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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 17/02/2026, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2495/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
EGIDI GIORGIO, Giudice
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12551/2023 depositato il 10/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALIQUOTE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver impugnato il provvedimento di rigetto datato 26.07.2023- emesso da parte dell'ufficio inerente il rimborso Iva anno
2022 di Euro 150.000,00, così come indicato nell'atto introduttivo.
Riferiva, altresì, che l'atto in oggetto era da ritenersi illegittimo per infondatezza e violazione nonché falsa applicazione di legge, in particolare dell'art. 6 DPR 633/72 inerenti il mancato riconoscimento della spettanza del rimborso per l' anno in oggetto;
aggiungeva l'infondatezza del provvedimento di rigetto impugnato e pertanto chiedeva che venisse dichiarato il diritto a potersi avvalere del credito Iva sopra richiesto .
Si costituiva l'ufficio, chiedendo il rigetto del ricorso .
All'udienza datata 22 gennaio 2026 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si applica alla fattispecie l'obbligo di rimborso, a differenza di quanto sostenuto dalla societa'..
In particolare l'ufficio ha idoneamente motivato le ragioni alla base del diniego del rimborso richiesto, specificando che esso non spetta per mancata corrispondenza dei dati del quadro VE del modello IVA anno 2021 con quelli del registro Iva e delle fatture elettroniche presenti nel sistema di interscambio (cd.
SDI), essendovi divergenza tra dati registrati e dati dichiarati (vedi allegato).
Parimenti quanto ai due fornitori piu' rappresentativi presenti nei dati (cioè Società_1 SR e Ricorrente_1 SR ) non vi è prova di fatture, così come il credito intero richiesto riguarda imposte non versate dai medesimi, in violazione peraltro delle direttive 2006/112 artt. 9 e 168 .
Deriva, dunque, l'insussistenza del requisito di indipendenza della ricorrente , non potendo i medesimi fornitori ritenersi soggetti passivi di imposta.
In tal senso si applica il principio della giurisprudenza di legittimita' in materia circa la fonte del debito erariale (ex multis, 26650/20), peraltro sulla scia di quanto statuito in precedenza da Cass., SU, 8059/16.
Segue il rigetto del ricorso.
Sussistono giustificati motivi, data la natura delle questioni trattate, per compensare le spese di lite .
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.
Roma,22 gennaio 2026
Il Presidente relatore
R.RT
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
EGIDI GIORGIO, Giudice
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12551/2023 depositato il 10/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALIQUOTE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver impugnato il provvedimento di rigetto datato 26.07.2023- emesso da parte dell'ufficio inerente il rimborso Iva anno
2022 di Euro 150.000,00, così come indicato nell'atto introduttivo.
Riferiva, altresì, che l'atto in oggetto era da ritenersi illegittimo per infondatezza e violazione nonché falsa applicazione di legge, in particolare dell'art. 6 DPR 633/72 inerenti il mancato riconoscimento della spettanza del rimborso per l' anno in oggetto;
aggiungeva l'infondatezza del provvedimento di rigetto impugnato e pertanto chiedeva che venisse dichiarato il diritto a potersi avvalere del credito Iva sopra richiesto .
Si costituiva l'ufficio, chiedendo il rigetto del ricorso .
All'udienza datata 22 gennaio 2026 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si applica alla fattispecie l'obbligo di rimborso, a differenza di quanto sostenuto dalla societa'..
In particolare l'ufficio ha idoneamente motivato le ragioni alla base del diniego del rimborso richiesto, specificando che esso non spetta per mancata corrispondenza dei dati del quadro VE del modello IVA anno 2021 con quelli del registro Iva e delle fatture elettroniche presenti nel sistema di interscambio (cd.
SDI), essendovi divergenza tra dati registrati e dati dichiarati (vedi allegato).
Parimenti quanto ai due fornitori piu' rappresentativi presenti nei dati (cioè Società_1 SR e Ricorrente_1 SR ) non vi è prova di fatture, così come il credito intero richiesto riguarda imposte non versate dai medesimi, in violazione peraltro delle direttive 2006/112 artt. 9 e 168 .
Deriva, dunque, l'insussistenza del requisito di indipendenza della ricorrente , non potendo i medesimi fornitori ritenersi soggetti passivi di imposta.
In tal senso si applica il principio della giurisprudenza di legittimita' in materia circa la fonte del debito erariale (ex multis, 26650/20), peraltro sulla scia di quanto statuito in precedenza da Cass., SU, 8059/16.
Segue il rigetto del ricorso.
Sussistono giustificati motivi, data la natura delle questioni trattate, per compensare le spese di lite .
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.
Roma,22 gennaio 2026
Il Presidente relatore
R.RT