 Parte_2 quale, come spiegato in ricorso, è comprensiva tanto del debito di cui si discorre, pari a € 17.191,30, quanto di quelli inerenti agli ulteriori inadempimenti che verranno di seguito esaminati). Agli atti non è stata depositata documentazione inerente alla consegna della comunicazione in esame alla s.ra e, non potendosi applicare Controparte_4
l'art. 1310 cc. (in quanto fra i debiti ereditari vige la regola della parziarietà e non quella della solidarietà), si deve ritenere che, nei confronti della medesima, l'atto interruttivo in questione sia stato omesso. Il successivo atto interruttivo risale comunque ad aprile 2019 e, col medesimo, il credito è stato diligentemente coltivato nei confronti di tutte e tre le odierne resistenti. Infatti, la consegna della missiva, nella quale si menziona un debito per ammanchi ammontante a € 350.818,12 (doc. 17 ric.), è avvenuta fra il 18 e il 24 aprile 2019 per tutte e tre le eredi del lavoratore, e, considerato che il precedente atto interruttivo risaliva a settembre 2015 e, per la sola , ad aprile Controparte_4
2010, per nessuna di queste è decorso il termine decennale di prescrizione. Ulteriore atto interruttivo è rappresentato poi dalla notificazione dell'odierno ricorso, avvenuta a febbraio 2025, quindi, tempestivamente. L'eccezione di prescrizione è quindi infondata.
4 2) Mancanza nella cassaforte e all'interno dell' di euro Parte_3
15.000 ricevuta dal de cuius in data 18.01.2010: CP_5
Espone la società ricorrente che, in data 18.1.2010, il de cuius, “riceveva la sovvenzione di euro 15.000”, che però “non veniva inserita nelle scritture contabili lo stesso giorno del ricevimento per mancanza di collegamento in tempo reale”. Afferma la società che, però, “tale adempimento [la contabilizzazione della sovvenzione] non veniva curato dall'Incorvaia neanche nei giorni successivi”, e che la somma in questione “non veniva rinvenuta durante le operazioni di verifica contabile” espletate dopo il decesso del lavoratore. Ebbene: la consegna della sovvenzione risulta documentalmente dimostrata mediante la ricevuta di consegna di cui al doc. 4 allegato al ricorso. Per le ragioni già esposte, grava quindi sulle resistenti l'onere di provare l'avvenuta restituzione delle somme ricevute dal de cuius. In assenza di tale prova, la pretesa della società deve dirsi fondata. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, infatti, vale richiamare la già riferita missiva dell'8.4.2010 (comunicata agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultima residenza del de cuius) e quella consegnata fra il 18 e il 24 aprile 2019 alle tre odierne convenute. Pure in ordine al debito in esame, l'eccezione di prescrizione va rigettata e la domanda restitutoria articolata dalla società va accolta.
3) Violazione del budget massimo di liquidità previsto dalle disposizioni interne, che è stato poi asportato da ignoti nel corso di una rapina verificatasi in data 06.11.2007: Sostiene la società ricorrente che, a novembre 2009 venne chiesta al lavoratore la restituzione della somma di € “8.552,10, a titolo di eccedenza di cassa non autorizzata” e che era stata sottratta da ignoti nel corso di una rapina nel 2007. In altre parole, secondo la società, il lavoratore poteva tenere in cassa un importo massimo di € 25.000 e che, invece, il giorno 6.11.2007, lo stesso teneva in cassa il maggior importo di € 33.552,10. L'intera somma è stata asportata da terzi ignoti, quindi la società chiede la restituzione di € 8.552,10, ossia della somma che, laddove fossero state rispettate le disposizioni aziendali (finalizzate proprio a contenere il danno da eventuale rapina), non sarebbe andata perduta. Dalla documentazione in atti, non risulta pienamente provato né il (riferito) limite di cassa di € 25.000, né il fatto che il lavoratore avesse violato lo stesso detenendo in cassa € 33.552,10. Tuttavia, agli atti è stata depositata documentazione avente a oggetto una proposta transattiva formulata dal dipendente, il quale chiedeva sostanzialmente una rateizzazione del debito di € 8.552,10 (doc. 8 ric.), e la relativa accettazione da parte della società (doc. 9 ric.). Può quindi dirsi dimostrata la genesi dell'obbligazione (ossia, del contratto di transazione) e, quindi, pure in questo caso il debitore è tenuto a provare l'esatto adempimento della prestazione promessa.
5 Tale prova non è stata fornita dalle odierne parti resistenti, quindi, l'inadempimento deve dirsi appurato. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, poi, la diffida dell'aprile 2010 menzionava espressamente le somme in questione. Il successivo atto interruttivo risale al 2019 (come detto) e, quindi, l'eccezione in esame va rigettata.
4) Irregolare rimborso di Buoni Postali Fruttiferi, avvenuto in molteplici occasioni: Delle condotte di inadempimento menzionate dalla società ricorrente, quella in esame è senza dubbio la più complessa, perché coinvolge plurimi fatti, ciascuno foriero di uno specifico danno. In estrema sintesi, al lavoratore viene addebitata la condotta di aver rimborsato, in molteplici occasioni, Buoni Fruttiferi Postali “senza la materiale presentazione dei titoli allo sportello e all'insaputa dei clienti titolari”. A tali operazioni sono seguite le
“denunce rese dai titolari dei buoni al servizio ispettivo della Società e all'AG”, nonché un cospicuo contenzioso giudiziario. Nelle memorie integrative del 23.6.2025, la società ha ben scandito le singole condotte di “rimborso”, indicando per ciascuna di essere la data di commissione del fatto (che si colloca fra il 13.1.2007 e il 7.12.2009 per tutti gli episodi). Le allegazioni attoree (per le quali, come detto, non è necessario che venga fornita la prova, dovendo piuttosto le resistenti provare, ora per allora, l'esatto adempimento della prestazione da parte del de cuius), sono comunque corroborate dai reports ispettivi allegati all'atto introduttivo (doc. 25). Il danno complessivamente ascrivibile a tali rimborsi ammonta a un importo superiore a quello indicato negli atti di costituzione in mora posti in essere (tempestivamente) nel 2015 e nel 2019, dei quali già si è detto. Vale la pena di evidenziare che l'atto interruttivo del termine di prescrizione deve consentire di comprendere esattamente il credito che s'intende coltivare. Non è strettamente necessaria la quantificazione dello stesso, laddove vi sia un chiaro riferimento ai fatti (nel caso di specie, agli adempimenti ben individuati) che lo hanno determinato. Ebbene: nelle missive del 2015 e del 2019 non si menzionano i singoli illeciti forieri del danno da risarcire, ma si fa solo riferimento all'importo complessivo della denimutio. In tale caso, lo scrivente ritiene che, avendo la società esternato comunque la propria volontà di coltivare i crediti, in assenza di precisa indicazione dei crediti, la prescrizione debba dirsi interrotta solo entro il limite quantitativo complessivo indicato nella costituzione in mora. Pertanto, ogni diritto ulteriore deve dirsi prescritto. Pure per quanto attiene al credito indicato nelle costituzioni in mora, poi, deve operarsi una distinzione dovuta al fatto che l'atto interruttivo del 2015 non è stato comunicato alla resistente , ma solo alle altre due eredi. Controparte_4
Per , in altre parole, deve dirsi prescritto ogni debito inerente a Controparte_4 rimborsi eseguiti dal padre prima del 18.4.2009 (dal momento che l'unico atto
6 interruttivo posto in essere prima della notificazione dell'odierno ricorso risale al 18.4.2019, cfr all. 17 ric.).
Traendo le somme, il debito complessivo accumulato dal de cuius e menzionato negli atti di costituzione in mora del 2015 e del 2019 ammonta a € 40.743,40, per i primi tre illeciti sopra menzionati. Di tale debito, devono rispondere tutte e tre le ricorrenti pro quota, ossia, versando l'importo di € 13.581,13 ciascuna, oltre interessi legali dalla data delle singole condotte foriere di danno. Per quanto concerne il danno ascrivibile alla quarta categoria di condotte menzionate nel punto n. 4, si deve ritenere che il credito sia stato coltivato solo nella misura di € 310.074,72 (350.818,12 – 40.743,40 già presi in considerazione poc'anzi). Di tale somma, le resistenti e , sono chiamate Controparte_2 Controparte_3 al pagamento di € 103.358,24 ciascuna. Per quanto concerne la resistente , invece, deve dirsi prescritto Controparte_4 ogni credito scaturito da rimborsi eseguiti dal de cuius prima del 18.4.2009, come detto. L'importo complessivo dei rimborsi eseguiti dopo tale data, da quanto emerge dalle memorie del 23.6.2025, ammonta a lire 133.118.134, pari a € 68.749,78. La resistente è quindi tenuta al pagamento di 1/3 Controparte_4 della detta somma, ossia, di € 22.916,59, oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni di rimborso fino al saldo.
Entro i limiti appena tracciati, la domanda articolata in ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la fondatezza solo parziale della domanda.
PQM
- Condanna al pagamento, in favore della società Controparte_2 ricorrente di € 116.939,37, oltre accessori indicati in parte motiva;
- Condanna al pagamento, in favore della società Controparte_3 ricorrente accessori indicati in parte motiva;
- Condanna al pagamento, in favore della società Controparte_4 ricorrente ccessori indicati in parte motiva;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 12.11.2025 Il giudice
UR TR
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. UR TR in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura generale in atti dall'avv. D. Motta e dall'avv. D. Farana e
, C.F. Controparte_2 C.F._1
, C.F. , Controparte_3 C.F._2
, C.F. , Controparte_4 C.F._3
Parti resistenti, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Ignazio Massimo Bilardello.
OGGETTO: Risarcimento danni da inadempimento definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la società ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- Che il sig. ha prestato servizio come dipendente, Controparte_5 ricoprendo il ruolo di “Direttore Ufficio postale Monoperatore” fino al decesso, avvenuto il 27.1.2010;
- Che, per effetto di taluni inadempimenti ascrivibili al prestatore d'opera, in parte emersi a seguito di verifiche espletate dopo il decesso del dipendente, è emerso un danno complessivo di € 525.327,43 Chiede pertanto agli eredi del lavoratore il risarcimento del danno cagionato dal de cuius.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti eccependo l'inapplicabilità del rito del lavoro (stante il decesso del lavoratore e non avendo costoro mai prestato servizio alle dipendenze della società attrice), e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito in virtù della prescrizione quinquennale di ogni diritto al risarcimento del danno.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente giova rigettare la doglianza dei resistenti inerente alla pretesa inapplicabilità del rito incardinato.
1 Sebbene il lavoratore sia deceduto e gli odierni ricorrenti non abbiano mai prestato servizio alle dipendenze della società, è indubbia la circostanza che l'azione esperita da quest'ultima vada qualificata come azione risarcitoria per l'inesatto adempimento della prestazione lavorativa espletata dal de cuius. Ebbene: il rito del lavoro non si applica alle controversie fra datore di lavoro e lavoratore, bensì a quelle “relative a rapporti di lavoro subordinato” (cfr. art. 409 cpc). Quindi, non è alla posizione delle parti, bensì alla causa petendi che occorre avere riguardo: laddove questa abbia a oggetto una pretesa scaturita dal rapporto lavorativo, si osservano le disposizioni del titolo IV del libro II del codice di procedura civile, indipendentemente dal fatto che la causa penda fra le parti del rapporto, ovvero, fra i loro successori a titolo universale. L'eccezione è quindi infondata.
Va poi evidenziato che parte ricorrente allega il compimento di taluni atti di accettazione tacita di eredità posti in essere dalle resistenti (come l'incasso del TFR e della 13° mensilità maturati dal de cuius) e tali allegazioni non sono state contestate, quindi, si deve ritenere definitivamente appurata la circostanza che le convenute sono eredi, nella misura di 1/3 per ciascuna, del sig. . Controparte_5
Prima di entrare nel merito della vicenda, occorre poi operare due premesse: la prima concerne la natura dell'azione e, correlativamente, il termine di prescrizione applicabile. Sotto questo profilo, va detto che è inappropriato il riferimento (operato in memoria) al termine quinquennale del termine sancito per i “fatti illeciti”. L'art. 2947 cc., invocato dai resistenti, trova infatti applicazione nel caso di responsabilità aquiliana, ossia, laddove si discorra del danno cagionato da un “passante occasionale”. E' invece indubbio che, nel caso di specie, i convenuti siano stati chiamati in giudizio iure hereditatis, in quanto l'azione esperita dalla società ha natura di azione di inadempimento contrattuale. Il termine di prescrizione applicabile, pertanto, è quello ordinario decennale.
La seconda premessa concerne la distribuzione dell'onere della prova: a norma dell'art. 1218 cc., così come interpretato dalla Corte di Cassazione (sent. S.U. 13533/01), nel caso in cui si faccia valere una responsabilità c.d. contrattuale, sul creditore grava il solo onere di provare la genesi dell'obbligazione, e di allegare in modo sufficientemente chiaro il contenuto dell'inadempimento del quale si duole. Assolto tale onere, grava sul debitore della prestazione l'onere di provare il proprio adempimento, ovvero, l'estinzione per altro modo dell'obbligazione. Nel caso di specie, ovviamente, tale onere grava sui convenuti, i quali, in quanto eredi del sig.
, ricoprono nel presente processo la medesima posizione del de Controparte_5 cuius, anche sul versante dell'onus probandi. Al fine di dirimere possibili equivoci, va da subito chiarito che, nel caso di specie, non può trovare applicazione il diverso criterio di ripartizione dell'onere probatorio stabilito per i casi di illecito disciplinare;
le disposizioni normative che fanno gravare sul datore di lavoro, in tale ambito, l'onere di provare l'inadempimento del
2 dipendente sono infatti eccezionali rispetto alla regola generale (sopra richiamata), quindi, non sono estensibili analogicamente alla diversa ipotesi di azione di matrice risarcitoria anziché disciplinare.
Alla luce delle premesse sin qui operate, occorre esaminare il contento delle doglianze attoree. Va a questo punto precisato che, avuto riguardo al contenuto del ricorso, non era sufficientemente chiaro quale fosse l'inadempimento oggetto di doglianza. In particolare, non era comprensibile quali fossero le date delle singole condotte di inadempimento foriere del danno lamentato. Ciò precludeva la possibilità di esaminare la fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione articolata dai convenuti. Va invece ricordato che, come chiarito da Cass. ord. n. 1838/24, “Il creditore che agisce per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento contrattuale, per non incorrere in una dichiarazione di nullità della domanda giudiziale, è tenuto a indicare le circostanze da cui deriva l'inadempimento del debitore, non essendo sufficiente, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito”. Ritenuto applicabile anche al rito del lavoro l'art. 164 cpc. (ex multis, Cass. n. 11149/1998, Cass .7705/18 e, da ultimo, Cass. n. 3816/2020) è stato autorizzato il deposito di una memoria integrativa per parte ricorrente e di una nota di replica per le parti resistenti. Con le memorie depositate il 23.6.2025, la società ricorrente ha delineato, questa volta in modo sufficientemente preciso, quali fossero i contenuti delle condotte di inadempimento delle quali si duole e le date nelle quali le medesime sarebbero state tenute da parte del dipendente. In sostanza, la si duole di 4 tipologie di inadempimenti, taluni dei Controparte_1 quali caratterizzato da reiterate condotte omogenee fra loro.
1) Deficienza di cassa di euro 17.191,30: Le allegazioni della società ricorrente possono essere così riassunte: l'ultimo giorno di lavoro del de cuius è stato il 22.1.2010 e le scritture contabili di quella data “indicano in euro 13091,10 la giacenza di banconote ed in euro 8878,00 la giacenza di monete metalliche”. L'ufficio di Nubia, presso il quale lavorava il sig.
, è rimasto chiuso fino al giorno 27.1.2010 e, il giorno seguente, Controparte_5
“la dipendente , chiamata ad assumere la reggenza temporanea dell'ufficio … Pt_1 effettuava, in contraddittorio con altri due dipendenti postali, la verifica di cassa riscontrando una giacenza di banconote di euro 3.465 e una giacenza di monete di euro 1.312,80”. La società chiede quindi la restituzione della deficienza di cassa di € 17.191,30. Ribadito che onere della società è esclusivamente l'allegazione della condotta di inadempimento, non quello di provare effettivamente la medesima (non avendo la presente azione natura disciplinare), va comunque sottolineato che un principio di 3 prova dei fatti dedotti in ricorso è comunque ravvisabile nel doc. 3 allegato all'atto introduttivo. In assenza di prova (a carico delle convenute, come detto) dell'esatto adempimento della prestazione da parte del de cuius, si deve ritenere che le doglianze attoree siano fondate. Per quanto poi concerne l'eccezione di prescrizione, la prima richiesta di adempimento da parte della società, nella quale era espressamente menzionato il debito di cui si discorre, è stata confezionata con missiva del 8.4.2010, indirizzata agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultima residenza del de cuius (all'epoca, a Novara, in via Unità D'Italia n. 6), alla quale i destinatari hanno risposto con una nota del 15.6.2010 (all. 11 ric.). Irrilevante è invece la successiva missiva recapitata agli eredi (e consegnata il 9.10.2010), in quanto in essa il debito in questione non era specificamente menzionato, e si faceva invece riferimento solo a distinti e ulteriori inadempimenti. Parte ricorrente menziona poi un ricorso per sequestro conservativo, sottolineando che la notificazione del medesimo avrebbe efficacia interruttiva del termine decennale di prescrizione, tuttavia, agli atti non è stata depositata la necessaria documentazione, quindi, di tale atto interruttivo non può tenersi conto. Nel settembre 2015, prima del decorso del decennio, è stato però posto in essere un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, mediante invito, rivolto alle sole e , a pagare la somma di € 320.931,40 (la Controparte_3 Parte_2 quale, come spiegato in ricorso, è comprensiva tanto del debito di cui si discorre, pari a € 17.191,30, quanto di quelli inerenti agli ulteriori inadempimenti che verranno di seguito esaminati). Agli atti non è stata depositata documentazione inerente alla consegna della comunicazione in esame alla s.ra e, non potendosi applicare Controparte_4
l'art. 1310 cc. (in quanto fra i debiti ereditari vige la regola della parziarietà e non quella della solidarietà), si deve ritenere che, nei confronti della medesima, l'atto interruttivo in questione sia stato omesso. Il successivo atto interruttivo risale comunque ad aprile 2019 e, col medesimo, il credito è stato diligentemente coltivato nei confronti di tutte e tre le odierne resistenti. Infatti, la consegna della missiva, nella quale si menziona un debito per ammanchi ammontante a € 350.818,12 (doc. 17 ric.), è avvenuta fra il 18 e il 24 aprile 2019 per tutte e tre le eredi del lavoratore, e, considerato che il precedente atto interruttivo risaliva a settembre 2015 e, per la sola , ad aprile Controparte_4
2010, per nessuna di queste è decorso il termine decennale di prescrizione. Ulteriore atto interruttivo è rappresentato poi dalla notificazione dell'odierno ricorso, avvenuta a febbraio 2025, quindi, tempestivamente. L'eccezione di prescrizione è quindi infondata.
4 2) Mancanza nella cassaforte e all'interno dell' di euro Parte_3
15.000 ricevuta dal de cuius in data 18.01.2010: CP_5
Espone la società ricorrente che, in data 18.1.2010, il de cuius, “riceveva la sovvenzione di euro 15.000”, che però “non veniva inserita nelle scritture contabili lo stesso giorno del ricevimento per mancanza di collegamento in tempo reale”. Afferma la società che, però, “tale adempimento [la contabilizzazione della sovvenzione] non veniva curato dall'Incorvaia neanche nei giorni successivi”, e che la somma in questione “non veniva rinvenuta durante le operazioni di verifica contabile” espletate dopo il decesso del lavoratore. Ebbene: la consegna della sovvenzione risulta documentalmente dimostrata mediante la ricevuta di consegna di cui al doc. 4 allegato al ricorso. Per le ragioni già esposte, grava quindi sulle resistenti l'onere di provare l'avvenuta restituzione delle somme ricevute dal de cuius. In assenza di tale prova, la pretesa della società deve dirsi fondata. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, infatti, vale richiamare la già riferita missiva dell'8.4.2010 (comunicata agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultima residenza del de cuius) e quella consegnata fra il 18 e il 24 aprile 2019 alle tre odierne convenute. Pure in ordine al debito in esame, l'eccezione di prescrizione va rigettata e la domanda restitutoria articolata dalla società va accolta.
3) Violazione del budget massimo di liquidità previsto dalle disposizioni interne, che è stato poi asportato da ignoti nel corso di una rapina verificatasi in data 06.11.2007: Sostiene la società ricorrente che, a novembre 2009 venne chiesta al lavoratore la restituzione della somma di € “8.552,10, a titolo di eccedenza di cassa non autorizzata” e che era stata sottratta da ignoti nel corso di una rapina nel 2007. In altre parole, secondo la società, il lavoratore poteva tenere in cassa un importo massimo di € 25.000 e che, invece, il giorno 6.11.2007, lo stesso teneva in cassa il maggior importo di € 33.552,10. L'intera somma è stata asportata da terzi ignoti, quindi la società chiede la restituzione di € 8.552,10, ossia della somma che, laddove fossero state rispettate le disposizioni aziendali (finalizzate proprio a contenere il danno da eventuale rapina), non sarebbe andata perduta. Dalla documentazione in atti, non risulta pienamente provato né il (riferito) limite di cassa di € 25.000, né il fatto che il lavoratore avesse violato lo stesso detenendo in cassa € 33.552,10. Tuttavia, agli atti è stata depositata documentazione avente a oggetto una proposta transattiva formulata dal dipendente, il quale chiedeva sostanzialmente una rateizzazione del debito di € 8.552,10 (doc. 8 ric.), e la relativa accettazione da parte della società (doc. 9 ric.). Può quindi dirsi dimostrata la genesi dell'obbligazione (ossia, del contratto di transazione) e, quindi, pure in questo caso il debitore è tenuto a provare l'esatto adempimento della prestazione promessa.
5 Tale prova non è stata fornita dalle odierne parti resistenti, quindi, l'inadempimento deve dirsi appurato. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, poi, la diffida dell'aprile 2010 menzionava espressamente le somme in questione. Il successivo atto interruttivo risale al 2019 (come detto) e, quindi, l'eccezione in esame va rigettata.
4) Irregolare rimborso di Buoni Postali Fruttiferi, avvenuto in molteplici occasioni: Delle condotte di inadempimento menzionate dalla società ricorrente, quella in esame è senza dubbio la più complessa, perché coinvolge plurimi fatti, ciascuno foriero di uno specifico danno. In estrema sintesi, al lavoratore viene addebitata la condotta di aver rimborsato, in molteplici occasioni, Buoni Fruttiferi Postali “senza la materiale presentazione dei titoli allo sportello e all'insaputa dei clienti titolari”. A tali operazioni sono seguite le
“denunce rese dai titolari dei buoni al servizio ispettivo della Società e all'AG”, nonché un cospicuo contenzioso giudiziario. Nelle memorie integrative del 23.6.2025, la società ha ben scandito le singole condotte di “rimborso”, indicando per ciascuna di essere la data di commissione del fatto (che si colloca fra il 13.1.2007 e il 7.12.2009 per tutti gli episodi). Le allegazioni attoree (per le quali, come detto, non è necessario che venga fornita la prova, dovendo piuttosto le resistenti provare, ora per allora, l'esatto adempimento della prestazione da parte del de cuius), sono comunque corroborate dai reports ispettivi allegati all'atto introduttivo (doc. 25). Il danno complessivamente ascrivibile a tali rimborsi ammonta a un importo superiore a quello indicato negli atti di costituzione in mora posti in essere (tempestivamente) nel 2015 e nel 2019, dei quali già si è detto. Vale la pena di evidenziare che l'atto interruttivo del termine di prescrizione deve consentire di comprendere esattamente il credito che s'intende coltivare. Non è strettamente necessaria la quantificazione dello stesso, laddove vi sia un chiaro riferimento ai fatti (nel caso di specie, agli adempimenti ben individuati) che lo hanno determinato. Ebbene: nelle missive del 2015 e del 2019 non si menzionano i singoli illeciti forieri del danno da risarcire, ma si fa solo riferimento all'importo complessivo della denimutio. In tale caso, lo scrivente ritiene che, avendo la società esternato comunque la propria volontà di coltivare i crediti, in assenza di precisa indicazione dei crediti, la prescrizione debba dirsi interrotta solo entro il limite quantitativo complessivo indicato nella costituzione in mora. Pertanto, ogni diritto ulteriore deve dirsi prescritto. Pure per quanto attiene al credito indicato nelle costituzioni in mora, poi, deve operarsi una distinzione dovuta al fatto che l'atto interruttivo del 2015 non è stato comunicato alla resistente , ma solo alle altre due eredi. Controparte_4
Per , in altre parole, deve dirsi prescritto ogni debito inerente a Controparte_4 rimborsi eseguiti dal padre prima del 18.4.2009 (dal momento che l'unico atto
6 interruttivo posto in essere prima della notificazione dell'odierno ricorso risale al 18.4.2019, cfr all. 17 ric.).
Traendo le somme, il debito complessivo accumulato dal de cuius e menzionato negli atti di costituzione in mora del 2015 e del 2019 ammonta a € 40.743,40, per i primi tre illeciti sopra menzionati. Di tale debito, devono rispondere tutte e tre le ricorrenti pro quota, ossia, versando l'importo di € 13.581,13 ciascuna, oltre interessi legali dalla data delle singole condotte foriere di danno. Per quanto concerne il danno ascrivibile alla quarta categoria di condotte menzionate nel punto n. 4, si deve ritenere che il credito sia stato coltivato solo nella misura di € 310.074,72 (350.818,12 – 40.743,40 già presi in considerazione poc'anzi). Di tale somma, le resistenti e , sono chiamate Controparte_2 Controparte_3 al pagamento di € 103.358,24 ciascuna. Per quanto concerne la resistente , invece, deve dirsi prescritto Controparte_4 ogni credito scaturito da rimborsi eseguiti dal de cuius prima del 18.4.2009, come detto. L'importo complessivo dei rimborsi eseguiti dopo tale data, da quanto emerge dalle memorie del 23.6.2025, ammonta a lire 133.118.134, pari a € 68.749,78. La resistente è quindi tenuta al pagamento di 1/3 Controparte_4 della detta somma, ossia, di € 22.916,59, oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni di rimborso fino al saldo.
Entro i limiti appena tracciati, la domanda articolata in ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la fondatezza solo parziale della domanda.
PQM
- Condanna al pagamento, in favore della società Controparte_2 ricorrente di € 116.939,37, oltre accessori indicati in parte motiva;
- Condanna al pagamento, in favore della società Controparte_3 ricorrente accessori indicati in parte motiva;
- Condanna al pagamento, in favore della società Controparte_4 ricorrente ccessori indicati in parte motiva;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 12.11.2025 Il giudice
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