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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 407/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunitasi in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 407 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
D'Ercole e dall'avv. Carolina Eunice Loria per procura in calce al ricorso introduttivo
OPPONENTE nei confronti di
pagina 1 di 9 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Luigi Pianesi per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA nonché nei confronti di
(già Controparte_2 [...]
) e Controparte_3 Controparte_4
(già ), ciascuno in persona del
[...] Controparte_5 rispettivo Ministro pro tempore, nonché CP_6
OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: ricorso ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 327/2001 e degli artt. 281 undecies e ss. c.p.c.
Sulle CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattese: In via principale di merito:
-accertare e dichiarare nel merito che la stima effettuata dalla Terna Peritale nominata ex art. 21 del D.P.R. 327/2001 (Collegio Controparte_7 con riferimento ai terreni di proprietà dei sigg.ri CP_1 CP_6 nel Comune di Fano (PU) identificati al Catasto del suddetto Comune al foglio 112 mappale n. 125, interessati dal tracciato del metanodotto “Rifacimento Ravenna- Chieti - Tratto Ravenna – Jesi DN 650 (26”) DP 75 bar”, è errata sia sotto il profilo del criterio di stima adottato, per tutte le ragioni esposte in atti, per sia sotto il profilo della quantificazione delle indennità, stabilite nel complessivo importo di € 26.084,73 (€ 6.535,30 a titolo di asservimento, € 19.549,73 a titolo di occupazione temporanea e danni), per tutte le ragioni spiegate in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'indennità di asservimento spettante ai sigg.ri e è pari ad € CP_1 CP_6
2.462,40 e che l'indennità di occupazione temporanea e danni spettante ai medesimi è pari ad € 1.182,30, per un importo complessivo di € 3.644,70, così come determinato nel Decreto di asservimento ed occupazione temporanea/danni del 29.03.2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con annesso piano particellare;
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese generali”. pagina 2 di 9 Per l'opposta:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza: In via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso in opposizione alla stima proposto da e dunque respingerlo Parte_1 con ogni conseguente statuizione. In via riconvenzionale, nel merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità e nullità dell'impugnata stima;
- accertare e dichiarare l'erroneità, illegittimità, infondatezza e carenza di motivazione della quantificazione della stima operata dal Collegio dei Tecnici, in relazione alla stima sia dell'indennità di asservimento, sia della indennità di occupazione, sia dei danni, maggiori oneri e minori redditi, per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto, rideterminare in aumento rispetto alla stima del Collegio peritale la valutazione dei fondi, le indennità sia di asservimento, sia di occupazione, nonché il computo dei danni maggiori oneri e minori redditi spettanti alla proprietà, nell'importo complessivo almeno pari ad € 43.722,80, oltre € 7,00 per metri lineari della tubazione da indicarsi da come stimati dal Dott. Parte_1
Persona_1 gni caso, in via di accertamento, ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 327/2021, l'esatto ammontare della indennità di asservimento e di occupazione e dei danni dovuta secondo la disciplina normativa di cui al D.P.R. n. 327/2001 nonché dell'art. 50, 33, 40 42 e 44 del medesimo d.p.r. e/o comunque la giusta indennità spettante alla Sig.ra CP_1
- disporre, in via istruttoria, la chiamata a chiarimenti della C.T.U. come richiesto con note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/4/2024 sui profili ed eventualmente disporre un rinnovo della CTU, stanti le evidenti carenze e contraddizioni, anche in considerazione della ampia distanza tra quanto stimato in sede di terna arbitrale, quanto stimato dalle parti e quanto infine stimato dalla CTU, il tutto al fine di stabilire l'esatta determinazione dell'ammontare delle indennità in oggetto, secondo i criteri summenzionati. Ancora in via istruttoria si chiede di disporre ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'acquisizione della relazione tecnica di stima della ditta in Parte_2
Cartoceto (PU). Con vittoria di spese e di onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto opposizione avverso il provvedimento Parte_3 con cui in data 15.03.2023 il collegio tecnico previsto dall'art. 21 del D.P.R. pagina 3 di 9 327/2001 ha determinato in complessivi euro 26.084,73 l'indennità definitiva spettante ai comproprietari e per l'asservimento e CP_1 CP_6
l'occupazione temporanea del fondo censito al foglio 112 mappale 125 del catasto terreni del comune di Fano, nell'ambito dei lavori di realizzazione del
“Metanodotto Ravenna – Chieti – Rifacimento tratto Ravenna – Jesi”; l'opponente censura i criteri adottati dalla terna, ritenendo che l'indennità liquidata sia eccessiva rispetto al pregiudizio effettivamente subito dai proprietari ed insistendo perché venga piuttosto riconosciuta la minore somma, complessivamente pari ad euro 3.644,70, determinata in via provvisoria nel decreto del Ministero per la Transizione Ecologica in data 29.03.2022.
Si è costituita nel presente giudizio quale proprietaria esclusiva del CP_1 terreno, nonché coltivatrice diretta e titolare dell'azienda “Fattoria Dea Tarini”;
l'opposta ha contestato la fondatezza del ricorso avversario ed ha proposto opposizione in via riconvenzionale affinché venga riconosciuta la maggiore indennità proposta dal proprio consulente, pari complessivamente ad euro
43.722,80.
Nonostante la notifica regolarmente ricevuta, invece, hanno preferito restare contumaci il CP_6 Controparte_2
(già ) ed il Controparte_3 Controparte_4
(già ).
[...] Controparte_5
All'esito del deposito della C.T.U. disposta da questa Corte con ordinanza del
22.11.2023, la presente causa è stata riservata in decisione in data 30.10.2024 nelle forme del procedimento semplificato di cognizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio è volto a determinare l'equa indennità spettante alla proprietaria in conseguenza della servitù di metanodotto CP_1 costituita sul suo fondo a seguito dei lavori descritti nel decreto approvato pagina 4 di 9 dall'allora Ministero della Transizione Ecologica in data 29.03.2022: secondo quanto sancito dall'art. 44 del D.P.R. 327/2001, dev'essere infatti ristorata la “permanente diminuzione di valore dell'immobile per la perdita o ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”.
E' stato a riguardo chiarito che “l'indennità di asservimento, prevista dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 1038, comma 1, c.c. che, in riferimento alla diversa fattispecie delle servitù di acquedotto e scarico coattivo, commisura l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente all'intero valore venale del terreno occupato, in quanto, da un lato, la sua applicabilità in materia di opere pubbliche è preclusa dall'operatività della disciplina speciale dettata in materia di espropriazione e, dall'altro, essa presuppone che il proprietario del fondo servente perda la disponibilità della parte di terreno da occupare per la costruzione dell'acquedotto” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n.16495 del
19.06.2019).
Nel caso di specie, la C.T.U. ha consentito di verificare che il fondo oggetto di causa è “vocato a colture semintensive tipo seminativi” o anche foraggio, stante la presenza di un pozzo nelle vicinanze;
è stato altresì confermato che l'intero terreno “risulta coltivato con impianto artificiale di Paulonia” e che la “ha stipulato contratti con aziende del settore rispettivamente CP_1 per la fornitura di piantine appartenenti alla specie Paulonia e per l'acquisto di legname derivante da tagli di maturità delle stesse piante” (cfr. pag. 5 della relazione peritale).
L'ausiliare ha altresì verificato che la servitù imposta sul terreno non interrompe l'unità dell'azienda agricola, gravando soltanto sulla “parte finale lato sud-est della particella in prossimità della ferrovia”, e che soprattutto non pregiudica le pratiche agricole in corso;
ha quindi ritenuto di dover fare riferimento soltanto al valore del suolo e non anche al c.d. soprassuolo,
pagina 5 di 9 essendo stato stata necessaria la rimozione delle piante nel solo periodo in cui si sono svolti i lavori di realizzazione del metanodotto (cfr. pag. 8 della relazione peritale).
Tenuto conto del ragionevole valore del terreno desumibile dai dati dell'Agenzia delle Entrate (determinabile in euro 4,06 al mq), del carico fiscale gravante comunque sul proprietario, del valore dell'area “sovrastante la condotta di larghezza minima necessaria al transito di personale e mezzi per le operazioni di manutenzione”, nonché della “fascia di rispetto eventualmente occupata da manufatti e opere accessorie alla condotta” e delle zone comunque caratterizzate da limiti nel loro utilizzo (ciascuna opportunamente ponderata secondo quanto meglio chiarito nelle pagine 10-
12 della relazione peritale), la C.T.U. ha infine determinato in complessivi euro 3.050,44 la ragionevole diminuzione di valore del terreno della a CP_1 seguito dell'imposizione della servitù.
Tali valutazioni sono state fondate sulla vocazione esclusivamente agricola del terreno, tenuto conto che i numerosi vincoli già presenti ne avrebbero comunque precluso qualsiasi destinazione edilizia;
l'ausiliare ha altresì escluso che possano esservi installati impianti fotovoltaici, in considerazione delle aree di rispetto discendenti dall'elettrodotto e dalla linea ferroviaria presenti nelle immediate vicinanze (cfr. pag. 6 della relazione peritale, nonché pag. 18 in replica alle osservazioni del consulente di parte opposta).
Non sussistendo ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuta la
C.T.U. all'esito di approfonditi accertamenti ed attenta valutazione, occorre quindi rideterminare nella minor somma pari ad euro 3.050,44 l'indennità spettante a in conseguenza dell'asservimento del terreno oggetto CP_1 di causa.
2. Per quanto riguarda poi l'indennità spettante per l'occupazione temporanea del terreno per un periodo di due anni, risulta doveroso fare riferimento ai parametri discendenti dall'art. 50 del D.P.R. 327/2001, liquidando in primo luogo la somma determinata dalla C.T.U. in complessivi euro 1.142,89 (cfr. pag. 18 della relazione peritale).
pagina 6 di 9 L'ausiliare ha poi approfondito i danni lamentati dall'opposta, confermando che i lavori di realizzazione del metanodotto hanno reso necessario eliminare 127 piante presenti nell'area di intervento ed altre 10 piante poste nelle immediate vicinanze;
la consulente ha peraltro evidenziato che nuove piante potranno essere messe a dimora non appena terminati i lavori e che “pertanto il proprietario non avrà la perdita del legname ricavabile dalle n. 137 piante, ma unicamente una posticipazione di circa 4 anni degli introiti ricavabili dalla vendita di legname” (cfr. pag. 12 della relazione peritale).
Tenuto conto degli oneri finanziari conseguenti, nonché dei costi per l'acquisto ed il reimpianto dei nuovi alberelli, il C.T.U. ha liquidato a tale titolo l'ulteriore somma pari complessivamente ad euro 4.701,11.
L'opponente non ha specificamente contestato tale voce di danno, ampiamente confermata dall'istruttoria svolta e coerente con i principi desumibili anche dalla giurisprudenza di legittimità (leggasi ad esempio
Cass. Sez. I, sentenza n.7112 del 12.03.2020); l'opposta, da parte sua, non ha comprovato che l'intervento eseguito dalla abbia effettivamente Pt_1 pregiudicato la fertilità del terreno, né che la presenza della conduttura sia incompatibile con le coltivazioni già avviate.
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta, pertanto, dev'essere liquidata a titolo di indennità per l'occupazione temporanea la minor somma pari complessivamente ad euro 5.844,00.
3. Dev'essere a questo punto esaminata la domanda proposta in via riconvenzionale dalla al fine di ottenere l'indennità prevista per il CP_1 proprietario che lavori quale coltivatore diretto sul fondo oggetto di causa.
Tale domanda risulta ammissibile, tenuto conto che “la tempestiva opposizione alla stima da parte” di una delle parti “fa venir meno l'efficacia vincolante della stima stessa per tutti i soggetti del rapporto espropriativo”
e consente a ciascuno di far valere le proprie domande ed eccezioni, purché proposte nelle forme e nei termini usualmente previsti (leggasi ad esempio
Cass. Sez. I, sentenza n.10668 del 20.05.2005): nel caso di specie, la pagina 7 di 9 ha proposto la propria domanda riconvenzionale nell'ambito della CP_1 comparsa con cui si è tempestivamente costituita entro i dieci giorni previsti dai commi II e III dell'art. 281 undecies c.p.c..
L'indennità già prevista dall'art. 17 della L. 865/1971 ed oggi disciplinata dall'art. 40 del D.P.R. n.327/2001, tuttavia, è “caratterizzata da una funzione compensativa del sacrificio sopportato a causa della definitiva perdita del terreno su cui” il coltivatore diretto “ha esercitato l'attività agricola” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, sentenza n.9269 del
24.04.2014).
Nel caso di specie, l'opposta continua a coltivare il terreno oggetto di causa, secondo quanto verificato dalla C.T.U. e di fatto ammesso dalla stessa proprietaria;
il pregiudizio subito nel periodo in cui si sono svolti i lavori di realizzazione del metanodotto è stato già ristorato nell'ambito dell'indennità di occupazione temporanea, secondo quanto approfondito nel paragrafo precedente.
La domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposta deve conclusivamente essere rigettata.
4. La prevalente soccombenza della ne impone la condanna a rifondere CP_1 le spese anticipate dall'opponente, liquidate in dispositivo in considerazione dell'effettivo valore della causa e dell'attività processuale svolta;
a carico della medesima parte andranno altresì posti gli oneri conseguenti alla
C.T.U., secondo gli importi già liquidati con separato decreto.
Sussistono da ultimo valide ragioni per compensare integralmente le spese nei confronti di tutti i soggetti rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'opposizione alla stima proposta da Parte_1
[...]
pagina 8 di 9 DETERMINA l'indennità di asservimento e di occupazione temporanea nella somma complessivamente pari ad euro 8.894,44, oltre agli interessi al tasso legale sulla differenza tra l'importo così riconosciuto e quello già versato presso la
. Controparte_8
DISPONE che l'importo complessivo venga depositato dall'ente espropriante presso la . CP_8 CP_8
CONDANNA a rifondere le spese anticipate dall'opponente, liquidate CP_1 nell'importo complessivamente pari ad euro 3.600,00 per compenso professionale ed euro 518,00 per spese, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
COMPENSA le spese nei confronti delle altre parti.
PONE a carico di le spese conseguenti alla C.T.U., secondo gli importi CP_1 già liquidati con separato decreto.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunitasi in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 407 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
D'Ercole e dall'avv. Carolina Eunice Loria per procura in calce al ricorso introduttivo
OPPONENTE nei confronti di
pagina 1 di 9 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Luigi Pianesi per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA nonché nei confronti di
(già Controparte_2 [...]
) e Controparte_3 Controparte_4
(già ), ciascuno in persona del
[...] Controparte_5 rispettivo Ministro pro tempore, nonché CP_6
OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: ricorso ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 327/2001 e degli artt. 281 undecies e ss. c.p.c.
Sulle CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattese: In via principale di merito:
-accertare e dichiarare nel merito che la stima effettuata dalla Terna Peritale nominata ex art. 21 del D.P.R. 327/2001 (Collegio Controparte_7 con riferimento ai terreni di proprietà dei sigg.ri CP_1 CP_6 nel Comune di Fano (PU) identificati al Catasto del suddetto Comune al foglio 112 mappale n. 125, interessati dal tracciato del metanodotto “Rifacimento Ravenna- Chieti - Tratto Ravenna – Jesi DN 650 (26”) DP 75 bar”, è errata sia sotto il profilo del criterio di stima adottato, per tutte le ragioni esposte in atti, per sia sotto il profilo della quantificazione delle indennità, stabilite nel complessivo importo di € 26.084,73 (€ 6.535,30 a titolo di asservimento, € 19.549,73 a titolo di occupazione temporanea e danni), per tutte le ragioni spiegate in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'indennità di asservimento spettante ai sigg.ri e è pari ad € CP_1 CP_6
2.462,40 e che l'indennità di occupazione temporanea e danni spettante ai medesimi è pari ad € 1.182,30, per un importo complessivo di € 3.644,70, così come determinato nel Decreto di asservimento ed occupazione temporanea/danni del 29.03.2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con annesso piano particellare;
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese generali”. pagina 2 di 9 Per l'opposta:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza: In via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso in opposizione alla stima proposto da e dunque respingerlo Parte_1 con ogni conseguente statuizione. In via riconvenzionale, nel merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità e nullità dell'impugnata stima;
- accertare e dichiarare l'erroneità, illegittimità, infondatezza e carenza di motivazione della quantificazione della stima operata dal Collegio dei Tecnici, in relazione alla stima sia dell'indennità di asservimento, sia della indennità di occupazione, sia dei danni, maggiori oneri e minori redditi, per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto, rideterminare in aumento rispetto alla stima del Collegio peritale la valutazione dei fondi, le indennità sia di asservimento, sia di occupazione, nonché il computo dei danni maggiori oneri e minori redditi spettanti alla proprietà, nell'importo complessivo almeno pari ad € 43.722,80, oltre € 7,00 per metri lineari della tubazione da indicarsi da come stimati dal Dott. Parte_1
Persona_1 gni caso, in via di accertamento, ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 327/2021, l'esatto ammontare della indennità di asservimento e di occupazione e dei danni dovuta secondo la disciplina normativa di cui al D.P.R. n. 327/2001 nonché dell'art. 50, 33, 40 42 e 44 del medesimo d.p.r. e/o comunque la giusta indennità spettante alla Sig.ra CP_1
- disporre, in via istruttoria, la chiamata a chiarimenti della C.T.U. come richiesto con note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/4/2024 sui profili ed eventualmente disporre un rinnovo della CTU, stanti le evidenti carenze e contraddizioni, anche in considerazione della ampia distanza tra quanto stimato in sede di terna arbitrale, quanto stimato dalle parti e quanto infine stimato dalla CTU, il tutto al fine di stabilire l'esatta determinazione dell'ammontare delle indennità in oggetto, secondo i criteri summenzionati. Ancora in via istruttoria si chiede di disporre ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'acquisizione della relazione tecnica di stima della ditta in Parte_2
Cartoceto (PU). Con vittoria di spese e di onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto opposizione avverso il provvedimento Parte_3 con cui in data 15.03.2023 il collegio tecnico previsto dall'art. 21 del D.P.R. pagina 3 di 9 327/2001 ha determinato in complessivi euro 26.084,73 l'indennità definitiva spettante ai comproprietari e per l'asservimento e CP_1 CP_6
l'occupazione temporanea del fondo censito al foglio 112 mappale 125 del catasto terreni del comune di Fano, nell'ambito dei lavori di realizzazione del
“Metanodotto Ravenna – Chieti – Rifacimento tratto Ravenna – Jesi”; l'opponente censura i criteri adottati dalla terna, ritenendo che l'indennità liquidata sia eccessiva rispetto al pregiudizio effettivamente subito dai proprietari ed insistendo perché venga piuttosto riconosciuta la minore somma, complessivamente pari ad euro 3.644,70, determinata in via provvisoria nel decreto del Ministero per la Transizione Ecologica in data 29.03.2022.
Si è costituita nel presente giudizio quale proprietaria esclusiva del CP_1 terreno, nonché coltivatrice diretta e titolare dell'azienda “Fattoria Dea Tarini”;
l'opposta ha contestato la fondatezza del ricorso avversario ed ha proposto opposizione in via riconvenzionale affinché venga riconosciuta la maggiore indennità proposta dal proprio consulente, pari complessivamente ad euro
43.722,80.
Nonostante la notifica regolarmente ricevuta, invece, hanno preferito restare contumaci il CP_6 Controparte_2
(già ) ed il Controparte_3 Controparte_4
(già ).
[...] Controparte_5
All'esito del deposito della C.T.U. disposta da questa Corte con ordinanza del
22.11.2023, la presente causa è stata riservata in decisione in data 30.10.2024 nelle forme del procedimento semplificato di cognizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio è volto a determinare l'equa indennità spettante alla proprietaria in conseguenza della servitù di metanodotto CP_1 costituita sul suo fondo a seguito dei lavori descritti nel decreto approvato pagina 4 di 9 dall'allora Ministero della Transizione Ecologica in data 29.03.2022: secondo quanto sancito dall'art. 44 del D.P.R. 327/2001, dev'essere infatti ristorata la “permanente diminuzione di valore dell'immobile per la perdita o ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”.
E' stato a riguardo chiarito che “l'indennità di asservimento, prevista dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 1038, comma 1, c.c. che, in riferimento alla diversa fattispecie delle servitù di acquedotto e scarico coattivo, commisura l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente all'intero valore venale del terreno occupato, in quanto, da un lato, la sua applicabilità in materia di opere pubbliche è preclusa dall'operatività della disciplina speciale dettata in materia di espropriazione e, dall'altro, essa presuppone che il proprietario del fondo servente perda la disponibilità della parte di terreno da occupare per la costruzione dell'acquedotto” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n.16495 del
19.06.2019).
Nel caso di specie, la C.T.U. ha consentito di verificare che il fondo oggetto di causa è “vocato a colture semintensive tipo seminativi” o anche foraggio, stante la presenza di un pozzo nelle vicinanze;
è stato altresì confermato che l'intero terreno “risulta coltivato con impianto artificiale di Paulonia” e che la “ha stipulato contratti con aziende del settore rispettivamente CP_1 per la fornitura di piantine appartenenti alla specie Paulonia e per l'acquisto di legname derivante da tagli di maturità delle stesse piante” (cfr. pag. 5 della relazione peritale).
L'ausiliare ha altresì verificato che la servitù imposta sul terreno non interrompe l'unità dell'azienda agricola, gravando soltanto sulla “parte finale lato sud-est della particella in prossimità della ferrovia”, e che soprattutto non pregiudica le pratiche agricole in corso;
ha quindi ritenuto di dover fare riferimento soltanto al valore del suolo e non anche al c.d. soprassuolo,
pagina 5 di 9 essendo stato stata necessaria la rimozione delle piante nel solo periodo in cui si sono svolti i lavori di realizzazione del metanodotto (cfr. pag. 8 della relazione peritale).
Tenuto conto del ragionevole valore del terreno desumibile dai dati dell'Agenzia delle Entrate (determinabile in euro 4,06 al mq), del carico fiscale gravante comunque sul proprietario, del valore dell'area “sovrastante la condotta di larghezza minima necessaria al transito di personale e mezzi per le operazioni di manutenzione”, nonché della “fascia di rispetto eventualmente occupata da manufatti e opere accessorie alla condotta” e delle zone comunque caratterizzate da limiti nel loro utilizzo (ciascuna opportunamente ponderata secondo quanto meglio chiarito nelle pagine 10-
12 della relazione peritale), la C.T.U. ha infine determinato in complessivi euro 3.050,44 la ragionevole diminuzione di valore del terreno della a CP_1 seguito dell'imposizione della servitù.
Tali valutazioni sono state fondate sulla vocazione esclusivamente agricola del terreno, tenuto conto che i numerosi vincoli già presenti ne avrebbero comunque precluso qualsiasi destinazione edilizia;
l'ausiliare ha altresì escluso che possano esservi installati impianti fotovoltaici, in considerazione delle aree di rispetto discendenti dall'elettrodotto e dalla linea ferroviaria presenti nelle immediate vicinanze (cfr. pag. 6 della relazione peritale, nonché pag. 18 in replica alle osservazioni del consulente di parte opposta).
Non sussistendo ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuta la
C.T.U. all'esito di approfonditi accertamenti ed attenta valutazione, occorre quindi rideterminare nella minor somma pari ad euro 3.050,44 l'indennità spettante a in conseguenza dell'asservimento del terreno oggetto CP_1 di causa.
2. Per quanto riguarda poi l'indennità spettante per l'occupazione temporanea del terreno per un periodo di due anni, risulta doveroso fare riferimento ai parametri discendenti dall'art. 50 del D.P.R. 327/2001, liquidando in primo luogo la somma determinata dalla C.T.U. in complessivi euro 1.142,89 (cfr. pag. 18 della relazione peritale).
pagina 6 di 9 L'ausiliare ha poi approfondito i danni lamentati dall'opposta, confermando che i lavori di realizzazione del metanodotto hanno reso necessario eliminare 127 piante presenti nell'area di intervento ed altre 10 piante poste nelle immediate vicinanze;
la consulente ha peraltro evidenziato che nuove piante potranno essere messe a dimora non appena terminati i lavori e che “pertanto il proprietario non avrà la perdita del legname ricavabile dalle n. 137 piante, ma unicamente una posticipazione di circa 4 anni degli introiti ricavabili dalla vendita di legname” (cfr. pag. 12 della relazione peritale).
Tenuto conto degli oneri finanziari conseguenti, nonché dei costi per l'acquisto ed il reimpianto dei nuovi alberelli, il C.T.U. ha liquidato a tale titolo l'ulteriore somma pari complessivamente ad euro 4.701,11.
L'opponente non ha specificamente contestato tale voce di danno, ampiamente confermata dall'istruttoria svolta e coerente con i principi desumibili anche dalla giurisprudenza di legittimità (leggasi ad esempio
Cass. Sez. I, sentenza n.7112 del 12.03.2020); l'opposta, da parte sua, non ha comprovato che l'intervento eseguito dalla abbia effettivamente Pt_1 pregiudicato la fertilità del terreno, né che la presenza della conduttura sia incompatibile con le coltivazioni già avviate.
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta, pertanto, dev'essere liquidata a titolo di indennità per l'occupazione temporanea la minor somma pari complessivamente ad euro 5.844,00.
3. Dev'essere a questo punto esaminata la domanda proposta in via riconvenzionale dalla al fine di ottenere l'indennità prevista per il CP_1 proprietario che lavori quale coltivatore diretto sul fondo oggetto di causa.
Tale domanda risulta ammissibile, tenuto conto che “la tempestiva opposizione alla stima da parte” di una delle parti “fa venir meno l'efficacia vincolante della stima stessa per tutti i soggetti del rapporto espropriativo”
e consente a ciascuno di far valere le proprie domande ed eccezioni, purché proposte nelle forme e nei termini usualmente previsti (leggasi ad esempio
Cass. Sez. I, sentenza n.10668 del 20.05.2005): nel caso di specie, la pagina 7 di 9 ha proposto la propria domanda riconvenzionale nell'ambito della CP_1 comparsa con cui si è tempestivamente costituita entro i dieci giorni previsti dai commi II e III dell'art. 281 undecies c.p.c..
L'indennità già prevista dall'art. 17 della L. 865/1971 ed oggi disciplinata dall'art. 40 del D.P.R. n.327/2001, tuttavia, è “caratterizzata da una funzione compensativa del sacrificio sopportato a causa della definitiva perdita del terreno su cui” il coltivatore diretto “ha esercitato l'attività agricola” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, sentenza n.9269 del
24.04.2014).
Nel caso di specie, l'opposta continua a coltivare il terreno oggetto di causa, secondo quanto verificato dalla C.T.U. e di fatto ammesso dalla stessa proprietaria;
il pregiudizio subito nel periodo in cui si sono svolti i lavori di realizzazione del metanodotto è stato già ristorato nell'ambito dell'indennità di occupazione temporanea, secondo quanto approfondito nel paragrafo precedente.
La domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposta deve conclusivamente essere rigettata.
4. La prevalente soccombenza della ne impone la condanna a rifondere CP_1 le spese anticipate dall'opponente, liquidate in dispositivo in considerazione dell'effettivo valore della causa e dell'attività processuale svolta;
a carico della medesima parte andranno altresì posti gli oneri conseguenti alla
C.T.U., secondo gli importi già liquidati con separato decreto.
Sussistono da ultimo valide ragioni per compensare integralmente le spese nei confronti di tutti i soggetti rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'opposizione alla stima proposta da Parte_1
[...]
pagina 8 di 9 DETERMINA l'indennità di asservimento e di occupazione temporanea nella somma complessivamente pari ad euro 8.894,44, oltre agli interessi al tasso legale sulla differenza tra l'importo così riconosciuto e quello già versato presso la
. Controparte_8
DISPONE che l'importo complessivo venga depositato dall'ente espropriante presso la . CP_8 CP_8
CONDANNA a rifondere le spese anticipate dall'opponente, liquidate CP_1 nell'importo complessivamente pari ad euro 3.600,00 per compenso professionale ed euro 518,00 per spese, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
COMPENSA le spese nei confronti delle altre parti.
PONE a carico di le spese conseguenti alla C.T.U., secondo gli importi CP_1 già liquidati con separato decreto.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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