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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/09/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5444 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 12.11.2024 e vertente
TRA nato a Caserta (CE), in [...] 8 aprile Parte_1
1983, c.f. , e , nata a [...] C.F._1 Parte_2 de'Goti (BN) in data 11 ottobre 1981, c.f. , entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Vene Nicoletta, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Pignatiello Domenico, giusta mandato a margine dell'atto di opposizione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
opponenti
E
p. iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., digitalmente domiciliata presso gli l'indirizzi pec dei propri procuratori, avv.ti
Zurlo Raffaele e Ornati Andrea, giusta procura in calce al ricorso monitorio;
opposta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli opponenti in epigrafe indicati citavano in giudizio la al fine di vedere accertare e dichiarare Controparte_1 la nullità, l'inefficacia e – comunque - l'improduttività del decreto ingiuntivo n.
1092/2021 notificato il 16.11.2021, per la somma di euro 31.624,67 scaturito dal contratto di credito a consumo, sottoscritto in data 27.06.2011 dal sig. con Parte_1
1 la società , ceduto poi - a seguito di cartolarizzazione - all'odierna Parte_3 parte opposta;
in particolare, parte opponente eccepiva:
- l'avvenuto pagamento di un precedente debito avente origine da contratto di credito a consumo, poi rifinanziato dal suddetto contratto sottoscritto il
22.06.2011;
- la nullità delle clausole aventi oggetto i tassi di interesse convenzionali, in quanto superiori alla soglia legale fissata dalla Banca d'Italia in relazione al secondo trimestre del 2011;
- la violazione degli obblighi dettati dal legislatore in materia di trasparenza e correttezza nell'informazione, soprattutto a tutela dei consumatori, con particolare riferimento al TAEG e all'ammortamento alla francese applicati,
- l'applicazione di clausole vessatorie.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente Controparte_2
l'opposizione spiegata e, in particolare, preliminarmente argomentando in ordine alla propria legittimazione attiva in qualità di titolare del credito, acquisito dalla stessa a seguito di cartolarizzazione - ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario – quindi argomentando in ordine alla legittimità delle clausole contrattuali applicate (regolarmente sottoscritte) ed in ordine alla genericità delle avverse contestazioni, chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c.
Alla prima udienza veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e si invitava parte opposta a intraprendere la mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo depositato in data 27.01.2023.
Assegnati i termini istruttori, la causa veniva ritenuta direttamente matura per la decisione, ragion per cui veniva riservata in decisione all'udienza del 12.11.2024, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano agli atti) e concessione nei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
In via preliminare, occorre dichiarare tardiva l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva, in quanto formulata per la prima volta solo e direttamente in sede di comparsa conclusionale, di talchè deve ritenersi anche non contestata per il principio giurisprudenziale consolidatosi in materia (cfr., ex multis, ordinanza della cassazione n.
2 24798 del 05/11/2020 “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
Non ci si può esimere dall'evidenziare – in ogni caso – che la normativa vigente in materia è improntata ad uno snellimento dell'iter di cessione dei crediti in blocco, non imponendo particolari requisiti formali ed anzi mirando a rendere più agevole la circolazione dei crediti bancari1, di talché il creditore è libero di fornire la prova suddetta anche secondo modalità alternative al rigoroso deposito del negozio di trasferimento ed – in particolare – oltre al già citato ricorso al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c, in diverse recenti pronunce della SA (sia pure incidentalmente) è dato leggere che, non necessitando di formule sacramentali, la prova dell'effettiva cessione del credito azionato ben può essere data anche semplicemente per presunzioni, purché abbiano i connotati di cui all'art. 2729 c.c.
Nel caso in questione, la ha regolarmente acquistato i crediti Controparte_2
e pubblicizzato l'avvenuta cessione in G.U., notificandola anche a parte opponente tramite Raccomandata A/R, inviata in data 11.05.2017, sin dal ricorso monitorio – poi
– depositava tutta la documentazione contrattuale in suo possesso, mentre gli odierni opponenti – dal canto loro – non contestavano detta legittimazione né in sede stragiudiziale, né in sede di opposizione, ma solo in sede di comparsa conclusionale.
Nel merito, l'opposizione è infondata e – per l'effetto – deve essere rigettata.
3 Come già evidenziato in sede cautelare – infatti – nessuna rilevanza possono avere in questo giudizio tutte le ricevute di pagamento allegate all'atto di citazione, ma relative al pregresso finanziamento e non a quello azionato in sede monitoria, di talchè non può ritenersi sussistente la prova di un eventuale adempimento.
Per il resto l'opposizione si fondava su mere contestazioni generiche relative alla non conformità al dettato normativo delle clausole inserite nel contratto di finanziamento sottoscritto in quanto sarebbero contrastanti con l'art. 1341 c.c. (“le modalità di finanziamento, gli importi delle singole rate e le scadenze delle stesse, le spese per
l'incasso delle rate, il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato, l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG” - cfr. pag. 5 dell'atto di opposizione), senza – però – che fosse mai confutata in modo specifico la documentazione contrattuale regolarmente depositata da parte opposta sin dal proprio ricorso monitorio.
Parte opponente, poi, ravvedeva la sussistenza dell'anatocismo in relazione al piano di ammortamento alla francese, tema su cui – però - la Suprema Corte ha avuto più volte modo di pronunciarsi, affermandone la sua piena conformità al dettato normativo2. I mutui assistiti da un piano di rimborso c.d. “alla francese”, infatti, si caratterizzano tipicamente per un abbattimento del capitale molto poco significativo nella fase iniziale del rapporto, con la conseguenza che – a parità di tasso di interesse indicato in contratto e concretamente applicato – l'operazione di finanziamento risulterà più onerosa rispetto ad un finanziamento con piano di ammortamento
“all'italiana”, essendo maggiore la base di computo (il capitale residuo da restituire) sulla quale viene calcolata la quota interessi che compone ogni singola rata.
Restituendo una quota minore di capitale all'inizio del rapporto rispetto ad un piano di ammortamento a capitale costante, va da sé che matureranno interessi maggiori a carico del cliente, il che è però del tutto fisiologico, in quanto tali interessi appaiono causalmente giustificati dalla necessità di remunerare la disponibilità del capitale erogato, di cui gode il mutuatario per un lasso temporale maggiore.
In termini di matematica finanziaria, si è soliti affermare che nei piani di ammortamento alla francese operi un regime di capitalizzazione composto, ma tale classificazione non va confusa con la nozione civilistica di anatocismo di cui all'art. 4 1283 c.c., fenomeno che denota il maturare di interessi su interessi già scaduti, i quali in questo senso vengono “capitalizzati”, ovvero entrano a far parte – ampliandola – della quota capitale che rappresenta la base di calcolo degli interessi successivi.
Come ben chiarito dalla recente pronuncia delle SS.UU. 15130/2024: “…la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente” (cfr. pag. 26 della sentenza in nota).
In sintesi, l'ammortamento alla francese potrebbe arrecare pregiudizio al debitore solo in caso di rimborso anticipato del credito (ipotesi non verificatasi nel caso in esame), ma sul punto si è espressa ormai la Corte di Giustizia Europea con la famosa sentenza c.d. Lexitor, affermando il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito.
Devono – infine – essere rigettate anche le ulteriori contestazioni relative alla presunta usurarietà dei tassi applicati, sia perché anche esse formulate in maniera eccessivamente generica (senza tenere in debita considerazione la documentazione contrattuale posta a fondamento della domanda in esame), sia perché – in ogni caso – fondata sull'inserimento (anche esso argomentato solo in modo generico) nel TAEG anche dell'indennizzo in caso di rimborso anticipato e degli interessi di mora, senza – quindi – tenere conto che nessun rilievo potrà avere il primo (non essendo stato
5 richiesto alcun rimborso anticipato nel caso in esame), mentre per i secondi occorre applicare lo specifico tasso soglia che, nel caso in esame, appare ampiamente Contr rispettato: sommando al T.E.G.M. rilevato dal nel periodo relativo al secondo trimestre del 2011 (periodo 1° aprile fino al 30 giugno) il valore del 2,1 %
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del
50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente, nella fattispecie in questione il tasso soglia giungeva al 17,66%, ben al di sopra del tasso sottoscritto da parte opponente e, altresì, agli interessi moratori in caso di inadempimento.
L'opposizione, quindi, va rigettata con condanna di parte opponente al rimborso delle spese di lite, come liquidate direttamente in dispositivo ex D.M. 147/2022 alla luce dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e – per l'effetto - conferma il decreto ingiuntivo n. 1092/2021, già dichiarato esecutivo;
2) Condanna gli opponenti a rimborsare in favore di le spese Controparte_1 relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.258,00 (di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la trattazione ed € 1.450,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 20/09/2025
Il Giudice (dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione del dott. Stefano Orlacchio, tirocinante ex art. 73, dl.vo
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6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., ex multis, Cass. 5997 del 2006: “L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis") ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”. 2 Cfr. Sezioni Unite della Corte di SA n. 15130 del 29/05/2024