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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2841/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249004877488000 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 291/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente, preliminarmente, dichiara di rinunciare al ricorso e chiede la compensazione delle spese.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificata in data 05.07.2024, afferente all'omesso pagamento di Imposta di Registro e relative sanzioni ed interessi in relazione all'anno d'imposta
2009 richieste con cartella di pagamento n. 05920120022284890000 che sarebbe stata notificata all'odierno ricorrente in data 29.08.2012, lamentandone l'illegittimità per omessa notifica della cartella richiamata e conseguente intervenuta prescrizione. Chiede l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si è costituita ADER chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese con responsabilità aggravata in quanto la cartella n.05920120022284890000 ha formato oggetto di giudizio presso la CTP di Lecce incardinata all'RG 1948/2012 concluso con sentenza di rigetto n. 313/05/2016 passata in giudicato. Risulta, peraltro, notificato avviso di intimazione n. 05920189012767844000 mai impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso dell'udienza parte ricorrente ha rinunciato al ricorso,chiedendo declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere
Questo GU osserva che sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso;
spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2841/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249004877488000 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 291/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente, preliminarmente, dichiara di rinunciare al ricorso e chiede la compensazione delle spese.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificata in data 05.07.2024, afferente all'omesso pagamento di Imposta di Registro e relative sanzioni ed interessi in relazione all'anno d'imposta
2009 richieste con cartella di pagamento n. 05920120022284890000 che sarebbe stata notificata all'odierno ricorrente in data 29.08.2012, lamentandone l'illegittimità per omessa notifica della cartella richiamata e conseguente intervenuta prescrizione. Chiede l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si è costituita ADER chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese con responsabilità aggravata in quanto la cartella n.05920120022284890000 ha formato oggetto di giudizio presso la CTP di Lecce incardinata all'RG 1948/2012 concluso con sentenza di rigetto n. 313/05/2016 passata in giudicato. Risulta, peraltro, notificato avviso di intimazione n. 05920189012767844000 mai impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso dell'udienza parte ricorrente ha rinunciato al ricorso,chiedendo declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere
Questo GU osserva che sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso;
spese compensate.