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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/07/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 09 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 2075/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Bovalino, Parte_1 C.F._1
via M. e L. Spagnolo n. 15, presso lo studio dell'avv. Francesco AGOSTINO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti - pec:
Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1 domiciliato in Locri, via Matteotti n. 48, rappresentato e difeso, dall' avv.to Cinzia LOLLI, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio in Roma, Persona_1 rep. 37875, pec: t Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento l. n. 18/1980 e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI /
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 23.07.2024,
[...]
ha chiesto l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del riconoscimento Pt_1
Pag. 1 a 6 dell'invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento ex l. n. 18/1980 e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott. in fase di accertamento tecnico Persona_2
preventivo già introdotto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che la ricorrente non è affetta da patologie tali da renderla invalida al 100% con necessità di assistenza continua, nonché che non si trova nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica globale in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU, laddove il consulente non ha adeguatamente valutato il complesso patologico, le limitazioni funzionali di cui è affetta l'istante e la loro incidenza sullo svolgimento delle attività quotidiane.
Il ricorso non merita accoglimento.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Pag. 2 a 6 Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dal dott. si evince Persona_2
agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie, proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali.
Il consulente ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
In tal senso, il CTU all'esito dell'esame obiettivo ha accertato che la ricorrente è affetta da: “(…) Gozzo eucrino etc... ICDM-C9 242 Cl .…..10% (…) Cardiopatia ipertensiva etc…(per analogia) Cod. 6445..….20% (…) Spondiloartrosi etc...(per analogia) Cod. 7002.
....35% (…) Nefrectomia destra... Cod. rif. Tab. 6462 ... ....25% (…) Sindrome depressiva endoreattiva lieve…Cod. rif. Tab. 2204 ....10% (…) Broncopatia…(per analogia)Cod. rif.
Tab. 6407 ....20% 4) Per analogia di gravità codice 7208: anchilosi di spalla in posizione favorevole, invalido al 30%; 5) Per analogia di gravità cod. 6454, ulcera gastrica o duodenale (II classe), invalido 10%”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “1.
Il sig. risulta affetta da “Spondiloartrosi e osteoporosi con discopatia cervicali Parte_1
multiple (C3-C4, C4-C5 e C5-C6) con moderata limitazione funzionale. Nefrectomia destra.
Cardiopatia ipertensiva. multinodulare eucrino. Broncopatia cronica di grado CP_2
moderato. Sindrome depressiva endoreattiva lieve”. 2. (vedere la valutazione percentuale delle invalidità);
3. La ricorrente è “Invalido Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti medio-gravi a svolgere le funzioni ed i compiti proprie della sua età - 74 %”; 4.
La ricorrente NON abbisogna di assistenza continua;
5. per quanto riguarda, in fine, il quesito (Handicap, art. 3 della legge n. 104 del 1992) si può affermare che il ricorrente risulta portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/92. 6. La decorrenza di tale status si può fare risalire al 21 Settembre 2022”.
Rispetto alle conclusioni peritali, parte ricorrente ha presentato osservazioni ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Orbene, nel ribadire la valutazione resa rispetto al complesso invalidante denunciato, ovvero alle percentuali di invalidità attribuite, il CTU ha rimandato al contenuto delle tabelle di invalidità di cui al DM 05.02.1992 ed alle prescrizioni in esso contenute. Inoltre, ha
Pag. 3 a 6 rammentato che la valutazione del quadro clinico complessivo è avvenuta non solo sulla base del contenuto dei certificati medici allegati, ma anche all'esito dell'esame obiettivo.
In particolare, quanto al certificato relativo alla visita geriatrica ha risposto che:” (…) altro non è che una summa di diagnosi, in cui se ne contano ben dieci (…)Tale “certificato”, privo dei requisiti sostanziali, non ha alcun valore probante, in quanto non indica alcun elemento obiettivo tecnicamente rilevabile, non riporta alcun esame strumentale o analisi clinica che abbia permesso allo specialista di porre quelle diagnosi (…) “; quanto al certificato medico redatto dal medico curante e trasmesso ai fini della domanda amministrativa ha puntualmente risposto che : ”nel riquadro in cui andrebbero riportati i dati clinici obiettivi, vedi semeiotica medica, è invece riportato “il riferito” della paziente o direttamente la diagnosi;
tutto questo non ha nulla a che vedere con l'obbiettività ed i segni clinici della malattia che ogni medico dovrebbe saper ricercare”; quanto al certificato della visita cardiologica:” a) esso è prodotto in uno studio privato, non accreditato al SSR;
b) la patologia broncopolmonare viene semplicemente citata nell'anamnesi mentre non trova posto, dove ci saremmo aspettati di trovarla se effettivamente se fosse stata riscontrata, nelle conclusioni diagnostiche”. Con riferimento alla valutazione medico-legale della patologia osteoarticolare ha risposto che: “(…) va precisato che dall'esame obiettivo effettuato in corso di vista peritale non sono risultate tutte quelle limitazioni citate dall'avvocato”…. non è in grado di piegarsi per allacciarsi le scarpe e lavarsi le anche ed i piedi, non è in grado di vestirsi da sola (…)”.
Infine, quanto alle contestazioni relative alla valutazione della patologia neurologica, dopo aver dato atto che nel corpo dell'elaborato è presente un refuso di stampa, ha rimandato al contenuto delle annotazioni contenute nel paragrafo rubricato “esame neuro-psichico” nel quale si legge: “L'esame non evidenzia franchi ed evidenti segni di deficit neurologico focale
o di lato. Indenni i nervi cranici. Paziente tranquilla, Aspetto curato nell'abbigliamento e nell'igiene personale. , collaborante, orientata nel tempo e nello spazio”. Ha, infine, Pt_2
concluso confermando le conclusioni mediche rassegnate.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Pag. 4 a 6 Al cospetto di tali specifiche valutazioni le contestazioni contenute in ricorso si prestano, dunque, ad essere considerate generiche deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguentemente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Pertanto, essendo le contestazioni del tutto infondate, non si fa luogo a nomina di nuovo consulente. Il Tribunale osserva infatti che le risposte ed i chiarimenti resi dal CTU nella fase del contraddittorio tecnico si caratterizzano per completezza ed esaustività e non presentano lacune, né contraddizioni o perplessità, ed esse vanno dunque pienamente convalidate.
Quanto esposto in ricorso si traduce dunque in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav. n.
2151/2004) le quali peraltro non risultano superate da documentazione sanitaria sopravvenuta.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I,
03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in
Pag. 5 a 6 materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
In conclusione, non si fa luogo a nomina di un nuovo CTU con conseguente reiezione della domanda.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nulla per le spese.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato CP_1 decreto.
Locri, 09.07.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 6 a 6