CASS
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2025, n. 32940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32940 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Ez OU MM, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 25/03/2025 del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GI RA, che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. ME Ez OU propone ricorso verso la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'accordo intervenuto tra le parti (artt. 444 e 448 cod. proc. pen.). L'aumento per la continuazione con una precedente condanna era stato concordato dalle parti in venti giorni di reclusione e € 200 di multa;
tuttavia, il Penale Sent. Sez. 6 Num. 32940 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 18/09/2025 .. o dispositivo della sentenza impugnata indica la pena finale nella somma fra il detto aumento e la pena erogata nel precedente giudicato, senza specificare che tale pena finale assorbe quella del precedente giudicato. Inoltre, il dispositivo non tiene conto del fatto che la pena oggetto del precedente giudizio, in quanto irrogata all'esito di rito abbreviato, era suscettibile di riduzione, in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - riduzione effettivamente operata nelle more del perfezionamento dell'accordo per la definizione dell'odierno procedimento -, con l'effetto di incidere sul complessivo trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che la pena in continuazione avrebbe dovuto essere inferiore. 2. Il ricorrente ha presentato una memoria di replica alle osservazioni del Procuratore Generale in cui insiste sulle deduzioni svolte nel ricorso e chiede la rettifica dell'errore ex art. 130 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nella specie, la dedotta violazione dell'accordo tra le parti non è rinvenibile nel caso in oggetto, alla richiesta dell'imputato, il Giudice per le indagini preliminari avendo correttamente risposto che la rettifica non ha ragion d'essere, non ravvisandosi alcun errore materiale. Infatti, è nella motivazione che va dato conto dei singoli aumenti per la continuazione;
viceversa, nel dispositivo, deve indicarsi la pena complessivamente irrogata. Ciò è accaduto nel caso di specie, in cui è stata riconosciuta la continuazione tra i reati per cui è intervenuta condanna nelle date indicate nel ricorso, ogni altra deduzione dovendo essere formulata nella competente sede esecutiva. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. tl-\ Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GI RA, che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. ME Ez OU propone ricorso verso la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'accordo intervenuto tra le parti (artt. 444 e 448 cod. proc. pen.). L'aumento per la continuazione con una precedente condanna era stato concordato dalle parti in venti giorni di reclusione e € 200 di multa;
tuttavia, il Penale Sent. Sez. 6 Num. 32940 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 18/09/2025 .. o dispositivo della sentenza impugnata indica la pena finale nella somma fra il detto aumento e la pena erogata nel precedente giudicato, senza specificare che tale pena finale assorbe quella del precedente giudicato. Inoltre, il dispositivo non tiene conto del fatto che la pena oggetto del precedente giudizio, in quanto irrogata all'esito di rito abbreviato, era suscettibile di riduzione, in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - riduzione effettivamente operata nelle more del perfezionamento dell'accordo per la definizione dell'odierno procedimento -, con l'effetto di incidere sul complessivo trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che la pena in continuazione avrebbe dovuto essere inferiore. 2. Il ricorrente ha presentato una memoria di replica alle osservazioni del Procuratore Generale in cui insiste sulle deduzioni svolte nel ricorso e chiede la rettifica dell'errore ex art. 130 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nella specie, la dedotta violazione dell'accordo tra le parti non è rinvenibile nel caso in oggetto, alla richiesta dell'imputato, il Giudice per le indagini preliminari avendo correttamente risposto che la rettifica non ha ragion d'essere, non ravvisandosi alcun errore materiale. Infatti, è nella motivazione che va dato conto dei singoli aumenti per la continuazione;
viceversa, nel dispositivo, deve indicarsi la pena complessivamente irrogata. Ciò è accaduto nel caso di specie, in cui è stata riconosciuta la continuazione tra i reati per cui è intervenuta condanna nelle date indicate nel ricorso, ogni altra deduzione dovendo essere formulata nella competente sede esecutiva. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. tl-\ Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2025