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Articolo 2 della Legge 16 dicembre 1964, n. 1400
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Legge 16 dicembre 1964, n. 1400
Articolo 2 della Legge 16 dicembre 1964, n. 1400
Versione
29 dicembre 1964
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1964
Vedi fonte istituzionale
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